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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: pakyone | 15/12/2011 13:02:19 |
ma un moderatore che ci sbatte fuori dai coglioni questi emeriti imbecilli non c'è? | |
Da: dotty | 15/12/2011 13:02:44 |
state lasciando le prove della copiatura qui sul forum! se la cosa viene segnalata vi annullano l'esame ... | |
Da: per Luxor...sn avv Nick | 15/12/2011 13:02:59 |
io consiglio vivamente di non inventare...attenendosi alla traccia e leggendola attentamente(la società gamma SOSTIENE etc.....)..poi nella pratica quotidiana ovviamente è diverso...cmq poi fate come volete! vi rimembro per di più che, ove provata, il contratto simulato prevale...in altre parole prevale la realtà sulla simulazione (= il fatto che il prezzo di vendità è stato di 140.000euro ).... | |
Da: AO | 15/12/2011 13:03:51 |
atto di ISTANZA DI DEFERIMENTO DI GIURAMENTO DECISORIO EX ART. 2739 C.C. E 233 E SS. C.P.C. | |
Da: avvocato mt | 15/12/2011 13:04:13 |
ma la sentenza del 20111 la n.24100 è una bufala??non si trova!! | |
Da: AIUTOOOOOOOOOO | 15/12/2011 13:04:29 |
postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo postate l'attooooooooooooooooo | |
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Da: geppinoma x maxtv | 15/12/2011 13:04:38 |
"ma la domanda degli attori non è per simulazione del prezzo, ma per indebito oggettivo restituzione facendo valere il definitivo. e il secondo preliminare. è il convenuto che potrebbe sostenere che il definitvo è simulato e il prezzo reale è quello del primo preliminare e quindi resistere dicendo nulla ti devo indietro. poichè il titolo della richesta non è la simulazione ma l'indebito oggettivo, come da recenti pronuce della cass. è ammessa la prova per testi sul fatto stroico del pagamento a titolo di prezzo vendita concordata, che supera la limitazione dell'inammissibilità della prova per testi delle S.U. del 2007 per la domanda di simulazione parziale del prezzo del contratto di compravendita." DIREI CHE HAI CENTRATO IL PUNTO, SOLO CHE LA SENTENZA n 24100 del 17.11.11 cass civile sez II, che qualcuno ha postato in precedenza, non si trova da nessuna parte | |
Da: Luxor | 15/12/2011 13:04:55 |
per tutti...scusate ma come si fa a chiedere l'indebito di pagamenti basati su assegni? (considerate le ingenti somme) se fossero stati i contanti nella valigetta avrei io querelato l'avvocato che si è presentato in Tribunale!. | |
Da: ale-lecce | 15/12/2011 13:05:08 |
@avvocato mt ...credo sia troppo recente e nn ancora pubblicata su internet | |
Da: AO | 15/12/2011 13:05:33 |
ISTANZA DI DEFERIMENTO DI GIURAMENTO DECISORIO EX ART. 2739 C.C. E 233 E SS. C.P.C. | |
Da: LOLLO | 15/12/2011 13:05:52 |
ORMAI è CHIARO: anche Con la sentenza 7769/2011 il supremo Collegio ha optato per una soluzione restrittiva del problema: la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. Delle due l'una: o aderiamo ad una tesi minoritaria della cassazione sostenendo che la prova per testi è ammissibile perchè il prezzo non è un elemento essenziale del contratto o..................... | |
Da: Sans | 15/12/2011 13:06:32 |
Ale Lecce fidati....sono secchi....tra un po' ci arrivano.......Fidati cass. 15120/2010 | |
Da: puma6000 | 15/12/2011 13:07:51 |
CARO MORALIZZATORE HAI PROVATO A RIFLETTERE SU QUANTO SIA RIDICOLO, CHE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME COME QUESTO, ANCHE SE FATTO IN MANIERA ASSOLUTAMENTE REGOLARE, POSSA RITENERSI ABILITANTE ALL'ESRRCIZIO DELLA PROFESSIONE FINO ALLA MORTE? ANCORA, QUANTI AVVOCATI ESERCITANO LA PROFESSIONE CON I SOLI MEZZI CONSENTITI AI CANDIDATI DURANTE LA PROVA? INFINE, QUANTO SIA NECESSARIA LA CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA CON TUTTI GLI STRUMENTI PIU' AGGIORNATI, PER ESERCITARE BENE QUALSIESI PROFESSIONE? IN OGNI CASO, PENSALA COME VUOI, MA LASCIA AGLI ALTRI LA LIBERTA' DI PENSARLA DIVERSAMENTE. SE C'E' ANCORA QUALCHE CONTADINO CHE PREFERISCE ZAPPARE CON LA ZAPPA NON TOGLIEREI AGLI ALTRI LA LIBERTA' DI UTILIZZARE L'ARATRO. | |
Da: marivins | 15/12/2011 13:08:35 |
ragazzimè possibile avere gli estremi delle cassazioni in merito all'atto di civile,c'è troppa confusione | |
Da: kri kri | 15/12/2011 13:09:27 |
avverso la sentenza n. 276/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 12/10/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO; udito il P.G. in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO Hanno proposto ricorso per cassazione En. Gr. e Pa. Sa. An., per mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 12.10.2010, che confermo' la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Enna il 4.3.2008, per il reato di ricettazione di moduli di assegno in bianco. Un motivo comune fa riferimento al vizio di violazione di legge della sentenza, dedotto ex art. 606 c.p.p., lettera c) in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione difensiva concernente la nullita' della sentenza di primo grado a sua volta derivante dall'avere il PM - in sede di avviso di conclusione delle indagini - nominato per entrambi gli imputati lo stesso difensore, nonostante l'obiettiva situazione di contrasto esistente tra i due; il medesimo vizio avrebbe inficiato il