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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: ohhh!!!15/12/2011 14:52:15
LA RICONVENZIONALE NON CI VUOLE!!!!!!!!!!!!!!1

Da: Io PER Te15/12/2011 14:52:56
si ma ognuno dice una cosa diversa....e che cavolo
non si può fare cosi

Da: avv15/12/2011 14:54:25
la riconvenzionale è necessaria per formulare il petitum altrimenti potresti essere condannato a pagare due volte il prezzo.
state attenti!
poi sulla competenza è necessario capire l'accatastamento immobiliare.

Da: parere civile doc15/12/2011 14:55:12


TRIBUNALE CIVILE DI ....

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER


L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)

PARTE CONVENUTA

CONTRO

I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............

PARTE ATTRICE

* * * * * * * * *

Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.

Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.

* * * * * * * *

Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti

MOTIVI

Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.

Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.

È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.

Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.

Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.

La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.

Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.

Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).

Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.

L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.

In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).

La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).

* * * * *

Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Avv.





Procura alle liti



L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.





____________



Vera la firma

Da: Aiuto esterno15/12/2011 14:55:17
Ma la riconvenzionale ci vuole o è meglio nn metterla?

Da: rosellina7015/12/2011 14:55:20
ma perchè nell'atto postato si dice che "Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. ......".
..nella traccia non si dice che parte attrice asserisce la simulazione maèla convenuta gamma

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Da: gramix15/12/2011 14:55:31
qualcuno può postare una sentenza della cassazione, precedente ,dove la prova per testimoni è ammissibile??? ricordo che l'avvocato deve comunque prendere le difese del cliente non può mica rispondere dicendo che la prova è inammissibile...grazie

Da: Io PER Te15/12/2011 14:55:44
AVV sei sicuro

Da: POLIZIA POSTALE15/12/2011 14:56:24
ATTENZIONE QUESTO SITO SARA' OSCURATO!

Da: ...15/12/2011 14:57:30
Certo che basta dirvi qualsiasi cosa che ci cascate. Proviamo con: eccezione di incompetenza!!!

Da: amministrativista15/12/2011 14:57:32
Copiare è peggio che sbagliare con la propria testa!
Concentratevi a fare un buon lavoro, vi sentirete gratificati e, probabilmente, sarete premiati.
Buon Lavoro a tutti!

Da: BELZEBU15/12/2011 14:58:34
Ma no, non c'è la riconvenzionale!!!
In più non sarebbe male, nelle conclusioni, formulare le istanze probatorie anche con riferimento ai testi.
Giustamente il Ministero offre una traccia "in salita" per la quale la soluzione preferibile alla nostra impresa edile patrocinata è avversata da un ultimo indirizzo della Suprema Corte a Sezione Unite.
Arrampicarvi sugli specchi! Questo dovete fare.
Usate la vostra testa

Da: 1115/12/2011 14:58:40

- Messaggio eliminato -

Da: ...............15/12/2011 14:59:42
Ribadisco: il passaggio sul 2724 è un grave errore di diritto. Ma nessuno se ne è accorto?

Da: ... x belzebù15/12/2011 14:59:53
Le istanze istruttorie?????? Ma se non riuscite neanche a capire se c'è o no la riconvenzionale!! Ma cosa vuoi istruire!!!!

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 14:59:58
ALLORA:
NO RICONVEZIONALE! ASSOLUT NOOOOO!!
NO PROVA X TESTI CHIESTA DAL CONVENUTO (SS.UU. 2007/7246). ASSOLUT NOOOOOO
BATTERE SU QST CONCETTO:
IL VERO CONTRATTO, MAI RISOLTO, E' IL PRIMO! E L'ATTO PUBB. NON ESCLUDE LA SIMULAZIONE RELATIVA DELL ATTO PUBB.!!(1979/1055).
QUINDI DIRE CHE L'ONERE DELLA PROVA DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO DEL PRIMO CONTRATTO (RIPETO: PRIMO CONTRATTO QUELLO DI 140.000) E' A CARICO DEGLI ATTORI.
CHIARO QUINDI CHE ESSI SUBISCONO L EFFETTO DI SS.UU. CITATA.
QSTA E' LA SOLUZIONE CASS.2010/15120.
LA CAUSA SI VINCE CON LA IMPOSSIMBILITà DEGLI ATTORI DI DARE LA PROVA DELLA SIMULAZ DEL  P R I M O CONTRATTO!
SPERIAMO DI ESSERVI STATI UTILI

