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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: gianfilippo maradei15/12/2011 14:01:39
Quando lo passai io nel 2008 me lo hanno passato da fuori grazie ad un avv che era in commissione, nel secondo e terzo giono me lo ha fatto un avv dentro.
Volevo solo dire questo, io come avv non valgo niente

Da: fleur 15/12/2011 14:03:00
ma l'atto pubblicato prima va bene?

Da: andrea lollo15/12/2011 14:03:25
SONO DENTRO CZ CON L'IPHONE A ME LO PASSA MORELLI CHE è IL MIO COLLEGA

Da: gianfilippo15/12/2011 14:03:46
certo che se ti beccano bella diffamazione che ti prendi

Da: me15/12/2011 14:04:52
qualcuno sa a che ora devono consegnare quelli di Milano?!?!

Da: ?????????????15/12/2011 14:06:36
SI RICERCA UN ATTO COMPLETO.
GRAZIE

SCUSATE, MA HO 72 ANNI. DEVO MANDARE IL TUTTO A MIA MOGLIE

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Da: ant8215/12/2011 14:06:45
sono le 14,00 e fogli sono ancora bianchi

Da: aiutatemiii per favore15/12/2011 14:07:57
ragazzi qualcuno mi ripete la sentenza della traccia di civile???grazieeee

Da: Lunavidal15/12/2011 14:08:14
Grande avv. angelino!!!!!!

Da: annullamento atti15/12/2011 14:09:01

- Messaggio eliminato -

Da: Io PER Te15/12/2011 14:09:32
ragazzi dovete solo confermarmi se è una comparsa di costituzione e risposta e se c'è domanda riconvenzionale...per favore...per chi non è del mestiere....e le sentenze di riferimento.....
dai per favore

Da: Esamenapoli7915/12/2011 14:09:59
TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
* * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.
Procura alle liti
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.
____________
Vera la firma

Da: ECCOLOOOOOOOOOO15/12/2011 14:10:08
TRIBUNALE CIVILE DI ....
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER
L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in………………….., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. ………………….) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX ………………….. e la PEC …………………………)
PARTE CONVENUTA
CONTRO
I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. ..............
PARTE ATTRICE
* * * * * * * * *
Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000.
Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
* * * * * * * *
Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti
MOTIVI
Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000.
Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. ………. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge.
È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà.
Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro  95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita.
Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto.
Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96).
Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato.
L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti.
In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011).
La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà, è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10).
* * * * *
Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".
Avv.


Procura alle liti

L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. ………………….) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____.
Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.


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Vera la firma

Da: pas15/12/2011 14:10:21
quale è la sentenza giusta o x lo meno quella più plausibile....?

Da: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee15/12/2011 14:10:44
MI DITE LE SENT GIUSTE X ATTO D CIVILRE?

Da: esame15/12/2011 14:10:54
ma questa cass. n. 24100 dove cavolo è? non la riesco a trovare

Da: Napoletanina15/12/2011 14:12:26
è una comparsa di costituzione e risposta e non c'è domanda riconvenzionale...

Da: aiutooooooooooooooo15/12/2011 14:12:40
cioè lo copiamo tutti in modo uguale?

Da: conner1 15/12/2011 14:12:41
novità

Da: Io PER Te15/12/2011 14:13:34
ragazzi dovete solo confermarmi se è una comparsa di costituzione e risposta e se c'è domanda riconvenzionale...per favore...per chi non è del mestiere....e le sentenze di riferimento.....
dai per favore

Da: georgiana15/12/2011 14:13:35
PER: il sig. Tizio, nato a ______, il______, residente in ______, alla Via_____, n.______, codice fiscale_______, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv._________(c.f.______), del foro di _____, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _______, alla Via_____, n._____.

(resistente)


CONTRO: la società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in________, alla Via________, n._______, partita iva_____, elettivamente domiciliata in ________, alla Via____, n._____, presso lo studio dell'Avv.__________, dal quale è rappresentata e difesa.

