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Esame avvocato Spagna
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Da: fai da te22/12/2010 16:54:42
ok. Chiedo aiuto a chinque possa aiutarmi a pubblicare la sentenza

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 17:01:02
Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25      Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

26      Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore previsto da tale direttiva (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C‑286/06, Racc. pag. I‑8025, punto 53).

27      Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l'art. 3, primo comma, lett. a), di quest'ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).

28      Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.

29      Riguardo alla condizione di cui all'art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C‑311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I‑415), la Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali titoli era stato rilasciato da un'autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un'autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.

30      Per quanto concerne il requisito previsto dall'art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all'origine di tale sentenza, soddisfa la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un'università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall'Università di Graz all'interessato.

31      Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l'Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall'iscrizione del sig. Koller all'ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest'ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).

32      Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all'origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un'esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria.

33      Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.

34      Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo. Infatti, l'art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.

35      Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz'altro titolare di un «diploma» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata.

36      Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 17:02:07
Mi pare che i punti per noi interessanti siano quelli dal 26 al 35..

Da: lillo22/12/2010 17:06:16
secondo me i geni del diritto che hanno cavalcato la questione avvocati stabiliti rischiano di essere spellati vivi dai fautrori della controriforma.
il clamore potrebbe finalmente, indirettamente, richiamare l'attenzione, anche a livello comunitario, dell'assurdità della RIFORMA IN VIA DI APPROVAZIONE che prevede la CANCELLAZIONE DEGLI AVVOCATI POVERI.

la mostruosità logica che sta dietro, l'idea di CONTINUITà NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE valutata in base al REDDITO, viene ad essere davvero evidente.

riflettiamoci un attimo insieme

Da: il COA non canta più!22/12/2010 17:09:24
Cari soci, colleghi o come volete definirvi, hanno pubblicato la Koller, è intervenuto SOLVIT...e la risposta è stata sempre la stessa. Credo che questo debba far riflettere molto l'Avvocatura nazionale. UN saluto a tutti e, dato quanto accaduto questo forum si è esaurito...

Da: MESSI22/12/2010 17:10:42
Voglio vedere cosa diranno adesso a Roma.....già a Strasburgo ci hanno multati per la lentezza della giustizia...vogliamo farci riconoscere di nuovo????
Basta con queste chiusure (anche mentali)...che si mettano in testa che il latino è lingua morta!

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Da: lillo22/12/2010 17:12:21
forse per l'avvocatura nazionale sarebbe ora di liberarsi di certi personaggi che rovinano la reputazione di una intera categoria.
e i suddetti personaggi non sono certo gli abogados :)

Da: lillo22/12/2010 17:13:20
messi, ma parlassero almeno latino... ma hai avuto modo di ascoltare qualche intervento degli "antiabogados"?
altro che latino...

Da: fen22/12/2010 17:18:17
pubblicare la sentenza con un commento oggettivo, prima che  la stravolgano

Da: fen22/12/2010 17:18:51
tutto il resto sono chiacchiere vuote

Da: fen22/12/2010 17:20:43
commenti, polemiche, è tutto inutile, tutto una perdita di tempo.

Pubblicare la sentenza con un commento oggettivo, prima che  la stravolgano
E vi posso assicurare che se non la pubblicate voi con un commento oggettivo la pubblicherà qualcun altro, con un commento meno oggettivo.

Da: Dove siete?22/12/2010 17:30:57
Scusate....dove sono tutti quelli che dicevano che gli Abogados commettevano un abuso del diritto? No perchè la Corte di Giustizia Europea - ammesso che conoscano questa misteriosa cosa- non la pensa come loro.... Chi è che non sa il diritto?

Da: lillo22/12/2010 17:33:41
concordo in pieno con fen.

già immagino i titoloni sul sito dell'oua "bene la corte di giustizzia europea. come già detto da questa organizzazzione fà un abbuso di diritto l'abbocados che si iscrive come stabbilito"

Da: lillo22/12/2010 17:35:37
e poi la rassicurazione per gli iscritti all'oua:

"ma noi viggileremo a difesa dei seri professionisti" (che, ovviamente, sono rappresentati da loro) :)

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 17:38:29
CIO' CHE CONTA E' LA NORMATIVA, TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO !!!

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 17:38:57
Lasciateme un po' gasà :)

Da: MESSI22/12/2010 17:46:50
x DEMIAN

Evviva il diritto! adesso devono iscriverci....in QUALUNQUE ordine d'ITALIA! e forse sarà meglio sbrigarsi

Da: MESSI22/12/2010 17:49:25
e lasciatemi dire anche un'altra cosa...visto che i grandi AVVOCA'  ci hanno denigrato con ogni mezzo d'informazione, io sta sentenza la pubblicherei ovunque, con tanto di commento oggettivo allegato!

Da: bentornato messi e demian22/12/2010 17:53:19
ragààààààààààààà


sono felicissssssimo!!!!!!!!!


DURA LEX SED LEX

ma io mi aspetto ancora ostracismo da parte di tutti i coa........................DUNQUE PIEDI PER TERRA LA GUERRA CONTINUA!!!!!

Da: illusi22/12/2010 17:56:01
Leggete bene...è la pietra tombale sulle vostre assurde pretese abogados dei miei c......

