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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: fraak 15/12/2011 11:52:09
PER APRILE 80, NON è ANCORA STATO MESSO L'ATTO PER INTERO....PER ORA SOLO GIURISPRUDENZA

Da: Pippo76 15/12/2011 11:52:45
La sentenza giusta è questa:
Cassazione civile  sez. II
Data:  17 novembre 2011
Numero:  n. 24100

ritiene ammissibile la prova testimoniale sul fatto storico, contenuto nel preliminare, costituito dal pagamento e dalle sue ragioni.
La prova testimoniale deve vertere sul pagamento e non sull'effettiva esistenza del negozio dissimulato (preliminare).
Così non si incontrano i limiti di cui all'art. 2725 cc


Da: grazie!15/12/2011 11:52:47
qualcuno può postare un atto completo ???

Da: Avv...15/12/2011 11:52:59
Per Avv.....trovami una persona che acquista un immobile con forma scritta e se ne frega di renderla opponibile ai terzi....

Da: marivins 15/12/2011 11:53:07
ragazzi ho bisogno delle cassazioni dell'atto di civile

Da: Laillus15/12/2011 11:53:11
PERSONALMENTE E SENZA TANTO TEMPO - SONO A LAVORO MA CON IL PENSIERO ALL'ERGIFE - QUOTO JOEBLACK...

SECONDO ME LA SOLUZIONE MIGLIORE E CHE RIPOSTO:

VI è PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA PROVENIENTE DALLA CONTROPARTE CHE ELUDE I DIVIETI PER LA PROVA TESTIMONIALE.

NON HO AVUTO MODO DI VERIFICARE PERCHè POI FA RIMANDO ALLE SSUU

Il difensore dell'impresa Gamma (venditrice) eccepisce la simulazione del prezzo nel preliminare e nel definitivo e deposita - allegandola alla COMPARSA DI RISPOSTA, il precedente contratto preliminare nel quale l'importo pattuito era quello effettivo (140).

Dichiara di poter provare tale circostanza anche a mezzo di prova testimoniale, della quale chiede l'ammissione, rimarcando la piena ammissibilità della prova testimoniale ai sensi del 2724, n. 1, dal momento che vi è un principio di prova scritta (il vecchio preliminare depositato, sottoscritto dagli - e quindi proveniente dagli -acquirenti).
Inserire richiamo a SU 7246/2007

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Da: Boh!!!15/12/2011 11:53:13
Ragazzi, provate ad immaginare che non sia il riferimento: "ritiene inoltre di poter fornire la prova testimoniale di tale stipulazione".
A conti fatti, si è in presenza di:
1) un (vecchio) preliminare da euro .140.000;
2) un secondo preliminare da euro .95.000;
3) un atto notarile da euro .140.000.
L'atto pubblico, oggettivamente, "supera" il preliminare, quindi quel riferimento fatto alla prova per testi non può che essere fuorviante: noi che difendiamo la Gamma non dobbiamo fare altro che esibire l'atto pubblico, sarannoTizia e Sempronio a non poter far ricorso alla prova per testi per dimostrare la diversa pattuizione...

Da: AHIAHIA15/12/2011 11:53:22
non ci piove sull'alternativa scrittura privata autenticata/ atto pubblico...credo che Avv volesse dire che è grave andare a fare l'esame e chiedere "dimmi dove sta scritto che ci vuole l'atto pubblico"...

Da: Avvocato_Civilista15/12/2011 11:53:53
PIPPO la tua parla di interposizione fittizia non di prezzo! E' sbagliata!

Da: Eccolo15/12/2011 11:53:57
Sentenza di penale



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Dipendente pubblico - web - navigatore assiduo - peculato - sussistenza [art. 314 c.p.]

Il dipendente pubblico che scarica films o masterizza dvd con il computer dell'ufficio, rischia di essere condannato per peculato. (1) (2)

(1) In materia di peculato e marche da bollo staccate da atti degli archivi, si veda Cassazione penale 30154/2007.
(2) Sul problema della rilevanza e/o utilità della cosa sottratta, si veda Cassazione penale 13064/2005.

