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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: CERCO ATTO COMPLETO15/12/2011 14:40:49
ESAME AVVOCATO 2011
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE

Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.


SOLUZIONE
di LUCA D'APOLLO


TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
* * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


____________

Vera la firma

Da: ...15/12/2011 14:41:40
ma c'è gente che ha scritto "scusate la mia ignoranza in materia"... ad un esame di abilitazione!!! Se sei ignorante in materia stai a casa!!!!

Da: jamal15/12/2011 14:41:53
a che pagina quello di circle???

Da: kgb15/12/2011 14:42:44
ragazzi aiuto qui a firenze stiamo nella merda!

Da: ohhhh!!!15/12/2011 14:42:57
STATE ATTENTI ALLA COMPETENZA!!!!

Da: kgb15/12/2011 14:43:07
non si capisce una fava

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Da: ATTO DI CIRCLE E'' UN FAKE15/12/2011 14:43:20
ATTENZIONE NON INVIATE QUELL'ATTO, NON C'ENTRA UNA CIPPA

Da: cucurucucu15/12/2011 14:43:45
scusate ma che diavolo ci azzecca quella di circle?????????????

Da: demin15/12/2011 14:44:01
allora qual'è quello giusto?
Venezia chiede aiuto

Da: no riconvenzionale15/12/2011 14:45:03
NESSUNA RICONVENZIONALE

Da: ohhhh!!!15/12/2011 14:45:07
CHIEDETE IL GIURAMENTO DECISORIO!!!

Da: ANGY78 15/12/2011 14:45:11
QUALCUNO SA A CHE ORA SI CONSEGNA A SALERNO?

Da: cucurucucu15/12/2011 14:45:15
di sicuro non quello di circle!!

Da: è GIUSTO?15/12/2011 14:45:21
ESAME AVVOCATO 2011
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE

Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.


SOLUZIONE
di LUCA D'APOLLO


TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
* * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
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Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


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Vera la firma

Da: E GIUSTO15/12/2011 14:46:04
ESAME AVVOCATO 2011
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE

Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.


SOLUZIONE
di LUCA D'APOLLO


TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
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Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
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Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


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Vera la firma

Da: la soluzione è questa!!!!!!!!!!!1115/12/2011 14:46:27
ESAME AVVOCATO 2011
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO CIVILE

Tizia e Sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.

TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inâ��â��â��â��â��â��â��.., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX â��â��â��â��â��â��â��.. e la PEC â��â��â��â��â��â��â��â��â��â��)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'Associazione Culturale Beta afferma di essere proprietaria del fondo in virtù di donazione ricevuta dal sig. Tizio, membro della stessa.

Allega, a sostegno della propria asserzione, il contratto stipulato in data 15/06/1986.

Ebbene, all'epoca dell'avvenuta donazione, vigeva la sanzione di inefficacia rispetto alle donazioni a favore di un ente non riconosciuto, a meno che, a cura di quest'ultimo, non fosse notificata al donante l'istanza depositata per ottenere il riconoscimento.

La norma (art. 786 c.c.) contenente la predetta sanzione di inefficacia è stata abrogata dall'art. 13, comma c. 1, L. 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 1, comma c. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192, in epoca, cioè, di molto posteriore alla formazione del titolo addotto dalla parte attrice a fondamento del diritto di proprietà.

Non risulta agli atti alcuna dimostrazione dell'avvenuta notifica, così come prescritta dal previgente art. 786 c.c., né alcuna dimostrazione della natura di "associazione riconosciuta" in capo alla Associazione Culturale Beta.

Si ritiene, quindi, che, non essendo mai divenuta la medesima proprietaria del bene, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., essa sia priva della necessaria legittimazione attiva rispetto al presente giudizio.

2) In subordine, in via preliminare nel merito

Prescrizione azione contrattuale di restituzione

Dal contenuto dell'atto di citazione, non è chiaro se parte attrice, menzionando sia l'atto da cui deriverebbe il suo diritto di proprietà, sia il contratto di comodato, abbia voluto agire in giudizio in virtù dell'art. 948 c.c., oppure abbia voluto fondare la propria richiesta sul disposto dell'art. 1809 c.c.

