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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
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Da: Luca il pazzesco | 15/12/2011 11:41:18 |
Non giusto:SUCA! | |
Da: sentenza del 2010 | 15/12/2011 11:41:53 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: AHIAHIA | 15/12/2011 11:41:56 |
Madyg...non c'è assolutamente niente di onesto e genuino in quello che state facendo...non credo che mandare la soluzione ai partecipanti sia una cosa giusta...hanno i codici, sono laureati e hanno fatto la pratica (o almeno così dovrebbe essere)...l'unico modo onesto e genuino di affrontare l'esame è andare lì preparati e concentrati e non stare ad aspettare la manna dal cielo...che nella vita lavorativa quotidiana, che auguro a tutti i partecipanti di avere, non arriverà...siete dei bambini buffoni | |
Da: Avv... | 15/12/2011 11:42:08 |
Cara Madyg23, MA QUALE ONESTA' E GENUINITA'!!!!!!!! C'è gente che l'esame l'ha fatto da sola, dentro quegli stanzoni maledetti, senza iphone, palmari o prodotti da minorati mentali similari...Ma poi cosa diavolo volete scrivere??? Sono uscite tracce da primo giorno di pratica e c'è gente che non ha nemmeno idea che una compravendita immobiliare va fatta per atto pubblico....Ma siamo seri. Questa è la gente che andrà ad infognare i Tribunali (che già sono messi male del loro). | |
Da: nunzia | 15/12/2011 11:42:24 |
quella di daniela 80 è corretta ?? | |
Da: fraak | 15/12/2011 11:42:41 |
GDV, INTANTO ISCRIVITI AL GRUPPO...E POI FAI COPIA INCOLLA DI QUESTO SCHEMA | |
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Da: mkandre | 15/12/2011 11:43:20 |
Per Non giusto: abbiamo capito che non è giusto ma ora falla finita...regali di Natale non ne hai da fare? | |
Da: e se... | 15/12/2011 11:43:28 |
rileggendo la traccia credo che la chiave sia l'esistenza di un doppio preliminare, ha ragione avvocato2011 il convenuto potrebbe sostenere la natura non novativa del secondo preliminare anche se la vedo dura, trattasi di due contratte tra le stesse parti aventi lo stesso oggetto che differiscono esclusivamente per il corrispettivo | |
Da: x Avv | 15/12/2011 11:43:49 |
Adesso mi trovi la norma che dice che la compravendita immobiliare si fa per atto pubblico..... | |
Da: Antonio mariano | 15/12/2011 11:44:21 |
ma la traccia di oggi 15.12.11 quale è? | |
Da: Non giusto | 15/12/2011 11:44:34 |
per madyg23 ...Non ti proccupare ma ONESTAMENTE.......Stai scherzando vero???Io posso essere d'accordo sulla farsa ma non sulle modalità che state utilizzando....questo è vergognoso...Dimostra la diversità di mentalità esistente... Buona GIORNATA A TUTTI...Riflettete sull'onestà delle persone...State gabbando tanti ragazzi che stanno sudando per poter a testa alta superare la prova...... | |
Da: aspi | 15/12/2011 11:44:35 |
ma qual'è la traccia di civile perfavore | |
Da: Pippo76 | 15/12/2011 11:45:46 |
La sentenza giusta è questa: ritiene ammissibile la prova testimoniale sul fatto storico, contenuto nel preliminare, costituito dal pagamento e dalle sue ragioni. La prova testimoniale deve vertere sul pagamento e non sull'effettiva esistenza del negozio dissimulato (preliminare). Così non si incontrano i limiti di cui all'art. 2725 cc Cassazione civile sez. II Data: 17 novembre 2011 Numero: n. 24100 (omissis) Fondata deve ritenersi la prima doglianza, poichè la corte territoriale, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, con la quale la società Moviter aveva chiesto ed ottenuto, in primo grado, di provare il versamento della somma suddetta, osservando che la stessa non avrebbe potuto essere ammessa in quanto correlata alla dimostrazione della sussistenza del contratto in base al quale tale somma l'attrice assumeva aver pagato, non ha considerato che la richiesta non era tanto diretta a provare l'avvenuta stipulazione del negozio esigente la forma scritta, finalità per la quale erano stati articolati distinti capitoli, quanto, essenzialmente, il "fatto storico" costituito