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Esame avvocato Spagna
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Da: lillo26/12/2010 12:34:21
ma scusa amico fai da te, se avete elementi più concreti per propendere per quello che per quanto mi riguarda è solo un sospetto perchè non provate a fare un bel regalo di natale a tali nobiluomini? così cominciano il nuovo anno in allegria, no?
so di colleghi che hanno perso il sonno per questa storia, un regalino servirebbe a far capire che si è apprezzato il gesto.
ad ogni azione dovrebbe corrispondere una reazione. ancora mi ricordo, quando partirono le prime segnalazioni alle procure (e guarda caso dal quel momento quasi tutti i "crociati" sono spariti, che cuor di leoni!) un paio di soggetti venivano a minacciare qui sul forum"ah, ma siete un po' cattivelli!, "ah, ora avete alzato il tono, ci penseremo noi"; salvo poi, in tipico stile italiota, fuggire a nascondersi in qualche grotta sperando di essere dimenticati.
ovviamente, se dovessero esserci di nuovo le possibilità, salteranno fuori a colpire dove possono.
come considerazione generale, i più vili sono spesso i più crudeli.

Da: Futuro26/12/2010 13:11:18
@parere

Scusami tanto, gli auguri erano impliciti. Se avrai la cortesia  di sfogliare le pagine precedenti, vedrai che li avevo inviati a tutti preventivamente. In ogni caso, ricambio cordialmente i tuoi auguri e ti auguro un nuovo anno pieno di soddisfazioni. Quanto al merito ed alla replica alle tue argomentazioni, sicuramente eleganti e moderate, ma anche problematiche e aperte al confronto, ti dico pacatamente che, atteso il contesto dei signori frequentatori di questo forum, mi parrebbe fatica sprecata ulteriormente intervenire. Condivido, comunque, la tua impostazione dialettica che, tuttavia, trovo forse eccessivamente ottimistica: tu vedi il bicchiere mezzo pieno, io mezzo vuoto. Complimenti però: tu hai ben compreso che io non sono nè un agente di chicchessia, nè un praticante avvocato, nè un provocatore. Sono un giovane avvocato che sta sostenendo, per mandato professionale ricevuto da un gruppo di abogados, nelle Corti interne ed in quelle internazionali, la condivisione di una posizione possibile di mediazione, soprattutto basata sulla valutazione dell'affidamento, che, come sai, è un istituto giuridico formalizzato e tipizzato a livello internazionale, sia negli ordinamenti di common, sia in quelli di civil law. Non interverrò, ovviamente, ulteriormente su questo forum, non per stizza o rabbia, ma soltanto perchè non ottengo, come pure avevo sperato, alcun aiuto concreto, ma solo isterie e contumelie. Ad maiora a tutti

Da: parere ****26/12/2010 13:16:56
X futuro

se difendi degli abogados e punti sull'affidamento fai bene, poiché lo stesso cnf nel suo parere del 2009 ha individuato l'affidamento quale spartiacque.
Tuttavia la sentenza koller va oltre, nei termini che ho già esposto.

Felice anno nuovo a tutti!

Da: X   futuro26/12/2010 13:24:51
Questo sarebbe l'esame difficile e selettivo che tu lodi tanto: ma va la' va la'  va la' !!!!!



Concorso avvocati alla "Totòtruffa":
l'Ordine verso la radiazione di un legale
L'indagine della procura si allarga ad altri due candidati "pizzicati" dalla polizia penitenziaria
                     
            


di Giulio De Santis
ROMA (22 dicembre) - Adesso rischia anche la radiazione dall'Ordine, Saverio F., l'avvocato protagonista di quella specie di Tototruffa andata in scena giovedì scorso all'hotel Ergife durante l'esame di stato per avvocati, quando si è finto comissario d'esame per aiutare la sua praticante.