Qualora il Giudice ritenga di qualificare la domanda come richiesta di restituzione contrattuale conseguente alla decorrenza del termine finale apposto al contratto di comodato intercorso tra Caio e Tizio, in ossequio ai principi contenuti negli artt. 2934, 2935, 2943, 2946 c.c., non potrà esimersi dal considerare tale azione preclusa, essendo abbondantemente trascorsi i dieci anni utili a far valere il rivendicato diritto, ormai prescritto.

Né giova a parte attrice la mera affermazione di un rifiuto alla restituzione opposto da Caio. Tale asserzione è del tutto priva di riscontro fattuale e probatorio: la mera affermazione di parte, in difetto di specifici strumenti probatori, non è sufficiente, infatti, a dimostrare l'esistenza di un atto di interruzione della prescrizione ed il convenuto nega decisamente di aver mai ricevuto, fino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, richieste di restituzione del bene da parte di Beta.

In ogni caso, e pur se l'adito Giudice dovesse ritenere la dispiegata domanda qualificabile come azione reale di rivendica e, dunque, imprescrittibile, questa difesa intende chiedere la reiezione della avversa richiesta per intervenuta usucapione del diritto di proprietà in capo al proprio assistito, per le seguenti ragioni:

3) In via riconvenzionale

Accertamento e declaratoria dell'intervenuta usucapione in favore del sig. Caio

Ove non ritenga di condividere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, si domanda che il Giudice adito voglia esaminare la domanda riconvenzionale sotto esposta.

Il riferimento al contratto di comodato stipulato tra il sig. Tizio ed il sig. Caio, contratto scaduto nel 1988, non deve trarre in inganno il Giudice rispetto alla reale relazione di fatto e di diritto sussistente tra il convenuto ed il fondo del quale la parte attrice invoca la restituzione o la rivendica.

In effetti, seppure Caio ha iniziato a detenere il bene in qualità di comodatario, fin dal 1986 egli ha iniziato a possederlo esclusivamente nomine proprio.

Durante il mese di luglio del 1986, infatti, Caio ha provveduto alla recinzione del fondo e alla apposizione di un cancello (doc. 1 e 2).

Nel contempo, egli ha fatto edificare sul terreno una costruzione che ha adibito a propria residenza principale (doc. 3).

Le predette attività, sebbene iniziate durante il periodo in cui Caio era comodatario del fondo per il quale pende il presente giudizio, costituiscono, senza dubbio, ai sensi del comma 2 dell'art. 1141 c.c., atti di interversione del possesso.

In effetti, precludendo l'accesso a chiunque, edificando sul fondo ed adibendo il manufatto di civile abitazione realizzato a propria residenza principale, il convenuto ha mutato la destinazione del bene oggetto del comodato ed ha iniziato a possederlo uti dominus.

Tale situazione, protrattasi, senza interruzione alcuna, per più di un ventennio (luglio 1986 - novembre 2007), gli ha consentito di usucapire il diritto di proprietà sul fondo e sulla costruzione.

La modificazione della destinazione di un terreno, mediante un'attività di costruzione, rientra, infatti, tra quelle attività univoche considerate dalla costante giurisprudenza di legittimità come rivelatrici dell'intenzione di un detentore di iniziare ad esercitare un diritto di possesso in contrapposizione con quello del titolare ed idonee a consentire, secondo il combinato disposto degli artt. 1141, comma 2, e 1158 c.c., l'acquisto per usucapione (Cass.sent.n. 12569/1993 e 1802/1995).

L'attività di costruzione si rivela, infatti, come attività materiale, svolta in opposizione al proprietario e riconoscibile dal proprietario stesso, in quanto tale da rivelare anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (Cass.sent.n. 5854, 18392, 12968 e 4404/2006).

È innegabile, dunque, che, ormai, legittimo proprietario del fondo e, per effetto dell'istituto dell'accessione, della costruzione che vi è stata realizzata, è proprio il convenuto, il quale chiede espressamente che il Giudice, pronunciandosi sul punto, accerti e dichiari la maturata usucapione con conseguente reiezione di tutte le domande di restituzione, riduzione in pristino e risarcimento del danno formulare da parte attrice.

