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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: 11 | 15/12/2011 15:04:22 |
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Da: principessa81 | 15/12/2011 15:05:02 |
rICORDATE LA COMPETENZA DEL GIUDICE. IL PECULATO DOVREBBE ESSERE DECISO IN 1° GRADO DA TRIB COLLEGIALE PERCHE LA PENA MAX è10 ANNI.IN APPELLO EX ART. 596 C.1. | |
Da: x il cassazionista | 15/12/2011 15:05:04 |
Buttarvi da un ponte. Questo dovete fare. | |
Da: ... | 15/12/2011 15:05:35 |
a che ora finiscono a napoli? | |
Da: nand | 15/12/2011 15:05:35 |
basita va a fangulo | |
Da: X PRINCIPESSA 81 | 15/12/2011 15:05:48 |
PUOI RIPUBBLICARE? | |
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Da: 11 | 15/12/2011 15:06:27 |
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Da: ohhhh!! | 15/12/2011 15:06:36 |
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: 11 volte coglione!!! | 15/12/2011 15:07:28 |
11 volte coglione!!! | |
Da: 11 | 15/12/2011 15:07:46 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ... | 15/12/2011 15:08:16 |
causa sciopero dei cancellieri i compiti dovranno essere consegnati un'ora prima!! | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:08:22 |
LA MASSIMA DI CASS. 2010/15120 è VAGA,,, LEGGETE PERò LA NOTA ALLEGATA !!! A FIRMA DI UN MAGISTRATO: " COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO VA FORNITA IN PRIMISI RISPETTO ALLA SCRIT PRIV CHE PRECEDE L' ATTO" | |
Da: ONCOLOGO | 15/12/2011 15:08:31 |
11 quando ci vediamo noi? | |
Da: lillina | 15/12/2011 15:08:49 |
Fate tutti schifo... ho seguito dall'inizio questa discussione e non si capisce niente di quale possa essere la soluzione giusta a questo atto. non avete capito niente della vita... troppi sono i deficienti che si deivertono a far perdere tempo... ma la vita è una ruota e chi si è comportato così prima o poi avrà quel che si merita | |
Da: Aiuto esterno | 15/12/2011 15:09:20 |
questo come vi sembra? TRIBUNALE CIVILE DI (....) Sez. ...... R.G. ........ - Dr. ....... Udienza del ......... - Comparsa di costituzione e risposta PER La soc. Beta in persona del legale rapp.te p.t. (p.iva......) con sede in......................... elettivamente domiciliata in.........., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, Convenuto CONTRO I Sig.ri.................. rappresentati e difesi dall'avv. .............. Attore PREMESSO â�� Che con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con la Soc. Beta in data ................, un contratto preliminare di compravendita immobiliare e successivo definitivo per un prezzo pari ad euro 50.000,00. â�� Che in realtà tali contratti erano simulati nella parte relativa al prezzo e che, invece, quello effettivamente corrisposto era pari di euro 140.000.00; â�� che a sostegno produceva i seguenti documenti:....................................chiedendo, pertanto, la restituzione dell'eccedenza del prezzo pagato per simulazione Ciò premesso, con il presente atto si costituisce la soc. Gamma, come sopra rapp.ta difesa ed elett.te dom.ta, la quale contesta gli assunti attorei in quanto infondati e non provati ovvero non provabili nel presente giudizio per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO Gli assunti attorei sono infondati. Gli stessi, infatti, espongono di aver corrisposto alla soc. Gamma somme di euro 140.000 producendo i relativi titoli. Tuttavia questa difesa, pur non negando di aver incassato tali somme, contesta espressamente che queste siano da riferire all'operazione indicata in citazione. Ed eccepisce, quindi, l'inammissibilità degli elementi ex adverso offerti per i noti limiti di prova in tema simulazione del prezzo. Come è noto, infatti, sul punto è recentemente intervenuta nuovamente la Suprema Corte di Cassazione che è tornata sulla questione relativa al raggiungimento della prova del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, che costituisce un elemento essenziale del contratto. Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte, rifacendosi all'orientamento già espresso dalle stesse S.U. nel 2007 nella nota sentenza n�°............. ha di nuovo ribadito che trovano in questa fattispecie applicazione le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722 (in tema di prova testimoniale), e agli att. 2727, 2729 c.c. (in tema di presunzioni), in relazione all'art. 1417 c.c. Pertanto, tutti gli elementi addotti da controparte (il contratto preliminare, il definitivo, gli assegni) sono elementi presuntivi espressamente esclusi ex art 2729, comma 2. Va, infatti, ricordato che il documento che può costituire prova per iscritto per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto con forma scritta ad substantiam deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (v. Cass. 7 aprile 2006, n. 8210; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3869; 18 dicembre 1997, n. 12813. Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio, La soc. Beta. ............., , chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI 1) rigettare la domanda attorea; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Mezzi istruttori: Produce: 1) Copia atto di citazione notificato il ........; 2) ; 3) . Chiede, comunque ed eventualmente di ammettere prova contraria a quella articolata con la citazione nonchè, senza inversione dell'onere, prova diretta sulle seguenti circostanze: 1) Vero che ; 2) Vero che . Indica a testi: 1) dom.to in ; 2) dom.to in . Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto. li Avv. | |
