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Architetto - 136 posti
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Da: arcfranco | 03/07/2017 20:57:40 |
Condivido pienamente. Quanti anni son passati? Qui chi cazzeggia é il Comune. Due Commissioni con parametri diversi. Diametralmente opposti. Sottoccommissioni con altri parametri. Tutto assurdo. NON É LEGALE O LO É. Prendere O al primo scritto invece che 7. La commissione il secondo giorno disse a tutti il secondo giorno che sapevano che avevamo copiato. Leggiamo i forum anche noi dissero. Poi la storia delle buste trasparenti. Le domande con doppia risposta esatta ma la loro griglia ne indicava una e quella é. Altrimenti perché dare le risposte prima? Chi ora non ha superato la prima prova e ha fatto l'orale cosà come era scritto nel Bando, ha diritto di chiedere i danni? Il Costantino che doveva rappresentare tutti i Concorsisti ora fa lo Sgarbi di serie B in tv e di noi non parla. Purtroppo non avete capito che io qua sono il piú serio ed incazzato di tutti. Non per il posto fisso ma per la categoria a cui appartengo che pensa solo al suo piccolo. Vincere é fare 13. Dico che é stato un Concorsaccio dall'inizio. Molti ci fanno affidamento ed é giusto.Tutti dovremmo fare un CASINO tale in modo che si sappia cosa é successo e ......sta succedendo. Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo anche a chi pare piú giurista che avvocato. Vuoi che chi é trombato non faccia ricorso? E ne ha di motivi validi. Altro che cazzeggio | |
Da: manamana | 04/07/2017 15:02:24 |
pubblicato all'albo pretorio con rep. 2017/20238 l'elenco nominativo col punteggio http://www.comune.roma.it/servizi2/albonet/jsp/albo/RisultatiRicerca.jsp?IE=&codiceUfficioProponente=GB&codiceTipologiaAtto=&testoatto=&identificativo=&annoIdentificativo=&DataPubblicazione=20170704&DataScadenza=&GruppoPrecedente=&chiave=&indietro=0&noscript=&annoRepertorio=&progressivoRepertorio=&repPrincipale= | |
Da: Futurista | 04/07/2017 21:55:06 |
ma come fate a dire che ci sono 2 risposte esatte a quella domanda!! E' ovviamente "il consigliere anziano" la risposta! CHIARO COME IL SOLE... SI PARLA DEI COMUNI OVE SI DEVE ELEGGERE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO! La domanda non dice "eventualmente, prima della nomina del presidente del consiglio...." ma "prima della nomina del presidente del consiglio...." quindi è un comune sopra i 15 mila abitanti per forza. Risposta A. | |
Da: archal | 05/07/2017 11:01:03 |
oggi sono usciti gli abbinamenti dei compiti ai nomi... dal sito del comune risorse umane si accede all'albo pretorio... in bocca al lupo a tutti i colleghi speranzosi! | |
Da: Reginetta | 05/07/2017 20:20:00 |
Ciao, per favore qualcuno potrebbe inserire la graduatoria dell'ottobre 2014, grazie mille | |
Da: WeBo | 05/07/2017 20:37:11 |
Ho rifatto la nuova graduatoria, ma dovrei ricontrollarla per evitare di fare grossolani errori! da una prima occhiata... per la maggior parte delle persone la ricorrezione effettivamente è stata utile un "meritato" guadagno di posizioni soprattutto per cui alcuni che erano fuori graduatoria e che quindi entrano mentre altri escono e addirittura qualcuno che era tra i vincitori bocciato. C'è il caso di una persona tra i primi 30 bocciata, un altro di una ragazza che al primo scritto credo sia stata l'unica ad avere preso 7 e ora si ritrova un buon 8.1 Sicuramente nonostante la commissione avesse fornito uno schema chiaro di attribuzione dei punteggi alla valutazione del primo scritto e credo oggettivamente condivisibile da tutti, ho notato una cosa curiosa ricompilando la graduatoria . Alcune persone (troppe secondo me) soprattutto nei casi di parenti o semplici omonimie di cognomi. sottolineo non so perchè, hanno il numero che è stato attribuito al compito per la ricorrezione in sequenza ovvero uno di seguito all'altro. Inoltre la cosa si ripete spesso anche per gruppi di lettere, non voglio dire quali ma basta vedere piu attentamente e inoltre i voti di questi gruppetti sono abbastanza simili probabile che magari siano stati corretti dalla stessa persona uno di seguito all'altro, certo è curioso che diverse persone avessero il numero di compito esattamente successivo o precedente a chi ha il proprio cognome o per lettera alfabeto successiva o precedente. Non ho idea di come siano stati attribuiti tali numeri sapevo di una seduta pubblica per cui di certo sarà avvenuto tutto in modo legittimo però coincidenza davvero bizzarra. | |
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Da: anto041265 | 05/07/2017 21:01:34 |
webo, Una curiosità visto che hai fatto la nuova graduatoria si è tra i 136 con quale voto complessivo? | |
Da: WeBo | 05/07/2017 21:11:48 |
si ok anche se è un numero da prendere con le molle . Dovrebbe essere 17,25 | |
Da: anto041265 | 05/07/2017 21:15:49 |
Si infatti Anch'io ho visto un po' di fretta che ci sono molti con 17 e che il gruppo di testa fino alla trentesima posizione è pressoché rimasto invariato qualche piccola modifica e qualche nuovo ingresso! | |
Da: WeBo | 05/07/2017 21:34:36 |
naturalmente i titoli hanno sempre il loro peso...tra i primi dieci c'è anche chi ha preso tutti 7 tra scritti e orali ma possiede un punteggio titoli che solo con quello si trova li in alto alla classifica...ma di fatto lo è sempre stato in tutte le formulazioni varie di classifiche in questi anni | |
Da: anto041265 | 05/07/2017 21:44:43 |
Si concordo, io l'ho detto da sempre dei titoli, cmq è strano di questi gruppi di correzione l'ho notato anch'io anche perché il nome con il compito doveva restare anonimo sino all'abbinamento bah strane coincidenze??? Proprio bizzarre cmq quando puoi metti questa graduatoria ufficiosa così le possiamo confrontare. Ma hai fatto anche a parità di punteggio la precedenza per età ? | |
Da: WeBo | 05/07/2017 23:27:09 |
Dovrei sistemarla con i punteggi di precedenza...in effetti dovrei verificare alcuni voti dell'orale che forse mi mancano riferiti a quelle persone che li hanno sostenuti on extra-time ...quelli che inviavano sempre giustificazioni e pure dopo che erano finiti gli orali ancora si giustificavano per cui di qualcuno di questi forse non ho il voto degli orali.... Inoltre mi risulta che a cavallo del numero 136 c'è un bel gruppetto di persone con lo stesso voto prima e dopo il 136 per cui vorrei verificarla | |
Da: Brorepurp | 06/07/2017 09:39:46 |
Ricordatemi un attimo, si calcola la media tra i due scritti e si somma all'orale? | |
Da: Rodin | 06/07/2017 10:01:42 |
Si, aggiungendo i titoli. | |
Da: anto041265 | 06/07/2017 10:05:12 |
Certo e a parità di punteggio precede chi è più giovane! | |
Da: WeBo | 06/07/2017 10:13:18 |
Sto facendo ancora ultime correzioni ho eliminato dalla graduatoria finale le persone bocciate quelle con meno di 7 e devo dire nelle posizioni alte ve ne sono parecchie nei primi 136 almeno una decina ...che poi queste persone avevano si un voto di titoli alto ma avevano sostenuto anche delle ottime prove all'orale e spesso anche al secondo scritto. Nella mia graduatoria in base queste modifiche ed altre piccole correzioni il voto al limite per rientrare nei 136 è 17,2 dato dalla somma della media degli scritti piu voto titoli e voto orale | |
Da: Gerardo5 | 06/07/2017 11:41:44 |