4) In via subordinata e nel merito

Reiezione della domanda di riduzione in pristino e di risarcimento del danno

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga di non poter condividere tutto quanto sin qui dedotto ed eccepito, dovrà, comunque, respingere la domanda di riduzione in pristino e quella di risarcimento danni formulate dalla controparte.

Il comma 4 e il comma 5 dell'art. 936 c.c. contengono disposizioni ostative all'accoglimento della domanda di riduzione in pristino del fondo a spese di Caio.

Essi prescrivono, infatti, che il proprietario non possa obbligare il terzo a togliere le costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione e che la rimozione non possa essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Ebbene, considerato che non vi è mai stata specifica opposizione da parte di Beta e che sono passati oltre venti anni dal momento in cui il convenuto ha realizzato le opere, considerato, altresì, che si tratta di opere bene visibili e che, quindi, Beta ne abbia avuta sicuramente notizia da più di un semestre, è chiaro che non possa ora pretenderne la distruzione.

Per l'effetto, Beta dovrà ritenere le opere e corrispondere a Caio un'indennità pari al valore dei materiali e al prezzo della mano d'opera impiegati, oppure all'aumento di valore recato al fondo.

Il primo potrà essere valutato sulla base delle fatture prodotte, con applicazione della rivalutazione monetaria; il secondo, potrà essere accertato tramite specifica CTU.

Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno per impossibilità di disporre del fondo a causa della presunta occupazione abusiva dello stesso da parte di Caio, posto che mai essa è stata avanzata fino alla notifica della citazione, se ne eccepisce la prescrizione, almeno fino al novembre 2002.

E si chiede, altresì, che l'importo che il Giudice dovesse eventualmente riconoscere a tale titolo in favore di Beta, e che Beta non ha ancora quantificato, sia compensato con parte della riconosciuta indennità dovuta a Caio.

Con conseguente richiesta, in via riconvenzionale della liquidazione, in favore del convenuto della risultante eccedenza.

Per tutto quanto esposto, il Sig. Caio, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che l' Illustrissimo Giudice del Tribunale di Roma, voglia:

1) in via preliminare in rito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Culturale Beta;

2) in subordine, in via preliminare di merito, dichiarare prescritta la pretesa di restituzione e rigettare la domanda attrice;

3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per intervenuta usucapione, l'acquisto, in favore di Caio, nato a ……., il ……….., CF …………, della proprietà del fondo sito in Roma, alla Via Mareluna, contraddistinto al Catasto Terreni al foglio x, particella y, e ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza con esenzione di responsabilità del medesimo. Per l'effetto, respingere tutte le domande formulate da parte attrice;

4) in via subordinata, nel merito, respingere la richiesta di riduzione in pristino e condannare la Beta a corrispondere in favore di Caio un'indennità pari alla somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio;

5) in via ulteriormente subordinata, ove ritenga di dover riconoscere, in favore di Beta, il diritto al risarcimento del danno, voglia dichiarare la relativa somma parzialmente compensata con la riconosciuta indennità e condannare, in via riconvenzionale, la Beta a corrispondere, in favore di Caio, il residuo.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 115/2002, si dichiara che il valore della causa è rimasto invariato.

In via istruttoria si chiede:

Prova testimoniale contraria a quella articolata da parte attrice e prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli:

1) vero che, su incarico del sig. Caio, l'impresa edile ….., nel mese di luglio 1986, eseguì i lavori per la realizzazione del manufatto sito in Roma, alla via Mareluna n….?

2) vero che, nel mese di luglio 1986, la medesima impresa edile provvide, su incarico del sig. Caio, all'apposizione di una recinzione metallica e di un cancello?

3) vero che i predetti lavori furono commissionati, seguiti e pagati interamente ed esclusivamente dal sig. Caio?

4) vero che la manutenzione del terreno e del manufatto, dal 1986 ad oggi è stata effettuata sempre, in via esclusiva, dal sig. Caio?