Domani comincerà l'iter del procedimento disciplinare aperto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma nei suoi confronti. E l'orientamento del presidente Antonio Conte e degli altri consiglieri sarebbe quello di fare in fretta, anche per dare un segnale di trasparenza; così, già a metà gennaio potrebbe essere disposta la sospensione cautelativa dall'esercizio della professione in attesa della decisione definitiva che verrà presa a marzo.

La narrazione della "Tototruffa", nel frattempo, è finita dentro il fascicolo dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma. Ieri, la polizia penitenziaria ha consegnato al procuratore Giovanni Ferrara una relazione dettagliata e l'indagine si allargherà anche ad altri due aspiranti avvocati che hanno partecipato alla "rappresentazione teatrale" messa in piedi all'Ergife giovedì scorso.

Uno travestitosi da vigile del fuoco nel bel mezzo della prova: lo stratagemma era stato pensato per uscire dall'aula e farsi consegnare il tema fatto da un palo che lo attendeva all'esterno. L'altro candidato, invece, è entrato con al polso un cellulare che avrebbe fatto invidia a James Bond: un marchingegno attraverso il quale qualcuno gli dettava l'intera a stesura dell'atto.

Così come è successo al Saverio F., entrambi sono stati "coperti" dalla polizia penitenziaria durante le prove. Gli agenti hanno subito chiamato il presidente della commissione e poi allontanati dall'aula d'esame. A rischiare però la carriera a questo punto è l'avvocato Saverio F. che rischia la sospensione di un anno dall'esercizio della professione fino alla radiazione dall'albo degli avvocati.

Sul piano penale Saverio F., 45 anni, invece potrebbe finire iscritto nel registro degli indagati con le accuse di falso e sostituzione di persona. E' una delle possibili ipotesi di reato che emerge dalla relazione scritta dal presidente della commissione, il professor Mario Sanino, poi consegnata alla polizia penitenziaria e ora sulla scrivania del procuratore Ferrara. Secondo quanto descritto dal professor Sanino, l'avvocato avrebbe utilizzato le generalità di un ignaro collega per spacciarsi come commissario d'esame nel corso della tre giorni di prove.


Da: X   futuro26/12/2010 13:28:50
Se tu difendi gli abogados io sono babbo natale...............

Da: X   futuro26/12/2010 13:28:59
Se tu difendi gli abogados io sono babbo natale...............

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Da: lillo26/12/2010 14:41:57
futuro non difende assolutamente gli abogados. se parla di "mediazione" è semplicemente perchè i cuor di leone, dopo aver offeso, denigrato, oltraggiato e danneggiato probabilmente cominciano a farsela un pochino sotto perchè cominciano a realizzare che la loro ignoranza e pochezza è stata sfruttata da qualcuno con interessi economici ben precisi.
cosa c'è da mediare? uno ti offende e ti oltraggia gratuitamente per fare favore a qualche meschino che deve trarne un tornaconto economico e poi tu devi metterti d'accordo e magari dargli qualcosa perchè la smetta di maltrattarti?
queste pratiche estorsive farebbero vergognare davvero anche i bulli di borgata romani.

che squallore. cosa ci sarebbe da mediare? bah

Da: X   futuro26/12/2010 14:44:11
Forse intendivi far riferimento alla aspettiva per i diritti quesiti , ti dico  subito che è una ennesima buffonata , in quanto due sono le cose : 1) il titolo è stato acquisito legittimamente ossia senza abuso in tal caso nulla questio; 2) il titolo è stato acquisito ab origine con abuso in tal caso è  viziato ab origine e non vi puo'essere alcuna sanatoria , l' avvenuta iscrizione non sana nulla!!!!!
In definitiva la distinzione tra iscritti e non è la solita buffonata all'italiana.
Cio che contà è solo la legittimità ab origine del titolo ossia la sua efficacia abilitante. Stop

Da: X   futuro26/12/2010 14:45:51
correzione : "aspettativa per i diritti quesiti"