Malgrado il nome, sono una donna. Fino all'altro ieri ero una vincitrice. Nella prima graduatoria ero posizionata al numero 78 e nella seconda, al numero 80. Risultati scritti ed orale: 7,20 prima prova scritta; 8,6 seconda prova scritta e 8,5 orale. Ho studiato come una pazza. Ho pochi titoli. La seconda commissione mi ha dato 6,4 e quindi esco dalla graduatoria. Ora mi chiedo se non sia necessaria una terza ed ultima commissione per ricoreggere i compiti, almeno ci equipariamo ai gradi di giudizio. Chi ci dice, infatti che questa correzzione sia giusta? Se qualcuno si ricorda il nome della ragazza che ha presentato il ricorso lo può scrivere voglio vedere che posizione ha nella nuova graduatoria. Chiedo a tutti i bocciati di questa commisione, se si vogliono unire per un giusto ricorso. | |
Da: geo2013 | 06/07/2017 11:53:04 |
Quando lo dissi io mi presero per pazzo....questo concorso è nato male....e finirà all'italiana...e non aggiungo altro!!! | |
Da: dav3_ide | 06/07/2017 11:56:10 |
N. 03398/2016REG.PROV.COLL. N. 09376/2015 REG.RIC. N. 09555/2015 REG.RIC. N. 09589/2015 REG.RIC. N. 09591/2015 REG.RIC. N. 09734/2015 REG.RIC. N. 09193/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9376 del 2015, proposto da: Andreoni Elena e Ruggiero Michele Nicola, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo e Elena Stella Richter, Pierfrancesco Palatucci, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale Mazzini 11; contro Rizzo Debora, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Manni e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina 19; nei confronti di Roma Capitale, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21; Cordova Beniamino, Aceto Claudia, Barilà Giuliana, Forastiere Maria Antonietta, Coppola Immacolata, Calvani Brandi Giordana, Guidi Stefano, Perretta Sara, Sulpizio Roberta, Lo Piccolo Stefano, Tassone Annalisa e Locacciato Sara, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2015, proposto da: Roma Capitale, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21; contro Rizzo Debora, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni con domicilio eletto presso quest'ultima, in Roma, via Pierluigi da Palestrina 19; nei confronti di Cordova Beniamino, Aceto Claudia, Barilà Giuliana, Forastiere Maria Antonietta, Coppola Immacolata, Calvani Brandi Giordana, Guidi Stefano, Perretta Sara, Sulpizio Roberta, Lo Piccolo Stefano, Tassone Annalisa e Locacciato Sara, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 9589 del 2015, proposto da: Leo Raffaella e Longo Maria Grazia, rappresentati e difesi dagli avvocati Ennio De Vita e Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso Carmine De Vita, in Roma, via Gallia, 122; contro Roma Capitale, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21; nei confronti di Rizzo Debora, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Manni e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19; Cordova Beniamino, Aceto Claudia, Barilà Giuliana, Forastiere Maria Antonietta, Coppola Immacolata, Calvani Brandi Giordana, Guidi Stefano, Perretta Sara, Sulpizio Roberta, Lo Piccolo Stefano, Tassone Annalisa e Locacciato Sara, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 9591 del 2015, proposto da: Gigli Federico e Rendina Gabriella, rappresentati e difesi dall'avvocato Aristide Police, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; contro Debora Rizzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19; nei confronti di Roma Capitale, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Cordova Beniamino, Aceto Claudia, Barilà Giuliana, Antonietta Forastiere Maria, Coppola Immacolata, Calvani Brandi Giordana, Guidi Stefano, Peretta Sara, Sulpizio Roberta, Lo Piccolo Stefano, Tassone Annalisa, Locacciato Sara, Andreoni Elena, Ruggiero Michele Nicola non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 9734 del 2015, proposto da: Saraceno Nicola, Lo Cacciato Sara, Mazza Eugenia, Zarrillo Tiziana, Pisanò Carlo, Santostasi Stefania, Guidi Stefano, Alippi Chiara, Sulpizio Roberta, Tersigni Serena, Di Domenico Silvia, Notarbartolo Francesca, Reale Gabriella, Porretta Paola, Barilà Giuliana, Calvani Giordana, D'Angelo Elena, Senofonte Giuseppe, Credazzi Salvi Alessandra, Farina Milena, Granati Giuseppe, Falvella Cristina, Mesolella Anna, Scaduto Maria Laura, Forestiere Maria Antonia, Cordova Beniamino, Capoccetti Sara, Facello Donata, Pagano Rossella, Perretta Sara, Lo Piccolo Stefano, Tempone Vincenza, Tassone Annalisa, Schirru Maria Rita, Rizzo Giacomo, Falcone Maria, Amato Ornella, Pescosolida Tiziana, Coppola Immacolata e Aceto Claudia, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Paisiello 55; contro Rizzo Debora, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 19; nei confronti di Roma Capitale, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21; sul ricorso numero di registro generale 9193 del 2015, proposto da: Forgione Laura e Farina Vincenza, rappresentate e difese dagli avvocati Federico e Francesca Sorrentino, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, lungotevere delle Navi 30; contro Rizzo Debora, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina,19; nei confronti di Roma Capitale, in persona del commissario straordinario, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sportelli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21; per la riforma quanto a tutti i ricorsi in appello: della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE II, n. 11208/2015, resa tra le parti, concernente una procedura selettiva per titoli ed esami per il conferimento di 136 posti nel profilo professionale di architetto di categoria D Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Debora Rizzo e di Roma Capitale; Visti gli appelli incidentali di Debora Rizzo; Viste le ordinanze cautelari della Sezione nn. 5583 - 5587 e 5604 del 17 dicembre 2015; Vista l'ordinanza collegiale di riunione degli appelli e integrazione del contraddittorio n. 885 del 3 marzo 2016; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Palatucci, Tomassetti, Sportelli, De Vita, Police e Scoca; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. L'arch. Debora Rizzo partecipava al concorso per titoli ed esami a 136 posti nel profilo professionale di architetto (cat. D, posizione economica D1) alle dipendenze di Roma Capitale, indetto da quest'ultima con determinazione n. 389 del 23 febbraio 2010, collocandosi al 119° posto nella graduatoria finale (approvata con determinazione n. 1214 del 2 luglio 2014), e dunque in posizione utile. Tuttavia, in seguito l'amministrazione rettificava la graduatoria applicando il criterio della media dei punteggi riportati nelle due prove scritte in luogo della sommatoria inizialmente adottato (determinazione n. 1859 del 13 ottobre 2014). Per effetto di questa rideterminazione l'arch. Rizzo retrocedeva in posizione non utile, al 143° posto. 2. La stessa proponeva quindi ricorso al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, nel quale lamentava il mancato rispetto delle forme e l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 (I motivo), ed inoltre censurava i criteri di valutazione della prima prova scritta - consistente in cinque domande sulle materie del diritto amministrativo, l'ordinamento di Roma Capitale e del lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni, con quattro ipotesi di risposta per ciascuna, tra quali scegliere quella giusta, da corredare con un sintetico commento - sia per quanto riguarda la correzione del proprio elaborato, che per l'irragionevole livellamento dei voti attribuiti ai 1.177 candidati, tutti oscillanti tra i 7,10 e 7,30 punti sui 10 massimi (II motivo). 