da tale dazione, che a prescindere dalla sussistenza o meno di un valido negozio giustificativo, si assumeva comunque aver effettuato. In tale ottica, funzionale ad una ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., causale subordinata da ritenersi implicita nella richiesta di conseguire la restituzione, comunque ed in ogni caso, della somma suddetta, sulla base dei fatti enunciati nella domanda, la cui qualificazione competeva al giudice, una volta escluso il titolo negoziale (non provabile oralmente o per presunzioni, per l'inammissibilità in precedenza confermata), correttamente il Tribunale aveva ritenuto la prova ammissibile. Tale statuizione era in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità ex art. 2725 c.c. della prova testimoniale non opera quando il contratto venga in considerazione non quale titolo posto a base della domanda, bensì quale "fatto storico" ad altri fini rilevante nel giudizio, essendo nella specie quei circostanziati capitoli di prova diretti a provare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito, e così a superare l'astrattezza dei titoli cambiari emessi al riguardo. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente all'unica censura accolta, contenuta nell'ottavo motivo, che va nel resto disatteso, al pari dei precedenti, disponendosi il rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, per nuovo esame sul punto cassato e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. | |
Da: ihihi | 15/12/2011 11:46:13 |
ma dove vivi nel paese di alice??? | |
Da: aprile 80 | 15/12/2011 11:46:21 |
L'atto giudiziario di priovato svolto interamente, non è stato ancora postato da nessuno? | |
Da: PRI | 15/12/2011 11:46:32 |
POTETE POSTARE UN ATTO FATTO PER CIVILE | |
Da: law and order | 15/12/2011 11:46:47 |
x tutti i moralisti... ki ha sostenuto l esame sa benissimo ke nn è 1 concorso giusto ed equo..spesso i compiti nn vengono neanke letti ..x d +trattandosi d diritto ...la correzione è troppo discrezionale...!! ergo...è giusto aiutare..nn rompete le palle.. | |
Da: conner | 15/12/2011 11:46:54 |
napoli consegna alle 17,00 | |
Da: già avvocato | 15/12/2011 11:47:17 |
Anche io stavo guardando questa e credo sia quella giusta | |
Da: Pippo76 | 15/12/2011 11:48:19 |
La sentenza giusta è questa: ritiene ammissibile la prova testimoniale sul fatto storico, contenuto nel preliminare, costituito dal pagamento e dalle sue ragioni. La prova testimoniale deve vertere sul pagamento e non sull'effettiva esistenza del negozio dissimulato (preliminare). Così non si incontrano i limiti di cui all'art. 2725 cc Cassazione civile sez. II Data: 17 novembre 2011 Numero: n. 24100 Fondata deve ritenersi la prima doglianza, poichè la corte territoriale, nel ritenere inammissibile la prova testimoniale, con la quale la società Moviter aveva chiesto ed ottenuto, in primo grado, di provare il versamento della somma suddetta, osservando che la stessa non avrebbe potuto essere ammessa in quanto correlata alla dimostrazione della sussistenza del contratto in base al quale tale somma l'attrice assumeva aver pagato, non ha considerato che la richiesta non era tanto diretta a provare l'avvenuta stipulazione del negozio esigente la forma scritta, finalità per la quale erano stati articolati distinti capitoli, quanto, essenzialmente, il "fatto storico" costituito da tale dazione, che a prescindere dalla sussistenza o meno di un valido negozio giustificativo, si assumeva comunque aver effettuato. In tale ottica, funzionale ad una ripetizione di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., causale subordinata da ritenersi implicita nella richiesta di conseguire la restituzione, comunque ed in ogni caso, della somma suddetta, sulla base dei fatti enunciati nella domanda, la cui qualificazione competeva al giudice, una volta escluso il titolo negoziale (non provabile oralmente o per presunzioni, per l'inammissibilità in precedenza confermata), correttamente il Tribunale aveva ritenuto la prova ammissibile. Tale