Da: francy87 | 15/12/2011 15:09:32 |
ma scusate sapete a ke ora si consegna a napoli? | |
Da: amico di tutti | 15/12/2011 15:09:39 |
SOLUZIONE di LUCA D'APOLLO TRIBUNALE CIVILE DI .... COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata inâ��â��â��â��â��â��â��.., Via ..............., presso e nello studio dell'avv. .......................... (Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine del presente atto, (per le comunicazioni di cancelleria si indica il n. FAX â��â��â��â��â��â��â��.. e la PEC â��â��â��â��â��â��â��â��â��â��) PARTE CONVENUTA CONTRO I sigg. Tizia e Sempronio rappresentati e difesi dall'avv. .............. PARTE ATTRICE * * * * * * * * * Con atto di citazione notificato in data ................., la parte attrice riferiva di aver stipulato con l'impresa Gamma esponendo con preliminare e successivo contratto definitivo per l'acquisto di un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato, ad essa convenuta, la somma di euro140.000. Gli attori, tuttavia, sostengono che il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000, per cui chiedono la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. * * * * * * * * Con il presente atto si costituisce la convenuta impresa edile Gamma come sopra rappresentata e difesa, la quale contesta le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, contenute nell'atto di citazione e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i seguenti MOTIVI Pacifica tra le parti l'esistenza di una contrattazione tesa alla compravendita di un immobile per civile abitazione, spiace a questa difesa evidenziare le lacune in termini fattuali di parte attorea che tace sull'esistenza di un precedente contratto preliminare di compravendita in cui le parti avevano concordato il prezzo di acquisto - effettivo - dell'immobile in oggetto pari ad euro140.000. I contratti ad esso successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000. Alla sottoscrizione dei contratti in parola erano presenti anche i sigg. â��â��â��. per cui, sin d'ora, se ne chiede l'ammissione a testi, con le circostanze ed i capitoli di prova che saranno articolati nei termini di legge. È necessario far chiarezza sui diversi contratti - preliminari - esistenti, di cui alcuni simulati, ed i rapporti con il contratto definitivo, anch'esso simulato in parte, come appresso si dirà . Si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica. Parte attrice asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo effettivo contratto preliminare. Si tratta, pertanto, della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. La compravendita posta in essere tra le parti - la cui validità non è contestata da controparte - trova integrazione in un precedente preliminare relativo esclusivamente al prezzo di vendita. La richiesta di modificare, rectius, simulare il prezzo di vendita così riducendolo ad euro 95 mila non incide sulla validità della contrattazione definitiva che ha determinato l'effetto reale tipico della compravendita. L'accordo simulatorio, in altri termini, riguarda esclusivamente il prezzo dell'immobile, ed infatti parte attrice non impugna né contesta la validità del contratto definitivo di compravendita. Pertanto qualora la simulazione, come nella fattispecie per cui vi è causa, verte soltanto su uno degli elementi del contratto avente forma scritta ad substantiam, quest'ultimo, non sarà né nullo né annullabile, e conserva inalterati tutti i suoi elementi. L'effetto della simulazione si riverbera soltanto nei rapporti interni: è, infatti, inefficace tra le parti esclusivamente la pattuizione simulata, la quale può essere sostituita o integrata con quella realmente voluta dai contraenti. La simulazione di un solo elemento (quale ad esempio il prezzo) non ha autonomia contrattuale tale da modificare la natura e l'essenza della pattuizione, e non può essere assimilata alla simulazione del contratto. Ne consegue, pertanto che nella presente vertenza non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 1417 c.c.: sarà così possibile a questa difesa dimostrare la reale volontà dei paciscenti tramite prova per testi avente per oggetto e per scopo una semplice integrazione del contratto (Cass. n. 5975/87, 526/88, 3857/96). Dovrà pacificamente applicarsi la regola generale in tema di "Eccezioni al divieto della prova testimoniale" ex art. 2724 c.c, per cui la prova per testimoni e ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: per interpretazione costante tale sintagma è da riferirsi a qualsiasi scritto, purchè proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, e che faccia apparire verosimile il fatto allegato. L'impresa Gamma infatti ha stipulato un precedente preliminare con gli odierni attori: tale scritto, legittima, pertanto parte convenuta alla dimostrazione giudiziale anche per testimoni della veridicità degli accordi convenuti. In particolare il precedente contratto preliminare è da considerarsi quale "fatto storico" non già quale titolo posto a base della domanda, ma al fine di individuare l'esatto prezzo concordato: ed infatti la prova per testimoni sarà diretta a verificare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito (Cass., n. 24100/2011). La posizione espressa trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità laddove si afferma che se il prezzo, in realtà , è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto (Cass. 15120/10). * * * * * Per tutti i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio e con salvezza di ogni mezzo istruttorio secondo i termini di rito, la ditta Gamma come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Rigettare le avverse richieste di restituzione delle somme indicate perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi ut sopra delineati Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio". Avv. Procura alle liti L'impresa edile Gamma corrente in ....... Via ............, (P:IVA/Cod. fisc. â��â��â��â��â��â��â��.) in persona del legale rappresentante pro tempore informata ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarla e difenderla, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. _____________ Eleggo domicilio presso il loro studio in _____________ Via ___________ n.____. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, si dichiara di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito. ____________ Vera la firma | |
Da: Attiv | 15/12/2011 15:10:03 |
mi pare una merda, senza offesa | |
Da: mike 2012 | 15/12/2011 15:10:22 |
Sentenze giuste: Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-06-2010, n. 15120 ci interessano soo i primi due motivi ammissibilità prova per art. 2724 c.c. n. 3, fondata su principio prova scritta Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722 e 2726 cod. civ. e violazione degli artt. 2723 e 2724 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), deducono che nella specie la scrittura del (precedente) rappresentava l'accordo simulatorio mentre il contratto simulato era da identificarsi in quello del (posteriore - simulato), tenuto conto che l'accordo simulatorio deve essere anteriore alla dichiarazione simulata; la ricognizione di debito e la contestuale promessa di pagamento non incontravano limiti in materia di prova testimoniale che comunque era ammissibile sia ai sensi dell'art. 2724 cod. civ., sussistendo un principio di prova rappresentato dalla scrittura del (OMISSIS) sia perchè concerneva la prova del prezzo pattuito. In ogni caso, nella specie , non si versava neppure in tema di simulazione, dovendo piuttosto stabilirsi in presenza di due contratti, quale fosse quello vero e reale; il divieto di provare per testi e per presunzioni non trova applicazione in tema di quietanza. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa valutazione di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza laddove: non aveva considerato quale controdichiarazione la scrittura del (precedente), tenuto che la stessa può essere anche anteriore al contratto simulato; non aveva motivato in ordine alla mancanza di prova in ordine alla riduzione del prezzo e al presunto pagamento. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Le censure vanno accolte per quanto di ragione. Occorre premettere che: a) con la scrittura privata del (precedente) le parti avevano proceduto alla vendita dell'immobile de quo per cui, in conseguenza del consenso ivi dichiarato, si era verificato l'effetto traslativo della proprietà alle condizioni ivi pattuite; b) l'attore ha posto a base dell'azione, quale fatto costitutivo della domanda, il predetto contratto, chiedendone la risoluzione a causa dell'inadempimento della convenuta relativamente all'obbligazione di pagamento del prezzo in esso pattuito; c) la convenuta, al fine di paralizzare tale pretesa, ha dedotto che in realtà il prezzo dovuto era non quello di cui alla predetta scrittura ma quello minore di cui al successivo rogito ed era stato integralmente pagato. Orbene, deve ritenersi erronea l'impostazione della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta dall'attore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che era simulato il prezzo indicato nel successivo contratto di cui al rogito invocato dalla convenuta, posto che sarebbe stato piuttosto onere di quest'ultima: 1) fornire la prova della simulazione e dunque della improduttività di effetti del primo contratto di cui alla richiamata scrittura privata