3. Quindi, avuto accesso mediante visione agli atti del concorso, l'arch. Rizzo proponeva motivi aggiunti, nei quali sviluppava le censure contenute nel secondo motivo di ricorso, con particolare riguardo all'insufficienza dei criteri di valutazione delle prove predeterminati dalla commissione (verbale n. 3 del 9 novembre 2012), da cui a suo dire sarebbero derivate le illogiche ed arbitrarie valutazioni della prima prova scritta, sia in proprio danno che a favore di alcuni candidati collocati in posizione utile nella graduatoria finale. Con un secondo atto contenente motivi aggiunti, l'arch. Rizzo impugnava poi la successiva rettifica della graduatoria, in virtù della quale essa retrocedeva alla 144° posizione, deducendone l'invalidità in via derivata rispetto alle censure già formulate (determinazione n. 467 del 6 marzo 2015). 4. Con la sentenza in epigrafe il giudice adito accoglieva in parte l'impugnativa. 5. Dopo avere respinto le eccezioni preliminari di Roma Capitale e dei controinteressati, nonché il primo motivo di ricorso e la censura relativa alle valutazioni degli elaborati, il giudice di primo grado reputava fondata quella relativa al livellamento dei voti attribuiti alla prima prova scritta, ritenuta illogica e tale da determinare «l'illegittima "dequotazione" dell'incidenza delle prove scritte sul risultato finale del concorso», oltre che l'invalidità in via derivata ad effetto caducante della determinazione con cui la graduatoria era stata riformulata in via di autotutela. Per effetto di ciò e dell'annullamento degli atti impugnati conseguentemente pronunciato, il Tribunale amministrativo ordinava la ricorrezione dei compiti in forma anonima da parte di una nuova commissione. 6. Per la riforma della sentenza di primo grado hanno proposto separati appelli Roma Capitale e i candidati utilmente collocati in graduatoria indicati in epigrafe. 7. Si è costituita per resistere a tutti i mezzi l'arch. Rizzo. Nel giudizio d'appello n. 9734/2015 (ricorrenti l'arch. Nicola Saraceno e altri, indicati in epigrafe) la medesima originaria ricorrente ha proposto appello incidentale, contenente le censure relative: alla propria e alle altrui valutazione, in relazione alla quale si duole che il Tribunale amministrativo non abbia disposto la ricorrezione della sola propria prova scritta; e inoltre ai criteri di valutazione delle prove predeterminati dalla commissione di concorso. 8. L'esecutività della sentenza di primo grado è stata sospesa da questa Sezione con le ordinanze in epigrafe (ordinanze cautelari nn. 5583 - 5587 e 5604 del 17 dicembre 2015). 9. Quindi, con ordinanza collegiale n. 885 del 3 marzo 2016 è stata disposta la riunione ex art. 96 Cod. proc. amm. degli appelli, ed è stato ordinato all'appellante incidentale di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati già evocati nel giudizio di primo grado, attraverso pubblici proclami, e nei confronti degli appellanti principali diversi da quelli il cui mezzo è stato iscritto al citato numero di registro generale dei ricorsi di questo Consiglio di Stato 9734 del 2015. 10. Disposto l'incombente la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2016. DIRITTO 1. Preliminarmente si conferma la riunione già disposta con la citata ordinanza collegiale, per le ragioni ivi esposte. 2. Si passa quindi ad esaminare le eccezioni preliminari riproposte in limine (prima cioè dell'integrazione del contraddittorio) dalle parti appellanti. Le eccezioni in questione sono tutte infondate. 3. Innanzitutto, il ricorso dell'arch. Rizzo non può essere ritenuto irricevibile perché tardivamente notificato rispetto alla conoscenza dell'atto di approvazione della graduatoria, di cui alla citata determinazione n. 1214 del 2 luglio 2014. L'eccezione si fonda su un preteso effetto di conferma di questo provvedimento, nella parte relativa ai voti assegnati dalla commissione alle prove dei candidati, ad opera della successiva determinazione n. 1859 del 13 ottobre 2014, con cui la graduatoria è stata rettificata applicando la media di quelli riportati da ciascun candidato nelle prove scritte anziché la sommatoria degli stessi. Sennonché una mera conferma non può ritenersi sussistente nel caso di specie per la decisiva considerazione che, pur non essendosi modificati i punteggi, il diverso criterio di computo ai fini della graduatoria finale applicato a posteriori ha determinato la retrocessione dell'arch. Rizzo in posizione non utile e quindi la lesione dal quale per essa è sorto l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 Cod. proc. civ., come correttamente rilevato dal giudice di primo grado. Per contro, l'originaria ricorrente era priva di interesse ad impugnare l'iniziale graduatoria, approvata con determinazione n. 1214 del 2 luglio 2014, risultante dall'applicazione di un criterio di computo dei punteggi delle prove scritte per effetto dei quali l'originaria ricorrente si era collocata in posizione utile. 4. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso che i medesimi appellanti fondano sul presupposto che l'arch. Rizzo si sarebbe limitata ad impugnare solo riformulazione della graduatoria e non anche le presupposte valutazioni della commissione. Nel ricorso di primo grado è definito in modo chiaro il petitum della domanda annullatoria nei confronti dei «criteri di valutazione utilizzati per la correzione della prima prova scritta nonché gli esiti della stessa» (pag. 9). Quindi, nel prosieguo della narrativa del ricorso sono anche illustrate le ragioni delle illegittimità dedotte, attraverso la deduzione di profili di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà , ulteriormente sviluppate nel primo atto di motivi aggiunti, proposto dopo l'accesso mediante visione agli elaborati scritti nei confronti dei criteri in questione e delle valutazioni conseguentemente svolte dalla commissione. Quindi, a fronte dell'enucleazione degli elementi costitutivi della domanda, ora descritta, è irrilevante l'impiego nell'intestazione del ricorso della formula di stile «nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale» riferita agli atti impugnati, poiché al fine di verificare se il ricorso rispetta i requisiti di forma-contenuto enunciati dall'art. 40 cod. proc. amm. occorre avere riguardo al ricorso nel suo complesso. Ebbene, sotto questo profilo, la chiara individuazione degli atti impugnati consente di ritenere pienamente definito l'oggetto del contendere, ed in particolare l'«oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato» [comma 1, lett. b), del citato art. 40 del Codice del processo], a beneficio del diritto al contradditorio delle controparti e del potere di decisione del giudice. 5. Viene inoltre eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando di concorso (in particolare gli appellanti il cui mezzo è stato iscritto al n. di r.g. 9376/2015). L'eccezione è tuttavia formulata su un presupposto errato e cioè sul presupposto che la contestazione dell'arch. Rizzo all'operato della commissione nell'attribuzione dei punteggi relativi alla prima prova scritta e il motivo accolto dal Tribunale amministrativo si incentrino sulla violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (regolamento recante "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"), secondo il quale per i titoli non possono essere attribuiti più di 10 punti sui 30 massimi. Sulla base di questa premessa gli appellanti argomentano quindi l'eccezione in esame, ponendo in rilievo che una disposizione riproduttiva a quella regolamentare è contenuta nel bando di concorso (art. 3), ciò nondimeno non ex adverso impugnata. 