Da: lillo26/12/2010 14:46:21
futuro è quel consigliere di coa o suo scherano che tampo addietro veniva sul forum a dimostrare di non essere semianalfabeta e proponeva discussioni formalmente valide ma piene di mostruosità logiche.
futuro è quello che parlava di "spiraglio" sulla base del princio tempus regit actum. è quello che scopiazzava tipo collage brani di testi giuridici e massime che "non ci azzeccano niente".
futuro è uno scherano che comincia ad avere paura. e fossi io al suo posto probabilmente farei lo stesso.

però, caro amico futuro, mi sento di rassicurarti su un punto: gli abogados hanno avuto finora comportamenti molto pecorecci, a parte alcune dignitosissime eccezioni. non credo tu e i tuoi simili rischiate molto, tanti sono contenti di poter pascere un pochino magari in prati contaminati dalle feci dei caproni che sono passati avanti prima di loro. spero di essere smentito ma non vedo nè ho visto finora reazioni forti da chi è stato vittima di abusi e soprusi intollerabili.

Da: parere ****26/12/2010 15:02:46
i diritti quesiti sono un'altra cosa, non c'entrano nulla con le posizioni già definite con delibera coa.
Il cnf con parere del 2009 ha fatto salve le posizioni già definite con delibera coa.

Auguri!

Da: fai da te26/12/2010 16:05:08
x Lillo. Per ora abbiamo, hai detto giusto, degli elementi non di poco conto. Prima di far scoppiare una bomba atomica e fare una figura alla ditalchè vogliamo esser certi.

Da: caro futuro26/12/2010 16:29:57
Se intendi applicare la dr 2005/36 o zappala', leggiti l'art 12 poi ti renderai conto di cosa stai parlando. La direttiva prevede solo  un diploma aggiuntivo, nn un'esperienza professionale.
La stessa corte parla in ben5 punti del diploma, dando solo atto che il buon koller ha svolto un periodo di pratica.
Come potrai notare la corte nn parla mai di periodo obbligatorio, altrimenti avrebbe comunque dovuto disquisire sul punto,cosa poi che nn ha fatto,altrimenti avrebbe compiutamente risp al quesito determinando de facto qual'e' il periodo minimo.
Se poi vuoi leggere quello che ti pare, come de resto hanno fatto tanti tuoi colleghi sin oggi, fai pure, ma ricordati che le bugie hanno le gambe corte e prima o poi ti cresce il naso.
Per quel che attiene lo stabilimento, ti ricordo che la suindicata dr nn si applica perche' e' gia' ogg di disciplina della 98/5.
Cio' che dico e' tutto scritto.
Leggi leggi leggi!!!

Da: futuro26/12/2010 17:07:06
Malamente ed insistentemente continuate a chiamarmi in causa con fare professorale improprio. La questione è che non sempre (anzi, quasi mai) i propri desideri e, per essere buoni, i propri convincimenti, corrispondono alla interpretazione di chi deve decidere, appunto, interpretando. Questa elementare verità è meglio conosciuta da chi come me ed altri, mentre voi vi crogiolate nelle vostre provinciali e assolutamente disattese certezze,si confronta duramente tutti i giorni con gli ambienti europei, costituiti, spesso, da funzionari nient'affatto aperti, prestati alle Corti da Paesi membri che non sono affatto abituati al valore della indipendenza del giudice, secondo i valori da noi conosciuti e incastonati nell'art. 101 della Costituzione. Spesso, alle nostre obiezioni, si risponde: vedetevela al vostro interno e non rompete le scatole a noi. Tanto, in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, voi italiani, se le nostre decisioni contrastano con gli interessi di lobby interne, fate come vi pare.
Invano, da parte nostra, si tenta di sostenere che noi si chiede tutela, nell'ambito della libera circolazione dei servizi d'impresa, all'istanza comunitaria dai soprusi e chiusure interne; invano perchè  in Lussemburgo e a Strasburgo hanno il dente avvelenatissimo per la reazione italiana al tentativo di liberalizzazione della professione forense, operato con l'abbattimento della tariffa minima che ha scatenato una vera e propria rivolta interna. Loro dicono: ma cosa volete esasperare la libera circolazione delle professioni se non riconoscete che si tratta di attività di impresa e se costringete i professionisti di altri paesi che operano da voi a sottostare al cappio del minimo tariffario che nei loro paesi di origine non esiste? In forza di questi preconcetti noi ci siamo guardati bene in Italia dal sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, proprio per non sentirci rispondere come si è risposto all'Austria con la Koller. In chiusura di qualsiasi dialettica, tra noi e loro, a volte durissima, ci rimandano alla lettura del preambolo Direttiva 98/5/CE e ci dicono: è affare vostro. Vedetevela tra voi