(ricorrente)

PREMESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria in data_____e notificato all'odierno resistente in data _______, la società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore si rivolgeva al Tribunale di _____al fine di ottenere "a) una pronuncia in via d'urgenza dell'esclusione del socio Tizio dalla società; b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l'accesso ai documenti sociali". Il ricorrente premetteva in punto di fatto che Tizio, socio della Alfa srl, aveva tenuto un comportamento tale da giustificare una sua esclusione dalla compagine sociale per giusta causa, secondo quanto stabilito dalle stesse norme statutarie, nonché che per via del suo comportamento allo stesso era già stato impedito l'accesso ai documenti della società.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta tutto quanto dedotto da parte avversa in quanto infondata in fatto e in diritto per i seguenti

MOTIVI

1) INAMMISSIBILTA' E/O INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI ESCLUSIONE.

Presupposto di ammissibilità della tutela cautelare atipica prevista dall'art. 700 c.p.c. è la sussidiarietà del rimedio d'urgenza, nel senso che ad esso non può ricorrersi qualora sia invocabile altro rimedio tipico. Questo significa che per poter ricorrere a tale rimedio il soggetto che adisce l'autorità giudiziaria non debba essere in possesso di un altro strumento di tutela a lui offerto dall'ordinamento, senza differenza alcuna tra rimedi tipici processuali e rimedi stragiudiziali, con i quali può agire in autotutela.

Ebbene tale sussidiarietà non è stata certamente rispettata nella domanda proposta dalla società Alfa s.r.l..

Questa infatti avrebbe ben potuto tutelare le proprie ragioni o utilizzando i rimedi eventualmente previsti nell'atto costitutivo a norma dell'art. 2473-bis ovvero, in assenza nello stesso di indicazioni in ordine alle modalità con cui il potere di esclusione sia esercitabile, facendo ricorso, in via analogica, all'art. 2287 c.c. dettato per le società di persone, e, quindi, procedere alla esclusione del socio dalla compagine sociale attraverso una delibera assunta dalla maggioranza. A tal proposito merita essere ricordata, tra le altre, un pronuncia del Tribunale di Biella nella quale si è precisato come " l'art. 2473-bis, consente di stabilire nell'atto costitutivo delle s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società. In assenza di una previsione legislativa, deve infatti escludersi un potere così penetrante dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale (Trib. Biella, 07/07/2006)"

La possibilità dell'odierna ricorrente di utilizzare altri meccanismi stragiudiziali per la tutela delle proprie ragioni fa, altresì, ipotizzare in capo alla stessa la mancanza di un vero e proprio interesse ad agire necessario ex art. 100 c.p.c. posto che, secondo consolidata giurisprudenza, l'interessa ad agire richiede non solo che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, ma anche che tale risultato sia conseguibile con il solo intervento del giudice (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite n. 565/00 in parte motiva; Cass. Civ., n. 7786/07).

A tutto quanto esposto fin qui deve aggiungersi il riferimento a quella parte della giurisprudenza che, più in generale, esclude all'origine la possibilità di ricorrere all'uso della tutela cautelare al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti di una sentenza avente natura costitutiva. Si argomenta infatti che l' efficacia di una pronuncia costitutiva è legata al passaggio in giudicato della relativa sentenza con cui il diritto si viene a costituire. Pertanto va esclusa la tutela cautelare anticipatoria per mancanza di attualità del diritto., non potendosi ammettere una tutela per un diritto solo sperato (cfr. Trib. Torino 12/07/2003 per cui la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti, preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al giudice; Trib. Verona, 18/03/2009).