Indica a testimoni i Sig.ri.……., residenti in………

Offre in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

1) fatture nn……. del ……/1986 rimesse al sig. Caio per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'immobile sito in Roma, via Mareluna n…..;

2) n…. foto dello stato dei luoghi;

3) certificato storico di residenza del sig. Caio.

Con riserva di tutte le facoltà ed i diritti di cui all'art. 183 c.p.c.

* Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, comma 4, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero di telefax: ……………. *

Roma, lì .....

Avv. ..............................

Da: semper fidelis 15/12/2011 14:46:30
circle è UN fAKE FALSO FALSO NON COPIARE

Da: scusate la mia ignoranza in materia15/12/2011 14:46:45
sono laureata in tutt'altro....sto solo cercando di dare una mano.....

Da: confusa e infelice15/12/2011 14:46:48
allora è ok l'atto riportato da CERCO ATTO COMPLETO, soluzione di luca d'apollo, noto avvocato che se n erro tiene corsi proprio x la preparazione all'esame di avvocato?!?

Da: Argh15/12/2011 14:46:54
La 24100/2011 postata da Arciere1 è vera o è una bufala? In internet non si trova da nessuna parte, ma l'ha citata anche Luca D'Apollo nel suo atto: http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4411:esame-avvocato-2011-atto-giudiziario-di-diritto-civile&catid=108:esame-avvocato-2011&Itemid=50

E' esatto quanto scrive Arciere1? Potremmo avere, la fonte, per piacere? Grazie!

Da: ...15/12/2011 14:47:48
E volete mettere la mediazione in una comparsa di costituzione e risposta??????????????????????'

Da: Io PER Te15/12/2011 14:48:23
perchè state facendo questo????
per favore potete dire qualcosa di serio

Da: ........15/12/2011 14:48:41
Premetto di essere appena giunto per caso su questo sito per la curiosità di dare uno sguardo all'atto, e di non aver potuto approfondire la traccia nè cercare le sentenze di riferimento (non ne ho neanche interesse).
Tuttavia la soluzione che ho letto pochi post fa mi sembra contenga un grosso errore di diritto (senza offesa vi prego).
L'art. 2724 n.1, ossia la possibilità di citare testi in caso di principio di prova scritta, non si può applicare ai preliminari di compravendita di beni immobili.
Ai sensi del 2725 quando un contratto deve essere provato per iscritto (e così è il preliminare di vendita di bene immobile ex art. 1351) l'unica eccezione ammessa dal nostro ordinamento è quella dell'art. 2724 n.3, ossia lo smarrimento senza colpa del documento scritto.
Ripeto: non conosco la soluzione del quesito (molto intricato a mio modo di vedere), ma penso che in relazione a questo passaggio la bozza contenga un errore evidente... qualche altro avvocato potrà confemarvi questa mia riflessione sul punto.
Sbaglio?

Da: Circle FAKE!15/12/2011 14:49:31
Raga ma l'atto di Circle non risponde a nessuna traccia :) Leggetele le cose prima di mandarle

Da: mary look15/12/2011 14:50:02
circle se è sbagliata devi morire

Da: ...15/12/2011 14:50:29
RICONVENZIONALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: avv15/12/2011 14:50:36
la riconvenzionale ci vuole per ottenere la differenza del prezzo simulato con riferimento a quello dissimulato.
non metterla è un errore, è necessaria per via del petitum e futura causa petendi

Da: A REGGIO CALABRIA - ESAMI ANNULLATI15/12/2011 14:50:50
A REGGIO CALABRIA - ESAMI ANNULLATI

Da: orny7815/12/2011 14:51:30
ATTENZIONE L'ATTO DI CIRCLE VERTE SU TUTT'ALTRO ARGOMENTO NON COPIATE O VERRANNO ANNULLATI TUTTI................ PARLA DI PACCHETTO TURISTICO ........ CHE CRETINI QUESTI DEPISTAGGI

Da: Attiv15/12/2011 14:52:00
Gli atti postati sono tutti incompleti per me, mancano un sacco di elementi, anche eccezioni banali.

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