Da: futuro26/12/2010 17:08:09
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI, LIBERTà DI STABILIMENTO E SERVIZI , MERCATO INTERNO

Preambolo


DIRETTIVA 98/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato  in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49 e l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
(1) considerando che, secondo l'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, a norma dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
(2) considerando che un avvocato  in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro può fin da ora chiedere il riconoscimento del proprio diploma per stabilirsi in un altro Stato membro, allo scopo di esercitarvi la professione di avvocato  con il titolo professionale di questo Stato membro a norma della direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni (4); che tale direttiva ha lo scopo di garantire l'integrazione dell' avvocato  nella professione dello Stato membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l' avvocato  all'applicazione delle stesse;
(3) considerando che alcuni avvocati  possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati  in possesso di tutte le qualifiche prescritte devono poter ottenere tale integrazione dopo un certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro attività con il titolo professionale d'origine;
(4) considerando che questo periodo deve consentire all' avvocato  di integrarsi nella professione dello Stato membro ospitante previa verifica del possesso di un'esperienza professionale in tale Stato membro;
(5) considerando che un'azione comunitaria in materia è giustificata non solo perché rispetto al sistema generale di riconoscimento offre agli avvocati  un metodo più semplice che consente loro di integrarsi nella professione di uno Stato membro ospitante, ma anche perché, dando agli avvocati  la possibilità di esercitare stabilmente con il loro titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante, risponde alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali;
(6) considerando che un'azione comunitaria è giustificata anche dal fatto che alcuni Stati membri già consentono ad avvocati  provenienti da altri Stati membri di esercitare attività professionali, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, sul proprio territorio con il loro titolo professionale d'origine; che, tuttavia, negli Stati membri che riconoscono tale diritto le modalità del suo esercizio sono profondamente diverse in relazione, ad esempio, al campo di attività e all'obbligo di iscrizione presso le autorità competenti; che una siffatta disparità di situazioni dà luogo a disparità di trattamento e a distorsioni della concorrenza fra gli avvocati  degli Stati membri e costituisce un ostacolo alla loro libera circolazione; che solo una direttiva che stabilisca le condizioni per l'esercizio della professione, sotto forma diversa dalla prestazione di servizi, da parte degli avvocati  che esercitano la loro attività con il loro titolo professionale di origine, è in grado di risolvere questi problemi e di dare, in tutti gli Stati membri, identiche possibilità agli avvocati  ed agli utenti del diritto;
(7) considerando che la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato  e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante;
(8) considerando che occorre sottoporre gli avvocati  contemplati dalla presente direttiva all'obbligo di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante, in modo che questa possa accertare che essi ottemperano alle regole professionali e deontologiche ivi vigenti; che resta riservata al diritto applicabile agli avvocati  dello Stato membro ospitante la disciplina degli effetti di detta iscrizione relativamente alle circoscrizioni giudiziarie e ai vari ordini e gradi di giurisdizione dinanzi ai quali gli avvocati  possono patrocinare;
(9) considerando che gli avvocati  non integrati nella professione dello Stato membro ospitante sono tenuti ad esercitare nello Stato membro ospitante con il titolo professionale di origine, onde garantire la corretta informazione dei consumatori e permettere di distinguere questi avvocati  e gli avvocati  dello Stato membro ospitante che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest'ultimo;
