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Architetto - 136 posti
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Da: ma come | 06/05/2013 14:03:04 |
ecco, appunto. E' quel che volevo far notare. La legge però a me risulta la 241/1990. | |
Da: al | 06/05/2013 14:05:37 |
Perdonami ho sbagliato a Digital scrivo con il cell certo e' la 241/90 | |
Da: al | 06/05/2013 14:05:37 |
Perdonami ho sbagliato a Digital scrivo con il cell certo e' la 241/90 | |
Da: ma come | 06/05/2013 14:06:09 |
Dare un'occhiata qui http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_12_2.wp | |
Da: beh... | 06/05/2013 14:16:44 |
"Tenuto conto dell'orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali; a richiesta dell'istante, può essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno. La copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente deve essere rilasciata senza indicazione del nome dell'autore." Nella fattispecie il nome dell'autore non ha importanza, visto che siete passati tutti quanti basta trovare un elaborato evidentemente insufficiente. Ovviamente chiedete l'accesso anche ai criteri adottati per la correzione degli elaborati. | |
Da: ma come | 06/05/2013 14:22:46 |
Il mio link - giusto per avere un'idea e prendere spunto - è riferito, evidentemente, ad un altro tipo di concorso (Magistratura). Se si riportano pezzi decontestualizzati andrebbe precisato. | |
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Da: manuela.s | 06/05/2013 15:36:57 |
ciao a tutti! avete notizie su quando usciranno i risultati della seconda prova? | |
Da: BBA | 06/05/2013 16:05:22 |
Ovviamente no | |
Da: MUOIASANSONE | 06/05/2013 16:10:59 |
NOME.... COGNOME.... Via ..., N.... CAP.... CITTA'.... .....@postacertificata.gov.it Spett.le Dip. Risosorse Umane Comune di Roma Capitale Dipartimento Risorse Umane Via del Tempio di Giove n. 3 00186 Roma protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it OGGETTO: Istanza di accesso agli atti della prima prova scritta della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di Architetto - Categoria D (Posizione Economica D1) - Famiglia Tecnica. La sottoscritta ...., nata a .... il ...., avendo partecipato alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di Architetto - Categoria D (Posizione Economica D1) - Famiglia Tecnica, essendo quindi titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell' che l'art. 2 D.P.R. n. 352/92, in puntuale applicazione del disposto dell'art. 22 L. n. 241/90, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso, RICHIEDE VISIONE E COPIA SEMPLICE - dei "quesiti - estratti e non" formulati dalla commissione per essere sottoposti ai candidati al fine di svolgere la prova scritta in oggetto e permettere la sua valutazione - dei verbali e delle schede di valutazione - degli stessi elaborati (tutti, in quanto costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico (in questo senso C.d.S. sez. VI n. 260/97; TAR Lazio-Roma, sez. II quater, sentenza 03.09.2010 n° 32103) - dei documenti prodotti che NON RIENTRANO NELLA ELENCAZIONE ESPOSTA ma che hanno avuto in quella specifica fase della procedura concorsuale (prova scritta) la stessa funzione di cui al punto precedente, e cioè quella di permettere lo svolgimento della prova scritta e la sua valutazione, AL FINE DI valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni. Si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti, LUOGO..., DATA.... FIRMA .... Allegati: 1) copia doc. Carta d'Identità della richiedente. | |
Da: MUOIASANSONE | 06/05/2013 16:20:50 |
.... quell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che l'art. 2 ... | |
Da: aigor1 | 06/05/2013 16:36:20 |
Bene, ottimo, quindi possiamo prendere visione di tutti gli elaborati. Intanto sono usciti i risultati dei 155 istruttori economici. Siamo ancora i soli ad aver avuto questo risultato allucinante... | |
Da: Guardate | 06/05/2013 16:47:57 |
E' appena stato pubblicato l'elenco numerico della prova scritta 155 Istruttore Economico....c'erano (appena) 85 scritti in più da visionare rispetto ai nostri, eppure qualcuno si è preoccupato di correggerli DAVVERO...i voti stavolta hanno un senso, nessun appiattimento... la nostra commissione non aveva proprio voglia di lavorare e ha promosso tutti con un bel 7,30 politico!!!!! Complimenti!!! | |
Da: ma finitela | 06/05/2013 17:33:24 |