decreto che dispone il giudizio. Il difensore del Pa. eccepisce inoltre il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione alla ribadita responsabilita' del ricorrente per il delitto di ricettazione. Cinque dei sei titoli in contestazione erano stati infatti oggetto di una semplice denuncia di smarrimento, difettando quindi il presupposto della loro provenienza da delitto; per la ricettazione del titolo residuo sarebbe comunque ormai intervenuta la prescrizione, considerando come data del commesso reato, in ragione del principio del favor rei, quella dell'.6.1997. Il difensore della En. deduce infine che i fatti di ricettazione dovrebbero essere riqualificati nei termini di cui all'art. 647 c.p. o art. 624 c.p., con la conseguente prescrizione dei reati; in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente omesso di dichiarare la prescrizione almeno per il reato di ricettazione dell'assegno asseritamente provento della rapina del (......); lamenta, infine, illogicita' della sentenza in punto di mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, nonostante l'incensuratezza dell'imputata, "i deboli profili di responsabilita' attribuiti alla stessa" e il modesto danno cagionato dal reato, peraltro asseritamente limitato all'assegno proveniente dalla rapina del (......). DIRITTO 1. Sulla questione processuale la corte territoriale ha esattamente rilevato che non e' sufficiente a integrare l'incompatibilita' del difensore la diversita' di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra piu' imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, cosi1 da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da costringere il difensore a sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Corte di Cassazione nr. 41305 del 07/10/2009 SEZ. 1, Gjoka e altro). La valutazione dell'inesistenza dell'incompatibilita' e' assolutamente corretta alla luce di tali principi, dal momento che al piu' (vedi ricorso En. ), il presunto contrasto tra le posizioni dei due imputati si sarebbe esplicato nella specie con la semplice negazione delle proprie responsabilita' da parte della En., che lamentava di essere stata coinvolta nei fatti solo per il suo rapporto di coniugio con il coimputato, con la sua negazione "evidenziando, per contro, l'esclusiva responsabilita' del Pa. "; il che e' cosa del tutto diversa da un atteggiamento di accusa nei confronti dell'altro ricorrente, non arricchendo in alcun modo il quadro probatorio nei confronti di quest'ultimo. Del tutto generica e inconsistente e' poi l'affermazione della difesa del Pa. secondo cui l'incompatibilita' emergerebbe ictu oculi dalla lettura dei capi di imputazione, che propongono soltanto un'ipotesi concorsuale nei confronti dei due ricorrenti, a meno di non voler ritenere che uno stesso difensore non possa mai assumere la difesa di piu' persone accusate del medesimo reato. 2. Le questioni sul reato presupposto sono state formulate poco perspicuamente dai difensori nella misura in cui gli stessi stesso fanno riferimento ad un'ipotesi di smarrimento dei titoli, che comporterebbe quanto meno la responsabilita' di chi se ne fosse appropriato per consegnarli poi agli imputati, per il reato di cui all'art. 647 c.p., restando quindi immutata la provenienza da delitto dei titoli in contestazione e non avendo d'altra parte gli imputati affermato il proprio diretto coinvolgimento nel reato presupposto. Irrilevante e' anche, a tenore dell'art. 648 c.p., u.c., la questione della procedibilita' a querela dell'art. 647 c.p., In ogni caso, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (art. 647 cod. pen.). 3. Il trattamento sanzionatorio e' stato correttamente determinato in sentenza anche in ragione della gravita' oggettiva dei fatti, che gia' esclude la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entita' di cui all'art. 648 c.p., comma 2, oltretutto invocata dalla difesa della En. piu' che altro sulla base dell'erroneo presupposto che dovrebbe essere esclusa la considerazione dei titoli di cui era stato denunciato il "semplice" smarrimento, con la conseguente, asserita "concentrazione" della ricettazione sull'assegno di lire 200.000 provento di rapina (gli altri assegni sono di importo nettamente superiore, fino alla cifra di 5.900.000). La presunta debolezza dei profili di responsabilita' a carico dell'imputata non ha poi nulla a che fare con le valutazioni del caso. 4. E' fondato, invece, il motivo concernente la prescrizione del reato di ricettazione relativamente all'assegno provento della rapina del (......); l'accoglimento del motivo non comporta pero' alcuna conseguenza pratica, poiche' la pena inflitta agli imputati fu determinata nel minimo edittale e anzi, di fatto, al disotto della soglia minima, considerando che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto della continuazione. La sentenza annullata va quindi annullata senza rinvio in parte qua, con la dichiarazione di inammissibilita' dei ricorsi nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto di ricettazione relativo all'assegno provento della rapina di (......) perche' il delitto e' estinto per prescrizione, dichiara nel resto inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, 3 maggio 2011. DATA DEPOSITO 16 GIUGNO 2011 | |