6. In realtà il motivo di impugnazione accolto si sostanzia in una censura di eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà nei punteggi attribuiti, mentre la violazione della citata disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994 è stata ritenuta dal giudice di primo grado (a torto o a ragione si vedrà di seguito) in via di conseguenza. Più precisamente, sulla base della chiara prospettazione dell'arch. Rizzo, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che a causa del livellamento verso il basso del punteggio per la prima prova scritta fosse stata alterata l'incidenza complessiva della stessa nel rapporto con i titoli fissato dal più volte richiamato regolamento sui concorsi, ai fini della formulazione della graduatoria finale. Per contro, nessuna censura circa un supposto contrasto tra bando e norma regolamentare risulta essere invece stata formulata dall'originaria ricorrente, dacché nessun onere di impugnativa nei confronti di quest'ultima è configurabile nel caso di specie. 7. I medesimi appellanti e quelli il cui appello è stato iscritto al n. 9591/2015 di r.g. sostengono inoltre che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'annullare la determinazione con cui la graduatoria è stata riformulata in via derivata rispetto all'accoglimento delle censure relative alla valutazione della prima prova scritta. Nell'eccezione in esame si sostiene che in questo caso difetta un nesso di necessaria presupposizione e cioè «quel nesso di stretta ed automatica consequenzialità che è necessario per aversi la caducazione» (pag. 5 dell'appello iscritto al n. 9374), poiché, quale atto di autotutela, quest'ultimo costituisce il frutto di valutazioni autonome dell'amministrazione. 8. Anche queste eccezioni non possono essere condivise. Sul punto, è pur vero che i provvedimenti di autotutela amministrativa in autotutela costituiscono l'espressione di scelte ampiamente discrezionali con cui vengono rivalutate in via autonoma precedenti determinazioni. Ma è del pari vero che in questo caso i punteggi attribuiti alla prima prova scritta, e in generale a tutte le prove del concorso e ai titoli, hanno costituito il presupposto di fatto sulla cui base Roma Capitale ha agito in autotutela, attraverso l'applicazione di un diverso criterio di computo delle due prove scritte, e cioè - come sopra rilevato - la media dei punteggi in luogo della somma degli stessi. Pertanto, sotto questo profilo è riscontrabile un nesso di presupposizione necessaria tra i giudizi della commissione ed il provvedimento di rettifica della graduatoria, nel senso che sulla base della loro correttezza l'amministrazione ha effettuato un diverso computo dei punteggi il cui risultato ha determinato l'ordine finale dei concorrenti impugnato in questo giudizio dall'arch. Rizzo. E' quindi evidente che annullati i punteggi presupposti, per effetto dell'accoglimento della censura proposta dall'originaria ricorrente contro di essi, è venuta meno anche la riformulazione della graduatoria effettuata sulla base degli stessi. 9. In ogni caso, quand'anche si volesse per ipotesi ammettere che tra i punteggi della prima prova scritta e la rettifica della graduatoria finale non fosse configurabile un rapporto di presupposizione necessaria, è nondimeno incontestabile l'effetto invalidante che l'errata attribuzione dei punteggi medesimi ha determinato sull'atto conclusivo della selezione concorsuale, come riformulata con la determinazione ritualmente impugnata dall'arch. Rizzo, che pertanto avrebbe comunque dovuto essere annullata in via derivata secondo il diverso schema dell'invalidità ad effetto viziante. 10. Passando alla disamina delle censure di merito formulate dagli appellanti, nel mezzo iscritto al n. di r.g. 9589/2015 si sostiene che l'annullamento parziale della procedura concorsuale sarebbe stato pronunciato dal giudice di primo grado eccedendo ex art. 112 Cod. proc. civ. dai limiti della domanda e dell'interesse azionato dall'arch. Rizzo. Il motivo si fonda sull'assunto che quest'ultima ha domandato una migliore collocazione in graduatoria, e cioè tra i vincitori del concorso, e non già «una rinnovazione generalizzata ed indiscriminata delle valutazioni sulla prova concorsuale» (pag. 11 dell'appello in esame). 11. La censura deve essere respinta. E' infatti incontestabile che con l'impugnazione da cui trae origine il presente giudizio l'arch. Rizzo abbia inteso ottenere un'utile collocazione nella graduatoria finale, ma è altrettanto pacifico che i motivi di illegittimità dalla stessa dedotti implicano necessariamente il riesercizio del potere amministrativo, attraverso la rivalutazione della prima prova scritta del concorso, posto che nel ricorso si è dedotto - ed il primo giudice ha condiviso la censura - un irragionevole appiattimento dei punteggi per essa attribuiti. 12. Può dunque passarsi ai motivi con cui in tutti gli appelli principali di deduce l'erroneità della statuizione di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado. Nessuno di questi può essere accolto. Le censure contenute negli appelli si infrangono sull'inoppugnabile e non contestato dato di fatto che su 1177 elaborati relativi alla prima prova scritta del concorso in contestazione i 1176 che hanno conseguito il punteggio minimo (di 7/10) si collocano all'interno della forbice tra 7,10 e 7,30, a fronte dei 10 punti teorici. Pertanto, considerato l'elevato numero degli elaborati a l'esiguo range di punteggio, non possono che essere condivise le considerazioni svolte al riguardo dal giudice di primo grado, secondo cui la valutazione della prova concorsuale in questione è risultata «illogicamente "appiattita" » e tale da vanificare la sua funzione selettiva di verifica delle capacità e della preparazione dei concorrenti. 13. A fronte di ciò divengono irrilevanti le ulteriori (e non corrette) asserzioni del Tribunale amministrativo, oggetto di censure degli appellanti, secondo cui per effetto di tale appiattimento sarebbero stati alterati i pesi tra le prove di concorso e i titoli fissate dal bando e dal più volte citato regolamento di cui al d.P.R. n. 487 del 1994. In realtà è l'abnorme appiattimento dei punteggi che costituisce in sé sintomo di irragionevolezza nell'operato della commissione di concorso. 14. In contrario non può nemmeno essere richiamato il precedente costituito dalla sentenza di questo Consiglio Stato, III, 10 aprile 2012, n. 2055, che ha statuito che le censure che attengono al livellamento dei punteggi attribuiti alle prove attengono al merito dei giudizi della commissione e non possono essere esaminate in sede di impugnazione per vizi di illegittimità degli atti concorsuali. Questo collegio non intende infatti discostarsi dal principio affermato nella pronuncia ora citata. Peraltro, posto che dalla lettura della motivazione non emergono le circostanze concrete nel caso deciso, è altrettanto indiscutibile che esiti valutativi quale quello verificatosi nel presente giudizio, in cui all'elevato numero di elaborati esaminati si contrappone una forbice valutativa di punteggi estremamente contenuta, di soli 0,20 punti a fronte dei 10 massimi teorici per la prova in questione, costituiscono sintomi di eccesso di potere per manifesta illogicità dei giudizi e del complessivo operato della commissione di concorso, il quale integra un vizio di legittimità . 