Tra i contributi più recenti della dottrina, si vedano:
- GUIDI, Appropriazione, distrazione ed uso nel delitto di peculato, 2008, GIUFFRE';
- DE BELLIS, Appropriazione di modulo da parte di pubblico ufficiale e utilizzazione dello stesso per la redazione di atto pubblico falso. Il peculato può essere reato presupposto di un falso ideologico?, in Cassazione penale, 2007, n. 5, GIUFFRÈ, p. 2045;
- ITALIA, Sindaco: illegittimo escludere il peculato d'uso tra le cause che pregiudicano la candidatura - La Corte costituzionale può giudicare su necessità e urgenza dei decreti legge, in Guida al diritto, 2007, n. 24, IL SOLE 24 ORE, p. 29;
- CERQUA, "Appropriazione" e "distrazione" tra peculato e abuso d'ufficio, in Giurisprudenza di merito, 2006, n. 7/8, GIUFFRÈ, p. 1739.

(Fonte: Altalex Massimario 21/2008. Cfr. nota su Altalex Mese)



| dipendente pubblico | web | navigatore assiduo | peculato |



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sentenza 21 Maggio 2008, n. 20326

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE VI PENALE

composta dai signori magistrati:

dott. Giangiulio Ambrosini - Presidente

dott. Saverio F. Marinino - Consigliere

dott. Giorgio Colla - Consigliere

dott. Vincenzo Rotundo - Consigliere

dott. Lina Matera - Consigliere

riuniti in camera di consiglio,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di M. M. D'A., avverso l'ordinanza del Tribunale della città in data 21 maggio 2007;

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;

udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Vittorio Martusciello, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto da M. M. D'A. nei confronti dell'ordinanza del Tribunale dì Trani del 24 aprile 2007, con la quale era stata applicata al medesimo la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio, revocava l'ordinanza stessa, ritenendo la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari.

All'indagato - dipendente del Comune di Trani - era stato contestato il reato di peculato perché si serviva del computer dell'ufficio, cui era collegato un masterizzatore DVD, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune: navigava in internet su siti non istituzionali, scaricando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione - prevalentemente materiale di carattere pornografico - con danno economico dell'Ente.

Sul computer in questione e sul sopporto esterno, venivano rinvenuti circa 10.000 documenti di cui solo una minima parte di natura lavorativa.

Il Tribunale, nel revocare la misura cautelare, osservava che il reato di peculato tutela il patrimonio della P. A. e che lo stesso non poteva essere depauperato a seguito dei collegamenti in questione di un computer "comunque e sempre collegato alla rete elettrica e telefonica indipendentemente dall'uso e dalla navigazione".

Con particolare riferimento al collegamento alla rete elettrica, non si era "indicato il danno patrimoniale"', atteso che "i computers sono sempre collegati alla rete elettrica, né può ritenersi ulteriore consumo di energia elettrica per il fatto che a un computer siano collegate una o più periferiche".

Il tribunale disconosceva anche la sussistenza di esigenze cautelari perché pur ritenendo un danno patrimoniale per l'ente per la navigazione in internet sino al 2003 (il consulente tecnico aveva accertato che la navigazione in internet si arrestava al giugno 2003) non era ipotizzabile un pericolo di reiterazione "in considerazione della sua illibata personalità e dell'atteggiamento pacatamente esplicativo tenuto in occasione del suo interrogatorio".

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari il quale richiama tutta la giurisprudenza di questa Corte di cassazione che ritiene che con il reato di peculato non sia offeso solo il patrimonio dell'ente pubblico, ma anche il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione il quale può non essere turbato solo da un uso occasionale della cosa pubblica, ma non in caso di condotta reiterata e consolidata nel tempo.