Da: sospensione Napoli | 15/12/2011 13:09:34 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ANGY78 | 15/12/2011 13:10:23 |
C'è qualcuno che ha fatto l'atto e lo vuole postare?così..per farmi una cultura...per l'avvenire.. | |
Da: Sans | 15/12/2011 13:10:32 |
Cass. 15120/2010 fidatevi ma soprattutto leggetela | |
Da: marivins | 15/12/2011 13:10:45 |
ragazzi ma non c'è nessuno che mi può dare una mano | |
Da: puma6OOO | 15/12/2011 13:10:56 |
traccia n1. Qst dovrebbe essere completa L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà, l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. CONFERMATE? traccia n1. Qst dovrebbe essere completa L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà, l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. CONFERMATE? traccia n1. Qst dovrebbe essere completa L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà, l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. CONFERMATE? traccia n1. Qst dovrebbe essere completa L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà, l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. 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Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. CONFERMATE? traccia n1. Qst dovrebbe essere completa L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà, l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. CONFERMATE? traccia n1. Qst dovrebbe essere completa L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà, l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. CONFERMATE? traccia n1. Qst dovrebbe essere completa L'agenzia immobiliare beta, aveva ricevuto da media, un mandato per la vendita di un immobile di sua proprietà, l'incarico era stato conferito in forma scritta con validità di un anno. Alla scadenza, non avendo l' agenzia immobiliare reperito un acquirente, media aveva revocato per iscritto il mandato. Media concludeva successivamente la vendita del suo bene, a mezzo dell'intervento di altra agenzia immobiliare, al quale la vendita era stata segnalata dalla agenzia beta. il candidato assunta la veste di difensore della agenzia beta, rediga motivato parere esponendo le problematiche sottese alla fattispecie in parola, in particolare l' eventuale riconoscimento parziale della compravendita. Traccia n2. da reggio calabria Caio che abita in un condominio, viene richiesto dalla ditta gamma ke fornisce il combustibile utilizzato nell'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato del pagamento dell'intera fornitura di gasolio. Il candidato assunta la veste di legale di caio rediga parere illustrando gli istituti sottese alla fattispecie soffermandosi sulla solidarietà fra condomini delle obbligazioni contratte dal condominio. CONFERMATE? | |
Da: avv giovane | 15/12/2011 13:11:02 |
la soluzione sta nella 7769/2011...noi dobbiamo sostenere la tesi contraria punto e basta | |
Da: aiutooo | 15/12/2011 13:11:44 |
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 24100 Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo Con atto notificato il 20.10.90 la società Moviter Sud s.p.a citò al giudizio del Tribunale di Bari D.G., P. F. e D.L., esponendo: che il primo, con scrittura privata del 26.9.87, gli aveva venduto un appartamento con sovrastante terrazzo, sito in (OMISSIS), di cui disponeva perchè promessogli in vendita da L.A. ed I., per il prezzo di L. 164.480.000, pagato a mezzo di effetti cambiari, con scadenza fino al 28.2.88, con previsione di stipula dell'atto pubblico al 30.6.88 e con trasferimento immediato del possesso; che l'immobile era stato oggetto di opere di miglioramento, anche al fine di unificarlo ad un contiguo appartamento già appartenente all'esponente; che successivamente ed inopinatamente l'immobile suddetto era stato oggetto di un fittizio atto di compravendita del 4.6.90, con il quale P.F. e D.L., moglie la prima e figlia la seconda di D.G., figuravano averne acquistato, per il prezzo di L. 43.000.000, rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà. Su tali premesse la società attrice chiese accertarsi la simulazione, per interposizione fittizia, di quest'ultimo negozio e, conseguentemente, di chi ararsi trasferito in proprio favore, o comunque trasferire ex art. 2932 c.c, l'immobile suddetto, con condanna del D. al risarcimento dei danni o comunque a tenerla indenne per l'ipotesi di evizione, o, in subordine, dei convenuti a restituire l'importo del prezzo, al rimborso dell'indennità per i miglioramenti, con diritto dell'attrice alla ritenzione, nonchè al risarcimento dei danni, anche ex art. 96 c.p.c. Costituitisi, prima la P. e la D., poi il D., contestarono, per quanto di rispettivo interesse, ogni avversa domanda, disconoscendo, in particolare, sia la conformità della fotocopia, prodotta dall'attrice, all'assunta scrittura privata da quella invocatala l'autenticità della relativa sottoscrizione;in via riconvenzionale le prime due chiesero la condanna dell'attrice al rilascio dell'immobile, con risarcimento dei danni, lamentandone l'arbitrario e clandestino impossessamento da parte avversa. L'immobile controverso veniva, su richiesta delle