Qualora, comunque, non si voglia dar conto dei motivi di inammissibilità sopra esposti, la domanda deve eessere considerata infondata per carenza dei requisiti richiesti dal codice di procedura civile. Come è noto il ricorso ex art. 700 c.p.c. è possibile solo laddove vi sia il pericolo di pregiudizio imminente e di un danno irreparabile , che in assenza del provvedimento cautelare potrebbe gravare sul ricorrente. Come si evince da ciò, per ottenersi una tutela cautelare è necessario che i tempi del giudizio ordinario siano incompatibili con una pronta tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente. Nessuno di questi due requisiti sembrano sussistere nel caso in esame. In primo luogo non è indicato quale danno imminente la società riceva dalla permanenza in società di Tizio; in secondo luogo, ben difficilmente può profilarsi un danno irreparabile atteso che costui non ha poteri di amministrazione, e dunque non può esercitare funzioni che in qualche modo possano danneggiare la società; una volta scoperta l'infedeltà del socio, sarà facile per la società evitare danni durante tutto il tempo che occorrerà per far valore il diritto in via ordinaria, sia attraverso la sua esclusione con un delibera adottata dalla maggioranza, sia anche limitando, come del resto già fatto attraverso l'inibizione all'accesso dei documenti sociali, i poteri di ingerenza ad esso facenti capo.


2) INAMMISSIBILITA' E/O INFONDATEZZA DELLA DOMANDA VOLTA AD INIBIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI SOCIALI

Ancora più evidente, per i motivi già sopra esposti, appare l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere una pronuncia che accerti la legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti. Avendo, infatti, già l'amministratore inibito tale comportamento e non essendo stata messa in discussione la liceità di tale rifiuto in capo alla società, non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. Come è ovvio, la mancanza di tale requisito rende inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare (tra l'altro infondata poiché non si vede come possa configurarsi un qualsivoglia pregiudizio imminente per la società essendo già stato negato l'accesso ai documenti). Nel caso in esame l'unico interessato ad agire giudizialmente sarebbe stato, al contrario, solamente il socio Tizio, il quale, a fronte del pregiudizio imminente ed irreparabile che poteva avere dall'inibizione di tale suo diritto, avrebbe ben potuto agire in via d'urgenza nei confronti della società Alfa srl (cfr. Trib Verona, 18/3/2009).


Per tutto quanto sopra esposto, il sig.Tizio, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerti e dichiari l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla società Alfa s.r.l.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.


Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente numero di fax________ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata__________.

Luogo, data

Firma

Avv._______________


PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv. _____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da copia dell'informativa allegata.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______.

Firma___________

È autentica

Avv.___________

Da: esame15/12/2011 14:14:44
ma perchè inserite una cavolo di sentenza che vi inventate ??  la 24100 non ESISTEEEEEEEEEEE  non la trovooo

Da: COMPLETO  OPPURE MANCA QUALCOSA15/12/2011 14:15:36
Al sig. Cancelliere del Tribunale di ....


ECC.MA CORTE D'APPELLO DI ......