(10) considerando che occorre permettere agli avvocati  contemplati dalla presente direttiva di dare consulenze, in particolare nel diritto dello Stato membro di origine, nel diritto comunitario, nel diritto internazionale e nel diritto dello Stato membro ospitante; che questa possibilità era già contemplata per quanto attiene alla prestazione di servizi dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati  (5); che, tuttavia, occorre prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà di escludere dalle attività degli avvocati  che esercitano con il loro titolo professionale di origine nel Regno Unito ed in Irlanda determinati atti in materia immobiliare e successoria; che la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che, in ogni Stato membro, riservano alcune attività a professioni diverse da quella di avvocato ; che occorre altresì prevedere, come nella direttiva 77/249/CEE, la facoltà per lo Stato membro ospitante di esigere che l' avvocato  che esercita con il suo titolo professionale di origine agisca di concerto con un avvocato  ivi stabilito per rappresentare e difendere un cliente in giudizio; che l'obbligo di agire di concerto si applica secondo l'interpretazione che di tale nozione ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nella sentenza pronunciata il 25 febbraio 1988 nella causa 427/85, Commissione/Germania (6);
(11) considerando che per garantire il buon funzionamento della giustizia occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di riservare, mediante norme specifiche, l'accesso ai loro più alti organi giurisdizionali ad avvocati  specializzati, senza ostacolare l'integrazione degli avvocati  degli Stati membri che soddisfino le condizioni richieste;
(12) considerando che l' avvocato  iscritto con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante deve restare iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine se vuole conservare la sua qualifica di avvocato  ed avvalersi della presente direttiva; che, per tale ragione, è indispensabile instaurare una stretta collaborazione fra le autorità competenti, soprattutto nell'eventualità di procedimenti disciplinari;
(13) considerando che gli avvocati  contemplati dalla presente direttiva possono, indipendentemente dalla loro qualifica di liberi professionisti o di lavoratori subordinati nello Stato membro di origine, esercitare la professione nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato nello Stato membro ospitante se ed in quanto quest'ultimo offra tale possibilità ai propri avvocati ;
(14) considerando che la presente direttiva permette agli avvocati  di esercitare la loro attività in un altro Stato membro con il proprio titolo professionale di origine anche allo scopo di facilitare loro l'ottenimento del titolo professionale dello Stato membro ospitante; che, a norma degli articoli 48 e 52 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia, lo Stato membro ospitante è comunque tenuto a prendere in considerazione l'esperienza professionale acquisita nel suo territorio; che, dopo tre anni di attività effettiva e regolare svolta nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di questo Stato membro, ivi compreso il diritto comunitario, è lecito presumere che tali avvocati  abbiano acquisito le competenze necessarie per integrarsi completamente nella professione di avvocato  dello Stato membro ospitante; che al termine di tale periodo l' avvocato  in grado, con riserva di una verifica, di comprovare la propria competenza professionale nello Stato membro ospitante, deve poter ottenere il titolo professionale di tale Stato membro; che, qualora l'attività effettiva e regolare di almeno tre anni sia di durata inferiore relativamente al diritto dello Stato membro ospitante, l'autorità deve tenere conto anche delle altre conoscenze di tale diritto che può verificare nel corso di un colloquio; che se non viene fornita la prova che tali condizioni sono soddisfatte, la decisione dell'autorità competente di tale Stato di non concedere il titolo professionale di quest'ultimo, secondo le modalità di agevolazione connesse con tali condizioni, deve essere motivata ed è soggetta a ricorso giurisdizionale di diritto interno;
(15) considerando che l'evoluzione economica e professionale nella Comunità dimostra che la facoltà di esercitare in comune la professione di avvocato , ivi compreso in forma di associazione, sta diventando una realtà; che occorre evitare che il fatto di esercitare la professione in comune nello Stato membro di origine costituisca un pretesto per opporre ostacoli o intralci allo stabilimento nello Stato membro ospitante degli avvocati  che vi partecipano; che occorre tuttavia consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti adeguati per conseguire lo scopo legittimo di garantire l'indipendenza della professione; che si devono prevedere in ogni Stato membro delle garanzie che consentano l'esercizio in comune della professione,