convenute, sottoposto a sequestro giudiziario, ed affidato alla custodia, prima delle istanti e, successivamente dietro cauzione di L. 500.000, dell'attrice. Si procedeva a consulenza tecnica di ufficio ed, a seguito della dichiarazione di fallimento della società attrice, ad interruzione e riassunzione del processo, con conseguente costituzione della curatela, che faceva proprie le posizioni della società fallita. Con sentenza non definitiva del 4/23.3.03 il G.O.A della "sezione stralcio" dell'adito tribunale, rigettata ogni altra domanda della parte attrice, ne accoglieva soltanto, nei confronti del solo D.G., quella di restituzione della somma di L. 164.800.000, e nei confronti di tutti, quella di condanna all'indennità per i miglioramenti e le addizioni, rimettendone la quantificazione al prosieguo del giudizio, accoglieva le riconvenzionali di rilascio, previo ripristino e separazione dell'immobile da quello contiguo, e quella di risarcimento dei danni da parte della curatela in favore della P., liquidandoli in misura di Euro 310, 00 mensili a partire dal 1.10.96, dichiarando tuttavia improcedibile l'analoga domanda per la precedente occupazione da parte della società fallita. La curatela proponeva appello, cui resistevano gli appellati, proponendo a loro volta rispettivi gravami incidentali; l'esecutorietà della sentenza impugnata veniva sospesa con ordinanza confermata dal collegio; successivamente, a seguito della chiusura del fallimento e della riassunzione da parte delle appellateci costituiva la società Moviter s.p.a., tornata in bonis, facendo proprie le posizioni assunte dalla curatela. Con sentenza del 14/28.10.05 la Corte di Bari, respingeva l'appello principale ed, in accoglimento, per quanto di ritenuta ragione di quelli incidentali, in riforma della gravata sentenza, determinava in Euro 798, 89 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a partire dal 27.9.96, la misura del risarcimento dei danni dovuti dalla società Moviter Sud alla P., escludeva dall'indennità per i miglioramenti e le addizioni dovuta alla società le spese per le opere destinate alla demolizione e per quelle meramente voluttuarie, per il resto assolvendo dal relativo obbligo di pagamento il D., rigettava la domanda di condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di L. 164.480.000, condannava, infine, la società Moviter Sud al rimborso delle rispettive spese del grado sostenute dalle controparti. La corte di merito confermava l'essenziale ragione reiettiva delle domande attrici, nella mancata produzione in originale della scrittura privata, la cui fotocopia era stato oggetto del duplice disconoscimento, ex art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c., omissione che oltre a comportare la mancata prova, richiesta ad substantiam, dell'acquisto o comunque del diritto al trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà dell'immobile, rendeva priva d'interesse la domanda diretta all'accertamento della simulazione della compravendita intervenuta tra le L., la P. e la D., al cui riguardo, peraltro svolgeva anche considerazioni in ordine alla ritenuta scarsa consistenza degli argomenti di prova addotti. Tale carenza probatoria, non rimediabile con prove testimoniali o presuntive ex artt. 2725 e 2729 c.c., di cui non venivano ravvisate le condizioni nelle deduzioni e richieste di prova, ritenute generiche, al riguardo esposte, nè con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., inammissibile in difetto di certezza dell'esistenza del documento, induceva i giudici di appello a respingere anche la richiesta, in primo grado accoltaci restituzione del prezzo asseritamente pagato, considerando al riguardo insufficiente la produzione sia degli effetti cambiari, attesa l'astrattezza dei titoli, sia l'indicazione degli esborsi nelle scritture contabili della società, non facenti prova contro i terzi e, comunque, non riportanti le causali dei pagamenti. Quanto alle ulteriori questioni, ancora rilevanti nella presente sede, la corte riteneva: di confermare l'esclusione di alcun vincolo di solidarietà, circa le obbligazioni di rimborso, tra il D. e la moglie e la figlia, per insussistenza di alcun elemento comprovante il concorso ed inconsistenza della tesi sull'accordo simulatorio;di confermare, altresì, l'esclusione del diritto della società a ritenere il bene, fino al pagamento delle suddette indennità, per insussistenza della qualità di possessore in buona fede ed impossibilità di applicazione analogica dell'istituto della ritenzione; di dover anche confermare, stante l'assenza di alcun titolo a possedere, la spettanza del diritto dell'usufruttuaria P. al risarcimento del danno, da ritenersi in re ipsa, per il mancato godimento dell'immobile; che, in mancanza delle condizioni per liquidazione equitativa, tale danno andava parametrato, sulla scorta dell'attendibile stima peritale operata in sede fallimentare, al canone in regime di libero mercato e, pertanto, liquidatogli accoglimento dell'appello incidentale, nella maggiore somma di Euro 798, 89 mensili; che, infine, l'obbligo del rimborso per le spese ed i miglioramenti, apportati dalla società all'immobile, dovesse gravare soltanto sulla proprietaria