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15 dicembre 2011 - Atto giudiziario - Privato
2397 messaggi, letto 90920 volte
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Da: GIUSTO PER LA CRONACA15/12/2011 12:02:06
Il candidato che copia l'aiuto esterno difficilmente supererà la prova. L'aiuto esterno sarà audacemente utilizzato da un soggetto preparato o almeno intelligente. Quindi finiamola con queste discussioni inutili.

Da: ficarra e picone15/12/2011 12:02:20
Sono picone, ficarra sta facendo l'esame, me lo passate cosi glielo mando?

Da: x tutti15/12/2011 12:02:48

- Messaggio eliminato -

Da: AHHHHH15/12/2011 12:03:14
A CHE ORA CONSEGNA CATANZAROOO???

Da: joeblack15/12/2011 12:03:17
VERAMENTE LA COMPRAVENDITA PUò ESSERE FATTA ANCHE SOLO CON SCRITTURA PRIVATA SEKMPLICE AI SENSI DEL 1350C.C.

POIè CHIARO CHE è PERICOLOSO IN TERMINI DI OPPONIBILITà AI TERZI

Da: marivins 15/12/2011 12:03:40
ragazzi c'è mia cugina da sola, ho bisogno di inviarli dei punti per incominciare a lavorare sull'atto di civile

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Da: we15/12/2011 12:04:16
non di immobili CAPRA

Da: per joeblack15/12/2011 12:04:35
infatti è quello che ho scritto in precedenza. Ma Avv.. è un po' ignorante.

Da: u catanisi15/12/2011 12:04:42
la mia cultura la dimostro ora, in tribunale, dove ho cause che vinco, non ho avuto bisogno di mostrarla in un esame articolato male che ho superato a fortuna. E lo stesso vale per voi miei cari sapientoni della cultura giuridica forense, vi vorrei vedere all'opera...ahahahha...con questo messaggio interrompo la mia polemica, con il consiglio di prendere un pò di malox, se vi rosica troppo :-) buona fortuna, io vado a lavorare...perchè a differenza vostra faccio l'avvocato! ciaoooo

Da: Neko15/12/2011 12:04:48
Ecco la prova del 9!
Solo chi ha davvero fatto pratica, che non è diventato, suo malgrado, portaborse o deposita-atti, non avrà difficoltà in questa prova, quale che sia il ramo.

Da: AIUTOOOOOOOOOO15/12/2011 12:04:49
POSTATE IL PARERE.
GRAZIEEEEEEEEEEEE

Da: NINCO NANCo15/12/2011 12:05:29
Siete tutti buoni a giudicare! Ma che siete dei? Sono sicuro che nella vostra vita avete fatto cose moralmente più gravi di questa. Al primo posto c'è sempre la morale e non il diritto.
Questo aiuto che arriva dal web fra l'altro non è neanche decisivo per il passaggio dell'esame, che è la vera truffa da evidenziare!!!!!

Da: Disgustoso15/12/2011 12:05:32
Ah...qui si sono pure organizzati!!!!!!

Da: NINCO NANCo15/12/2011 12:05:37
Siete tutti buoni a giudicare! Ma che siete dei? Sono sicuro che nella vostra vita avete fatto cose moralmente più gravi di questa. Al primo posto c'è sempre la morale e non il diritto.
Questo aiuto che arriva dal web fra l'altro non è neanche decisivo per il passaggio dell'esame, che è la vera truffa da evidenziare!!!!!

Da: NINCO NANCo15/12/2011 12:05:38
Siete tutti buoni a giudicare! Ma che siete dei? Sono sicuro che nella vostra vita avete fatto cose moralmente più gravi di questa. Al primo posto c'è sempre la morale e non il diritto.
Questo aiuto che arriva dal web fra l'altro non è neanche decisivo per il passaggio dell'esame, che è la vera truffa da evidenziare!!!!!