Atto d'Appello
Il sottoscritto avvocato, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig.
caio
nato a .... il ..... ivi residente e domiciliato alla via ...... n�°...., perché imputato del reato p. e p. dall'art. 314 c.p., nel procedimento penale n�° ...../... R.G.N.R.. per il quale è stato condannato con sentenza n�°.../.. R.G.SENT., pronunciata in data ..... e depositata in cancelleria in data ... dal Tribunale ....,  alla pena di anni tre di reclusione, impugna in toto la predetta sentenza nei capi e nei punti che si espongono, facendo valere i seguenti motivi:
ASSOLUZIONE EX ART. 530 C.P.P.;
Il Giudice a quo ha frettolosamente e superficialmente valutato i fatti oggetto del presente giudizio. Va subito detto che la motivazione del Giudice di prime cure, brillante quanto alla forma, pecca in sostanza di eccessivo semplicismo per aver seguito pedissequamente assunti di accusa, che come si dirà più avanti, appaiono inverosimili, se non addirittura inconsistenti o contraddittori.
Il Giudice è giunto alla condanna dell'imputato perché si è lasciato fortemente fuorviare dal complesso di conoscenze accreditate dal contesto sociale e da massime di esperienze che influiscono negativamente e rendono la decisione discutibile e censurabile. Le valutazioni del Giudice non possono essere espressione di opzioni personali o di singole visioni del mondo, ma devono essere giustificate sulla base di valori universalmente condivisi. Nel provvedimento impugnato il Giudice ha pretestuosamente ricercato, a discapito del criterio dell'obiettività e del senso di giustizia al quale un Giudice deve ispirarsi, ostinatamente elementi di accusa per sostenere la erronea e speciosa motivazione della sentenza di condanna dell'imputato.  
Invero, non si comprende in base a quali elementi il Giudicante abbia ritenuto responsabile del reato di cui alla rubrica il prevenuto.
Nel caso di specie, vengono in rilievo le indagini difensive le quali hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il Comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso". Difatti da tale rilievo, non è rilevante la circostanza che l'uso di internet sia stato  fatto in maniera non occasionale ma appare decisiva la circostanza che il Comune di Beta abbia stipulato un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso", ovvero una tariffa a costo fisso a prescindere dal numero di file scaricati, senza causare quindi al Comune di Beta un maggior costo e dunque senza che si potesse configurare una condotta appropriativa. Inoltre, il Comune di Beta se ha stipulato un contratto denominato "tutto incluso" trova la sua ratio nella necessità di garantire un ambiente lavorativo sereno in cui operare con tranquillità.
Difatti, la Suprema Corte con sentenza n�°41709 del 19/10/10 ha riferito che: "Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso d'atti d'ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad internet del computer d'ufficio qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto un abbonamento a costo fisso".
Pertanto alla luce di tale granitico indirizzo giurisprudenziale l'imputato Caio deve essere mandato assolto.
RIDUZIONE DELLA PENA - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI;
Il Giudice a quo nell'irrogare la pena di cui in sentenza non ha effettivamente e concretamente tenuto conto della modesta entità del reato, difatti, non si comprende il motivo per il quale il Giudice non ha comminato il minimo della pena laddove si tratti di un reato che per le modalità di commissione e lo svolgimento dei fatti non richiede l'applicazione di una considerevole pena.
La pena inferta appare eccessivamente severa secondo i canoni sanciti dall'art. 133 C.P., considerati stilisticamente dal Giudicante, e, pertanto, se ne chiede la riduzione nel minimo.
Si ritiene che la condanna di anni tre di reclusione vada sensibilmente ridotta anche allo scopo di  adeguare la pena alla reale entità e modalità di commissione del reato ascritto.
Inoltre, lo stesso non ha considerato l'entità delle conseguenze del reato e, quindi, della stessa gravità del danno.
La concessione dell'attenuante ex art. 62 bis c.p. realmente andrebbe a proporzionare ed adeguare, per  l'effetto della richiesta riduzione di pena, la sanzione al fatto.
Le attenuanti generiche, al di là del dato letterale, più che istituire una circostanza in senso tecnico può dirsi integrino, ed in ogni caso hanno integrato, nella ormai risalente e consolidata applicazione giurisprudenziale che ne è stata data, un mezzo tecnico di dosimetria della pena, a disposizione del Giudice per adeguare il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto al rilievo criminale effettivo del reato ed ai danni ed all'allarme sociale in concreto verificatisi, nei casi in cui l'uno e gli altri rendano del tutto sproporzionate le pene edittali applicabili in assenza di un suo utilizzo, anche in considerazione delle sanzioni previste nell'ordinamento per condotte indice di ben maggiore capacità a delinquere ed integranti ben maggiore aggressione a beni costituzionalmente e penalmente protetti.
Le attenuanti generiche vanno riconosciute attesa la loro funzione equilibratrice che allo stato non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure. Il preteso riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere concesse sulla base della condotta contemporanea e susseguente al reato, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato stesso: si noti che il prevenuto è del tutto incensurato e non ha carichi pendenti, elementi dai quali è legittimo desumerne una positiva  prognosi.  
Secondo la prevalente e più corretta giurisprudenza, le attenuanti generiche vanno concesse non tanto in assenza di elementi negativi quanto in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall'art. 62 C.P. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio la condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Allo stato vi è uno squilibrio che solo la sensibilità del Giudicante ad quem può modificare con la concessione di quanto richiesto. Una pena sì elevata non avrebbe quella funzione di riabilitazione e rieducazione del reo.
In un ordinamento ispirato ai canoni dell'art. 27 Cost., nella determinazione della pena da infliggere in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. devono essere espunti criteri ispirati ad istanze generalpreventive, giacché non possono trovare spazio fattori che esulino dal fatto commesso dall'imputato e tuttavia ciò non significa che l'unico criterio sia quello specialpreventivo, stante l'indubbia funzione anche retributiva della pena.
Proprio gli elementi indicati dall'art. 133 C.P., comma II, consentono la concessione delle invocate attenuanti ex art. 62 bis C.P., difatti, il riconoscimento dei connotati circostanziali della condotta, rispettivamente di segno negativo e positivo, è proteso finalisticamente a permettere una adeguata personalizzazione della pena, attraverso elementi di flessibilità idonei, per loro natura, a consentire una più penetrante valutazione della dinamica criminosa versata in atti.
L'imputato, come è facilmente desumibile dagli atti, non ha a suo carico alcun elemento che possa far presumere che lo stesso debba essere soggetto ad una prognosi negativa.
Per tutto quanto esposto e dedotto, il sottoscritto difensore, riservandosi ex art. 585 comma iv c.p.p. di meglio precisare ed esporre nuovi motivi della presente  impugnazione,
c h i e d e
�    Assoluzione ex art 530 cpp;
�    Riconoscimento delle attenuanti generiche e Riduzione pena.
        Con osservanza
    Avv. .....