Peraltro, non risultava affatto accertato agli atti del processo se il contratto del Comune con l'ente gestore di internet prevedesse un uso illimitato del servizio con tariffa fissa, circostanza per nulla verificata da parte dei Giudici di merito, ma solo supposta.

Del tutto inadeguata appariva infine la motivazione sulle esigenze cautelari sopra riportata.

Premesso che l'ordinanza impugnata sembra quasi trascurare la circostanza che la disposizione dell'articolo 314 codice penale oltre a tutelare il patrimonio della pubblica amministrazione mira ad assicurare anche il corretto andamento degli uffici della stessa basato su un rapporto di fiducia e di lealtà col personale dipendente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale del riesame da per scontato un dato che non emerge affatto dagli atti, cioè che il computer fosse perennemente collegato alla rete elettrica e telefonica in modo da comportare costi fissi per la pubblica amministrazione indipendente dalla navigazione in internet.

Ora, a parte il fatto che tale assunto è errato per ciò che attiene all'energia elettrica, che viene consumata in quanto l'apparecchio sia acceso, ciò che più conta è che da nessun dato si ricava che il tipo di convenzione con il provider prevedesse un accesso costante al web a un costo fisso anziché un accesso di volta in volta consentito solo previo contatto telefonico, non occorrendo spendere parole per dimostrare come in questo secondo caso l'indagato si sarebbe appropriato anche delle energie appartenenti all'ente sotto forma di telefonate di volta in volta eseguite per la navigazione in internet per finalità totalmente estranee alla pubblica funzione (masterizzazione di DVD audio e scaricamento di immagini e di film).

L'ordinanza impugnata da la prima ipotesi come appartenente al notorio ma ciò è del tutto arbitrario, specie in considerazione che tale tipo di convenzione si è diffusa recentemente, mentre i fatti di cui è causa risalgono all'anno 2003, onde la questione avrebbe dovuto formare oggetto di dimostrazione precisa.

L'ordinanza va quindi annullata in punto di gravi indizi di colpevolezza con rinvio al Tribunale di Bari perché spieghi non solo per quali motivi ha ritenuto la insussistenza dei gravi indizi del reato solo in relazione al danno cagionato (asseritamente mancante), ma anche da quali dati probatori concreti relativi al caso di specie abbia desunto l'esistenza di un certo tipo di convenzione con l'ente gestore del servizio telefonico.

Ma l'ordinanza impugnata va annullata anche in punto di esigenze cautelari perché la incensuratezza, considerato il tipo e la reiterazione del reato di specie, non ha un significato decisivo; significato men che meno attribuibile all' "atteggiamento esplicativo" avuto dall'indagato in sede di interrogatorio.

Il Tribunale dovrà motivare se sussista un pericolo di reiterazione, tenuto conto del fatto che sono stati trovati sull'apparecchio in questione e sul disco esterno ben 10.000 files, di cui solo una modestissima parte di natura attinente alle funzioni esercitate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Da: oi15/12/2011 11:54:54
ciao a tutti, che ne dite di aiutare e quindi di pubblicare la soluzione del civile? così aiutiamo chi ne ha bisogno, senza minchiate varie ed inutili! grazie :-)

Da: AndreaGT15/12/2011 11:55:20
Non c'è bisogno di testimoni per dimostrare che hai pagato 140mila euro. I due attori "hanno versato la somma alla ditta venditrice". Così' dice la traccia. Loro hanno adempiuto, ci sarà un assegno come prova del versamento.

Da: AL8115/12/2011 11:55:29
concordo

Da: Avv...15/12/2011 11:55:43
U CATANISI......noto con viva e veemente soddisfazione il tuo livello di alta cultura nonchè cortesia. Non si tratta di rosicare, si tratta di obiettività e serietà. Se anche te hai dato l'esame, saprai bene come lo stesso si svolge e, conseguentemente, penso che tu possa condividere la mia modestissima opinione per la quale, farsi dettare l'atto dall'esterno non è un gran bella cosa nei confronti di coloro che sono lì dentro da soli a ragionare con la propria testa. Detto ciò, in ragione della tua calda risposta un bel VAFFANCULO non te lo leva nessuno. Bonariamente, si intende......

