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Esame avvocato Spagna
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Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 15:23:01
A questo punto.. appurato che il titolo spagnolo è stato validamente conseguito.. trova piena applicazione la 98/5/CE

Articolo 1 Scopo, campo di applicazione e definizioni 1. Scopo della presente direttiva è di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato, come libero professionista o come lavoratore subordinato, in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali: ( .. ) abogado ( .. )

Articolo 2 Diritto di esercitare la professione con il proprio titolo professionale di origine Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine.
L'integrazione nella professione di avvocato dello Stato membro ospitante è soggetta alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 3 Iscrizione presso l'autorità competente 1. L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro. 2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine.

Da: laura-23/12/2010 15:23:56
Mamma mia che rivincita ragazzi!!!!!
Anche io ,  astemia, brinderò per questo Natale .

Da: X  fen23/12/2010 15:26:52
A noi l'unica cosa che interessa è che non vi puo' essere abuso di diritto stop,  gli ordini avevano margine di manovra solo in presenza di un abuso di diritto esclusa l'ipotesi assurda dell'abuso la questione comntroversa è FINITA!!!!

Da: isa23/12/2010 15:50:03
condivo pienamente

Da: x tutti23/12/2010 15:58:20
avete rotto! basta! iscrivetevi, esercitate, basta che la pianatate di fare le vittime del sistema che voi stessi avete aggirato...

Da: X  x tutti23/12/2010 16:15:15
Va beneeee!  Faremo cosiiii!

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Da: fen23/12/2010 16:19:52
la sentenza dice che la procedura di riconoscimento del titolo, (in italia è quella che culmina con le'same al cnf) è legittima,  non vi è abuso alcuno.

La sentenza dice questo, poi ognuno può intepretarla ,tirarla per la giacca etc.
Il sole 24 ore l'ha già pubblicata "storta". Lo dicevo io

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 16:21:59
La sentenza dice che Koller ha un diploma ai sensi della 89/48 con tutti gli effetti che ne derivano. Comunque guarda che il sole 24 ore l'ha pubblicata bene la notizia..

Da: fen23/12/2010 16:23:22
pubblicatela o vedrete che altri la pubblicherà, con un commento che non condividerete.

Da: fen23/12/2010 16:26:15
mica tanto bene, mette in risalto che non ci vuole il periodo di tirocinio, mentre sarebbe da dire molto molto di più, cioè che il diploma (a seguito di omologazion e e prueba) è ok

Da: Asso23/12/2010 16:39:35
Ho sentito che OmTit  fa fare gli esami a Murcia anche senza Resolucion.....  Bah

Da: pantera del materasso23/12/2010 16:51:17
io addirittura senza veli e costo meno

Da: Attenzione23/12/2010 17:21:34
Stanno pubblicando la sentenza distorcendone il significato

Da: Prova attitudinale?voi che dite?23/12/2010 17:29:21
LEGALE AUSTRIACO - Nessun obbligo di pratica se si è conseguita una qualifica supplementare ed esercitato oltreconfine anche per un breve periodo Via libera agli avvocati che ottengono l'iscrizione all'albo in uno Stato membro diverso da quello di origine e che tornano in patria chiedendo di svolgere una prova attitudinale anche senza aver compiuto il tirocinio previsto dall'ordinamento interno. A patto però che i legali abbiano conseguito in un altro Stato membro una qualifica supplementare e abbiano esercitato, seppure per un breve periodo, la professione. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza Koller (C-118/09), depositata ieri, che certo non bloccherà il flusso di legali che scelgono Madrid per diventare avvocati e poi decidono di tornare in patria. Anche se la Corte Ue ha fissato alcune condizioni. La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via dalla richiesta di un cittadino austriaco che, laureatosi a Graz, aveva deciso di andare in Spagna dove aveva ottenuto l'omologazione del diploma dopo aver sostenuto alcuni esami. Grazie alla normativa di Madrid era diventato avvocato, svolgendo, seppure per un breve periodo, la professione in Spagna. Aveva poi deciso di tornare in Austria e aveva chiesto all'Ordine degli avvocati di Graz di essere ammesso alla prova attitudinale, senza però passare attraverso lìobbligo di pratica quinquennale prevista per i laureati austriaci. La commissione giudicatrice degli esami di avvocato aveva respinto la richiesta. Di conseguenza Koller aveva presentato ricorso alla Commissione disciplinare e di appello degli avvocati austriaca che prima di decidere nel merito si è rivolta alla Corte Ue. Prima di tutto, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il cittadino austriaco aveva diritto di avvalersi della direttiva 89/48 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore con formazioni professionali di una durata minima di tre anni proprio perché Koller aveva ottenuto un titolo di studio di durata triennale dall'Università di Graz e aveva le qualifiche professionali per accedere a una professione regolamentata in Spagna. Tanto più che il cittadino austriaco aveva acquisito in Spagna una qualifica supplementare a quella precedente. Una prova evidente, quindi, che il ricorrente non aveva voluto semplicemente aggirare le regole austriache andando a Madrid, ma aveva aggiunto altri elementi qualificanti alla propria preparazione. Il titolo spagnolo, quindi, poteva essere equiparato a un diploma secondo la direttiva che non richiede che il ciclo di studi post-secondari «sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante». Di conseguenza, proprio grazie all'applicazione della direttiva Ue l'omologazione del diploma di laurea ottenuto nello Stato di origine, dopo il superamento di alcuni esami aggiuntivi nello Stato di destinazione, che certificano una formazione supplementare, impone alle autorità nazionali del primo Stato di riconoscere il titolo e di applicare la direttiva 89/48, chiedendo solo una prova attitudinale. A patto però, precisa la Corte Ue, che il cittadino abbia esercitato la professione di avvocato, anche se per un breve periodo, «al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale».