che, integrando - come si è detto - la vendita del terreno, era idoneo a determinare il trasferimento della proprietà , che dunque si era già verificato alle condizioni pattuite per effetto del consenso prestato; 2) in mancanza di tale prova, nessuna efficacia poteva attribuirsi al successivo rogito che evidentemente aveva la funzione di formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodottisi con la richiamata scrittura privata, per cui la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere estinto l'obbligazione di pagamento del prezzo stabilito nella scrittura privata del (OMISSIS). Omissis 3 e 4 motivo La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. dopo la 15120/10 l'altra sentenza giusta è questa: Cassazione civile sez. II Data: 17 novembre 2011 Numero: n. 24100 ritiene ammissibile la prova testimoniale sul fatto storico, contenuto nel preliminare, costituito dal pagamento e dalle sue ragioni. La prova testimoniale deve vertere sul pagamento e non sull'effettiva esistenza del negozio dissimulato (preliminare). Così non si incontrano i limiti di cui all'art. 2725 cc (omissis) Fondata deve ritenersi la prima doglianza, poichè la corte territoriale, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, con la quale la società Moviter aveva chiesto ed ottenuto, in primo grado, di provare il versamento della somma suddetta, osservando che la stessa non avrebbe potuto essere ammessa in quanto correlata alla dimostrazione della sussistenza del contratto in base al quale tale somma l'attrice assumeva aver pagato, non ha considerato che la richiesta non era tanto diretta a provare l'avvenuta stipulazione del negozio esigente la forma scritta, finalità per la quale erano stati articolati distinti capitoli, quanto, essenzialmente, il "fatto storico" costituito da tale dazione, che a prescindere dalla sussistenza o meno di un valido negozio giustificativo, si assumeva comunque aver effettuato. In tale ottica, funzionale ad una ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., causale subordinata da ritenersi implicita nella richiesta di conseguire la restituzione, comunque ed in ogni caso, della somma suddetta, sulla base dei fatti enunciati nella domanda, la cui qualificazione competeva al giudice, una volta escluso il titolo negoziale (non provabile oralmente o per presunzioni, per l'inammissibilità in precedenza confermata), correttamente il Tribunale aveva ritenuto la prova ammissibile. Tale statuizione era in linea con la costante giurisprudenza di legittimità , secondo cui l'inammissibilità ex art. 2725 c.c. della prova testimoniale non opera quando il contratto venga in considerazione non quale titolo posto a base della domanda, bensì quale "fatto storico" ad altri fini rilevante nel giudizio, essendo nella specie quei circostanziati capitoli di prova diretti a provare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito, e così a superare l'astrattezza dei titoli cambiari emessi al riguardo. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente all'unica censura accolta, contenuta nell'ottavo motivo, che va nel resto disatteso, al pari dei precedenti, disponendosi il rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, per nuovo esame sul punto cassato e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità . | |
Da: ... x lillina | 15/12/2011 15:10:39 |
è vero, la vita è una ruota che gira e tu pagherai la tua odierna ignoranza! | |
Da: avv.pepealculo | 15/12/2011 15:10:55 |
a napoli non c'è più nessuno | |
Da: avv | 15/12/2011 15:11:03 |
anch'io avrei parlato dell'eccezione di inadempimento, in quanto è una diritto dell'impresa edile rifiutarsi di ultima i lavori (anche se apparentemente non previsti) dietro contestuale rifiuto di pagamento del prezzo. il simulato apparente, noto atto negoziale contratto dalla maggiorparte delle colleghe presenti, è in reatà simulazione assoluta, perchè o provate il meglio oppure continuerete a simulare!! io questo lo metterei, insieme al num di tel, così il commissario in caso....sempre che lui si ritenga il "meglio".... | |
Da: dotto | 15/12/2011 15:11:54 |
ragazzi va bene per la riconvenzionale, mettetela! | |
Da: NOI LO SAPPIAMO! | 15/12/2011 15:12:18 |
F I D A T E V I I I I I I I. W LA SICILIA !! | |
Da: ... | 15/12/2011 15:12:24 |
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E CHIAMATA DI UN TERZO A CASO!!! | |
Da: Neko | 15/12/2011 15:12:37 |
Wow, assolutamente sconvolgente O.O Tutto ciò non ha il minimo senso... ma quanti anni avete? Grazie a Dio i ragazzi là dentro non cercano certo aiuto qui -.-" | |
Da: johnmilton | 15/12/2011 15:12:42 |
hanno finito a napoli? | |
Da: fidelis | 15/12/2011 15:12:56 |
ragazzi sono tutte sballate le soluzioni che vi hanno dato!!! | |
Da: mary look | 15/12/2011 15:13:49 |
ci vuole la riconvenzionale o no? rispondi sicilia | |
Da: dotto | 15/12/2011 15:14:05 |
coraggio manca pochissimo alal consegna, bisogna ricopiare in bella! | |
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