Da: basita15/12/2011 15:00:07
Ragazzi...son scioccata ma qua non conta il nord sud o quant'altro...per cortesia.Siamo tutti ragazzi giovani e in una situazione che al momento attuale è critica,e lo è per tutti.E' una questione di onestà,in tutta italia certi stanno sgobbando e certi stanno attaccati al cellulare.Ma tutti i nodi verranno al pettine,passare questo esame non basterà..e chi riuscirà a spuntarla con mezzucci illeciti..bhè la pagherà in futuro

Da: amica disperata15/12/2011 15:00:43
ma la sentenza si deve mettere x forza...?

Da: POLIZIA POSTALE15/12/2011 15:01:10
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PRIVATO
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo, un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie






















TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inâ��â��â��â��â��â��â��.., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX â��â��â��â��â��â��â��.. e la PEC â��â��â��â��â��â��â��â��â��â��)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
* * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ���. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


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Vera la firma

Da: lexam...15/12/2011 15:01:25
Infatti è l'unico errore

Da: 1115/12/2011 15:01:46

- Messaggio eliminato -

Da: ... x amica disperata15/12/2011 15:02:01
no, non la mettere la sentenza, basa l'atto su Cenerentola!!

Da: Chiarezza per Napoli15/12/2011 15:02:10
1.La riconvenzionale non è necessaria poichè ci si limita a resistere contro le avverse pretese e non si formula nessuna domanda di condanna contro gli attori

2. Non si deve inserire alcun riferimento alla mediazione obbligatoria perchè siamo in presenza di una comparsa!!!!!!

3. Deferire il giuramento decisorio è corretto ma non nella comparsa, semmai si dovrà fare in seguito e in giudizio: pertanto non interessa per il compito

4. Nessuna questione sulla competenza poichè nella traccia non vi sono elementi per individuarla quindi si deve essere generici

l'atto che riporto di seguito ed ho letto mi pare corretto. Ho solo un dubbio: io eviterei di soffermarmi sulla vicenda della prova e dell'ammissibilità della estimonianza poichè non è necessario indicare da subito i mezzi istruttori e quindi si potrebbe comodamente evitare il punto



TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inâ��â��â��â��â��â��â��.., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) che la rappresentata e difende in virtù di procura in calce al presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX â��â��â��â��â��â��â��.. e la PEC â��â��â��â��â��â��â��â��â��â��)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
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Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ���. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


____________

Vera la firma

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 15:02:22
AGGIUNGIAMO CHE...
LA PROVA X TESTI NN DEVE ESSERE CHIESTA XKE POTREBBE CONFIGUARSI COME UNA INVERSIONE DELL ONERE DELLA PROVA!!!!

Da: il cassazionista15/12/2011 15:02:45
Arrampicarvi sugli specchi! Questo dovete fare.

Da: ohhhh!!15/12/2011 15:03:11
chiedete la ctu per stabilire il valore dell'immobile!!

Da: 1115/12/2011 15:03:13

- Messaggio eliminato -

Da: ale15/12/2011 15:03:26
oddio....è morto Mario Monti

Da: NOI LO SAPPIAMO!15/12/2011 15:03:36
PS: LA SICILIA AIUTA SEMPRE TUTTIIIIIII

Da: collaboratore15/12/2011 15:03:38
mi sembra adeguato, anche se io ci avrei aggiunto la richiesta di ammissione della prova sulla perdita incolpevole della scrittura privata attestante l'effettivo prezzo

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