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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: fraccazzi DA VELLETRI | 15/12/2011 12:10:22 |
abbiamo la soluzione please??? | |
Da: Pippo76 | 15/12/2011 12:10:24 |
x Avvocato_Civilista la sent 24100 calza. in quello che ho postato riguarda l'ammissibilità della prova per testi in ordine all'avvenuto pagamento, contrario a quello che risulta da un contratto. Inoltre la prova sul pagamento e sulle sue ragioni è ammissibile ex art. 2724, n. 1 cc. in quanto, ha un principio di prova scritta provenienmte dalla persona contro cui è rivolta la domanda, che rende verosimile il fatto allegato. | |
Da: per cortesia | 15/12/2011 12:10:35 |
chiedono aiutoooooo | |
Da: joeblack | 15/12/2011 12:12:08 |
SI INFATTI PROVA DI AVER RICEVUTO PIù DI QUANTO AVREBBE DIRITTO IN VIRTù DEL DEFINITIVO SEI PROPRIO UN GENIO | |
Da: fde | 15/12/2011 12:12:54 |
non esiste | |
Da: Avvocato_Civilista | 15/12/2011 12:14:00 |
Pippo me la rileggo, spero tu abbia ragione! | |
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Da: indicazioni | 15/12/2011 12:14:06 |
le sentenze di riferimento sono queste cass. 7246/2007 cass. 4229/2009 la prova testimonile è ammissibile in quanto il prezzo non è elemento essenziale del contratto la prova testimonile ha lo scopo di provare la simulazione | |
Da: Pippo76 | 15/12/2011 12:14:29 |
x joeblack: si deve provare che si è ricevuto 140 e che si è ricevuto come prezzo della vendita. | |
Da: Laillus | 15/12/2011 12:14:43 |
X GRANDE PUFFO E JOEBLACK giusto joeblack, ma considerando il 2702 è opportuno il riconoscimento legale delle sottoscrizioni PERCHè IMPELAGARSI A CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO LEGALE DELLA SOTTOSCRIZIONE QUANDO AL MAX SARà LA CONTROPARTE CHE PER DIFENDERSI NE DOVRà CHIEDERE IL DISCONOSCIMENTO? MA QUESTO NEL PROSEGUIO DEL GIUDIZIO COSA CHE A NOI NON INTERESSA... A ME PERSONALEMENTE SEMBRA UN DI PIù... MA POTREI SBAGLIARMI | |
Da: eipigreco | 15/12/2011 12:14:54 |
madyg23 ... puoi postare la comparsa di costituzione e risposta completa?? .. io non la trovo !! graziieee | |
Da: NINCO NANCoXdisgustoso | 15/12/2011 12:14:59 |
Certo! Io non danneggio alcuno e sto aiutando anche gente che non conosco. Per il diritto sto compiendo qualcosa di illecito, ma per la morale, che tu dimostri di non distinguere e conoscere? | |
Da: Per Pippo76 | 15/12/2011 12:15:14 |
Ma la sentenza che dici dove la trovo???? | |
Da: puma6000 | 15/12/2011 12:16:15 |
x anonim su ildirittopenale.blogspot.com ci sono solo le soluzioni dei giorni scorsi | |
Da: CASSAZIONE INTERE | 15/12/2011 12:16:28 |
qualcuno può postare le cass. INTERE che andrebbero usate per atto di civile??? grazie | |
Da: x pippo | 15/12/2011 12:16:35 |
mi scriveresti bene di che sentenza parli, scusami ma non sono pratico | |
Da: joeblack | 15/12/2011 12:17:08 |
PIPPO QUESTA è LA TUA STRADA... IO PREFERIREI DIMOSTRARE DI AVER RICEVUTO QUANTO DOVEVO CIOè 90.0000 IN RAGIONE DI UN DEFINITIVO DA 90.000 GLI ATTI SONO A MIO FAVORE | |
Da: Pippo76 | 15/12/2011 12:17:34 |
x avv civilista: guarda l'ottavo motivo di doglianza. x il nick "per Pippo 76". Posto l'ottavo motivo solo. gli altri sono inconferenti e farebbero confusione: Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 24100 Con l'ottavo motivo vengono censurate, rispettivamente, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2721 c.c., artt. 116 e 244 c.p.c., artt. 1150 e 1292 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, le statuizioni di accoglimento dell'appello incidentale del D., relative alla reiezione della domanda di restituzione della somma di L. 164.480.000, previa revoca dell'ordinanza del primo giudice ammissiva della relativa prova, ed all'assoluzione del suddetto dall'obbligo di rimborso delle indennità per le addizioni ed i miglioramenti apportati all'immobile, in solido con le altre due convenute. Fondata deve ritenersi la prima doglianza, poichè la corte territoriale, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, con la quale la società Moviter aveva chiesto ed ottenuto, in primo grado, di provare il versamento della somma suddetta, osservando che la stessa non avrebbe potuto essere ammessa in quanto correlata alla dimostrazione della sussistenza del contratto in base al quale tale somma l'attrice assumeva aver pagato, non ha considerato che la richiesta non era tanto diretta a provare l'avvenuta stipulazione del negozio esigente la forma scritta, finalità per la quale erano stati articolati distinti capitoli, quanto, essenzialmente, il "fatto storico" costituito da tale dazione, che a prescindere dalla sussistenza o meno di un valido negozio giustificativo, si assumeva comunque aver effettuato. In tale