Da: Gabrari titoli22/12/2010 17:57:23
Siamo professionisti italiani e spagnoli attivi in diversi settori del diritto che ti guideremo in una o in tutte le fasi del processo per il conseguimento del titolo di Avvocato.
Il riconoscimento del titolo di laurea in giurisprudenza in Spagna è il primo passo per iniziare il percorso burocratico e di studio necessario per il conseguimento del titolo di Abogado.
Ti daremo assistenza completa in tutte le fasi che questo percorso comporta:
1) resolucion: avvio della pratica (solicitud de homologacion) e disbrigo delle procedure burocratiche necessarie ad ottenere la resolucion definitiva da parte del Ministero spagnolo;
2) esame: superare la Prueba de Aptitud. Ti assisteremo e consiglieremo nella scelta dell'università nella quale eseguire la prueba de aptitud (prova di omologazione):
3) credencial de homologacion e successiva iscrizione all'albo: superata la prova, ti aiuteremo nella fase di rilascio della credencial de homologacion da parte del Ministero spagnolo e iscrizione al Colegio de Abogados spagnolo e conseguente iscrizione al Consiglio dell'ordine degli Avvocati italiano;
4) domiciliazione: ti forniremo altresì la domiciliazione presso studio legale sito in Madrid nonchè in Italia.
Se vuoi contenere i costi per l'avvio della tua professione, contattaci.
gabrarititoli@hotmail.com

Da: MESSI22/12/2010 17:58:23
Che ostacolino pure.... ma noi adesso abbiamo un'arma in più (oltre alla normativa e a SOLVIT). E si tratta di un'arma sovranazionale di quell'organizzazione chiamata Unione Europea a cui l'Italia deve sottostare.
E adesso a chi ricorreranno??? alla Corte Galattica Universale?????'
Scusate l'entusiasmo, però adesso ci vuole proprio

Da: fen22/12/2010 18:03:34
sior presidente, sa, esercitai solo per 22 giorni, sa cosa mi ricordo....povera la mia memoria

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 18:13:13
In effetti il fatto che abbia esercitato ( per tre settimane ) non è stato minimamente considerato dalla CGCE nella valutazione del caso ( la corte si è limitata a dare atto della circostanza dell'esercizio indipendentemente dalla durata del medesimo ) ciò che invece, evidentemente, rileva è che "..il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria..".

P.S. Il fatto che la corte si è limitata a dare atto della circostanza dell'esercizio dipende dal modo in cui fu formulata la domanda pregiudiziale dalla corte austriaca, al quale il dispositivo si è conformato:

20      Ciò premesso, l'OBDK ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva 89/48/(...) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest'ultimo:

a)      abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di "Magister der Rechtswissenschaften",

b)      sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l'Educazione e la Scienza [spagnolo], in seguito al superamento di esami integrativi presso un'università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo - equivalente al titolo austriaco - di "Licenciado en Derecho";

c)      abbia ottenuto, con l'iscrizione presso l'ordine degli avvocati di Madrid, l'autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di "abogado" e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se sia compatibile con la direttiva 89/48/(…) l'interpretazione dell'art. 24 dell'EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma in giurisprudenza austriaco, nonché l'autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di "Licenciado en Derecho", ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un'università spagnola nel corso di un periodo di tempo inferiore a tre anni, non siano sufficienti ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale in Austria, ai sensi dell'art. 24, n. 1, dell'EuRAG, in mancanza di prova dell'esperienza pratica richiesta dal diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), anche qualora il richiedente sia abilitato in Spagna all'esercizio della professione di "abogado", senza un'equivalente obbligo di esperienza pratica, e ivi abbia esercitato tale professione per tre settimane prima della presentazione della domanda e, rispetto alla data della decisione di primo grado, per un periodo pari, al massimo, a cinque mesi».



Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 18:19:26
Donde ( in risposta alle domande ) il seguente dispositivo.......................

1)      Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

2)      La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l'autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.

Da: fen22/12/2010 18:19:57
no, attenzione, il koller non ha documentato affatto 21 giorni di esperienza, ha documentato 21 giorni DI ISCRIZIONE ALL'ALBO spagnolo.
C'è una bella differenza, e si evince dalla sentenza: iscritto a madrid il 14 marzo 2005, fatto domanda per l'esame in austria il successivo 5 aprile 2005.
Egli è stato iscritto all'albo 21 giorni, ed ha documentato ciò, nulla più.
Attenzione su questo, è importantissimo (paragrafi 14 e 15).
Ora la corte dice che 2i giorni di iscrizio all'albo vanno bene. Punto.

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 18:20:52
Ma in fondo, come dicevo prima, che a noi importa è solo il ragionamento della corte.. che deduce nelle qualifiche del Koller un diploma ai sensi della 89/48/CEE ( dal 26 al 35 ).

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 18:24:22
Diploma che, invece, fu ritenuto insussistente nel caso del Cavallera....

Da: fen22/12/2010 18:29:16
basta con le chiacchiere inutili, l'unica cosa da fare è far pubblicare la sentenza con un parere autorevole ed oggettivo su un paio di quotidiani e su un paio di siti giuridici
poi potete iscrivervi e abbandonare questo forum per dedicarvi al lavoro.
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Da: x fen22/12/2010 18:41:41
esattamente 21 gg di ISCRIZIONE ALL'ALBO SPAGNOLO!
nessuna documentazione su esperienza professionale..
nessun discorso astruso (tipo cellulare, badante, affitto, mutuo e tessera della metro spagnola)!!!
quello che conta è il riconoscimento giudiziale che il diploma è abilitante.. mi permette di iscrivermi a un albo e di esercitare in tutto il territorio ue...
sicuramente la sentenza c'entra poco con lo stabilimento, ma nello stesso tempo sancisce l'importante principio che non sussiste alcun abuso di diritto comunitario di loro invenzione..
sono piuttosto loro che abusano della normativa nazionale per mettere ostacoli alla libera circolazione..
Di talchè nasce un nuovo abuso di diritto: quello nazionale. ed era ora!!
l'abuso di chi inventa pareri, circolari, delibere, questionari, non basati sulla normativa nazionale e (tantomeno) comunitaria, ma inventati di sana pianta o inventati sulla base di interpretazioni in mala fede.

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