Da: lillo26/12/2010 17:17:37
futuro, ma "noi" chi? quattro avvocatucoli sgrammaticati di due o tre coa che magari sono in combutta con un paio di agenzie? o la lobby dell'avvocatura italiana in senso più ampio?
sai perchè chiedo la precisazione? perchè so per certo che la lobby più ampia è alquanto incazzata con i quattro avvocatucoli dell'oua e dei coa che hanno sguazzato nella questione avvocati stabiliti causando danno reputazionale all'intera categoria.
attirare l'attenzione in questo modo becero e soprattutto mostrando disprezzo della normativa nazionale e comunitaria non ha fatto altro che "maldisporre" la società contro gli avvocati. in europa il mondo forense italiano già era visto come qualcosa di arretrato e inaffidabile, immaginatevi ora.
davvero qualche avvocatone della casta (quella vera, non quella dei poveracci che cercano un posto al sole e per mettersi in mostra fanno i bulli con 4 ragazzotti abilitati in spagna) è molto incazzato con i di talchè
è anche per questo che qualche scagnozzo viene mandato sui vari forum a smorzare, deridere, sollevare dubbi, impaurire e proporre mediazioni, che possono ovviamente fare comodo solo a chi ha causato il casino.

:)

orsù ridiam.

e smettiamola di pensare che i di talchè rappresentino l'italia o gli avvocati italiani. i di talchè non rappresentano niente altro che i loro personali interessi o al massimo quelli del loro ristretto e provinciale circolo.

gli avvocati italiani come categoria, per quanto ultimamente molto svalutata, sono altra cosa. e i di talchè finora non sono stati redarguiti in modo serio solo in nome di un criticabile spirito di corpo e perchè coloro che hanno subito gli abusi non hanno chiesto in modo adeguato di essere rispettati.

Da: futuro26/12/2010 18:17:15
Non posso inteloquire con te lillo. Sei troppo terra terra. Secondo me hai limiti cognitivi e non hai metabolizzato, ideologicamente parlando, che il diritto positivo (anzi, il positivismo giuridico moderno) è costituito proprio dalla mediazione degli interessi che orizzontalmnete attraversano una società organizzata, piccola o grande che sia. Credo che sia inutile confrontarsi con te, sei altrove. Non capisci il ondo che ti circonda e sei monotematico. Comunque, buona fortuna

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA26/12/2010 18:29:19
a futu' chi sei tu un giovane avv. che ha ricevuto mandato da abogados ecc... ecc... ?ma chi so sti pazzi? Mi fai scompisciare. il bicchiere mezzo pino o voto FINISCITELO!!!!!

Da: By OLLLLLLLLLEEEEE W LA SCUOLA GUIDA26/12/2010 18:59:44
scusate non avevo letto "Voi italiani vedetevela fra di Voi", conclusione dell'esimio giurista Futuro MESSA in bocca alla CE. E' fantastico questo, avete fatto bene a dargli il mandato miei cari colleghi. Siete in ottime mani AAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHA

Da: fai da te26/12/2010 20:40:03
io per indole sono un pratico. Ad oggi, tranne qualche rimasuglio anti CE, i coa "loro malgrado" si sono piegati. inoltre, di certo, c'è più di un coa che abbastanza contrariato ha contattato il comando supremo dicendo testé: Ma che caxxo ci fate dire e fare, le cose non stanno come dite voi.....  .
Onestamente, non per scortesia, evito di replicare agli interventi apodittici di Futuro, che ci degna di tanta considerazione.
Devo ribadire che, un'altra battaglia è stata vinta, ora bisogna cambiar pagina.

Da: X FAI D ATE26/12/2010 21:02:42
Dici che i COA si sono piegati???
E di quante iscrizioni di Stabiliti successiva alla Koller  hai notizia ? ?