Da: speriamo che me la cavo15/12/2011 11:56:45
x boh l'atto notarile sarà di 95mila e non di 140mila

Da: PER AVV...15/12/2011 11:58:11
"Sono uscite tracce da primo giorno di pratica e c'è gente che non ha nemmeno idea che una compravendita immobiliare va fatta per atto pubblico".
Queste le tue parole e sono errate. La compravendita immobiliare "non va fatta" necessariamente per atto pubblico.

Da: anonim15/12/2011 11:58:14
le tracce e le soluzioni su ildirittopenale.blogspot.com

Da: daltanius15/12/2011 11:58:21
sia il preliminare che il definitivo successivo indicano il prezzo di euro  9.5000,00=

Da: :) per cortesia15/12/2011 11:58:28
struttura corretta e risoluzione con annessa sentenza grazieeeeeeeeee

Da: yuki15/12/2011 11:58:35
Attendiamo con ansia la soluzione di civile. Grazie a tutti (^_^)

Da: atto civile15/12/2011 11:58:55
sentenza 2007 sez unite ....

Da: ciccio15/12/2011 11:59:05
l'atto notarile da 140 ce lo stiamo inventando adesso?

Da: joeblack15/12/2011 11:59:09
CHE DISCORSO DEL CAZZO UN ASSEGNO PROVA UN PAGAMENTO MA NON CERTO IL TITOLO GIURIDICO

CHE INVECE è PORTATO DALLA QUIETANZA DA 90.0000 CHE è INCONTESTABILE

Da: joeblack15/12/2011 11:59:10
c'è un falso joeblack... lo riconoscete dal fatto che scrive stronzate! Laillus teniamoci in contatto

Da: lindy15/12/2011 11:59:13
PER U CATANISI: vorrei solo farti presente, ed anticipo senza polemiche ritenute sterili in  tale contesto perchè prive di "humus visivo", che in quegli stanzoni ci sono stata ben 6 anni fa, e che se davvero volessi la meritocrazia dovresti spogliarti della tecnologia in tuo possesso e dare sfogo alla tua tanto vantata cultura!!!!detto ciò attenti perchè parrebbe essere a prima face una memoria e non una comparsa essendo locazione.....

Da: ma vergognatevi15/12/2011 11:59:38
moralisti? se ti dicessi che aiutando caproni, quelli che che con le loro forze consegnano elaborati "dignitosi", rischiano di essere bocciati, che mi dici????..se mai un giorno subirete un torto a vantaggio del raccomandato di turno, in quel caso "i moralisti" vi faranno comodo, e spero che non ce ne siano più

Da: marivins 15/12/2011 12:00:03
ragazzi me c'è qualcuno che sta lavorando all'atto di civile????

Da: grande puffo15/12/2011 12:00:39
per i sapientoni:
la compravendita di immobile non necessita di atto pubblico, ma solo di scrittura privata autenticata.

Da: Hei15/12/2011 12:01:51
Buongiorno ragazzi, chi mi propone quindi una situazione attendibile?

Da: tecnics15/12/2011 12:02:06
non capisco se ci sono deficenti che indicano tracce sbagliate.
l'amministrativo è il seguente?

Caio, proprietario del fondo tusculano in Roma, nel 1998 edificava sul predetto fondo una costruzione di due piani senza alcun titolo abilitativo.
Nel 2004 Caio presentava al Comune di Roma richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Il Comune di Roma assentiva alla richiesta di Caio.
Nel Novembre del 2011, senza alcuna comunicazione, il Comune disponeva la revoca del premesso in sanatoria, motivando il provvedimento sul presupposto di una erronea valutazione dell'intervento da parte dell'ufficio tecnico comunale.
Il candiatato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto giudiziario più idoneo a spiegarne la relativa difesa

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