15. Questi rilievi non sono smentiti dalle difese addotte da Roma Capitale a giustificazione del proprio operato nel concorso in contestazione, oltre che dagli altri appellanti. Al riguardo è stato in particolare evidenziato che nell'imminenza della prova è stato pubblicato un archivio di 100 domande dalle quali sono state poi estratte quelle sottoposte ai candidati (come risulta dal verbale n. 1 dell'8 novembre 2012), cosicché il livellamento dei punteggi trova spiegazione nella preventiva conoscenza in questo modo acquisita dai candidati. Sennonché, pur volendosi prescindere dai rilievi che potrebbero essere formulati nei confronti della scelta di rendere pubblico l'archivio di domande, questa circostanza non è di per sé idonea a giustificare un simile appiattimento dei punteggi, tenuto conto che la prova medesima non si limitava nella scelta della risposta corretta ma anche nello svolgimento di un commento sintetico, nell'ambito del quale è inverosimile che oltre mille candidati esibiscano livelli di capacità e conoscenza tanto ravvicinati da discostarsi di soli due decimali di punto. 16. Inoltre, ad avvalorare ulteriormente i sintomi eccesso di potere per manifesta illogicità che hanno contraddistinto la valutazione della prima prova scritta sovvengono anche i criteri di valutazione delle prove che la commissione di concorso ha predeterminato (verbale n. 3 del 9 novembre 2012), e che l'arch. Rizzo ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo con motivi aggiunti e con appello incidentale nel presente grado di giudizio, a fronte della statuizione di rigetto emessa in prime cure. 17. Nel citato verbale la commissione di concorso ha stabilito che essa: «terrà conto delle risposte corrette al quesito proposto e del corretto e puntuale quadro normativo di riferimento, nonché della chiarezza e completezza delle argomentazioni trattate che dimostri una solida conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici in argomento, anche attraverso specifici riferimenti alla dottrina e all'utilizzo della giurisprudenza. La Commissione procederà , comunque, sulla base di una valutazione di sintesi dell'elaborato, anche oltre il riscontro della correttezza della singola risposta e della singola proprietà di linguaggio, ove si riscontri, da parte del candidato, approfondita metodologia di analisi degli istituti giuridici trattati anche attraverso un percorso logico originale. Quando detta procedura non consenta una chiara individuazione della risposta al quesito si procederà ad una valutazione complessiva dell'elaborato» (verbale n. 3 del 9 novembre 2012). Dalla lettura di questi criteri si ricava che la commissione ha ritenuto di valutare non solo gli elaborati contenenti risposte corrette, ma anche quelle non corrette, purché argomentate sulla base di uno specifico approfondimento degli istituti giuridici, contraddistinto da elementi di originalità . Questo criterio mal si concilia con il contenuto della prova, consistente in risposte sintetiche a quesiti puntuali, finalizzati ad accertare una conoscenza di base del diritto amministrativo - come peraltro sottolineato dagli stessi appellanti principali - e non a saggiare le capacità di autonoma ricostruzione dottrinale su questioni di ampio respiro teorico, aperte a possibili soluzioni diverse. Ma a denotare ancora di più l'irragionevolezza dei criteri è l'ultimo inciso del verbale, nel quale la commissione di concorso si è riservata di valutare positivamente anche risposte errate non argomentate in modo originale, sulla base di un giudizio complessivo di cui non sono in alcun modo decifrabili i parametri. In sostanza, attraverso questa predeterminazione di criteri la commissione non ha autolimitato la propria discrezionalità tecnica, ma si è tenuta libera di apprezzare il pregio degli elaborati di concorso sulla base di valutazioni inattingibili dall'esterno. L'irragionevolezza è quindi confermata a posteriori: innanzitutto dal risultato finale, in cui ben 1.176 prove hanno ottenuto un punteggio entro un range limitatissimo, con l'effetto di vanificazione della verifica delle capacità dei concorrenti e della funzione selettiva della prova concorsuale; inoltre, da quanto emerso in sede di accesso agli elaborati, ed in particolare dalla circostanza - riferita dall'arch. Rizzo nel proprio appello incidentale e non ex adverso contestata - che sono state valutate positivamente risposte pacificamente errate o incomprensibili, come quelle dei candidati che hanno sostenuto che è nullo l'atto amministrativo adottato in violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, o fondato su ragioni di interesse pubblico poi mutate, o viziato da «difetto assoluto di compatibilità ». 18. La fondatezza di queste censure è assorbente rispetto a quelle ulteriori riproposte nel presente appello incidentale dall'arch. Rizzo, con le quali essa si duole di un'asserita sottovalutazione della propria prova. Infatti, per effetto dell'annullamento del verbale di determinazione dei criteri di valutazione delle prove conseguente all'accoglimento del motivo sopra esaminato, il concorso deve essere rinnovato a partire da tale segmento. Restano quindi assorbite le eccezioni preliminari che dopo l'integrazione del contraddittorio alcuni appellanti principali hanno svolto nei confronti delle censure relative alla valutazione della prova dell'arch. Rizzo (in particolare le eccezioni formulate dagli architetti Elena Andreoni e Michele Nicola Ruggiero, autori dell'appello iscritto al n. di r.g. 9376 del 2015). 19. In conclusione, gli appelli principali devono essere respinti, mentre deve essere accolto l'appello incidentale dell'arch. Rizzo, con conseguente parziale riforma della pronuncia di primo grado ed ulteriore accoglimento dei motivi aggiunti. Infatti, oltre ai giudizi espressi nei confronti degli elaborati relativi alla prima prova scritta devono essere annullati anche i prodromici criteri di valutazione delle prove, predeterminati dalla commissione nel citato verbale n. 3 del 9 novembre 2012. Per il resto la pronuncia di primo grado deve essere confermata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l'arch. Debora Rizzo e Roma Capitale, rinviandosi al dispositivo per la relativa liquidazione; nei rapporti tra la prima e i controinteressati le spese possono invece essere compensate, poiché la causa del presente contenzioso è imputabile in via esclusiva alle illegittimità dell'amministrazione resistente. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principali e incidentali, come in epigrafe proposti, così provvede: - respinge gli appelli principali; - accoglie nei sensi di cui in motivazione l'appello incidentale; - per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso dell'arch. Debora Rizzo nei termini espressi in motivazione, annullando anche il verbale n. 3 del 9 novembre 2012, nella parte relativa ai criteri di valutazione delle prove; conferma nel resto; - condanna Roma Capitale a rifondere alla ricorrente Debora Rizzo le spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 10.000,00, oltre agli accessori di legge; le compensa nei rapporti tra la medesima ricorrente e i controinteressati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore Raffaele Prosperi, Consigliere Alessandro Maggio, Consigliere Stefano Fantini, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Fabio Franconiero Giuseppe Severini IL SEGRETARIO | |
Da: dav3_ide | 06/07/2017 11:58:44 |
Gerardo 5 non si può scrivere il nome, ma si può pubblicare la sentenza visto che è un atto pubblico | |
Da: WeBo | 06/07/2017 12:37:14 |