Da: xoxoxo15/12/2011 14:16:02
serve l'articolato di prova??? atto civile

Da: circle15/12/2011 14:16:07
TRIBUNALE DI .....


La Sig.ra Caia, nata a……….., il………, C.F. ………….., residente a ....., via ....., n. ....., in proprio e quale erede universale del sig. Tizio, nato a ……., il …….., C.F. ………., deceduto in data ………, elettivamente domiciliata a ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. ..... che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti conferita in calce al presente atto


PREMESSO CHE


1) la sig.ra Caia ed il di lei marito Tizio, in data….., stipulavano con l'Hotel Delle Rose, sito in località Bellavista, un contratto di soggiorno per il periodo compreso tra il 20 ed il 29 settembre 2009;

2) provvedevano a versare immediatamente l'intero importo previsto per il soggiorno turistico;

3) in data 19 settembre 2009, purtroppo, il coniuge della odierna attrice, decedeva improvvisamente;

4) estremamente colpita dall'improvviso lutto, la sig.ra Caia, ovviamente, non usufruiva della vacanza che avrebbe dovuto trascorrere con il coniuge;

5) in data ………, con raccomandata A/R, sottoscritta dal proprio legale Avv…….., la sig.ra Caia chiedeva alla struttura alberghiera la restituzione di quanto pagato per la prestazione non goduta;

6) con raccomandata A/R del ……., il legale rappresentante dell'hotel repingeva la richiesta sostenendo che la prestazione dovuta era rimasta a disposizione della sig.ra Caia che non ne aveva usufruito per causa non imputabile alla struttura.



CONSIDERATO CHE


- Il rapporto contrattuale alla base della controversia deve essere qualificato in termini di contratto di viaggio-vacanza "tutto compreso" (cd. "pacchetto turistico" o package).

- Tale contratto è strutturato per perseguire una "finalità turistica" o "scopo di piacere.

- Questa finalità turistica costituisce la causa concreta del contratto in esame.

- Il Codice Civile regola le conseguenze sul contratto, derivanti da circostanze sopravvenute che alterano l'originario equilibrio negoziale, attraverso l'istituto della risoluzione, ovvero tramite lo scioglimento del contratto ed il sorgere di reciproci obblighi restitutori in capo alle parti.


- La Suprema corte concorda sul fatto che in vicende come quella descritta in narrativa, non siano integrati gli estremi dell'impossibilità ex art. 1463 o ex art. 1464. Nondimeno il contratto è destinato a sciogliersi per la sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto (sent. n. 16315 del 2007).