A me sembra proprio che i COA continueranno a fare i duri...

Da: lillo26/12/2010 21:29:20
i coa continueranno a fare i duri fino a quando gli abogados glielo permetteranno.
così come futuro continuerà a dire corbellerie fino a quando non verrà seppellito dalle grasse risate di chi legge i suoi interventi.
gli va dato però atto che non scrive stò stà come gli emissari delle agenzie e fà fù fò come gli scherani dell'oua che vengono sul forum a sondare il terreno. diciamo che è un agente o uno scherano meno sgrammaticato di altri anche se i livelli contenutivi sono esattamente gli stessi.

Da: fai da te26/12/2010 23:32:11
x fai d ate. Allora, la tua domanda pare più il rugito "disperato" dell'agente.
Chiunque in buona fede che visita coa, ben conosce che -i coa- chiudono il 23 per ferie e riaprono il 3 o addirittura il 7 gennaio. Sfido chiunque a trovare un coa che a natale sta a pensare e fare esternazioni o iscrizioni.
Posso assicurare che io di persona ho contattato un consigliere di coa "super anti abogados", intimo di Ditalchè, che ha esternato la sua disapprovazione alla Koller, però  ha ammesso l'indiscutibile valore pro abogados. C'è una presa d'atto loro malgrado. Diversi coa che non erano certi sulla linea da seguire, ora hanno deposto ogni ardire.
Quindi i vostri pacchetti non servono più. Mi sembrate i maniscalchi fine anni 50, che non accettavano che il mondo era cambiato e loro non servivano più.

Da: fai da te26/12/2010 23:43:04
ps. Come ti sembra che i coa continuano a fare i duri, hai fatto domanda il 24 sera, oppure hai letto il comunicato della riunione di consiglio del 25 dicembre. Dai, è palese che sei un agente ormai disoccupato. Mica ci vuole Colombo per capire queste cose. La sentenza è stata depositata il 22....... ed i coa fanno i duri??? Sì, la notte di natale, vada a lavorare sig. 007.

Da: X X FAI D ATE26/12/2010 23:53:23
Beccato con le mani nella marmellata, che figura non mi marmellata ma di mxxda

Da: parere ****27/12/2010 00:03:33
bah

mi divertivo di più a parlare di diritto positivo e giurisprudenza

lasciamo stare le petizioni di principio e i desiderata

Da: fai da te27/12/2010 00:14:09
ciao, fino al giorno che ci saranno elementi che vengono qui per far clienti saremo sempre a rischio. Questa è gente che tenta di mandare nel panico per tornare a vendere prodotti inutili e costosi.
Certo meglio parlare di diritto e commentare sentenze, però, è pur vero che i soggetti più deboli vanno tutelati. Senza il mio intervento a zittire il sig. 007, domani andavano in tilt diverse persone, che puntualmente telefonavano all'ag. Non sono manco furbi.........

Da: prime ammissioni27/12/2010 11:17:24
Via libera agli avvocati che ottengono l'iscrizione all'albo in uno Stato membro diverso da quello di origine e che tornano in patria chiedendo lo svolgimento di una prova attitudinale anche senza aver compiuto il tirocinio previsto dall'ordinamento interno. E' la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia Ue, con la sentenza Koller del 22 dicembre 2010 (C-118/09, koller), con la quale i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che un cittadino di uno Stato membro, che ha acquisito un diploma nel proprio Paese e poi si reca in un altro Stato membro compiendo ulteriori studi e ottenendo l'iscrizione nell'albo degli avvocati, ha diritto di avvalersi della direttiva 89/48 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore con formazioni professionali di una durata minima di tre anni e quindi di svolgere una prova attitudinale senza l'obbligo di tirocinio.

Da: binn27/12/2010 11:36:57
si ma dove l'hai letto il commento?

Da: prime ammissioni27/12/2010 12:00:38
sì, ma quel commento vale come un due di coppe a briscola.

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