e sull'usufruttuaria, che ne avevano tratto vantaggio, e non anche sul D., che non avendo alcuna diritto sul bene, nessun beneficio ne aveva ricavato. Avverso la suddetta sentenza la società Moviter Sud ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, illustrati con successiva memoria. Hanno resistito con rispettivi controricorsi il D. e, congiuntamente, la P. e la D., depositando questi ultimi memoria illustrativa. Motivi della decisione Deve anzitutto essere esaminato, per priorità logico - giuridica rispetto ai rimanenti, il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura, per violazione degli artt. 2711, 2724, 2727, 2729 e 1401 e segg. cod. civ., art. 210 c.p.c., art. 94 disp. att. c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, la mancata ammissione delle prove orali con le quali si sarebbe voluto dimostrare sia l'esistenza e la perdita incolpevole dell'originale della scrittura privata, la cui prodotta fotocopia era stata oggetto del duplice disconoscimento da parte avversaria la simulazione del contratto di compravendita stipulato tra le L., la P. e la D.. Si sostiene tra l'altro e segnatamente, quanto al primo e pregiudiziale profilo, che l'originale del contratto in questione sarebbe stato depositato dalla società Moviter Sud presso il Comune di (OMISSIS), in occasione della presentazione di un progetto di variante alla concessione edilizia n. (OMISSIS) per l'unificazione di due contigui appartamenti (uno dei quali quello in contestazione), variante che sarebbe stata poi accordata con la concessione n. (OMISSIS), "sulla base dell'atto di vendita 26.9.1987, regolarmente acquisito agli atti", ma che tale documento successivamente "non fu più reperito nella pratica comunale"; si lamenta, conseguentemente, la mancata ammissione dell'articolata (e riportata) prova testimoniale su tali circostanze, pur in cospetto degli estremi di cui all'art. 2725 in rel. all'art. 2724 c.c., n. 3. La doglianza è infondata, alla luce del principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ad integrare la circostanza contemplata dalla citata disposizione, quale eccezione all'inammissibilità della prova testimoniale, è necessario che la parte istante dimostri che la propria condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela, rapportata alla particolarità del caso (tra le altre, v. Cass. nn. 23288/05, 3059/02, 43/98, 2017/94). Nel caso di specie, ove lo smarrimento si fosse verificato con le modalità e nelle circostanze dedotte nell'articolata prova, risulterebbe anzitutto contrario alle più elementari regole di diligenza nella gestione dei propri affari l'essersi privata dell'unico assunto originale di un documento, di rilevante importanza giuridico - economica, senza averne preventivamente formato una copia autentica, l'averlo poi depositato a corredo di una pratica, sia pure presso un ufficio pubblico, senza farsi rilasciare un'attestazione al riguardo o, quanto meno, una distinta della documentazione allegata all'istanza edilizia, menzionante anche ratto, ed, infine, a seguito del successivo assunto mancato reperimento (di cui non vengono meglio specificate le circostanze), omesso di presentare una formale istanza di restituzione all'ufficio presso cui lo stesso era stato prodotto, istanza al cui riscontro la P.A. non avrebbe potuto, in un modo o nell'altro, sottrarsi, tanto meno nell'ipotesi in cui - ma la circostanza neppure viene dedotta nel mezzo d'impugnazione - la concessione in variante, che la società assume aver conseguito, avesse contenuto un' espressa menzione del contratto de quo, quale titolo legittimante la relativa richiesta. Nè può scindersi, come pur pretenderebbe la ricorrente, la posizione della curatela del fallimento (che non avrebbe reperito tra gli atti e la corrispondenza della fallita scrittura in questione) ai fini della valutazione dell'elemento psicologico della dedotta amissio, atteso che la medesima era subentrata nel giudizio (per poi uscirne dopo il ritorno in bonis) alla parte attrice nella medesima posizione processuale e sostanziale, così restando soggetta alle stesse limitazioni probatorie al riguardo. Correttamente, pertanto, la corte di merito ha disatteso la richiesta di prova orale, diretta alla dimostrazione dell'esistenza di un contratto (fosse esso preliminare o definitivo), comunque esigente, ex art. 1350 c.c., n. 1 o art. 1351 c.c. la forma scritta ad substantiam, non ricorrendo l'ipotesi eccezionale di cui all'art. 2724 c.c., n. 3, la sola richiamata dall'art. 2724 con riferimento a siffatti negozi; conseguentemente rimaneva anche esclusa, attesa l'equiparazione contenuta nell'art. 2729 c.c., anche ogni possibilità di far ricorso ad elementi di prova presuntiva. Le suesposte considerazioni comportano il reiettivo assorbimento delle doglianze, anche contenute nel secondo motivo, relative alla mancata ammissione delle prove orali, ivi compreso l'interrogatorio formale, nella parte diretta a dimostrare l'assunta simulazione della compravendita L. - D. - P., per la carenza, correttamente evidenziata dai giudici di merito, di alcun titolo idoneo a giustificare l'interesse della società attrice, sia pure quale terza, a far dichiarare la natura fittizia