Da: fen23/12/2010 17:38:32
lo sapevo, ne ero sicuro.
il "a patto di aver esercitato" nella sentenza non c'è. E' fantasia.
SVEGLIA abogados o ve lo rimettono in tasca, fate pubblicare la sentenza con un commento autorevole o anziché una conquista questa sentenza diventa una caporetto

Da: fai da te23/12/2010 17:40:45
Cari amici, qui mi pare di star a discutere se dopodomani è natale.
La sentenza Koller, letta nella sua globalità e nella versione in tedesco, anche quella italiana non pone grossi dubbi, afferma, ribadisce e definisce in maniera inappellabile quello che da mesi noi andiamo ripetendo ovvero che, lo stato ospitante non può sindacare sull'attività o meno che ha fatto il richiedente iscrizione nello stato di origine. La sentenza, che non è stata redatta dal giudice di pace di Rocca Cannuccia, nelle motivazioni dice che il dott. Koller dopo 21 giorni di iscrizione era legittimato ad ottenere ciò che richiedeva.  Si badi bene, detto concetto si estende di diritto a quelli che fanno domanda ai sensi del d.lgs 96/01 !!!!!!!
I 21 giorni di iscrizione potevano essere pure secondi o minuti, la sostanza non cambia. Quel che conta è che in effetti si possegga l'abilitazione "abogado".
Tanto premesso, mi spiace per chi, diffidando nella via spagnola, non l'ha intrapresa per le note vicende, ed ora è troppo tardi, e capisco che qualcuno tenti di lavarsi la coscienza affermando l'incredibile, la cosa che più mi irrita è che, sono le agenzie che più stanno sparando contro. Capisco che, con il giochetto della seconda fase, si erano garantiti lucri importanti per almeno due anni, però, a questo punto, abbiate la cortesia di uscirne con dignità e, non come mi hanno riferito, con comportamenti tipo,  sbattere il telefono in faccia dopo aver affermato, C'è UN CONTRATTO CI VEDREMO IN TRIBUNALE. Come scritto stamani, si può recedere per presupposizione ed eccessiva onerosità sopravvenuta, è pacifico.
Buon natale, perché questo finalmente è un buon natale

Da: violaa23/12/2010 17:41:10
i risultati degli esami della ucam sono pubblici?

Da: fai da te23/12/2010 17:43:40
Per chi, nel timore di non essere iscritto ha contratto al fine di servirsi si prestazioni per pacchetti di natale ecc.

Facsimile

Mittente: Abogado dott. Tizio,
via Verdi n. 100
cap 00000
Alfa
Destinatario: Sanguisuga srl
In persona del legale rapp. pt.
via Rossa n. 100
cap 0000
Beta
Oggetto: risoluzione del contratto concluso in data 01/01/2010, denominato Pacchetto di natale.