Da: NINCO NANCo15/12/2011 12:05:39
Siete tutti buoni a giudicare! Ma che siete dei? Sono sicuro che nella vostra vita avete fatto cose moralmente più gravi di questa. Al primo posto c'è sempre la morale e non il diritto.
Questo aiuto che arriva dal web fra l'altro non è neanche decisivo per il passaggio dell'esame, che è la vera truffa da evidenziare!!!!!

Da: Nugua15/12/2011 12:05:46
1 - E' controparte che deve dare prova di aver pagato 140.000, in luogo di 95.000.

2 - Posto che nell'atto notarie vanno riportati gli strumenti di pagamento, e c'è la relativa quitanza, controparte nell'atto afferma di aver pagato 95.000 e non 140.000, regolarmente quietanzati.

3 - Se controparte non da prova del pagamente dei 140.000,00 non h atitolo per ottenre alcuna restituzione del denaro.

4 - Le questioni sulla prova della simulazione, certamente rilevanti, devono essere trattate in subordine solo allorquando controparte dimostrasse di aver effettivamente versato la maggior somma.

5 - Se tuttavia controparte avesse versato, mediante strumenti di pagamento non tracciabili, l'eccedenza rispetto ai 95.000, aleggerebbe la cara vecchia normativa antiriciclaggio.

Da: a Pippo 7615/12/2011 12:05:47
ci pubblichi la sentenza

Da: Disgustoso15/12/2011 12:06:22
Non dovreste nemmeno parlare di morale, nn l'avete!

Da: x x tutti15/12/2011 12:06:33
ma ti rendi conto delle domande che poni? Come vuoi che avvenga un pagamento in nero per una somma di circa 50.000,00 euro ? Naturalmente a mezzo assegno inviato alla finanza che poi gentilmente lo recapita al destinatario no?
X tutti i moralisti:
Ragazzi ma lasciateli pure lavorare con le domande che si fanno è già tanto se riescono a concludere un ragionamento decente!

Da: La traccia di civile15/12/2011 12:06:47
1. Preliminare e definitivo indicano un prezzo di 95.000.
2. Il prezzo versato è di 140.000,
3. Tizia e Sempronio chiedono la restituzione.
4. Gamma vuole provare la simulazione del prezzo per testimoni per poter ritenere la differenza.
E' questa la traccia?

Da: ******15/12/2011 12:07:14
qualcuno ha fatto l'atto? mandatelo per favore

Da: Ta15/12/2011 12:07:45
ma è solo comparsa di risposta?la riconvenzionale c'è, o no?

Da: grande puffo15/12/2011 12:08:28
giusto joeblack, ma considerando il 2702 è opportuno il riconoscimento legale delle sottoscrizioni

Da: Salerno15/12/2011 12:08:49
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PRIVATO
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo, un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie


ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PENALE
Caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assuneta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".

ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile zeta, per destinarlo a sede universitaria.
Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire.

Da: tutti15/12/2011 12:08:53
no niente riconvenzionale ne tanto meno mediazione dal momento che non si tratta di diritti reali ma di restituzione di somme o al massimo di un'azione di simulazione.

con diritti reali s'intendono altre questioni legate all'esercizio di tali diritti.

qui il diritto reale c'entra solo latu sensu dal momento che la pretesa che si fa valere in giudizio non attiene allo sviluppo del diritto reale, alla sua titolarità o al suo trasferimento.

io non parlerei di mediazione in assoluto.

Da: conner15/12/2011 12:09:49
mi chiedono aiuto da napoli!!!!!

Da: napoli 7815/12/2011 12:10:04
napoli 5 max 5 e mezza credo consegnano!!!

Da: MAKA833315/12/2011 12:10:12
X Boh
Ma noi l'atto pubblico non ce l'abbiamo: mica possiamo impostare una difesa  inventando elementi a ns favore?

Da: joeblack15/12/2011 12:10:19
SI PARLAVA DI MINIMO INDISPENSABILE


CMQ ONORE A JOEBLACK CHE DA SUBITO HA ECCEPITO IL DIFETTO DELLA PROVA DEL PAGAMENTO

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