dell'atto in questione, dacchè, una volta rimasto indimostrato il diritto di proprietà, o quello di conseguirlo ex art. 2932 c.c., in capo alla società, nessun vantaggio giuridicamente apprezzabile agli effetti dell'art. 100 c.p.c. potrebbe alla medesima derivare dall'accertamento in questione. Restano, del pari, travolti dalla pronunziata reiezione del secondo mezzo: a) il primo motivo, censurante sotto vari profili ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la mancata dichiarazione della simulazione, in quanto attinente ad una ratio decidendi palesemente subordinata; b) il terzo, con il quale si lamenta la mancata estensione del contraddittorio alle L., asserite simulate alienanti prevalendo la rilevata carenza d'interesse, radicalmente inficiante l'azione, rispetto alla dedotta non integrità del relativo contraddittorio; c) il quarto, con il quale si lamenta l'esclusione della solidarietà della D. e della P. con il D. ai fini della condanna alla restituzione della somma di L. 164.800.000 che si assume versata, essendo stata la relativa corresponsabilità dedotta quale conseguenza dell'accordo simulatorio; d) il quinto, con cui si lamenta il mancato riconoscimento alla società del diritto alla "ritenzione" dell'immobile, presupponendo la relativa pretesa la qualità di "possessore in buona fede", sulla base di un titolo rimasto indimostrato (e peraltro, ove costituito da contratto preliminare, comunque non idoneo a trasferire il possesso, a termini di S.U. n. 7930/08); e) il sesto, nella parte in cui censura, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1147 c.c. e per non meglio precisati vizi di motivazione, la subita condanna al risarcimento dei danni per l'indebita occupazione dell'immobile, che si contesta, quanto all'an debeatur, sull'assunto, rimasto tuttavia indimostrato, della sussistenza del possesso in buona fede, derivante dal titolo contrattuale, assenza sulla base della quale correttamente il danno è stato ravvisato in re ipsa, quale conseguenza di una detenzione senza titolo ad oggetto di un bene naturalmente produttivo di reddito, quale deve ritenersi un immobile abitativo, della cui percezione è stata privata la P., titolare del diritto di usufrutto sullo stesso. Quest'ultimo mezzo d'impugnazione, che per il resto deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., L. n. 392 del 1978, art. 12 e segg., art. 115 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere ingiustificatamente liquidato detto danno, sulla base della "scienza privata del giudice", in base ad un "preteso canone di mercato", va anche in tale parte respinto, considerato che il parametro locatizio è quello più rispondente, per costante giurisprudenza, in tema di quantificazione del pregiudizio derivante dalla mancata percezione di un reddito immobiliare. La stima è stata, nella specie determinato, con riferimento alle quotazioni correnti del mercato, sulla base di specifiche risultanze attinte dal procedimento fallimentare, nel corso del quale si era proceduto alla relativa valutazione, così attingendo la relativa prova non da cognizioni private del giudice o da apodittiche affermazioni della parte - che producendo detta stima non era rimasta inerte sul piano probatorio - bensì da una fonte obiettiva ed attendibile (tenuto conto delle finalità di interesse collettivo perseguite nei procedimenti concorsuali), senza che il giudice fosse necessariamente tenuto all'espletamento di una consulenza tecnica, essendo insindacabile il relativo potere di disporla e ben potendo, in assenza di un principio di tassatività dei mezzi di prova, il medesimo avvalersi di accertamenti peritali svolti in altri giudizi. Nè merita accoglimento, infine, la doglianza secondo cui il parametro avrebbe dovuto essere necessariamente rapportato al virtuale "equo canone" dovuto "per legge", attesa la risalenza del possesso ad epoca anteriore all'entrata in vigore delle norme sui cd. "patti in deroga", per la sua genericità, non venendo in essa precisato quale sarebbe stata, in concreto e con riferimento allo sviluppo temporale della detenzione de qua, tale diversa misura e quale l'eventuale divario tra la stessa e quella determinata nella recepita stima. Con il settimo motivo si censura, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1150 c.c., art. 12 disp. gen., art. 115 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto priva di riscontro "testuale e logico" e basata su "sporadica tesi dottrinaria", la statuizione escludente dal rimborso delle spese per miglioramenti e addizioni, dovuto alla società dalle controparti dalla P. e dalla D., quelle voluttuarie. Si assume, in particolare, che limitandosi le disposizioni contenute nell'art. 1150 c.c., commi 1 e 2 a prevedere, rispettivamente, la rimborsabilità delle spese straordinarie e la condizione della sussistenza dei miglioramenti al tempo della restituzione, la distinzione operata dai giudici di appello sarebbe stata ingiustificata. La tesi è infondata, considerato, che l'articolo citato, al primo comma, non prevede indiscriminatamente tutte le "spese" straordinarie, ma soltanto quelle occorse per le riparazioni che tale carattere rivestano. Quanto all'indennizzo di