- Nel contratto di viaggio "tutto compreso", così come disciplinato dagli artt. 82 e ss. del Codice del Consumo, la finalità pratica perseguita dal turista (causa concreta) non è il mero reperimento di mezzi di trasporto, degli alloggi e dei servizi accessori, ma il complessivo scopo di piacere e di turismo, vanificato dal rischio di compromettere la salute.


- Tale fine consente di individuare l'effettivo interesse del creditore e non si confonde con i meri motivi soggettivi che spingono il viaggiatore (stress da lavoro, svago familiare, interessi culturali, etc.).


- Se, come nel caso di specie, fattori sopravvenuti rendono impossibile la soddisfazione dell'interesse del creditore, elemento fondamentale del rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 1174, che deve persistere per tutta la sua durata, allora l'obbligazione si estingue e conseguentemente caduca il contratto.


- Tale innovativo principio risulta ribadito dalla stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 26958 del 2007, che lo ha applicato ad un caso sostanzialmente identico a quello per cui è processo.


- Nel caso di specie, la prestazione dei sig.ri Tizio e Caia (pagamento del prezzo) risulta essere non solo possibile ma anche già eseguita.


- Ciò che rileva, tuttavia, ai fini della risoluzione del contratto è la non fruibilità, da parte loro, della controprestazione offerta dall'albergatore, non fruibilità che indubbiamente rileva sul piano del sinallagma contrattuale, cioè sulla causa negoziale concreta, intesa nel suo aspetto funzionale.


- E infatti, un concetto "di funzione astratta" di causa non può più ritenersi soddisfacente criterio di ermeneutica contrattuale, dovendosi, più correttamente, procedere, ad una ricostruzione in termini di "causa concreta". (Cass. Sent. n. 10490 del 2006).


- Prendendo a riferimento il concetto di "causa negoziale concreta", va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 c.c. e 1256 c.c., comma 1, per venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (Cass., sent. n. 1037/95), ma che lo stesso effetto consegue alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.


- Il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione e può essere, dunque, legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore.


- Ciò può accadere, ovviamente, solo quando, come nel caso che ci occupa, si tratti di una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità turistica", in modo tale che risulti essere venuto meno l'interesse creditorio, inteso come "contrappeso" giuridico economico del pagamento del prezzo.


- Ad ulteriore conforto di tale impostazione, può essere richiamata l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie, fondato su una norma costituzionale (art. 2) ed integrato con gli altrettanto rilevanti principi di buona fede e correttezza enunciati dagli artt. 1175, 1337, 1359, 1375 c.c..


- Tale principio trova ampia giustificazione nella condizione oggettiva nella quale si è venuta a trovare la sig.ra Caia, essendo impensabile che ella fosse nelle condizioni materiali e morali per poter usufruire di un soggiorno vacanza a partire dal giorno successivo all'improvvisa morte del coniuge.



Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Caia, come in epigrafe rappresentata e difesa,


CITA


L'Hotel delle Rose, in persona del legale rappresentante pro tempore. con sede a Bellavista, via ....., n......, a comparire innanzi al Tribunale di ………...., sito in ………, via …….., per l'udienza del ...……, ora di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti


CONCLUSIONI


Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pronunciata la risoluzione del contratto n……. del ………, condannare il convenuto all'integrale restituzione di quanto versato dai sig.ri Tizio e Caia in virtù del predetto negozio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.


Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CNAP come per legge.


* ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla determinazione ed il versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro……..*



Offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti;


1) Contratto n…… del ……..;

2) Quietanza di pagamento;

3) Certificato di morte del sig. Tizio;

4) Raccomandata a/r del ….. a firma dell'Avv……..;

5) Raccomandata a/r del …… a firma del legale rappresentante dell'Hotel delle Rose.


* Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, comma 4, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero di telefax: ……………. oppure al seguente indirizzo e-mail: ……………….*



....., lì ..... Avv. .....



PROCURA ALLE LITI


Conferisco mandato all'Avv…….., affinché mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, attribuendogli a tal fine ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi. Eleggo domicilio presso il suo studio, in ………, via …………. Presto consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai fini dell'espletamento del presente mandato.