ma si sà quando si farà l'orale? | |
Da: aigor1 | 06/05/2013 17:38:26 |
L'ORALE?! Per quanto mi riguarda sarò fuori della porta a gridare :"CORROTTI !!!". e già , mo' vi facciamo pure da splendida cornice... | |
Da: | 06/05/2013 17:41:26 |
Da: Ossetti | 06/05/2013 17:49:58 |
L'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 3 della L 241/1990 anche per i pubblici concorsi, per quanto riguarda la valutazione delle prove si considera generalmente assolto con l'indicazione del solo voto numerico. Tuttavia, con l'indicazione del solo voto, in questo caso, la motivazione non presenta i necessari caratteri di congruità e sufficienza, che permettono agli interessati di ricostruire ex post l'iter seguito. È molto importante, in questa fase, accedere agli atti ed in particolare ai verbali di valutazione. Conoscerne il contenuto renderebbe più facile riscontrare un vizio della motivazione e ricondurlo ad una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, forse carenza motivazionale o difetto d'istruttoria, sarebbe da studiare con le carte alla mano. Inoltre, anche se la commissione è dotata di discrezionalità tecnica, la giurisprudenza prevalente riconosce al giudice un sindacato intrinseco, potendo lo stesso verificare "l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico e procedimento applicativo" potendo anche avvalersi di idonea consulenza tecnica. Cons. St. sez. V 23/06/2011 n. 3807. La mia personale opinione è che, in questo momento, la strada del ricorso sia poco praticabile, se non altro perché nessuno, credo, investirebbe tempo e soldi necessari per esso senza la certezza di aver superato almeno la seconda prova. Credo, invece, valga la pena interessare della questione quante più persone possibili (tipo Segretario-Direttore Generale, Direttore Risorse Umane, Assessore alle Risorse umane e Sindaco, pur se quest'ultimi a fine mandato - nomi e recapiti sono facilmente reperibili sul sito del Comune) per sollecitare l'Amministrazione a risolvere "internamente" questo conflitto potenziale. Trovo buona l'idea di agire anche tramite l'ordine degli architetti di Roma, perché l'ordine, oltre ad aver organizzato un corso di preparazione, ha un membro del consiglio nella commissione degli ingegneri. Concludo con un'osservazione forse banale, che qualcuno ha già rilevato. C'è un'altra anomalia nel vostro concorso ed è a monte delle prove scritte. Le batterie dei quesiti per la prima prova scritta, per tutte le procedure che l'hanno affrontata con questa modalità , sono state preparate dalla stessa "mano": domande simili, elevato livello di difficoltà , stesse fonti. Uniche eccezioni (basta controllare gli archivi) la vostra procedura e quella per 197 informatici, ma in quest'ultimo caso per motivi comprensibili, poco più di 200 concorrenti per 197 posti. Mi sembra poco per parlare di complotto, ma qualcosa di strano c'è. Invito caldamente coloro che hanno preso il concorso sul serio a fare l'accesso agli atti, richiedendo i verbali (ottima la lettera di muoiasansone), e a farvi sentire, senza demordere. Tenete conto che non tutti i partecipanti hanno interesse a cambiare la situazione. Non permettete che calpestino la vostra dignità ! | |
Da: ricorsi | 06/05/2013 17:56:43 |
Chiunque farà ricorso, presumo quando uscirà la graduatoria finale del concorso, a meno di non riuscire a mandare tutto all'aria prima, si troverà di fronte 136 CONTROINTERESSATI, che faranno il possibile per difendersi. Il singolo concorrente cosa dovrebbe dimostrare? Che il primo scritto valeva 8 o 9 rispetto al 7, ottenuto o che uno dei vincitori avrebbe ottenuto un 7, con un compito insufficiente? Chi corregge di nuovo i compiti? I giudici amministrativi? | |
Da: Ossetti | 06/05/2013 18:17:18 |
Si, l'ho già scritto. Il giudice potrebbe nominare dei consulenti e far rivalutare le prove. | |
Da: MUOIASANSONE | 06/05/2013 18:52:26 |
Errata Corrige Spett.le UFFICIO CONCORSI di Roma Capitale Dipartimento Risorse Umane Via del Tempio di Giove n. 3 00186 Roma protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it | |
Da: Memoliz | 06/05/2013 22:06:09 |
come è possibile che c'è ancora chi asserisce che essendo stati pubblicati i quiz ed essendoci consultati sul forum potrebbero essere plausibili i risultati???????? ma scherziamo????????????? per gli altri profili è stata la stessa identica cosa, anche loro come noi si sono confrontati sui blog per le risposte.... niente niente chi perona questa causa è tra quei furbetti che ha timore del ricorso?! | |