cui al secondo comma, lo stesso attiene ai miglioramenti apportati alla cosa posseduta, in buona o in mala federale a dire a quegli interventi che siano tali da incrementarne obiettivamente l'intrinseco valore, sicchè al riguardo non possono assumere alcun rilevanza gli apporti rispondenti a finalità meramente voluttuarie, che in quanto soggettive e correlate al gradimento del possessore, vale a dire a criteri che ben potrebbero essere non condivisi dall'avente diritto alla restituzione, non potendo a quest'ultimo essere imposti, devono ritenersi non meritevoli di tutela indennitaria. Con l'ottavo motivo vengono censurate, rispettivamente, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2721 c.c., artt. 116 e 244 c.p.c., artt. 1150 e 1292 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, le statuizioni di accoglimento dell'appello incidentale del D., relative alla reiezione della domanda di restituzione della somma di L. 164.480.000, previa revoca dell'ordinanza del primo giudice ammissiva della relativa prova, ed all'assoluzione del suddetto dall'obbligo di rimborso delle indennità per le addizioni ed i miglioramenti apportati all'immobile, in solido con le altre due convenute. Fondata deve ritenersi la prima doglianza, poichè la corte territoriale, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, con la quale la società Moviter aveva chiesto ed ottenuto, in primo grado, di provare il versamento della somma suddetta, osservando che la stessa non avrebbe potuto essere ammessa in quanto correlata alla dimostrazione della sussistenza del contratto in base al quale tale somma l'attrice assumeva aver pagato, non ha considerato che la richiesta non era tanto diretta a provare l'avvenuta stipulazione del negozio esigente la forma scritta, finalità per la quale erano stati articolati distinti capitoli, quanto, essenzialmente, il "fatto storico" costituito da tale dazione, che a prescindere dalla sussistenza o meno di un valido negozio giustificativo, si assumeva comunque aver effettuato. In tale ottica, funzionale ad una ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., causale subordinata da ritenersi implicita nella richiesta di conseguire la restituzione, comunque ed in ogni caso, della somma suddetta, sulla base dei fatti enunciati nella domanda, la cui qualificazione competeva al giudice, una volta escluso il titolo negoziale (non provabile oralmente o per presunzioni, per l'inammissibilità in precedenza confermata), correttamente il Tribunale aveva ritenuto la prova ammissibile. Tale statuizione era in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità ex art. 2725 c.c. della prova testimoniale non opera quando il contratto venga in considerazione non quale titolo posto a base della domanda, bensì quale "fatto storico" ad altri fini rilevante nel giudizio, essendo nella specie quei circostanziati capitoli di prova diretti a provare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito, e così a superare l'astrattezza dei titoli cambiari emessi al riguardo. Non meritevole di accoglimento, è invece la rimanente censura, considerato che, in assenza della prova della simulazione, le sole persone avvantaggiatesi dei miglioramenti apportati all'immobile dalla detentrice società andavano identificate, come correttamente evidenziato dalla corte di merito, nella D. e nella P., e non anche nel D., in quanto titolari di diritti reali sul bene, senza che potesse attribuirsi, come sostiene la ricorrente, alcun rilievo confessorio in proposito a, non meglio specificate, argomentazioni ammissive di un' assunta solidarietà che sarebbero state formulate nel corso del giudizio di appello, non dal medesimo personalmente, bensì dal suo difensore, in imprecisati atti difensivi Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente all'unica censura accolta, contenuta nell'ottavo motivo, che va nel resto disatteso, al pari dei precedenti, disponendosi il rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, per nuovo esame sul punto cassato e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglierei limiti di cui in motivazione, l'ottavo motivo del ricorso, che rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. | |
Da: buttiamoci a fare la traccia di penale! | 15/12/2011 13:11:47 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: speriamo che me la cavo | 15/12/2011 13:11:50 |
puma 6000 sei un pezzo di merda | |
Da: napoli 78 | 15/12/2011 13:13:04 |
NAPOLI SOSPESO??? VERO??? | |
Da: Diddi83 | 15/12/2011 13:13:09 |
Luxor scusa ma la sent. Cassazione civile sez. II 17 novembre 2011 n. 24100 dove l'hai trovata? | |
Da: geppinoma x avv giovane | 15/12/2011 13:14:00 |
Ma come si fa ad andare contro le sezioni unite? è impensabile | |
Da: ma | 15/12/2011 13:14:04 |