(Caia)


per autentica


(Avv. ……

Da: ripostare15/12/2011 14:16:07
soluzione e sentenze?

Da: gennaro D.15/12/2011 14:16:58
per chi continua a importunare gente in difficoltà...ti verrà un tumore e morirAI IN POCO TEMPO....

Da: LOLLO 15/12/2011 14:17:02

AMMISSIBILITA' PROVA TESIMONIALE

Il contratto simulato non ha effetto tra le parti (articolo 1414, comma 1). Al riguardo, si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se, come affermano i giudici della Suprema corte nel caso di specie, l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica.
Ciò premesso, nel caso de quo controparte asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo atto, la scrittura privata.
Ebbene , si tratta nel caso di speciev della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente.
In tale ipotesi di simulazione relativa parziale il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti.
La prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita, quindi,  non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 Cc., né contrasta col divieto posto dall'art. 2722 Cc., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa, e può, pertanto, risultare anche da deposizioni testimoniali (App. Genova, Sez. I, 30-05-2007).* * * * *

Da: conner1 15/12/2011 14:17:16
grazie

Da: eccola15/12/2011 14:19:11
TRIBUNALE DI .....



La Sig.ra Caia, nata a……….., il………, C.F. ………….., residente a ....., via ....., n. ....., in proprio e quale erede universale del sig. Tizio, nato a ……., il …….., C.F. ………., deceduto in data ………, elettivamente domiciliata a ....., via ....., n. ....., presso lo studio dell'Avv. ..... che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti conferita in calce al presente atto


PREMESSO CHE


1) la sig.ra Caia ed il di lei marito Tizio, in data….., stipulavano con l'Hotel Delle Rose, sito in località Bellavista, un contratto di soggiorno per il periodo compreso tra il 20 ed il 29 settembre 2009;

2) provvedevano a versare immediatamente l'intero importo previsto per il soggiorno turistico;

3) in data 19 settembre 2009, purtroppo, il coniuge della odierna attrice, decedeva improvvisamente;

4) estremamente colpita dall'improvviso lutto, la sig.ra Caia, ovviamente, non usufruiva della vacanza che avrebbe dovuto trascorrere con il coniuge;

5) in data ………, con raccomandata A/R, sottoscritta dal proprio legale Avv…….., la sig.ra Caia chiedeva alla struttura alberghiera la restituzione di quanto pagato per la prestazione non goduta;

6) con raccomandata A/R del ……., il legale rappresentante dell'hotel repingeva la richiesta sostenendo che la prestazione dovuta era rimasta a disposizione della sig.ra Caia che non ne aveva usufruito per causa non imputabile alla struttura.



CONSIDERATO CHE


- Il rapporto contrattuale alla base della controversia deve essere qualificato in termini di contratto di viaggio-vacanza "tutto compreso" (cd. "pacchetto turistico" o package).

- Tale contratto è strutturato per perseguire una "finalità turistica" o "scopo di piacere.

- Questa finalità turistica costituisce la causa concreta del contratto in esame.

- Il Codice Civile regola le conseguenze sul contratto, derivanti da circostanze sopravvenute che alterano l'originario equilibrio negoziale, attraverso l'istituto della risoluzione, ovvero tramite lo scioglimento del contratto ed il sorgere di reciproci obblighi restitutori in capo alle parti.


- La Suprema corte concorda sul fatto che in vicende come quella descritta in narrativa, non siano integrati gli estremi dell'impossibilità ex art. 1463 o ex art. 1464. Nondimeno il contratto è destinato a sciogliersi per la sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto (sent. n. 16315 del 2007).

- Nel contratto di viaggio "tutto compreso", così come disciplinato dagli artt. 82 e ss. del Codice del Consumo, la finalità pratica perseguita dal turista (causa concreta) non è il mero reperimento di mezzi di trasporto, degli alloggi e dei servizi accessori, ma il complessivo scopo di piacere e di turismo, vanificato dal rischio di compromettere la salute.