Da: xx2013 | 06/05/2013 22:29:05 |
il ricorso va fatto subito. Che senso ha aspettare i risultati della 2 prova se è evidente l'illecito commesso. Tu commissione non mi puoi mettere sullo stesso piano 7,30 (poi non ho capito perchè 7.30 e non 7,50,8.00....) chi ha risposto esattamente a tutte le domande e chi ne ha sbagliata una. O almeno ci dicano le motivazioni | |
Da: MUOIASANSONE | 06/05/2013 22:44:11 |
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE Direzione Giunta e Assemblea Capitolina Approvato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003. Articolo 6. Comma 7. Qualora sia espressamente indicato nella domanda e ove non ostino motivi di carattere organizzativo o tecnico, la copia dei documenti o degli atti oggetto della richiesta può essere rilasciata attraverso riproduzione su supporti informatici (floppy disk o cd-rom) forniti dal richiedente al momento della presentazione della domanda ovvero può essere trasmessa all'interessato via posta elettronica | |
Da: TUTTI ISTANZA DI ACCESSO | 06/05/2013 22:44:51 |
x MUOIASANSONE Veramente grande! Intasiamogli la casella postale, ma state ancora a riflettere sul perchè e per come. Questa è la classica procedure di dare un voto uguale a tutti unicamente con lo scopo di avvantaggiare certe "persone". | |
Da: MUOIASANSONE | 06/05/2013 23:06:31 |
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE Direzione Giunta e Assemblea Capitolina Approvato con: deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 20 ottobre 2003. Articolo 10. (Modalità della risposta a domanda di accesso formale) 1. Esclusivamente in relazione all'accesso formale, il termine per l'esame e il rilascio di copia del documento, o per l'eventuale diniego, non può essere superiore a dieci giorni lavorativi nel caso in cui la richiesta sia avanzata all'ufficio competente che detiene l'atto o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della stessa macrostruttura. Nel caso in cui la richiesta sia presentata ad un ufficio appartenente a diversa macrostruttura da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, il termine suddetto è di quindici giorni lavorativi, anche per la richiesta di sola visione. 2. Qualora sussistano eccezionali ragioni di carattere tecnico-organizzativo, il responsabile dell'ufficio può fissare un termine non superiore in ogni caso a trenta giorni consecutivi informandone il richiedente, con espressa indicazione dei motivi. 3. Ove la richiesta sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso agli atti è tenuto a darne tempestiva comunicazione, comunque non oltre dieci giorni dalla ricezione da parte dell'ufficio competente, al richiedente con raccomandata od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata. | |
Da: aigor1 | 07/05/2013 09:38:05 |
Ma dopo l'accesso abbiamo solo 60 gg per ricorrere al TAR? | |
Da: MUOIASANSONE | 07/05/2013 11:09:00 |
Concordo pienamente con ossetti: al momento è inutile parlare di ricorso. Intanto vediamo le carte (chiunque intenda fare ricorso, deve singolarmente e necessariamente aver fatto accesso agli atti) e aspettiamo di sapere chi ha superato anche il secondo scritto. Qui non si tratta di solo di dignità , ma di stabilire chi nel futuro deciderà il bello e il cattivo tempo sul territorio di Roma Capitale, con quale preparazione e quale onestà . | |
Da: 3moschettieri | 07/05/2013 12:08:18 |
Personalmente, l'incalzare dei commenti, non mi consente di fare lucidamente, pacatamente, il punto su ciò sia più opportuno fare a fronte della "paradossale" situazione venutasi a creare. Perciò condivido con Voi alcune mie considerazioni ma anche incertezze (per inesperienza e mancanza di una conoscenza specifica su alcune questioni). Dai commenti postati, la mia impressione è che l'attenzione sia eccessivamente sbilanciata sulla questione "accesso agli atti"; questione importante ma, a mio avviso, non dirimente. In merito alla questione accesso agli atti Vi rimando a questi due link: http://www.filodiritto.com/diritto-daccesso-agli-elaborati-dei-vincitori-e-diritto-alla-riservatezza-dei-controinteressati In esso, tra l'altro, si legge " ... La Commissione ammette, peraltro, l'integrale