malgrado pensassi di avere fatto un buon primo scritto anche io mi ritrovo qualche posizione arretrata rispetto la vecchia graduatoria...però non voglio mettere in dubbio l'operato di questa commissione considerato che i criteri di correzione questa volta erano stati chiaramente specificati in anticipo ed erano molto precisi e puntuali non come ha fatto la precedente commissione. Del resto nessun giudice potrebbe mai entrare nel merito di giudizio di una commissione altrimenti non avrebbe senso di esistere. Credo che l'unico modo di chi è stato bocciato ora e sono parecchi di quelli nelle posizioni altissime con punti titoli alti sia quello di mostrare in modo pubblico qui il loro compito cosi se ritengono che oggettivamente gli sia stato fatto un torto sarebbe a tutti palese altrimenti recriminare ora tutto lascia il tempo che trova. Io ritenevo di avere fatto un buon primo scritto anche rileggendolo ...e invece mi trovo ad avere un voto leggermente piu alto del minimo che tutti ebbero....boh magari sono io che non ci ho capito nulla, magari quel giorno chi correggeva gli rodeva ed è stato piu severo...però in linea generale per la maggior parte delle persone la ricorrezione ha portato un sostanziale cambiamento in positivo del voto quindi trovo corretto che questa sia avvenuta | |
Da: Brorepurp | 06/07/2017 12:55:53 |
si sa quando uscirà la graduatoria aggiornata? | |
Da: Gerardo5 | 06/07/2017 13:07:26 |
Carissimo WeBo, alla fine ha ragione geo2013. Non voglio innescare una guerra tra poveri, però è ovvio che non posso stare zitta. Prova a metterti nella mia posizione. Ho semplicemente fatto un parallello con il nostro sistema giudiziario. Per correttezza ora ci dovrebbe essete la terza commissione. | |
Da: WeBo | 06/07/2017 13:24:22 |
@Gerardo 5 mi dispiace veramente posso capire di certo lo stato d'animo! conosco in effetti una persona che si trovava nei primi 30 preparata che è andata bene al secondo scritto e all'orale ma adesso con la ricorrezione ha avuto un valore basso ed è fuori ...purtroppo essendo nato male sto concorso è proseguito peggio è naturale che lascerà sempre in un modo o in un altro scontenti e soprattutto dubbi su tutto. Però sono convinto che prima di tutto occorre rivedere la ricorrezione del compito che potrebbe chiarire a tutti il perchè e percome uno si ritrova il voto che ha ottenuto...ripeto io ero convintissimo che il mio scritto era migliore del mio vicino di banco uno di quelli che ha ricorso contro la Rizzo di cui leggo il nome sopra...e invece lui è addirittura andato meglio...però chissà magari ha scritto meglio di me e sono io che ricordo male che invece non ho risposto proprio bene come credevo anzi magari ho toppato proprio ..quindi prima di terze, quarte commissioni magari rivedere il proprio compito sarebbe cosa migliore | |
Da: anto041265 | 06/07/2017 13:27:14 |
Webo, anch'io come te ho riletto il mio scritto e non credo fosse di poco superiore al 7 anche perché l'ho fatto leggere a diversi segretari comunali della zona e l'hanno sempre valutato superiore ad 8 con i parametri dettati dalla nuova commissione. Penso anch'io che essendo stati corretti in più giorni forse era un giorno no per chi lo stava valutando. La terza commissione non credo ci potrà essere, vedasi il concorso dei vigili urbani in autotutela hanno rivalutato lo scritto giudicato dalla prima commissione e con quello stanno facendo gli orali. Se vuoi per comunicare ti lascio la mia mail così possiamo confrontare la nuova graduatoria ufficiosa. febo412@alice.it | |
Da: GMELA | 06/07/2017 13:38:48 |
Pur sapendo che è ufficiosa, non potreste pubblicarla? Stiamo sulle.spine.... Grazie | |
Da: anto041265 | 06/07/2017 13:39:03 |
Concordo Anch'io che dovrebbe esserci un accesso agli atti dove poter vedere il proprio scritto rivalutato | |
Da: dancri | 06/07/2017 15:57:48 |
ciao a tutti ...e siamo ancora qui come direbbe Vasco ... Cmq per curiosità chi ha stilato una graduatoria , anche se imprecisa , puo postarla? sul gruppo facebook una ragazza molto volenterosa ha postato un file excell conteggiando circa 450 compiti,quindi è incompleta. Il punteggio per i vincitori è 17.25 o 17.20 , non ricordo bene , però siamo li. Si tratta di pura curiosità perchè visto l'andazzo di assunzioni non se ne parla. Volevo esprimere la mia solidarietà a quelle persone che hanno sostenuto l'orale, lo hanno superato ed ora scoprono che avevano sbagliato il primo scritto.E' una cosa assurda.Io non metto in discussione il giudizio della commissione che ha chiarito i suoi criteri di giudizio ma ancora mi domando come sia stato possibile tutto questo.Queste persone avrebbero tutto il diritto di citare il comune di Roma ed i membri della prima commissione per danni. | |
Da: GMELA | 06/07/2017 16:18:58 |
Concordo pienamente! | |
Da: WeBo | 06/07/2017 16:49:58 |
allora questa è la classifica che ho elaborato io purtroppo presa da excel e buttata cosi come viene qui ...prendetela con le pinze ci saranno possibili errori se qualcuno dovesse verificare che vi siano ne tenesse conto COGNOME NOME PT TITOLI PT SCR 1 PT SCR 2 ORALE VOTO FORGIONE LAURA 5 7,7 9 9,3 22,65 TRIFILETTI EMILIA GIOVANNA 4,2 7,6 8,6 9,5 21,8 TANTILLO MARIA 5 7,3 7,6 8,5 20,95 ANDREONI ELENA 3,8 7,7 9 8,5 20,65 ERAMO MARCO 2,6 8,2 8,1 9,9 20,65 CORRADO MARIA ELENA 2,8 7,9 8 9,8 20,55 RENDINA GABRIELLA 5 7,8 7,6 7,8 20,5 GIGLI FEDERICO 5 7,3 8,5 7,4 20,3 RUGGIERO MICHELE NICOLA 3,2 7,9 8,5 8,8 20,2 FARINA VINCENZA 3,8 7 8 8,7 20 LONGO MARIA GRAZIA 3,4 7,8 8 8,7 20 REALE GABRIELLA 3 8,1 7,4 9 19,75 LEO RAFFAELLA 4 7,2 9 7,5 19,6 CALVANI GIORDANA 1,5 8 9,5 9,3 19,55 CIMINO ANTONIO 3 8,1 8 8,5 19,55 ALLEGRINI RITA 2,2 8,3 9,3 8,5 19,5 GARGIULO MARIA ROSARIA 3,5 8 8 8 19,5 BARILA' GIULIANA 1,5 7,8 9 9,5 19,4 PANETTA MARIA CARMELA 1,6 7,6 9 9,5 19,4 VISANI LUCA ERNESTO 3 7 8 8,9 19,4 MAURO GIOVANNI 2 7,6 8,1 9,5 19,35 PREVITERO SIMONETTA 4 7 7,7 8 19,35 SARACENO NICOLA 2,6 8,1 8,6 8,4 19,35 PORRETTA PAOLA 3 7,9 8,8 8 19,35 SCADUTO MARIA LAURA 2,5 7,7 8,3 8,8 19,3 SANTOSTASI STEFANIA 3 7,6 8,3 8,3 19,25 DI MASE DELIA 3,6 7 7,9 8 19,05 IORIO DONATELLA 2,5 8 8 8,5 19 LUPI BARBARA 0,6 8,4 9,6 9,4 19 PIOVANELLO VALERIO 1,8 8,1 9 8,6 18,95 ALBERTI BENEDETTA 3,8 7,7 7,7 7,3 18,8 PENNESI FEDERICA 0 8,6 9,4 9,8 18,8 RICCI FRANCESCA 1 8,4 8,3 9,4 18,75 FARINA MILENA 3 8,4 7,6 7,7 18,7 MESOLELLA ANNA 2 8 7,3 9 18,65 PERRETTA SARA 1,5 8,3 8 9 18,65 GRAZIATO ANNARITA 2 7,9 8,3 8,5 18,6 TEMPONE VINCENZA 3,1 9,5 7,5 7 18,6 FERRETTI FRANCESCA 2 9,3 9,8 7 18,55 LO CACCIATO SARA 1 8,1 8,3 9,3 18,5 FABBRINI LAVINIA 0 7,3 9,8 9,9 18,45 CORDOVA BENIAMINO 1,6 7,2 7,5 9,5 18,45 GIUSTINIANI SERAFINA 2 7,7 8 8,6 18,45 DI STEFANO GIOVANNA 2,4 8 7,6 8,2 18,4 MAIO BARBARA 1 8,8 9 8,5 18,4 TERSIGNI SERENA 1 8,5 8,3 9 18,4 BARLETTA ANTONIO 3 7,3 8,4 7,5 18,35 GUIDI STEFANO 3,1 7,3 7,2 8 18,35 LOFFREDO ELVIRA 1,3 8,3 8,4 8,7 18,35 RUSSO VIRGINIA 2,5 9,8 7,3 7,3 18,35 CICCHETTI ANNALISA 1,4 7,9 8,3 8,8 18,3 DI PAOLO SILVIA 0 8,6 9 9,5 18,3 FALSANISI EMANUELE 1,6 7,3 8,5 8,8 18,3 FEBBRARO FABIO 0 9 9,1 9,2 18,25 MUCCARI CRISTINA 1,3 8,2 8,1 8,8 18,25 RABAZZI SERGIO 2,4 7 7,9 8,3 18,15 D'ALOIA MICHELE 0,6 7,2 8,9 9,5 18,15 REGALI BARBARA 1 7 9,5 8,9 18,15 PORTOGHESE FRANCESCA ROMANA 0,3 8,3 8,3 9,5 18,1 ROMOLI GIULIO 3,6 7 7 7,5 18,1 ANGRISANI EDVIGE 3 7,3 7,8 7,5 18,05 COLONNA ISABELLA 1,3 8 7,5 9 18,05 CREDAZZI SALVI ALESSANDRA 1 8,1 8 9 18,05 FALVELLA CRISTINA 2,9 7,7 7 7,8 18,05 PAGANO ROSSELLA 0,6 9 8,1 8,9 18,05 FILAGROSSI AMBROSINO CRISTIAN 2 8,4 8 7,8 18 FUSCO MASSIMILIANO 0 7,7 9,3 9,5 18 NAPOLITANO RITA 0,6 7,9 7,9 9,5 18 PETTINE ALESSANDRA 1 8,2 7,8 9 18 RIZZO GIACOMO 1,3 8,6 7,8 8,5 18 MAZZA EUGENIA 0,3 7,7 8,6 9,5 17,95 DEL BROCCO BARBARA 4,8 7 7,7 5,8 17,95 FORASTIERE MARIA ANTONIETTA 3,3 7 8,1 7,1 17,95 BATTAGLIA DIEGO 2 8,2 8 7,8 17,9 BIASELLI FRANCESCA 0 8,1 9,3 9,2 17,9 CANU FRANCESCA 0 7,9 8,9 9,5 17,9 CESARI MONJA 1,4 8,3 7,7 8,5 17,9 DADI RICCARDO 2,4 8 