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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: Gustavo La Mazza | 15/12/2011 16:15:34 |
veramente più che il gatto di belen direi la micia di belen..... | |
Da: Fiore S. | 15/12/2011 16:16:21 |
Riflessione A mio modo di vedere non è la società Gamma a dover dimostrare l'avvenuta simulazione, ma semmai dovrà essere contoparte a doverla invocare. Tuttavia la sent. delle S.U. del 2007 e quella del 2011 escludono la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale o a delle presunzioni semplici per dimostrare l'avvenuta simulazione di un atto (anche se si tratta di simulazione parziale). In conclusione tizio e Sempronio hanno fatto i furbi in sede di stipula innanzi al notaio per pagare meno tasse dichiarando un importo minore rispetto a quello pattuito...ma si fottono perchè non possono dimostrare la simulazione. Come dimostrano che hanno pagato 45000 euro in più? L'onere della prova incombe sull'attore!!! | |
Da: Mazinga Z | 15/12/2011 16:17:03 |
RAGGI GAMMAAAAAA | |
Da: ho fame | 15/12/2011 16:17:43 |
cazzo ma la soluzione dei problemi mica si riduce alla ricerca frenetica di una sentenza... | |
Da: gino98 | 15/12/2011 16:18:21 |
OH. RAGAZZI MA SONO USCITE LE TRACCIE, PER DINDIRINDINA..NON TROVO NULLA | |
Da: NOI LO SAPPIAMO | 15/12/2011 16:19:07 |
OHHHHHHHHHHHHHHHHHH BRAVO FIOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FINALMENTE | |
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Da: PER FIORE S. | 15/12/2011 16:19:12 |
TIZIO E SEMPRONIO HANNO UN ATTO PUBBLICO NEL QUALE RISULTA IL PREZZO DI 96MILA..E' LA DITTA GAMMA CHE DEVE PROVARE CHE LA CLAUSOLA PREZZO ERA SIMULATA, ALTRIMENTI DOVRA' RESTITUIRE LA DIFFERENZA AGLI ATTORI! | |
Da: ho fame | 15/12/2011 16:19:13 |
perdindirindina tracce senza I!!! | |
Da: ale-lecce | 15/12/2011 16:19:18 |
scusate qual è la sentenza del 2007?????? | |
Da: sil | 15/12/2011 16:19:24 |
Son 6 le ore per l'atto...qualcuno sa se a Napolui escono alle 16.30?? | |
Da: Neko | 15/12/2011 16:21:04 |
Escono alle 18 e 30..... aspetta 10 minuti e te ne renderai conto. | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 16:21:24 |
finalmenteeeeee L ONERE DELLA PROVA DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO DEL P R I M O C O N T R A T T O RICADE SU ATTORI (15120/10) | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 16:22:43 |
FIORE SEI UN GRANDE,,, NOI LO STIAMO G R I D A N D O DA UN ORA K LA SOLUZ è QUELLAAAA | |
Da: gino98 | 15/12/2011 16:22:46 |
SCUSA AI RAGIONE...è CHE CIò PAURA DI NON FARE IN TEMPO A SCRIVERE | |
Da: PER NOI LO SAPPIAMO | 15/12/2011 16:23:02 |
MA SEI DI COCCIO. GLI ATTORI NON DEVONO PROVARE NESSUNA SIMULAZIONE. A LORO BASTA DIMOSTRARE CHE C'E' STATO UN INDEBITO PERCHè HANNO PAGATO 140 ANZICHE' 95. E' LA DITTA CHE DEVE DIMOSTRARE CHE IL SECONDO PRELIMINARE E IL SUCCESSIVO DEFINITIVO ERANO SIMULATI QUANTO ALLA CLAUSOLA PREZZO | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 16:23:12 |
ANZI... 2 H E 30 M | |
Da: culorotto | 15/12/2011 16:23:17 |
e se la traccia era sbagliata? | |
Da: Esaminando Bari | 15/12/2011 16:23:26 |
Scusate ragazzi: ma se usassimo la Cass. S.U. 3567/2010 sulla presupposizione? Non sarebbe tutto più facile? | |
Da: mah | 15/12/2011 16:25:39 |
il definitivo prevale sul preliminare il maggior prezzo è previsto da un preliminare | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 16:26:32 |
È erronea l'impostazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di risoluzione di una compravendita, proposta dall'attore-venditore, ritiene inammissibile la prova testimoniale della simulazione del prezzo indicato nel successivo atto pubblico di compravendita, prezzo invocato dalla convenuta-acquirente, poiché è onere di quest'ultima fornire la prova della simulazione del primo contratto di vendita redatto nella forma di scrittura privata, ritenuto che, in mancanza di tale prova, nessuna efficacia può attribuirsi al successivo rogito, destinato a formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodotti con la precedente scrittura privata. Cassazione civile, sez. II, 22/06/2010, n. 15120 | |
Da: Gustavo La Banana | 15/12/2011 16:26:48 |
Ma il preliminare è a rischio per le malattie veneree? | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 16:27:03 |
ora l avete capitooooooooooo??? | |
Da: Napoletanina | 15/12/2011 16:27:28 |