VEDI TU ALE-LECCE a me sembra di si CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 22 giugno 2010, n.15120. In materia di compravendita simulata Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722 e 2726 cod. civ. e violazione degli artt. 2723 e 2724 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che nella specie la scrittura del 18-9-1982 rappresentava l'accordo simulatorio mentre il contratto simulato era da identificarsi in quello del 7-10-1982, tenuto conto che l'accordo simulatorio deve essere anteriore alla dichiarazione simulata; la ricognizione di debito e la contestuale promessa di pagamento non incontravano limiti in materia di prova testimoniale che comunque era ammissibile sia ai sensi dell'art. 2724 cod. civ., sussistendo un principio di prova rappresentato dalla scrittura del 18-9-1982 sia perché concerneva la prova del prezzo pattuito. In ogni caso, nella specie, non si versava neppure in tema di simulazione, dovendo piuttosto stabilirsi in presenza di due contratti, quale fosse quello vero e reale; il divieto di provare per testi e per presunzioni non trova applicazione in tema di quietanza. Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa valutazione di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la sentenza laddove: non aveva considerato quale controdichiarazione la scrittura del 18-9-1982, tenuto che la stessa può essere anche anteriore al contratto simulato; non aveva motivato in ordine alla mancanza di prova in ordine alla riduzione del prezzo e al presunto pagamento. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Le censure vanno accolte per quanto di ragione. Occorre premettere che: a) con la scrittura privata del 18-9-1982 le parti avevano proceduto alla vendita dell'immobile de quo per cui, in conseguenza del consenso ivi dichiarato, si era verificato l'effetto traslativo della proprietà alle condizioni ivi pattuite; b) l'attore ha posto a base dell'azione, quale fatto costitutivo della domanda, il predetto contratto, chiedendone la risoluzione a causa dell'inadempimento della convenuta relativamente all'obbligazione di pagamento del prezzo in esso pattuito; c) la convenuta, al fine di paralizzare tale pretesa, ha dedotto che in realtà il prezzo dovuto era non quello di cui alla predetta scrittura ma quello minore di cui al successivo rogito ed era stato integralmente pagato. Orbene, deve ritenersi erronea l'impostazione della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta dall'attore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che era simulato il prezzo indicato nel successivo contratto di cui al rogito invocato dalla convenuta, posto che sarebbe stato piuttosto onere di quest'ultima: 1) fornire la prova della simulazione e dunque della improduttività di effetti del primo contratto di cui alla richiamata scrittura privata che, integrando - come si è detto - la vendita del terreno, era idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che dunque si era già verificato alle condizioni pattuite per effetto del consenso prestato ; 2) in mancanza di tale prova, nessuna efficacia poteva attribuirsi al successivo rogito che evidentemente aveva la funzione di formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodottisi con la richiamata scrittura privata, per cui la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere estinto l'obbligazione di pagamento del prezzo stabilito nella scrittura privata del 18-9-1982. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che il mancato avverarsi della condizione risolutiva, alla quale era subordinata l'efficacia del contratto del 18-9-1982, avrebbe dovuto comportare il ripristino della situazione antecedente al preliminare. Il motivo è inammissibile La questione, non essendo trattata dalla decisione impugnata è da considerarsi nuova e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità: il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere ritualmente avanzato la domanda - evidentemente di accertamento della inefficacia del contratto-e di averla riproposta, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. nel giudizio di gravame quale appellato vittorioso, tenuto conto che la decisione del primo grado aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento relativo al mancato pagamento del prezzo. Con il quarto motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente e motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la sentenza impugnata che in modo sbrigativo aveva ritenuto assorbito il motivo con cui l'appellante aveva dedotto l'inattendibilità della prova testimoniale; rilevavano - a dimostrazione della frettolosa lettura da parte della Corte di appello della decisione di primo grado - che erroneamente i Giudici di gravame avevano ritenuto che il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non fosse stata accolta in primo grado. In considerazione dell'accoglimento del primo e del secondo mezzo, il motivo è assorbito, mentre del tutto irrilevanti sono le considerazioni circa il riferimento, contenuto nell'esposizione del fatto della decisione impugnata, al rigetto da parte del primo giudice della domanda di risarcimento del danno che non ha formato oggetto del giudizio di gravame. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso per quanto in motivazione, dichiara inammissibile il terzo assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. | |
Da: napoli 78 | 15/12/2011 13:14:12 |
NAPOLI SOSPESO??? VERO??? | |
Da: PierinaJa | 15/12/2011 13:14:25 |
Ma che sta succedendo è vera la notizia di napoli, non può essere!!!!!!!!!!!!! | |
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