accessibilità alle prove dei concorrenti anche prima della conclusione della procedura selettiva, considerato che già nella fase della dichiarazione di inidoneità alle prove orali la posizione del candidato può ritenersi definitivamente compromessa". Tratto, invece, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per il coordinamento amministrativo, (accesso docum. amministr.) ... a pag. 80-81: www.commissioneaccesso.it/...massimario%2015%20-%20intranet.pdf‎ Ma l'aspetto su cui, mi pare, si focalizzi poco l'attenzione è una questione che percepisco (forse sbagliando), dirimente: ovvero "L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE". Con l'accesso agli atti si ritiene, forse, di mettere in luce una eventuale palese "carenza di motivazioni". Bene, ho scoperto (lo ignoravo) che la questione è stata oggetto di numerose interpretazioni, anche contraddittorie l'una con l'altra, nel corso degli anni. La questione che trovo importante da definire è: "la valutazione delle prove si considera generalmente assolto con l'indicazione del solo voto numerico?" ... perché, se così fosse stata recepita, l'accesso agli atti non produrrebbe grandi risultati a nostro favore. Date per scontato che, la mera valutazione numerica sia insufficiente? Lo pensavo anch'io poi mi sono fatto una micro-cultura in merito ed ora vi sottopongo alcuni link utili per farsi un'idea e trarre conclusioni. Il primo, per una "infarinatura" generale: http://www.lexitalia.it/articoli/liberati_valutazione.htm Recente sentenza, secondo cui è sufficiente il voto numerico: Leggete, in particolare, l'ultimo capoverso del punto 5 di tale sentenza: http://www.giurdanella.it/2012/04/07/concorso-pubblico-legittima-la-valutazione-forma-numerica/ Sentenza interessante, a nostro favore, leggeteVi in particolare il punto 14: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2011/201101251/Provvedimenti/201203408_01.XML Ho puntato molto sulla questione delle valutazioni perché, a mio avviso, sarà gioco facile per la commissione, sostenere la tesi secondo cui quella numerica è più che sufficiente, stilata sulla base di criteri generali che, tra l'altro, non hanno portato ad alcuna insufficienza ... e questa, forse, è stata una mossa meno incosciente (intendo per la tutela della commissione stessa) di quanto tendiamo a ritenere (ovvero la palese mancata valutazione e pertanto, il palesarsi di una evidente carenza). Cosa ne pensate? | |
Da: alla vergogna non c''è mai fine! | 07/05/2013 12:09:35 |
Cari Colleghi, innanzitutto vorrei sapere chi è "cari architetti" che con quell'intervento pacato e sornione ha provato a spegnere gli animi e le speranze di giustizia in un concorso che prima ci ha provato fisicamente...(qualcuno è addirittura svenuto il giorno dello scritto e io stessa la sera prima mi sono sentita male per le ore passate sopra i libri nel tentativo di ricordare a memoria tutti i 100 commenti delle risposte che IO DA SOLA E NON SUL FORUM mi ERO PREPARATA -QUINDI NESSUNO PROVI A DIRE CHE GLI SCRITTI ERANO TUTTI UGUALI)... e ora ci sta togliendo la dignità di persone che stanno semplicemente cercando di trovare in maniera onesta un posto di lavoro meritato. "Cari Architetti" sei forse un membro della commissione? IO NON CI STO A QUESTA FARSA! Cosa si propone concretamente di fare? Oltre l'accesso agli atti ovviamente...e come possiamo procedere tutti insieme per aumentare l'efficacia della nostra azione?...Io sono disponibile a partecipare. | |
Da: 3moschettieri | 07/05/2013 12:30:47 |
Errata corrige: .... Tratto, invece, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per il coordinamento amministrativo, (accesso docum. amministr.) ... a pag. 80-81: www.commissioneaccesso.it/...massimario%2015%20-%20intranet.pdf | |
Da: aigor1 | 07/05/2013 12:47:29 |
X 3moschettieri credo sia il caso di rivolgersi ad un avvocato concordando un'azione comune. Ovviamente gli esiti delle cause sono imprevedibili, come si evince dalle vostre ricerche. Le sentenze sono disparate. Ma andare dai carabinieri , no? Tra l'altro è gratuito. Io vorrei riferire quanto asserito pubblicamente dalla presidente della commissione:"Non importa se non barrate correttamente la risposta, poi dal commento io mi faccio l'idea se avete capito o meno?". Arbitrarietà assoluta. | |
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