si vabè quì si continuano a dare i numeri... al massimo con le stronzate che scrivete potete vincere al lotto! | |
Da: SANS | 15/12/2011 16:28:15 |
ALTRO CHE DI COCCIO è DI FERRO | |
Da: speriamo che me la cavo | 15/12/2011 16:28:24 |
ormai quel che è fatto è fatto | |
Da: mafy84 | 15/12/2011 16:29:00 |
ERANO PASSATE LE 11,quando a Napoli hanno finito di dettare, credo che se ne parla alle 17:30, qualcuno ha notizia certa ? | |
Da: SANS | 15/12/2011 16:29:02 |
IL NOSTRO!!!!!! | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 16:30:19 |
Juris data - Archivio selezionato: Note e Dottrina Nota a: Cassazione civile , 22/06/2010 n. 15120, sez. II Compravendita immobiliare: la prova della simulazione dal prezzo va fornita "in primis" rispetto alla scrittura privata che precede l'atto pubblico Diritto & Giustizia 2010, 00, 0307 Caterina Garufi Magistrato Quotidiano del: 03/07/2010 È erronea l'impostazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di risoluzione di una compravendita, proposta dall'attore-venditore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale della simulazione del prezzo indicato nel successivo atto pubblico di compravendita, prezzo invocato dalla convenuta-acquirente, poiché è onere di quest'ultima fornire la prova della simulazione del primo contratto di vendita redatto nella forma di scrittura privata, ritenuto che, in mancanza di tale prova, nessuna efficacia può attribuirsi al successivo rogito, destinato a formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodotti con la precedente scrittura privata. Il fatto. Con riferimento alla vendita di un terreno, parte venditrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte all'obbligazione di pagamento del prezzo; l'acquirente-convenuta, invece, asseriva che il prezzo dovuto non era quello dichiarato nella scrittura privata di vendita, bensì quello, minore, già integralmente pagato, indicato nel successivo atto pubblico di compravendita. Il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto, ritenendo provati, in base alle testimonianze acquisite, sia il riconoscimento del debito, che la promessa di pagamento del maggior importo del prezzo da parte dell'acquirente; invece, in appello, in riforma della sentenza di primo grado, veniva rigettata la domanda di risoluzione. Infine, la Suprema corte cassava con rinvio la decisione di secondo grado, in base a quanto in epigrafe indicato. La simulazione del prezzo. Nel codice civile si afferma che il contratto simulato non ha effetto tra le parti (articolo 1414, comma 1). Al riguardo, si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se, come affermano i giudici della Suprema corte nel caso di specie, l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica. Ciò premesso, nel caso de quo parte acquirente asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo atto, la scrittura privata. Alla luce di quanto appena esposto, si tratta della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. In tali circostanze, tale patto mira, essenzialmente, ad eludere il fisco, e pertanto, la causa del contratto dissimulato si presenta come illecita, ai sensi dell'art. 1344 Cc. (trattandosi di una frode fiscale), costituendo tale accordo il mezzo per eludere una norma imperativa. Nel contempo, va precisato che non si può asserire l'inefficacia della vicenda traslativa tra le parti, sul rilievo che l'effetto traslativo è un effetto naturale del rapporto contrattuale: la causa del contratto simulato, dunque, è lecita, mentre quella dell'accordo dissimulato non lo è. Di conseguenza, il patto di simulazione del prezzo può essere considerato nullo, poiché contrario all'ordine pubblico ex art. 1343 Cc., oppure, in alternativa, inesistente, perché non realizza un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, Cc. ...ed il suo regime probatorio. Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità viene sollevata la problematica della prova della simulazione del prezzo e, al riguardo, è opportuno evidenziare che, nel corso degli ultimi anni, si è registrata una divergenza di opinioni, in giurisprudenza, sul regime probatorio della simulazione del prezzo. L'orientamento più recente, affermato dalla Suprema corte nell'autorevole composizione a Sezioni unite, per risolvere il contrasto di pronunce sorto su tale profilo, ritiene che la pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'articolo 2722 Cc. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti (Cass. Sezioni unite, 26-03-2007, n. 7246). In sintesi, secondo tale tesi, più restrittiva, i limiti alla prova testimoniale contenuti nell'articolo suindicato si applicano anche in caso di cd. simulazione relativa parziale, come già affermato in alcune decisioni precedenti (tra cui Cass. Sez. I, 19-03-2004, n. 5539). A fondamento di ciò, si afferma che l'accordo sul prezzo non si presenta come una clausola marginale nell'economia del contratto, a carattere accessorio, aggiunto o accidentale, al contrario, si sottolinea che il prezzo è elemento essenziale della vendita, per cui anche esso deve risultare per iscritto e per intero, quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam. Aderendo a tale orientamento, la giurisprudenza di merito ha affermato che il divieto contenuto nell'articolo 2722 Cc., di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, deve essere applicato anche alla prova per testi sulla simulazione del prezzo di vendita (Trib. Modena, Sez. I, 15-01-2008). Allo stesso modo, si è ritenuto che la parte venditrice di un bene immobile non può essere ammessa a provare per testimoni la simulazione del prezzo di vendita, a ciò ostando la previsione dell'articolo 1417 Cc., né può essere considerata idonea prova scritta della simulazione il contratto preliminare nel quale sia stato indicato un diverso prezzo di vendita, giacché il contratto definitivo si pone quale autonoma fonte costitutiva del rapporto negoziale tra le parti contraenti (Trib. Napoli, 03-05-2007). In precedenza, l'orientamento tradizionale negava l'esistenza del divieto della prova testimoniale per la simulazione che attiene solamente il prezzo. Al riguardo, si sosteneva che in tale ipotesi di simulazione relativa parziale il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Secondo questo indirizzo, attualmente minoritario, la prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 Cc., né contrasta col divieto posto dall'art. 2722 Cc., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa, e può, pertanto, risultare anche da deposizioni testimoniali (App. Genova, Sez. I, 30-05-2007). La decisione 15120/10. I giudici di merito, in sede di appello, avevano ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione del prezzo indicato nell'atto pubblico, redatto successivamente alla scrittura privata di vendita; tale affermazione richiama l'indirizzo giurisprudenziale in precedenza esposto, enunciato dalla Cassazione a Sezioni unite nel 2007. Invece, nella decisione in questione, i giudici di legittimità, non condividendo le premesse e l'impianto generale, più che le conclusioni, della sentenza di secondo grado, chiariscono un profilo avente rilievo preliminare. Infatti, la pronuncia n. 15120/10 della Suprema corte precisa che, se si asserisce che il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto, altrimenti si deve dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo dichiarato nell'atto de quo, la scrittura privata di compravendita, pena la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento. Infine, per altro aspetto, preme evidenziare che la questione relativa alla simulazione del prezzo nelle vendite immobiliari tra privati si sta, progressivamente, ridimensionando, in virtù delle disposizioni contenute nel D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con la L. 4 agosto 2006, n. 248 (il c.d. Decreto Bersani), e nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, (la legge finanziaria 2007). Infatti, l'art. 1, della legge finanziaria ha stabilito che, per cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati, l'acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto. Inoltre, l'art. 35 comma 22, del D. L. n. 223/2006, ha previsto che sull'atto deve essere comunque riportato l'effettivo prezzo pattuito e precisato che, se tale dato viene occultato oppure dichiarato in misura inferiore, il criterio agevolato di determinazione della base imponibile viene meno. Pertanto, allo stato, le previsioni contenute nella nuova normativa fanno venir meno l'interesse a dichiarare un prezzo inferiore a quello reale. | |
Da: Gustavo La Banana | 15/12/2011 16:30:28 |
Alea iacta nord | |
Da: mah | 15/12/2011 16:30:28 |
Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2007, n. 233. Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo. | |
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