ottica, funzionale ad una ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., causale subordinata da ritenersi implicita nella richiesta di conseguire la restituzione, comunque ed in ogni caso, della somma suddetta, sulla base dei fatti enunciati nella domanda, la cui qualificazione competeva al giudice, una volta escluso il titolo negoziale (non provabile oralmente o per presunzioni, per l'inammissibilità in precedenza confermata), correttamente il Tribunale aveva ritenuto la prova ammissibile. Tale statuizione era in linea con la costante giurisprudenza di legittimità , secondo cui l'inammissibilità ex art. 2725 c.c. della prova testimoniale non opera quando il contratto venga in considerazione non quale titolo posto a base della domanda, bensì quale "fatto storico" ad altri fini rilevante nel giudizio, essendo nella specie quei circostanziati capitoli di prova diretti a provare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito, e così a superare l'astrattezza dei titoli cambiari emessi al riguardo. Non meritevole di accoglimento, è invece la rimanente censura, considerato che, in assenza della prova della simulazione, le sole persone avvantaggiatesi dei miglioramenti apportati all'immobile dalla detentrice società andavano identificate, come correttamente evidenziato dalla corte di merito, nella D. e nella P., e non anche nel D., in quanto titolari di diritti reali sul bene, senza che potesse attribuirsi, come sostiene la ricorrente, alcun rilievo confessorio in proposito a, non meglio specificate, argomentazioni ammissive di un' assunta solidarietà che sarebbero state formulate nel corso del giudizio di appello, non dal medesimo personalmente, bensì dal suo difensore, in imprecisati atti difensivi Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente all'unica censura accolta, contenuta nell'ottavo motivo, che va nel resto disatteso, al pari dei precedenti, disponendosi il rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, per nuovo esame sul punto cassato e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità . Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-11-2011, n. 24100 | |
Da: disgustoso | 15/12/2011 12:18:05 |
ragazzi chiedo scusa a tutti anche oggi per la mia incredibile imbecillità ed arroganza, ma cercate di capirmi, sono un cazzo di menomato non autosufficiente che si permette di fare il superman in incognito e solo perchè non ho avuto la minima gratificazione dalla mia inutile vita...domani tornerò nel mio triste e solutario anonimato e nella miseria intellettuale più totale...ciò che contraddistingue la mia triste esistenza...chiedo perdono a tutti | |
Da: milanese simpatizzante napoletana | 15/12/2011 12:19:03 |
aiuto mi indicate i punti salienti per redigere atto? COMPARSA DI RISPOSTA ART. 1417 ART. 2722 (SFAVOREVOLI A EDILGAMMA) POSSIAMO USARE ART 2724 N. 1?!? INSOMMA E' AMMISSIBILE PROVA TESTI NONOSTANTE LE SEZ. UNITE PERCHE' C'E' PRELIMINARE SCRITTO X 140.000?!? | |
Da: ANGY78 | 15/12/2011 12:19:16 |
luxor e la madonna non si sono oggi?qui occorrerebbe qualcosa di più concreto.. | |
Da: Non giusto | 15/12/2011 12:20:07 |
Comincio a capire perchè al Sud ci sia la più bassa percentuale di ammessi alll'orale: 1) Non sapete scrivere..immagino che coloro che scrivano siano almeno laureati....Forse è necessario fare un ripasso di grammatica/sintassi....ne si scrive nè..qual è e non quel'è (perché «qual» è un troncamento o apocope di «quale», non un'elisione) ecc..ecc... 2) I candidati copiano....usano il cellulare e non la testa... | |
Da: mafar | 15/12/2011 12:20:19 |
Qualcuno potrebbe postare la traccia d'amministrativo per favoreeeeeee!!!!!!!????????????? | |
Da: cass 4229/2009 | 15/12/2011 12:20:19 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: ... | 15/12/2011 12:20:33 |
no non è qll ma quella dell'università la trovi nel forum dell'atto amministrativo:) | |
Da: LOLLO | 15/12/2011 12:20:34 |
LA SENTENZA GIUSTA è Cassazione civile sez. II Data: 22 giugno 2010 È erronea l'impostazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di risoluzione di una compravendita, proposta dall'attore-venditore, ritiene inammissibile la prova testimoniale della simulazione del prezzo indicato nel successivo atto pubblico di compravendita, prezzo invocato dalla convenuta-acquirente, poiché è onere di quest'ultima fornire la prova della simulazione del primo contratto di vendita redatto nella forma di scrittura privata, ritenuto che, in mancanza di tale prova, nessuna efficacia può attribuirsi al successivo rogito, destinato a formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodotti con la precedente scrittura privata. | |
Da: aiuto da casa | 15/12/2011 12:20:46 |