- Tale fine consente di individuare l'effettivo interesse del creditore e non si confonde con i meri motivi soggettivi che spingono il viaggiatore (stress da lavoro, svago familiare, interessi culturali, etc.).


- Se, come nel caso di specie, fattori sopravvenuti rendono impossibile la soddisfazione dell'interesse del creditore, elemento fondamentale del rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 1174, che deve persistere per tutta la sua durata, allora l'obbligazione si estingue e conseguentemente caduca il contratto.


- Tale innovativo principio risulta ribadito dalla stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 26958 del 2007, che lo ha applicato ad un caso sostanzialmente identico a quello per cui è processo.


- Nel caso di specie, la prestazione dei sig.ri Tizio e Caia (pagamento del prezzo) risulta essere non solo possibile ma anche già eseguita.


- Ciò che rileva, tuttavia, ai fini della risoluzione del contratto è la non fruibilità, da parte loro, della controprestazione offerta dall'albergatore, non fruibilità che indubbiamente rileva sul piano del sinallagma contrattuale, cioè sulla causa negoziale concreta, intesa nel suo aspetto funzionale.


- E infatti, un concetto "di funzione astratta" di causa non può più ritenersi soddisfacente criterio di ermeneutica contrattuale, dovendosi, più correttamente, procedere, ad una ricostruzione in termini di "causa concreta". (Cass. Sent. n. 10490 del 2006).


- Prendendo a riferimento il concetto di "causa negoziale concreta", va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione integra una fattispecie di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 c.c. e 1256 c.c., comma 1, per venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (Cass., sent. n. 1037/95), ma che lo stesso effetto consegue alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.


- Il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione e può essere, dunque, legittimamente determinato anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, qualora essa si presenti come non imputabile al creditore.


- Ciò può accadere, ovviamente, solo quando, come nel caso che ci occupa, si tratti di una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità turistica", in modo tale che risulti essere venuto meno l'interesse creditorio, inteso come "contrappeso" giuridico economico del pagamento del prezzo.


- Ad ulteriore conforto di tale impostazione, può essere richiamata l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie, fondato su una norma costituzionale (art. 2) ed integrato con gli altrettanto rilevanti principi di buona fede e correttezza enunciati dagli artt. 1175, 1337, 1359, 1375 c.c..


- Tale principio trova ampia giustificazione nella condizione oggettiva nella quale si è venuta a trovare la sig.ra Caia, essendo impensabile che ella fosse nelle condizioni materiali e morali per poter usufruire di un soggiorno vacanza a partire dal giorno successivo all'improvvisa morte del coniuge.



Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Caia, come in epigrafe rappresentata e difesa,


CITA


L'Hotel delle Rose, in persona del legale rappresentante pro tempore. con sede a Bellavista, via ....., n......, a comparire innanzi al Tribunale di ………...., sito in ………, via …….., per l'udienza del ...……, ora di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti


CONCLUSIONI


Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, pronunciata la risoluzione del contratto n……. del ………, condannare il convenuto all'integrale restituzione di quanto versato dai sig.ri Tizio e Caia in virtù del predetto negozio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.


Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CNAP come per legge.


* ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla determinazione ed il versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a Euro……..*



Offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti;


1) Contratto n…… del ……..;

2) Quietanza di pagamento;

3) Certificato di morte del sig. Tizio;

4) Raccomandata a/r del ….. a firma dell'Avv……..;

5) Raccomandata a/r del …… a firma del legale rappresentante dell'Hotel delle Rose.


* Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170, comma 4, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni previste nella predetta norma al seguente numero di telefax: ……………. oppure al seguente indirizzo e-mail: ……………….*



....., lì ..... Avv. .....



PROCURA ALLE LITI


Conferisco mandato all'Avv…….., affinché mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, attribuendogli a tal fine ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia agli atti, proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi. Eleggo domicilio presso il suo studio, in ………, via …………. Presto consenso al trattamento dei dati personali sensibili ai fini dell'espletamento del presente mandato.


(Caia)


per autentica


(Avv. ……

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