7,8 7,6 17,9 QUERZE' ANNA 0,3 8,5 9,9 8,4 17,9 CARUSI MARTA 2,4 7,4 7,5 8 17,85 DE PASQUALE GIORGIA 2,2 7,9 7,4 8 17,85 FALCONE MARIA 2,7 7,5 8 7,4 17,85 SELVATICO ALESSANDRO 1 7,5 9,8 8,2 17,85 SENOFONTE GIUSEPPE 0 8,2 8,5 9,5 17,85 RAINONE ALESSANDRA 1 8,9 8,3 8,2 17,8 SPARACCA CHIARA 1 7,6 9 8,5 17,8 FACELLO DONATA 1 7,2 7,3 9,5 17,75 AMATO ORNELLA 0,6 8 8,3 9 17,75 LAMBERTI BARBARA 0,5 7,7 9,8 8,5 17,75 MARINANGELI ESTER 0 8,5 8 9,5 17,75 MARUCCI GABRIELLA 0,8 7,9 8 9 17,75 CRIPPO GIANPIERO 0 8,5 8 9,5 17,75 ANDREOTTI CHIARA 1,5 8,3 7,3 8,4 17,7 NOTARBARTOLO FRANCESCA 2 8 7,6 7,9 17,7 DAVOLI MARILISA 1 8,1 7,3 9 17,7 CAMILLI MARCO 0 8,1 8,9 9,2 17,7 SCHIRRU MARIA RITA 1 7,9 9,8 7,8 17,65 MONNO DANIELA 1,4 7,9 8,6 8 17,65 MOSCA ANNAMARIA 0,8 7,7 8 9 17,65 CAIOZZO GIOVANNA 0,5 7,2 8 9,5 17,6 DI DOMENICO SILVIA 0 8,3 8,3 9,3 17,6 ROMANO RITA 0,5 8,3 8,9 8,5 17,6 ROMANO ELISABETTA 1,6 7,6 8 8,2 17,6 SASSU ROBERTO 0 8,1 8,9 9,1 17,6 SCROCCO SABRINA 1,2 7,2 8,6 8,5 17,6 TASSONE ANNALISA 2 7 9 7,6 17,6 MARRONE DOMENICA 1,6 8,1 8,3 7,8 17,6 ALIPPI CHIARA 0 8,2 8,9 9 17,55 CAPOCCETTI SARA 2,2 7,8 8,3 7,3 17,55 PESCOSOLIDO TIZIANA 3 7,4 7,7 7 17,55 CONFALONE ANTONIO 0,6 7,4 9,4 8,5 17,5 COPPOLA IMMACOLATA 0,3 7,3 8,1 9,5 17,5 MARSILI FRANCESCA 1,4 7,8 8,3 8 17,45 ASCARELLI ALESSIA 0 9 9,5 8,2 17,45 BARONI ALESSIA 2 7,9 8 7,5 17,45 ESPOSITO MARIA FELICE 1 8,1 8,6 8,1 17,45 PERRECA BIAGIO 1 7,1 7,8 9 17,45 CASCASI MICHELA 1 8,8 8 8 17,4 CROGNALE MARTA 1,1 8,3 7,9 8,2 17,4 PATTI GIORGIO 0 7,8 9 9 17,4 SEVERA DANILA 0,2 7,4 7,8 9,6 17,4 SIMULA PATRIZIA 0 7,3 7,9 9,8 17,4 CORTESE FRANCESCA 1 8,4 7,5 8,4 17,35 DOTTORI JVONNE 0 7,4 7,7 9,8 17,35 CANNATA ELENA 1,3 8 7,4 8,3 17,3 ORTENSI MARIO 1 7,3 7,3 9 17,3 PEGHINI ALESSIA 0 8,1 8,1 9,2 17,3 BUSSOLETTI FRANCESCA 0 7,7 9,8 8,5 17,25 GALANTI GLORIA 1,6 8,3 7,6 7,7 17,25 MANGIAVILLANO SERENA 1,5 7,4 8,1 8 17,25 PILONI GIORGIA 1,6 8,3 8 7,5 17,25 SULPIZIO ROBERTA 1 7,2 8,3 8,5 17,25 TRIPODI MARIALUISA 2 8,2 8,3 7 17,25 CICCHINI VALENTINA 0,8 7,9 7,3 8,8 17,2 D'AURIA RICCARDO 0,2 7,6 7 9,7 17,2 GUIDI CLAUDIO 1,1 8,2 8 8 17,2 SAULLI ALVARO 0,1 7 8,4 9,4 17,2 AMBROGI ELEONORA 1 8,4 8,3 7,8 17,15 BORGHESE VALENTINA 0 7,9 8 9,2 17,15 PETROSINO MICHELA 0 8,3 8 9 17,15 CHIARI UGO 0 7,4 8,8 9 17,1 D'ANGELO ELENA 0 7,3 7,9 9,5 17,1 MUCCARI SIMONA 1,3 8,4 7,6 7,8 17,1 PAONE IDALISA 2 7,6 7,6 7,5 17,1 RICCOBELLI MARCO 0,3 7,8 7,8 9 17,1 LORITO ANDREA 0 7,6 8,3 9,1 17,05 RANNO DANIELA 0 7,5 7,6 9,5 17,05 RIZZO DEBORA 1 8,1 8 8 17,05 NATALI CECILIA 1,6 7,6 7,3 8 17,05 MAZZARELLA FABRIZIO 2,6 7 7,8 7 17 BASILE LUCA MICHELE 0 7,6 8 9,2 17 TAURO CLAUDIA 0 8,1 8,5 8,7 17 ZARCONE GIUSEPPE 1,3 7,6 7,8 8 17 MATALUNI ROBERTA 0 8,8 8,5 8,3 16,95 PENSI GIULIA 0,3 7,8 8,9 8,3 16,95 CONTI SIMONA 0 8,1 9,8 8 16,95 MORCIANO MARTA 1 7,6 8,3 8 16,95 GEREMIA PAOLA 1,8 7,8 8 7,2 16,9 DIACODIMITRI ANASTASIO 1,9 8,1 7,3 7,3 16,9 FAMILIARI ANTONINO 0 7,6 9,4 8,4 16,9 MADDALONI MARIA 1,2 8,9 8,5 7 16,9 PALETTA MARIA GRAZIA 0 7,1 7,3 9,7 16,9 PARENTI AMELIA 1,3 8,6 7,6 7,5 16,9 CAROTENUTO ANNARITA 1 7,7 8 8 16,85 PECCHIA ROBERTA 0 8,6 7,3 8,9 16,85 ROCCHI MANUELA 0 8,3 7,4 9 16,85 TRUCINO ROSARIA ANGELICA 0,6 7,5 9 8 16,85 SCALETTA GRAZIAROSA 1,3 7,8 7,7 7,8 16,85 PESCE CARMELA 0 7,5 7,9 9,1 16,8 CERASE MARCO 1,4 9 7,3 7,2 16,75 PALLOTTINO CARLOTTA ANNA 1,2 7,6 8,5 7,5 16,75 SALVATORELLI GUIDO 1 7,4 7,3 8,4 16,75 PERILLI GIUSY 0,9 8 7 8,3 16,7 BERARDINELLI SARA 1,2 7,7 7,9 7,7 16,7 BRACALE RAFFAELLA 0 8,5 7,9 8,5 16,7 IMPERATO ROSSELLA 1 7,1 8,3 8 16,7 LIOY MARIA ELENA 0,6 7,2 8 8,5 16,7 NAVARRA FLAVIA 0 8,2 8 8,6 16,7 REALE GIAMBATTISTA 1,4 7,2 7,8 7,8 16,7 COTTATELLUCCI MICHELA 0 8,2 7,1 9 16,65 COZZI FRANCESCA 1 8,3 9 7 16,65 FABIETTI VIVIANA 0 7,2 7,5 9,3 16,65 IPPOLITI SIMONETTA 2,1 7,2 7,5 7,2 16,65 PANICO NICOLA 1 7,8 7,5 8 16,65 PARISINI MARCELLA 0 7,6 7,7 9 16,65 ROSSI SILVIA 0 7,3 8 9 16,65 CUPIRAGGI FRANCESCA 1,9 7,3 7,7 7,2 16,6 DESIDERI ROBERTA 0,3 7,3 8,9 8,2 16,6 MASTROIANNI FERNANDA 2 7,3 7,3 7,3 16,6 MERCURI ANTONELLA 0 7 8,6 8,8 16,6 RICCIARDI ENZO 0,9 7,7 7,3 8,2 16,6 SCOLASTICO SERENA 0,6 8,6 7,4 8 16,6 DURANTINI BENEDETTA 0 8,1 9 8 16,55 FRITTELLI ENRICO 0 8 9,1 8 16,55 TANA MARIANGELA 1 7,7 8,8 7,3 16,55 PESCE DELFINO ANDREA 1,2 7 7,7 8 16,55 DI FRANCO SALVATORE 0 7,5 9,5 8 16,5 FORTI FABRIZIO 1,2 7,3 8,3 7,5 16,5 GIANNINI DANIELA 0 7,5 7,9 8,8 16,5 LAPRESA GILBERTO 0 7,3 7,7 9 16,5 LAZZARO ANTONELLA 0 8,5 8,5 8 16,5 PEDRI FERRUCCIO 2 7,6 7,4 7 16,5 SIMONCINI MARIA ELENA 0 7 8 9 16,5 TAFONE MANUELA 1,9 7,2 8 7 16,5 TITTONI ANTONELLA 1 7 7,4 8,3 16,5 ZIROLI LUCIA 1,6 7,4 7,4 7,5 16,5 GIAMBRUNO VALENTINA 0,3 8,3 8 8 16,45 CAMPI SIMONA 0 7,4 8,5 8,5 16,45 CRISTIANO DANIELA 0,9 7,6 7,5 8 16,45 DORE FABIANA 0,9 7,6 7,9 7,8 16,45 MARINI RITA 1,2 8,2 7,3 7,5 16,45 MURRALI AGNESE 1 8,6 7,3 7,5 16,45 RUGARI ROSA 0,5 7,9 7,6 8,2 16,45 SERRA MIRKA 0 7,2 7,3 9,2 16,45 DE LUCA STEFANO 1,6 7,2 8 7,2 16,4 FASCIOLO MARIA GRAZIA 0 7,9 7,5 8,7 16,4 LAMAGNA VITTORIA 1 7,4 7,8 7,8 16,4 MACCHIONI ALESSANDRA 1 8 8 7,4 16,4 MAZZANOBILE MARIANNA 0 8,4 8,4 8 16,4 PERROTTA FABRIZIO 0,3 7,2 7 9 16,4 VETRO FRANCESCA 0 7 8 8,9 16,4 DALZOCCHIO GIORGIA 0 7,3 8 8,7 16,35 MIGLIOZZI GIOVANNA 0 7,3 7,4 9 16,35 RICCARDI ARMANDO 1 8,4 7,3 7,5 16,35 SERVA FRANCESCA 0 8,8 7,5 8,2 16,35 ANGELINI FRANCESCA ROMANA 0 7,1 9,5 8 16,3 COMPAGNONE GIOVANNA 1 7 8 7,8 16,3 D'AGOSTINO FRANCESCA 1,1 7 8,4 7,5 16,3 MELE TOMMASO 1 7,3 8,3 7,5 16,3 PIAZZA CARLA 1 7,1 7,5 8 16,3 SALLUZZO GIUSEPPE 1,1 7,7 7,1 7,8 16,3 SPINELLI MIRELLA 0,3 7,6 7,8 8,3 16,3 CHIAESE ZAIRA 0,6 7,1 7 8,6 16,25 POLIMENI PATRIZIA 1 7,7 7,8 7,5 16,25 TERRINONI PAOLA 0 7,5 8 8,5 16,25 VERDOLIVA ILARIA 1 7,2 8,3 7,5 16,25 COSTANTINO ATTILIO 1,8 7 7,8 7 16,2 BELLIA SIMONA 0 7,7 7,3 8,7 16,2 COTRONE FRANCO 0,5 8 9 7,2 16,2 D'ERCOLE SARAH 0,3 7,3 7,5 8,5 16,2 LAVEZZO ELENA 0 8,6 8,8 7,5 16,2 MIGLIETTA GIUSEPPINA 1 8 8 7,2 16,2 MOSCATO LIVIA 0 7,6 7,8 8,5 16,2 PASTORINO ARMANDA 0 7,5 8,9 8 16,2 CIPRIANO OSVALDO 2,8 7,3 7,4 6 16,15 GAMBINO SALVATORE 0 8,1 9,8 7,2 16,15 LOI STEFANIA 0,6 7,4 7,9 7,9 16,15 RENZI PAOLA 0,3 7,4 8,5 7,9 16,15 RISA ALESSANDRA 0 7,2 8,1 8,5 16,15 ROSSETTI RACHELE 0 7 8,1 8,6 16,15 COSTANZI MAURIZIO 0,9 7,2 7,8 7,7 16,1 CRIALESI SILVIA 0,3 8,5 8,5 7,3 16,1 COSTANTINO MATTEO 1 7,4 8,4 7,2 16,1 ORSINI MANUELA 0,2 8,1 7,3 8,2 16,1 LANNI PAOLA 0 7,6 7,5 8,5 16,05 MANFREDI CARMEN 1 7,8 7,3 7,5 16,05 SAFFIOTI MONICA 0 7,2 7,3 8,8 16,05 SECCIA CATERINA 0 7 9,1 8 16,05 SERIO IOLE 0,3 7,2 7,7 8,3 16,05 ZARRILLO TIZIANA 1 7 8,3 7,4 16,05 BERTOZZI FRANCESCA 0,2 7,7 9 7,5 16,05 LUSCI ARIANNA 0 7,3 7,4 8,7 16,05 DE NOTARPIETRO STEFANIA 1 8 7 7,5 16 DI NICOLA EMIDIO 0,3 7,8 9 7,3 16 GENTILINI SARA 0 9 7 8 16 MACALI ALESSANDRO 0 7 8 8,5 16 MALASPINA ANNUNZIATO MAURIZIO 0,3 7,7 7,9 7,9 16 MAURIELLO CINZIA 1 7 7,6 7,7 16 PIUNTI ROSANNA 1 7,7 7,3 7,5 16 PORTA SIMONA 0,9 7,7 7,5 7,5 16 RANDON FEDERICA MARIA ANTONIA 0 8,6 7,6 7,9 16 ROTONDO ROBERTA 2 7 7 7 16 SCALA MARIA 0 8,3 7,7 8 16 TOZZI CLAUDIA 0 8,7 7,3 8 16 DE MARCO ROBERTA 1 8 8 7 16 CIMMINO BARBARA 0 7,2 7,9 8,4 15,95 PENNESI SILVIA 0 7,2 7,1 8,8 15,95 ALESSI ALESSANDRA 0 7,3 7,6 8,5 15,95 BUFFARINI STEFANO 0 7,4 7,5 8,5 15,95 D'ATRIA TIZIANA 1,2 7,3 7,8 7,2 15,95 ESPOSITO MARZIA MARIA 1,3 7,6 7,1 7,3 15,95 MAURIELLO ANNA 0,3 7,9 8 7,7 15,95 PETRACCI ANNALISA 0 7,8 8,5 7,8 15,95 VACCA SABA 1 7,3 8 7,3 15,95 CELANI FRANCESCA 0 9 8,8 7 15,9 FERRETTI ALESSIA 0 7,8 8 8 15,9 GIAMBRUNO MARIA 0,3 7,7 8,3 7,6 15,9 DIORIO ROBERTA 0 7,3 7,3 8,6 15,9 IORI MICHELA 1,2 7,1 7,3 7,5 15,9 LAMBIASE SIMONA 1,6 7,2 7 7,2 15,9 PALLUZZI CLAUDIA 0 8,2 8 7,8 15,9 