statuizione era in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità ex art. 2725 c.c. della prova testimoniale non opera quando il contratto venga in considerazione non quale titolo posto a base della domanda, bensì quale "fatto storico" ad altri fini rilevante nel giudizio, essendo nella specie quei circostanziati capitoli di prova diretti a provare il fatto oggettivo dell'operato pagamento e le relative ragioni, quale che fosse la sussistenza o validità del negozio in base al quale lo stesso era stato eseguito, e così a superare l'astrattezza dei titoli cambiari emessi al riguardo. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente all'unica censura accolta, contenuta nell'ottavo motivo, che va nel resto disatteso, al pari dei precedenti, disponendosi il rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, per nuovo esame sul punto cassato e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. | |
Da: gio | 15/12/2011 11:48:24 |
mi chiedono la sentenza da seguire, qualcuno mi sà dire quella giusta? | |
Da: ciccoooo | 15/12/2011 11:48:57 |
1236/2001 1 traccia | |
Da: kaliddru | 15/12/2011 11:49:41 |
Per il civile è una memoria, non una comparsa, ATTENTI. si applica il rito lavoro. | |
Da: joeblack | 15/12/2011 11:50:03 |
ECCO BRAVI, MEDIANTE TESTIMONI DIMOSTRATE DI AVER RICEVUTO 140.000euro QUANDO POI AVETE STIPULATO UN CONTRATTO DA 90.000. UHMMM ......GENIALE DIREI | |
Da: Avv... | 15/12/2011 11:50:11 |
Codice Civile, art. 1350 combinato disposto con 2699....altrimenti una casa te la puoi comprare anche mettendo un post su facebook come preliminare di compravendita e, il "mi piace" del venditore corrisponde al definitivo. Poi per la trascrizione basta condividere il link.....CAPRA | |
Da: PER AVV... | 15/12/2011 11:50:13 |
La compravendita immobiliare può essere stipulata anche per scrittura privata autenticata e non necessariamente per atto pubblico. E per la precisione, queste due forme sono necessarie esclusivamente ai fini della trascrizione e non certo per la validità della compravendita che ha come requisito ad substantiam la forma scritta. Il contratto immobiliare per essere valido deve avere forma scritta. La forma autenticata o per atto pubblico è funzionale alla trascrizione e all'opponibilità verso i terzi. | |
Da: mille sentenze avvocatiiii?? | 15/12/2011 11:50:22 |
qual'è quella giustaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
Da: madyg23 | 15/12/2011 11:50:44 |
ascolta io sono stanca di chi entra qui per criticare o altro solo perchè magari ha avuto il culo, perchè è solo fortuna di passare l'esame...quando sei certo di quello che fai di quanto hai studiato e te ne rendi conto nel lavoro che svolgi nelle soddisfazioni che ne seguono....bhe allora ti aggrappi a tutto... davanti all'esame puoi diventare insicuro...ti serve uno spunto...ti serve anche in studio quando consulti una banca dati o ti confronti con un collega...può crearti tanti problemi qst storia...è così per molti... poi le capre ci sono dapperttutto nord a sud...e c'è chi anche non entra qui non ha un palmare ne un telefono ne un libro .....ma sa già che ha passato l'esame ....per cui basta volete confrontarvi su qst temi creare un'apposita discussione.....se non forse una farsa molti di noi non sarebbero qui...basterebbe credere nelle capacitàdi chi è lì in aula oggi.... | |
Da: questas del 2011 mi sembra adattabile | 15/12/2011 11:50:57 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: u catanisi | 15/12/2011 11:51:55 |
a rosiconi!!!! vi rosica troppo che ai tempi vostri avete sgobbato come i cani in quegli stanzoni di merda ammassati come bestie per fare un esame che non è nè selettivo nè meritocratico! andatevene affanculo e se vi da fastidio leggere che c'è ancora qualcuno, in questo mondo di avvocati (di cui io faccio parte), disposti ad aiutare andatevene in tribunale a seguire le vostre pratiche, se ne avete ...FRUSTRATI ...sgrunc sgrunc...rosicate rosicate.... | |
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