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Esame avvocato Spagna
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Da: fen22/12/2010 18:46:59
ricordate, il koller (v. paragrafi sentenza 14 e 15) è stato iscritto all'albo spagnolo per 21 giorni. Anzi. Meno, il 21esimo giorno era già in austria a far domanda di esame

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 18:51:59
21 giorni di esercizio della professione sono, dal punto di vista probatorio, una bazecola.. e non credo che gli ordini faranno storie a questo punto..

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 18:52:28
Ma fossero anche 5 mesi..

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 18:53:00
Il nostro è comunque un diploma a prescindere dall'esperienza professionale..

Da: per solicitud22/12/2010 19:49:44
grazie per info.
Ordini della lombardia che iscrivono?

Da: x tutti22/12/2010 20:05:12
aspiranti abogados ?! la scappatoia non c'è più....adesso cosa vi inventerete?????

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Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 20:23:11
Io direi che anche questo punto ha il suo fascino..

38. In quanto titolare di un «diploma» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, una persona, quale il sig. Koller, beneficia, conformemente all'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, dell'accesso alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante.

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 20:43:13
Rileggendola, a parte quella macchiolina di cui parlavo, la Koller è proprio favorevole.. il fatto che Koller abbia "esercitato" è citato dalla Corte proprio perchè richiesto dal giudice austriaco, sennò manco lo cagava essendo irrilevante per la soluzione della questione..

26. Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore previsto da tale direttiva (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C‑286/06, Racc. pag. I‑8025, punto 53).

27. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l'art. 3, primo comma, lett. a), di quest'ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).

28. Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.

29. Riguardo alla condizione di cui all'art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C‑311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I‑415), la Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali titoli era stato rilasciato da un'autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un'autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.

30. Per quanto concerne il requisito previsto dall'art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all'origine di tale sentenza, soddisfa la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un'università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall'Università di Graz all'interessato.

31. Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l'Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall'iscrizione del sig. Koller all'ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest'ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).

32. Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all'origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un'esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria.

33. Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.

34. Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo. Infatti, l'art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.

35. Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz'altro titolare di un «diploma» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata.

38. In quanto titolare di un «diploma» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, una persona, quale il sig. Koller, beneficia, conformemente all'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, dell'accesso alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante.

Da: UN BUON NATALE A TUTTI I COA D''ITALIA22/12/2010 21:02:16
UN BUON NATALE A TUTTI I COA D'ITALIA ......dal Vs. Abogado Koeller..........

Da: fai da te22/12/2010 21:16:15
x tutti. Credo che tu sei un 007.
La Koller, ha definito degli aspetti essenziali ovvero: per aversi esercizio effettivo bastano 21 giorni di iscizione -non di esercizio effettivo- lo dice LA CORTE.- Grazie Fen per l'indicazione-;  con  la Koller, è stata superata la cavallera in toto; la Koller, statuisce su di un collega, pertanto è attinente; -per tutti- i pacchetti sicurezza son finiti, perchè non si parla più dal punto di vista di fatto, ma di diritto, ovvero, sei abogato eserciente, sei abogato, punto e basta.

Da: fai da te22/12/2010 21:17:34
x UN BUON NATALE A TUTTI I COA D''ITALIA mai cosa fu più giusta.
ps: alla salute di Koller, mi sono scolato una bottiglia di Champagne.
W Koller

Da: fai da te22/12/2010 21:27:31
sapete la cosa più bella di tutto, alla fine siamo tutti amici.
W Koller, e pure Lillo, uN POCO MENO MONOLOGO.

Da: x x tutti22/12/2010 21:28:18
ma sai leggere???????????????????????????????????

Da: Avvocato Stabilito Demian 22/12/2010 21:30:02
Stranamente non mi pare che sul sito del CNF abbiano dato pubblicità alla Koller C-118/09 con la stessa rapidità con cui fu data pubblicità alla Jakuboskwa C- 225/09.. chissà come mai..

Da: lillo22/12/2010 21:31:08
sono felice anche io per la sentenza ma non gioiamo troppo e non abbassiamo la guardia.
ricordiamoci con chi abbiamo a che fare: da un lato le agenzie, dall'altro certi consiglieri di coa. e non si sono dimostrati fino ad ora dei gentiluomini rispettosi del diritto e della legge.

Da: x x tutti22/12/2010 21:33:04
Lillo, amico mio, le agenzie sono quelle che hanno ricevuto il peggior danno da questa sentenza, come ben sai, sono loro che andranno dai luminari del riritto per abbatterla

Da: fai da te22/12/2010 21:34:27
x Lillo, in effetti, ora è il momento di dare una mossa nati agenzie, hai un'idea?  vogliamo confrontarci.

