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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: Non giusto | 15/12/2011 12:22:46 |
perdonatemi tutti quanti se dico e scrivo ignobili idiozie, ma, purtroppo sono così come natura mi ha fatto...ossia un perfetto idiota privo della minima moralità ed intelligenza che è solo in grado di fare l'uomo dietro la copertura anonima di un computer...nella vita reale non sono niente...e di questo me ne vergogno... | |
Da: aiuto da casa | 15/12/2011 12:23:14 |
eh si.... lollo! | |
Da: geppinoma | 15/12/2011 12:23:19 |
Ma solo io non trovo in nessuna banca dati questa benedetta sentenza n. 24100 del 17.11.11? Ma esiste davvero? | |
Da: Io PER Te | 15/12/2011 12:23:40 |
ma nessuno mi riesce a dire se è una comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale???? per favore | |
Da: yuki | 15/12/2011 12:24:06 |
Pippo, mi puoi mandare l'atto. Dobbiamo aiutare i ragazzi. Grazie Yuki | |
Da: law and order | 15/12/2011 12:24:27 |
spunto d riflessione...tizia e sempronia avranno proposto azione d ingiustificato arricchimento..x giustificare l azione ....tuttavia...tale maggiore importo sarebbe giustificato anlke dal 1 preliminare... ragionando in termini semplicistici...io giudice direi ke cazzo hai pagato a fare 140 mila se il prezzo era d 95...quindi ... 1 preliminare + datio dei 140 mila...=x presunzioni..sarebbe provato ke l effettiva volontà delle parti era x 140 mila ke ne pensate?' | |
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Da: yuki | 15/12/2011 12:24:28 |
Pippo, mi puoi mandare l'atto. Dobbiamo aiutare i ragazzi. Grazie Yuki | |
Da: giusto | 15/12/2011 12:24:31 |
non giusto ti ho riconosciuto...ti vengo a prendere a casa | |
Da: Ta | 15/12/2011 12:24:39 |
Cassazione civile sez. II 04 maggio 2007 n. 10240 In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", menzionati dall'art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 c.c. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l'illiceità del negozio. | |
Da: kloe1987 | 15/12/2011 12:24:43 |
Le sentenze recenti del 2011 non possono essere scritte sulla prova, altrimenti i futuri avvocati dimostrerebbero di aver copiato, dato che i codici non le riportano! | |
Da: pollicina36 | 15/12/2011 12:25:07 |
ragazzi invece di fare gli stupidi perchè non ci uniamo tutti e cerchiamo di scrivere un parere serio e preciso che possa aiutare...chi ha voglia di giocare ad insultarsi può farlo fuori di qui... | |
Da: conner | 15/12/2011 12:25:09 |
soluzione civile???? | |
Da: eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | 15/12/2011 12:25:38 |
MI DITE LE CASSAZIONI DI RIFERIMENTO X L ATTO DI CIVILE NE SONO STATE POSTATE DIVERSE E NN SI CAPISCE NULLA.. | |
Da: joeblack | 15/12/2011 12:26:22 |
SENTENZA DI LOLLO PERFETTA ORA A SCRIVERE | |
Da: atti di civile, penale ed amministrativo | 15/12/2011 12:26:49 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: usqueadsidera | 15/12/2011 12:27:07 |
...non sono una moralista, ma una persona che quei tre giorni se li ricorda ancora e che ha messo la testa tra i codici ed ha lavorato senza i-phone e via dicendo. Non lo so se è giusto quello che fate...ci lamentiamo dopo 2-3 anni di pratica che l'esame sia un terno al lotto e magari dovremmo fermarci solo a riflettere che forse sarebbe giusto che chi non ha fatto un solo giorno di pratica nella sua vita resti a casa o non sappia scrivere un atto. Se il 70 % dei partecipanti non è mai entrato in un tribunale o in uno studio (e verosimilmente sbaglia l'atto)...quel 30% che si è fatto un mazzo così da sguattero di studio (ci si augura in grado di scrivere un atto) potrebbe rientrare nella percentuale dei promossi... invito tutti gli avvocati a riflettere...ci siamo passati noi prima di loro e una persona, come capitò a me, che domanda in una comparsa di costituzione e risposta di dettarle la relata di notifica, non credo sia meritevole di passare l'esame, magari copiando da questo sito! | |
Da: felicità | 15/12/2011 12:28:07 |
per non giusto.....credo tu ti stia sbagliando alla grande sui meridionali!!! | |
Da: Argh | 15/12/2011 12:28:09 |
L'atto notarile è da 95.000 | |
Da: yuki | 15/12/2011 12:28:54 |
Ciao TA, puoi postarci l'atto. Grazie | |
Da: Milhouse123456 | 15/12/2011 12:29:04 |
Qualcuno potrebbe linkarmi il sito del forum di HelpDesk per favore??? non riesco più a trovarlo....grazie anticipatamente | |
Da: mat. | 15/12/2011 12:29:04 |
chiedo scusa. ma ..secondo voi è corretto dire in via istruttoria, questa difesa, chiede essere ammessa a provare per testi, anche alla luce della sentenza " iporto la sentenza" le seguenti circostanze di fatto ? secondo me è assurdo diamo per scontato che gli attori all'esito dela nostra costituzione si oppongano all'espletamento della prova testimoniale in quanto.....ecc. omissis | |
Da: indicazioni | 15/12/2011 12:29:10 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: law and order | 15/12/2011 12:29:11 |
piu ke fissarsi sull ammissibilità della prova x testi ...INAMMISSIBILE X SS UU bisogna ragionare SULLA EFFETTIVA VOLONTà DELLE PARTI...KE POTREBBE ESSERE PROVATA PRESUNTIVAMENTE DAL 1 PRELIMINARE ...E DALLA SOMMA VERSATA DAI CONIUGI... COSA NE PENSATE''?? | |
Da: heidern | 15/12/2011 12:29:37 |
non giusto cerca di dare una mano e di non fare inutili polemiche...i ragazzi di tutta l'italia hanno bisogno di aiuto | |
Da: joeblack | 15/12/2011 12:29:46 |
LOLLO A PAGINA 18 è PERFETTA DURIIIIII!!!!!! | |
Da: lillà | 15/12/2011 12:30:16 |
Postate la soluzione per favore!!!! | |
Da: sob! | 15/12/2011 12:30:36 |
concordo | |
Da: Pippo76 | 15/12/2011 12:30:41 |
giusto LOLLO e aiuto da casa ma tale sentenza ci è sfavorevole. Joeblak, la traccia non dice che dobbiamo provare che è stto pagato solo 90000. Nella vita reale anche io seguirei la tua strada ma penso che qui dobbiamo insistere per superare l'inammissibilità della prova testimoniale. Anche perchè nella traccia non ci indicano le modalità di pagamento della diff di prezzo Ciao | |
Da: X usqueadsidera | 15/12/2011 12:31:23 |
BASTA CON I BACCHETTONI!!!!! che pensi che gli sguatteri passino al primo colpo? pensi che tra quei banchi solo il 30 % si fa il culo in tribunale per avere "NIENTE" alla fine del mese, magari forse impari qualcosa se la rubi al tuo avvocato!!!! e gli devi pure dire grazie!!!! Riguarda le tue percentuali e fatti un bagno di umiltà! | |
Da: PER NAPOLI | 15/12/2011 12:32:20 |
NON SOLO TU NEANCHE IO.....E COMUNQUE NON è PLAUSIBILE UNA SENTENZA COSì RECENTE.... | |
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