CAIAZZO PATRIZIA 0 7 7,1 8,8 15,85 GALANTE SABRINA 0,3 7,6 9,5 7 15,85 SARACINO LUISA 0 8,1 8 7,8 15,85 AMENDOLA CINZIA 0 7,3 8,6 7,9 15,85 RICCI MARTA 0,2 7,7 8 7,8 15,85 MOLINARI LETIZIA 0,3 7,9 8,3 7,4 15,8 CAROBBI PAOLA 0,2 8 7,2 8 15,8 CURRERI CLARA 1,3 7,2 7,8 7 15,8 LA FALCE ELISA 0,3 7 8 8 15,8 LO CONTE FEDERICA 0 7,9 7,9 7,9 15,8 MONASS FRANCESCA ROMANA 1,3 7,5 7,5 7 15,8 PICCA MARCELLA 0,3 8,4 7,8 7,4 15,8 TRILLO' FRANCESCA ROMANA 0 7,6 7 8,5 15,8 CECCOLI SARA 0,3 7 9,9 7 15,75 LORE' FRANCESCO 0 7,5 8 8 15,75 MOLTISANTI MARIA 0 7,5 8 8 15,75 PANELLA GIORGIA 1 7,4 7,3 7,4 15,75 TOZZI FLAVIA 1 7,4 7,3 7,4 15,75 LO RE CHIARA 0,3 8 7,8 7,5 15,7 TERZULLI GENNY 0,3 8,5 7,3 7,5 15,7 CAROSI ANNALISA 0,9 8 7,2 7,2 15,7 D'AMADIO CHIARA 0 7,8 8 7,8 15,7 DE ANDREIS LIVIA 0,8 7,8 7,6 7,2 15,7 FIUMELLI ALICE 0,5 7,4 9 7 15,7 TOMASSINI CECILIA 0 8,4 8 7,5 15,7 TOMEO ANNA 0,3 7,2 7,4 8,1 15,7 VOLPI VITTORIA 0,8 7,9 7,5 7,2 15,7 DE PAOLIS FRANCESCA ROMANA 1 7,3 8 7 15,65 PALOMBI SILVIA 1 7 7,3 7,5 15,65 GIAMMATTEI ANNAMARIA 0,7 7,8 7,9 7,1 15,65 LAURELLA WILMA 0 8,4 7,3 7,8 15,65 MAZZEI STEFANIA 0 7,8 8,9 7,3 15,65 SALA EMANUELA 0 7,7 8 7,8 15,65 COTINI FRANCESCA 0,3 7,3 8,3 7,5 15,6 MODICA BOSINCO MICHELE 0 7,3 7,3 8,3 15,6 BONO MICHELE 0 7,8 7,8 7,8 15,6 CAVALLUCCI ROSANNA 0 8,2 8 7,5 15,6 CRABA RAFFAELLA 0,1 7,4 8,6 7,5 15,6 SACCOMANNO ANNA MARIA 0,5 7,6 7 7,8 15,6 CLIVIO NADIA 0,9 8,7 8,4 6,1 15,55 DE SANCTIS ROBERTO 1 7,2 7,3 7,3 15,55 FEDERICI SILVIA 0 7,5 8 7,8 15,55 MAGRI DANIELA 0 7,1 8,6 7,7 15,55 ONELLI GIUSEPPE 0,4 7,3 7,4 7,8 15,55 PUZONE TOMMASO 0,6 7 7,3 7,8 15,55 VATTERIONI EVA 0,3 7,7 7,4 7,7 15,55 ZANFINO ALESSANDRA 1 7,2 7,5 7,2 15,55 GONNELLI CARLO 0 7,3 7,4 8,2 15,55 AMBROSIO FRANCESCO 0 7,2 9 7,4 15,5 ANDERLUCCI CLAUDIA 1,2 7 7,6 7 15,5 COZZOLINO MARIANGELA 0,3 7,3 8,1 7,5 15,5 DE PACE MARIA SPERANZA 0 7,6 8,4 7,5 15,5 LEONE STEFANIA 0 7,2 7,4 8,2 15,5 MENICHELLI PIETRO 0 7,3 7,7 8 15,5 MERCURI FEDERICA 0 7,7 7,3 8 15,5 RASORI ARIANNA 0,4 8,4 7 7,4 15,5 RICCIARDI DARIO 0 9,1 7,3 7,3 15,5 SANTAGATI MANUELA 0,3 8 7,4 7,5 15,5 ZACCARON ANGELA 0,2 8 8 7,3 15,5 LUCA MARINA MARIA CONCETTA 0 7,1 7,2 8,3 15,45 SALANI VALENTINA 0,8 7 7,5 7,4 15,45 TROTTA MAURIZIO 0 7 7,3 8,3 15,45 D'ANGELI DANIELA 0 7,9 7 8 15,45 GISOLFI SERENA 0,2 8,5 8 7 15,45 LAMANNA ROSSANA MARIA GABRIELLA 0 7,3 7,6 8 15,45 MAZZOCCO IMOLA 0 7,6 7,3 8 15,45 MIRRA STEFANIA 0 7,8 7,5 7,8 15,45 POLITANGELI CHIARA 0 8,6 8,3 7 15,45 SARRA SIMONA 0 7 7,9 8 15,45 SCARPATI GHIDA 0,3 7,4 8,3 7,3 15,45 TALAMO TANIA 1 7,2 7,3 7,2 15,45 TERZONI FABIANA 0,3 7,9 7,4 7,5 15,45 BELFRONTE NATALINA 0 7,2 8,4 7,6 15,4 CARLUCCI RAFFAELE 0 7,4 7,4 8 15,4 RAMONDETTA MARTA 0 8 7,8 7,5 15,4 RUBINETTI RAFFAELLA 0 8,8 7 7,5 15,4 ZAZZARINO VITTORIO 0,9 7,2 7,6 7,1 15,4 ANZELLOTTI ANDREA 0,7 7,3 7,5 7,3 15,4 MAZZONI MARINA 0 9,2 7,6 7 15,4 RIZZO ANNA MARIA 1,2 7 7 7,2 15,4 SPERTO RAFFAELA 0 8,4 8 7,2 15,4 FERRARO CARLA 0,3 8 7,5 7,3 15,35 MANCINI IVANA 0,4 7,1 8,4 7,2 15,35 ALUNNI VALENTINA 0,5 7,4 7,3 7,5 15,35 FOSCHINI MARILINA 0 8 7,5 7,6 15,35 TEMPESTINI BARBARA 0 7,6 7,5 7,8 15,35 VALLONE LUANA 0 7,5 7,2 8 15,35 CECCHI EMMANUEL 0 9 7,6 7 15,3 DI MARCO ROBERTO 0,6 7,5 7,1 7,4 15,3 FRANCHIN CHIARA 0,3 7,8 7,8 7,2 15,3 IOMMI GIULIANO 0 7 7,6 8 15,3 ISGRO' ROSA 0,3 8,4 7 7,3 15,3 LEONE PALMA 0 8,2 8,4 7 15,3 PAPPALARDO SALVATORE 0 7,5 7,1 8 15,3 ANTONACCIO LOREDANA 0 7,6 8,5 7,2 15,25 BIANCHINI DOMINGA 1 7,2 7,3 7 15,25 BONAVENIA CLARA 0,3 7,2 7,1 7,8 15,25 COLASANTI SERENA 0,2 8,3 7,8 7 15,25 COSTA ALESSIA 0,2 7,5 7,8 7,4 15,25 COSTANZI LAURA 0 7,2 7,3 8 15,25 D'ONORIO DE MEO ELISA 0 7,1 7,4 8 15,25 NASTASI GIANPIERO 0 7 8,5 7,5 15,25 CANORO ELENA ARIANNA 0 7,5 8,9 7 15,2 CIOTTA LAURA 0 7,5 7,3 7,8 15,2 MABRITTO DARIO 0 7,3 7,3 7,9 15,2 MAGLIANO MIRCO 0,5 7 7,4 7,5 15,2 AFFORTUNATO FRANCESCO 0,3 7,5 7,8 7,2 15,15 IACHINI GIANFRANCO 0 7,5 7,8 7,5 15,15 NATALIZI LUANA 0,3 7,4 7,5 7,4 15,15 PICCARI ADRIANA 0 8 7,3 7,5 15,15 SILVESTRI GIUSEPPE 0 7,2 8,1 7,5 15,15 ALAGI LUISA 0,6 7,5 7 7,3 15,15 BALESTRA CHIARA 0 7,8 8,1 7,2 15,15 MARRALI ANDREA 0,6 7,2 7,3 7,3 15,15 ODORISIO SIMONA 0 7,4 7,3 7,8 15,15 RUTIGLIANO FRANCESCO 0,2 7 8 7,4 15,1 MELCHIORRI BARBARA 0 7,7 7,5 7,5 15,1 ANTONUCCI EMILIA 0 8,1 8 7 15,05 CIPOLLA CHIARA 0 7,3 7,4 7,7 15,05 DI MARIO MARIA 0,3 7,9 7 7,3 15,05 PANEPINTO PATRIZIO 0 7,5 8 7,3 15,05 COVARELLI EMANUELA 0 8,4 7 7,3 15 DI LORETO MARGHERITA 0 8,2 7,8 7 15 DIGNANI BARBARA 0 8 8 7 15 MARANGIO ALBERTO 0 8 7,4 7,3 15 PIERONI LAURA 0 7 8 7,5 15 RANIERI VANNI 0,3 7,5 7,5 7,2 15 CONOSCIANI GIULIANA 2,2 7,3 7 5,6 14,95 D'AMICI PAOLA 0 7,2 8,3 7,2 14,95 DI IORIO MARIANNA 0 8,4 7,5 7 14,95 DI ZAZZO STEFANIA 0 7,3 8,6 7 14,95 ERRANTE BENIAMINO FRANCESCO 0,6 7,2 7,5 7 14,95 MENNA MARIANGELA 0 8,3 7,6 7 14,95 PASQUA ALESSIA 0 7,9 7,4 7,3 14,95 RICOTTA COSIMO 0 7,3 7 7,8 14,95 SURIANO LUCA 0 7,9 8 7 14,95 DI BENEDETTO MARISTELLA 0 8,5 7,3 7 14,9 MORETTI VALENTINA 0,2 7,8 7 7,3 14,9 DIGREGORIO IMMACOLATA 0,2 7,3 8,1 7 14,9 FARINA VALTER 0,1 7,5 7,5 7,3 14,9 MASULLO AMALIA 0 7,6 7,8 7,2 14,9 CRAVANZOLA MARIANNA 0,2 7,5 7,8 7 14,85 GASPERI FABIO 0 7,3 7 7,7 14,85 PEROZZI DANIELE 0 7,3 7 7,7 14,85 BERINI MASSIMO 0 7,7 7 7,5 14,85 MARCUCCI MARIA LETIZIA 0 7,7 8 7 14,85 REALE REANA ANGELA 0 7,5 7,2 7,5 14,85 BATTAGLIOLI MARTINA 0 7,4 7,8 7,2 14,8 CLARINO ERMELINDA 0,3 7,6 7,4 7 14,8 FIDONE ALESSIO 0,7 7,2 7 7 14,8 IACONI CRISTINA 0 8,1 7,5 7 14,8 PASSERO ANGELA 0 7 8 7,3 14,8 COLTELLACCI GLORIA 0,3 7,1 7,3 7,3 14,8 ANGRISANI LUCIA 0 7,6 7,5 7,2 14,75 BIANCHI MARIO 0 7,1 8,4 7 14,75 CAJORA GAETANO 0 7,5 7 7,5 14,75 PRESTIA ALESSIO 0 7,3 7,8 7,2 14,75 SPINA ANTONINA 0 7 7,3 7,6 14,75 AIELLO ROBERTO 0 7,1 7,3 7,5 14,7 CIOTTI COSMA 0 7,4 7,4 7,3 14,7 COLLARO LUCIA 0 7,3 7,3 7,4 14,7 CORSI SILVIA 0 8,1 7,3 7 14,7 DI ROLLO SAVERIO 0,3 7,1 7,7 7 14,7 VARANI SIMONA 0 7,1 8,3 7 14,7 DAL PRA' LORIANA FILOMENA 0 7,3 8 7 14,65 DI CASTRO GIOVANNA CHIARA 0 7,3 8 7 14,65 ESPOSITO MICHELE 0 7,5 7,8 7 14,65 FORNARI FILIPPO 0 7,3 8 7 14,65 LEMMO FRANCESCA 0 7,3 7 7,5 14,65 MASTROMATTEI MARIA VIOLA 0 7,3 8 7 14,65 CIRIANNI ILARIA 0 7,3 7,8 7,1 14,65 BONANATA ROSALIA 0 7,4 7,4 7,2 14,6 BRAGAGLIA MARIANNA 0 7,6 7,2 7,2 14,6 DI FEBBO MARIELLA 0,2 7,5 7,3 7 14,6 FALLACE MARTINA 0,3 7,2 7,4 7 14,6 RICCIO MICHELE 0,3 7,2 7,4 7 14,6 AMBROSIANO LUCIO 0 7,1 7,1 7,5 14,6 BIONDI LORENZO 0 7,2 8 7 14,6 COZZOLINO NICOLA 0 7 7,6 7,3 14,6 CROGNALETTI KATIA 0,3 7,1 7,5 7 14,6 DELIA ELISA 0,3 7,3 7,3 7 14,6 GIORDANO ANNARITA 0 7,2 7,8 7,1 14,6 SCHILLACI LEONARDO 0,3 7,2 7 7,2 14,6 TOMASELLO ROBERTO 0 7,9 7,3 7 14,6 DEL CORPO MARIANNA 0 7,7 7,3 7 14,5 LA MELA BRUNO 0 7,3 7,3 7,2 14,5 LUSTRATI GIAMPIERO 0 7,6 7,4 7 14,5 PATTI DARIO 0 7 7,2 7,4 14,5 PINCI FRANCESCA 0 7,8 7,2 7 14,5 TERRACCIANO MARCO 0 7 7 7,5 14,5 TODARO VITO 0 7,6 7,4 7 14,5 GERVASIO SUSANNA 0 7,2 7 09:36 14,5 FAVA MARIA CRISTINA 0 7 7,3 7,3 14,45 MELONI LAURA 0,3 7,3 7 7 14,45 MICHELI MONICA 0 7,8 7,1 7 14,45 POLIMENI VINCENZO 0 7,2 7,7 7 14,45 ELIA ALESSIO 0 7,6 7,2 7 14,4 TINTARI MARZIA 0 7,3 7,5 7 14,4 DI TRAPANI GASPARE 1 5,3 7 7,2 14,35 RANDOLFI GIOVANNA 0 7 7,3 7,2 14,35 TIRALONGO DANIELA 0 7,3 7,4 7 14,35 PAPAROZZI CATERINA 0,3 7 7,1 7 14,35 BARRACCA KATIUSCHA 0 7,2 7,4 7 14,3 D'ELIA GIANLUCA 0 7,3 7,3 7 14,3 POLERA' RITA 0 7,3 7,3 7 14,3 CASABURI LUCA 0 7,1 7,4 7 14,25 CONETTA LAURA 0 7,1 7,4 7 14,25 INCARDONA SUSANNA 0 5,3 8 7,6 14,25 CORRENTE CLARA 0 7 7,4 7 14,2 DE MARCO GUENDALINA 0 7,3 7 7 14,15 VERRELLI EMILIANO 0 7,2 7 7 14,1 CASTALDO MARIA TERESA 0 5,5 7,4 7,3 13,75 CROCETTI RICCARDO 7 | |
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