Quotidiano del: 03/07/2010 È erronea l'impostazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di risoluzione di una compravendita, proposta dall'attore-venditore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale della simulazione del prezzo indicato nel successivo atto pubblico di compravendita, prezzo invocato dalla convenuta-acquirente, poiché è onere di quest'ultima fornire la prova della simulazione del primo contratto di vendita redatto nella forma di scrittura privata, ritenuto che, in mancanza di tale prova, nessuna efficacia può attribuirsi al successivo rogito, destinato a formalizzare con l'atto pubblico gli effetti già prodotti con la precedente scrittura privata. Il fatto. Con riferimento alla vendita di un terreno, parte venditrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte all'obbligazione di pagamento del prezzo; l'acquirente-convenuta, invece, asseriva che il prezzo dovuto non era quello dichiarato nella scrittura privata di vendita, bensì quello, minore, già integralmente pagato, indicato nel successivo atto pubblico di compravendita. Il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto, ritenendo provati, in base alle testimonianze acquisite, sia il riconoscimento del debito, che la promessa di pagamento del maggior importo del prezzo da parte dell'acquirente; invece, in appello, in riforma della sentenza di primo grado, veniva rigettata la domanda di risoluzione. Infine, la Suprema corte cassava con rinvio la decisione di secondo grado, in base a quanto in epigrafe indicato. La simulazione del prezzo. Nel codice civile si afferma che il contratto simulato non ha effetto tra le parti (articolo 1414, comma 1). Al riguardo, si parla di simulazione assoluta, quando le parti concludono un contratto ma, nel contempo, con separato accordo (la cd. controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto; invece, nella simulazione relativa le parti stipulano due contratti, quello simulato, che appare all'esterno, e quello dissimulato, che ha realmente efficacia tra di loro, a patto che sia fornito dei requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge. Con la precisazione che se, come affermano i giudici della Suprema corte nel caso di specie, l'accordo dissimulato non viene provato, non esiste, oppure è invalido od inefficace, la disciplina della simulazione non si applica. Ciò premesso, nel caso de quo parte acquirente asserisce che, in sede della redazione dell'atto pubblico di compravendita, è stato dichiarato un prezzo diverso da quello effettivamente concordato, indicato nel primo atto, la scrittura privata. Alla luce di quanto appena esposto, si tratta della c.d. simulazione relativa parziale, cioè della simulazione che riguarda un elemento della pattuizione, il prezzo della vendita: tra le parti è stato sottoscritto un successivo accordo per la simulazione del prezzo, con cui viene concordato un corrispettivo maggiore rispetto a quello del contratto apparente. In tali circostanze, tale patto mira, essenzialmente, ad eludere il fisco, e pertanto, la causa del contratto dissimulato si presenta come illecita, ai sensi dell'art. 1344 Cc. (trattandosi di una frode fiscale), costituendo tale accordo il mezzo per eludere una norma imperativa. Nel contempo, va precisato che non si può asserire l'inefficacia della vicenda traslativa tra le parti, sul rilievo che l'effetto traslativo è un effetto naturale del rapporto contrattuale: la causa del contratto simulato, dunque, è lecita, mentre quella dell'accordo dissimulato non lo è. Di conseguenza, il patto di simulazione del prezzo può essere considerato nullo, poiché contrario all'ordine pubblico ex art. 1343 Cc., oppure, in alternativa, inesistente, perché non realizza un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, Cc. ...ed il suo regime probatorio. Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità viene sollevata la problematica della prova della simulazione del prezzo e, al riguardo, è opportuno evidenziare che, nel corso degli ultimi anni, si è registrata una divergenza di opinioni, in giurisprudenza, sul regime probatorio della simulazione del prezzo. L'orientamento più recente, affermato dalla Suprema corte nell'autorevole composizione a Sezioni unite, per risolvere il contrasto di pronunce sorto su tale profilo, ritiene che la pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all'articolo 2722 Cc. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti (Cass. Sezioni unite, 26-03-2007, n. 7246). In sintesi, secondo tale tesi, più restrittiva, i limiti alla prova testimoniale contenuti nell'articolo suindicato si applicano anche in caso di cd. simulazione relativa parziale, come già affermato in alcune decisioni precedenti (tra cui Cass. Sez. I, 19-03-2004, n. 5539). A fondamento di ciò, si afferma che l'accordo sul prezzo non si presenta come una clausola marginale nell'economia del contratto, a carattere accessorio, aggiunto o accidentale, al contrario, si sottolinea che il prezzo è elemento essenziale della vendita, per cui anche esso deve risultare per iscritto e per intero, quando per tale contratto è prevista la forma scritta ad substantiam. Aderendo a tale orientamento, la giurisprudenza di merito ha affermato che il divieto contenuto nell'articolo 2722 Cc., di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, deve essere applicato anche alla prova per testi sulla simulazione del prezzo di vendita (Trib. Modena, Sez. I, 15-01-2008). Allo stesso modo, si è ritenuto che la parte venditrice di un bene immobile non può essere ammessa a provare per testimoni la simulazione del prezzo di vendita, a ciò ostando la previsione dell'articolo 1417 Cc., né può essere considerata idonea prova scritta della simulazione il contratto preliminare nel quale sia stato indicato un diverso prezzo di vendita, giacché il contratto definitivo si pone quale autonoma fonte costitutiva del rapporto negoziale tra le parti contraenti (Trib. Napoli, 03-05-2007). In precedenza, l'orientamento tradizionale negava l'esistenza del divieto della prova testimoniale per la simulazione che attiene solamente il prezzo. Al riguardo, si sosteneva che in tale ipotesi di simulazione relativa parziale il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Secondo questo indirizzo, attualmente minoritario, la prova per testimoni della simulazione del prezzo della vendita non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 Cc., né contrasta col divieto posto dall'art. 2722 Cc., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, così che la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa, e può, pertanto, risultare anche da deposizioni testimoniali (App. Genova, Sez. I, 30-05-2007). La decisione 15120/10. I giudici di merito, in sede di appello, avevano ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione del prezzo indicato nell'atto pubblico, redatto successivamente alla scrittura privata di vendita; tale affermazione richiama l'indirizzo giurisprudenziale in precedenza esposto, enunciato dalla Cassazione a Sezioni unite nel 2007. Invece, nella decisione in questione, i giudici di legittimità , non condividendo le premesse e l'impianto generale, più che le conclusioni, della sentenza di secondo grado, chiariscono un profilo avente rilievo preliminare. Infatti, la pronuncia n. 15120/10 della Suprema corte precisa che, se si asserisce che il prezzo, in realtà , è diverso da quello dichiarato, bisogna fornire, innanzitutto, la prova della simulazione del primo atto di compravendita, ovvero quello redatto nella forma di scrittura privata, e pertanto, la inefficacia di tale atto, altrimenti si deve dimostrare l'avvenuto pagamento del prezzo dichiarato nell'atto de quo, la scrittura privata di compravendita, pena la pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento. Infine, per altro aspetto, preme evidenziare che la questione relativa alla simulazione del prezzo nelle vendite immobiliari tra privati si sta, progressivamente, ridimensionando, in virtù delle disposizioni contenute nel D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con la L. 4 agosto 2006, n. 248 (il c.d. Decreto Bersani), e nella L. 27 dicembre 2006, n. 296, (la legge finanziaria 2007). Infatti, l'art. 1, della legge finanziaria ha stabilito che, per cessioni di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati, l'acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo indicato nell'atto. Inoltre, l'art. 35 comma 22, del D. L. n. 223/2006, ha previsto che sull'atto deve essere comunque riportato l'effettivo prezzo pattuito e precisato che, se tale dato viene occultato oppure dichiarato in misura inferiore, il criterio agevolato di determinazione della base imponibile viene meno. Pertanto, allo stato, le previsioni contenute nella nuova normativa fanno venir meno l'interesse a dichiarare un prezzo inferiore a quello reale. | |
Da: terrona | 15/12/2011 12:21:19 |
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????? SOLUZIONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: Milhouse123456 | 15/12/2011 12:21:28 |
Qualcuno potrebbe linkarmi il sito del forum di HelpDesk per favore??? non riesco più a trovarlo....grazie anticipatamente | |
Da: joeblack | 15/12/2011 12:22:01 |
PER TESTIMONI PUOI PROVARE DI AVER PAGATO MA NON IL CONTRATTO QUINDI TI DAI LA ZAPPA SUI PIEDI. SECONDO ME | |
Da: LOLLO | 15/12/2011 12:22:25 |
VEDO CHE IO ED AIUTO DA CASA SIAMO D'ACCORDO!!!!!!!!!!!!! | |
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