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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: per napoli | 15/12/2011 15:24:02 |
è confermato 18:30? | |
Da: lillina | 15/12/2011 15:24:15 |
forse la coda di paglia l'avrai tu imbecille, visto che mi hai risposto e ti sei sentito chiamato in causa quando ho parlato... ora togliti dalle palle e non mi rivolgere più ulteriori commenti.. non mi abbasso a dare confidenze a certa gente!! | |
Da: riconvenzionale | 15/12/2011 15:24:37 |
La riconvenzionale e' una scelta....sulla mediazione sono d'accordo non e' necessaria.... | |
Da: mary look | 15/12/2011 15:24:56 |
cummenda ammazzati | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:24:58 |
PER LE PREMESSE PIACCIA: 1) RITENERE E DICHIARARE CHE IL VERO PREZZO OGGETTO DELLA COMPR E' DI euro 140.000 2) RIGETTARE TUTTE LE DOMANDE PROPOSTE CONTRO LA CONVENUTA. CON SPESE E COMPENSI. | |
Da: AHHH | 15/12/2011 15:24:58 |
CONSEGNA CATANZAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A CHE OOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAA??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |
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Da: vitix | 15/12/2011 15:25:02 |
ragazzi ci o no la riconvenzionale ? | |
Da: antociccy | 15/12/2011 15:25:03 |
a che ora escono a napoli | |
Da: risposta a Aiuto esterno | 15/12/2011 15:25:45 |
Sinceramente la soluzioe non mi convince perchè nella traccia non si dice affatto che gli attori sostengono l'esistenza della simulazione ma semplicemente si limitano a richiedere la restituzione dell'indebito.... per cui una comparsa di questo tipo esporrebbe il cliente ad un grosso rischio....l'unica cosa è cercare di dimostrare l'esistenza della silumazione | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:26:08 |
SCUSATE.... MA COSA SI CHIEDE CON LA RICONV? LA DITTA NON AVANZA UN euro !!! | |
Da: mary look | 15/12/2011 15:26:33 |
a reggio a che ora finiscono? | |
Da: Disgustoso | 15/12/2011 15:27:15 |
Anche oggi gli asini sono qui | |
Da: ultimo arrivato | 15/12/2011 15:27:16 |
ma non avete niente da fare? Napoli finisce alle 18.30 e la riconvenzionale certo che ci vuole | |
Da: azz | 15/12/2011 15:27:20 |
si la riconvenzionale ci sta tutta, per chiedere l'accertamento della simulazione relativa del prezzo e per l'effetto la dichiarazione di inefficacia del definitivo con riferimento a questo! | |
Da: x forrest gump | 15/12/2011 15:27:22 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:27:57 |
RAGAZZI FIDATEVI... DEVONO ESSERE GLI ATTORI A PROVARE CHE IL PRIMO CONTRATTO è SIMULATO NEL PREZZO...! LA DITTA NN DEVE FORNIRE PROVA ALCUNA!! R I P E T I A M O O O O LEGGERE LA NOTA A 2010/15120 ! POI PARLATE- TKS | |
Da: DER | 15/12/2011 15:28:06 |
PER FAVORE CHI MI DA LA SENTENZA 4229/2009 7246/2007 | |
Da: hevilina | 15/12/2011 15:28:06 |
avete scritto l'atto?? | |
Da: mafy84 | 15/12/2011 15:28:22 |
alle 18:30 x Napoli non è possibile, hanno 6 ore a disposizione x la prova di oggi | |
Da: avv.uff | 15/12/2011 15:28:32 |
ale nn tien ke fa? | |
Da: ultimo arrivato | 15/12/2011 15:29:53 |
certo che Gamma non avanza un euro, ma dovrà pure essere accertata la simulazione e dunque che il prezzo effettivamente da pagare era euro 140.000,00 che dite? | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:30:03 |
ALLORA--- "l'accertamento della simulazione relativa del prezzo" NON E' UNA RICONV!! MA UNA ECCEZIONE RICONVENZIONALE.... MA IL PROBLEMA è UN ALTROOOOO LA DITTA NN DEVE FORNIRE ALCUNA PROVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! LEGGETE 2010/15120000000 !! | |
Da: azz | 15/12/2011 15:30:42 |
X NOI LO SAPPIAMO guarda che si fa una domanda riconvenzionale mica solo se avanzi dei soldi! la si fa ogni qual volta è necessaria, ovvero quando il convenuto avanza una domanda nuova rispetto al petitum dell'attore ....ma come ti sei laureato???? | |
Da: avv.uff | 15/12/2011 15:30:44 |
a ke ora la consegna di napoli? | |
Da: xxxxx1313 | 15/12/2011 15:32:12 |
TRIBUNALE CIVILE DI .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………) PARTE CONVENUTA CONTRO I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. .............. PARTE ATTRICE * * * * * * * * * Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma un preliminare e un successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000. Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. * * * * * * * * Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti MOTIVI Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000. Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge. È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà . Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica. Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro 95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita. Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto. Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96). Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato. L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti. In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011). La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà , è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10). * * * * * Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Avv. Procura alle liti L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito. ____________ Vera la firma | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:32:13 |
ASCOLTA... SI TRATTA DI ECCEZ RICONV! NO RICONV IN SENSO TECNICO. PS: NN ACCETTIANO CONTRADD SU OFFESE | |
Da: boh | 15/12/2011 15:33:14 |
NELLA TRACCIA DI CIVILE C'è L'ABUSO D'UFFICIO??? | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:34:40 |
IN SOSTANZA NN SI DEVE CHIEDERE ALTRO CHE: 1) RIGETTO DELLA DOMANDA E 2) EMISSIONE DI SENT DICHIARATIVA DEL VERO VALORE E QSTA NN è RICONVENZIONALEEEEEEE | |
Da: disgustoso | 15/12/2011 15:35:03 |
compreso me... | |
Da: AHHH | 15/12/2011 15:35:25 |
NESSUNO SAA CHE ORA CONSEGNANO A CATANZARO??? | |
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