Io sottoscritto Tizio, nato a ::::::::, residente nel comune di Alfa.... nella citata qualità, espongo quanto segue: lo scrivente, ha sottoscritto il contratto di cui all'Oggetto con la Società che Ella amministra. Presupposto del contrato era il fornire un servizio al fine di integrare i requisiti di cui al parere n. 17/09, emanato dal CNF. Allo stato, a seguito della SENTENZA -Koller-  DELLA CORTE EUROPEA (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 ï¿��«Nozione di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all'albo dell'ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato�»  procedimento C 118/09, è emerso pacificamente che:
La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, l'autorizzazione [...]  per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Da tutto quanto esposto, appare evidente che, la condizione sia pure inespressa del contratto è venuta meno, tanto da imporre la risoluzione dello stesso, sia per eccessiva onerosità sopravvenuta che per presuposizione.
Tutto quanto sopra, -se ci sono stati anticipi-, vi piaccia di rimborsarmi nel termine ultimo di giorni otto dal ricevimento della presente, della somma elargita quale anticipo di euro x, tramite
La presente ha valore dalla data odierna ed è incondizionata.
Alfa il
Abogado Tizio
Distinti saluti 

Da: fai da te23/12/2010 17:45:24
x fen, capisco quel che dici, e lo condivido, ma che possono pretendere 22 giorni di esercizio!?

Da: X  tutti23/12/2010 17:54:01
Cio che conta è solo il valore abilitante del titolo di abogado cosa che a noi era già chiarissima da molto tempo, adesso c'è solo il suggello definitivo formale di questa realtà, tutto il resto sono solo chiacchere!!!!!!

Da: x lillo23/12/2010 17:58:10
si attende un tuo commento vivace

per tutti ma mi pare che su questo forum ci sono sempre quei 2 o3 che ancora sostengono che gli abogados sono degli abusatori di diritto!!! ma per favore avete guardate bene il nostro parlamento quelli si che sono degli "stupratori di diritto"!!

Da: Attenzione23/12/2010 18:25:00
Quello che è stato detto nella Koller non si discosta dalla Cavallera, anzi la Corte è dovuta reintervenire per chiarire quello che era già chiaro da tempo.
Come al solito si pubblicano gli articoli stuprando le sentenze e anche quest'ultima sarà violentemente stuprata da chi ovviamente a paura (COA).
Non cantate vittoria giocheranno ancora sull'equivoco e la storia non finirà mai!!
L'articolo del Sole 24 ore dimostra come si possa far dire alla sentenza quello che non è mai stato detto!!
Attendetevi un altro rovesciamento della frittata da chi sapete Voi.
Auguri.

Da: Attenzione23/12/2010 18:26:39
scusate ha paura

Da: X  attenzione23/12/2010 18:38:52
Non puoi pretendere che un giornalista possa avere una conscenza approfondita della tematica come possiamo averla noi che la studiamo da almeno due o tre anni.L'articolo non puo' che essere superficiale . La sentenza  accoglie le conclusioni dell'avv. generale e quindi va letta anche alla luce delle conclusioni. Non ci PUO' ESSERE nessun rovesciamento perchè  la sentenza ti dice che l'omologazione del titolo nel caso dell'abogado ti attibuisce una qualifica supplementare sul diritto spagnolo e quindi tale presupposto esclude in radice la sussistenza dell'abuso di diritto comunitario. Tutto il casino fatto dagli  ordini parte proprio da questo punto ossia si ipotizzava l'abuso ..........adesso è definitivamente chiarito che non c'è!!!! STOP.

Da: x tutti23/12/2010 18:49:26
scusate ma KOLLER non era un ex giocatore della Juventus anni 90 ???!!!!

Da: x  fai da te23/12/2010 19:45:41
"Di conseguenza, proprio grazie all'applicazione della direttiva Ue l'omologazione del diploma di laurea ottenuto nello Stato di origine, dopo il superamento di alcuni esami aggiuntivi nello Stato di destinazione, che certificano una formazione supplementare, impone alle autorità nazionali del primo Stato di riconoscere il titolo e di applicare la direttiva 89/48, chiedendo solo una prova attitudinale."

MA E' NECESSARIA PROVA ATTITUDINALE?? E  QUALE??

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 19:52:13
Quell' "a patto" chiaramente è un errore.. pigliamolo per quello che è.. 21 giorni di esperienza professionale sono giuridicamente irrilevanti, nel senso che non producono effetti giuridici..

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

NB: riguardo al terzo requisito, si badi bene, "che possiede le qualifiche professionali richieste" non "che ha esercitato effettivamente".. saluti !!

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 19:57:49
E' ovvio che uno con l'abilitazione Italiana, a prescindere dal fatto che abbia esercitato, per 1, 21 o 101 giorni può accedere alla prova Spagnola.. così come è ovvio che può iscriversi all'albo spagnolo..

Da: Prova23/12/2010 20:19:18
E la prova attitudinale??

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 20:28:24
Ma poi.. ci dicano quello che vogliono.. di fatto sui forum, molti di noi ( rompipalle a parte ) hanno la prova documentale di aver di fatto svolto consulenze legali stragiudiziali sul diritto spagnolo, sul diritto italiano, sul diritto dell'unione europea.................. altro che per 21 giorni...................

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