Da: fai da te22/12/2010 21:35:02
volevo dire anti agenzie

Da: fai da te22/12/2010 21:40:21
Lillo, per l'emozione sei svenuto?

Da: mef22/12/2010 21:49:01
uhm.......è vero ho controllato nella sentenza, koller iscritto a madrid il 14 marzo, fa domanda in austria il 5 aprile, fanno 21 giorni di iscrizione all'albo

21 giorni di iscrizione all'albo di madrid vanno bene

bisogna battere su questo

Da: fai da te22/12/2010 21:51:21
claro che sì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LO DICE LA COMMISSIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X Lillo, dai non svenire per così poco!!! Dobbiamo far festa

Da: mef22/12/2010 21:53:59
la commissione?

lo dice la corte di giustizia, e non c'è neppure appellabilità, è così, fine

Da: fai da te22/12/2010 21:57:08
intervista a Di talchè.
ADR:, Sì iè vero, ag lett la sentenza Kollerrr perù, siccom a la  SPAGN CE stà lo  re, DI TALCHè CE IL PRURALO MAIEESTATISssssss, di talchè, 21 giornni sono al pluralo cioè 211. DI TALCHE'

Da: fai da te22/12/2010 21:58:20
x mef. sono talemente euforico che tra poco scrivo di talchè, hai ragione. di talchè

Da: fai da te22/12/2010 21:59:17
ci sentiamo domani, io per la gioia mi sono fatto qualche bicchiere di troppo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: m.e.f.22/12/2010 22:03:54
no io non sono euforico perché ho visto così tanta gente alla frutta, stremata, con l'atmosfera che si era creata che non c'è nulla da festeggiare, c'è solo da dire una cosa e cioè che la sentenza cavallera bastava leggerla per arrivare a queste conclusioni. tutto qui.
la soluzione c'era già nella cavallera, non importava che la corte di giustizia si dovesse pronunciare su un caso di un abogado che se ne è tornato in patria dopo appena 21 giorni di iscrizone all'albo
ora voglio vedere se qualcuno obietta qualcosa, rispondo che io sono iscritto da oltre un anno, se 21 giorni sono congrui, 400 giorni che sono?
21 numero perfetto

Da: lillo22/12/2010 22:05:04
io ho sempre un sospetto che nessuno mi leverà dalla testa; certe crociate secondo me solo in parte si spiegano con le ambizioni politiche di qualche bellimbusto prepotentello e a corto di argomenti per convincere un elettorato evidentemente molto carente sul piano culturale.

è strano che gli ordini, violando la legge e stravolgendo artatamente una sentenza della corte di giustizia, impongano formalità aggiuntive a chi vuole esercitare in italia, formalità guarda caso, che un po' di agenzie propongono di "fornire" a pagamento.

una bella indagine di qualche procuratore bello incazzato ci starebbe bene. e lì sai che ridere, altro che abuso di diritto.

e se si va un pochino a scavare su certi personaggi chissà mai cosa potrebbe saltare fuori.

verrebbe da dire: te la do io l'america... ops scusate, volevo dire, te la do io la carriera politica.

anzi, per rendermi comprensibile al destinatario: te la dò :)
dà dè dì dò dù

Da: equazioncina22/12/2010 22:15:14
21=C

(C è il corretto uso del diritto)
(x è il numero di giorni di permanenza nell'albo)
per il corretto uso del diritto, x>C)

conclusioni
quando x è maggiore di 21 vi è sempre corretto uso del diritto

ergo mi basta una memoria di sei righe.



Da: Curioso22/12/2010 23:17:23
Me la togliete una curiosità???
Mettiamo che qualcuno di voi, convinto da tutte le precedenti argomentazioni, ottenga un diniego da un coa che si ostina a chiedere la luna. COSA Ca@@O FARESTE?????

Da: lillo22/12/2010 23:40:18
se si è donne piacenti ci si deve offrire all'altare sacrificale del consigliere di turno oppure, a sua discrizione, del figlio bamboccio o del nipote analfabeta. se il consigliere insiste, di talchè, a tutti insieme.
se si è maschietti bisogna pagare le donnine che soddisfini i legittimi desideri della parte più nobile dell'avvocatura.
di talchè, ci si potrà iscrivere con il beneplacito di cotanti giuristi.
di talchè, così sia

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