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Esame avvocato Spagna
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Da: inapplicabile lart. 1344 c.c.23/12/2010 11:23:52
modera i termini

Da: Filippo23/12/2010 11:30:00
ok allora diciamo che devono solo riflettere serenamente su quello che hanno fatto e dichiarato .

Da: lol23/12/2010 11:52:08
qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi sinteticamente la procedura per conseguire il titolo in spagna? grazie

Da: laura-23/12/2010 12:02:57
Disilluso e anche quel simpatico di Monologo .Fatevi vivi adesso!

Da: Saggio23/12/2010 12:04:28



"Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale."

La chiave di volta: "previo superamento di una prova attitudinale"

Riflettete per favore....analizzate bene il testo originale e vi renderete conto che questa sentenza ve lo .....senza vasellina.

Buona fortuna e ad maiora

Da: tkk23/12/2010 12:10:40
Buongiorno, sono diventato abogado a febbraio 2010 ed è la prima volta che entro in questo forum. Purtroppo come molti ho incontrato resistenze da parte di diversi consigli e sono ancora in attesa di iscrivermi...la sentenza Koller è quindi per me e per tutti gli abogados il più bel regalo di Natale.
Colgo inoltre l'occasione per esprimere alcune considerazioni. I vari consigli dell'ordine (e avvocati) anti abogado dovrebbero farsi un esame di coscienza: meglio un titolo guadagnato sostenendo degli esami veri e difficili (per me è stato così) o meglio i "migranti al sud" che sono diventati avvocati sostenendo l'esame in Italia ma al sud (primo tra tutti un nostro caro ministro di cui non credo ci sia bisogno di fare il nome)?
Forse sarebbe il caso di fare una bella causa comune verso i consigli che non hanno accettato le domande degli abogados chiedendo un risarcimento danni per la perdita di opportunita, i disagi ecc... Forse la smetterebbero di abusare del loro potere.
Dimenticavo, rivolgo questa domanda ai detrattori degli abogados: ma se noi abogados siamo così incompetenti, non siamo in grado di fare la Vostra professione, siamo dei disonesti ecc., PERCHE' VI FACCIAMO COSI' PAURA??? Il libero mercato vi spaventa così tanto??? Pensate: in Spagna, dove non c'è un esame di abilitazione, ci sono meno avvocati che in Italia...!

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Da: Non hai capito..23/12/2010 12:11:46
La Koller dice che ( prova attitudinale Spagnola ) + ( laurea in giurisprudenza di altro Stato Membro ) = Licenciado en Derecho = Diploma di cui puoi servirti, per esercitare la professione di Avvocato in altro Statro Membro per due vie ( non quelle a cui pensi )

a) chiedendo il riconoscimento del diploma ai sensi della (  2005/36/CE )

b) esercitando direttamente la professione ai sensi della 98/5/CE

Da: x saggio23/12/2010 12:13:48
E' vero che si parla di prova attitudinale, ma sei vuoi essere subito avvocato...a me va bene aspettare i tre anni di firma congiunta e poi chiedere l'esenzione! o pensate di rompere anche su quello
P.s.: scusa, ma tu dove hai preso l'abilitazione??? al Nord o al caldo al Sud???

Da: X SAGGIO23/12/2010 12:29:24
Visto che sei saggio ,se non conosci la normativa comunitaria e nazionale , ASTIENITI  SAGGIAMENTE  DAL PUBBLICARE COMMENTI se no fai una brutta figura

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 12:31:25
Il vero problema è che in Italia sono tutti fuori di melone.. ecco l'ultima genialata contraria al TFUE e alla Costituzione.. l'ennesimo obrobrio giuridico Italiano..

Roma, ok tassa soggiorno per turisti
In vigore da primo gennaio, tariffa da 1 a 3 euro per ogni notte

23 dicembre, 11:06

Roma, ok tassa soggiorno per turisti (ANSA) - ROMA, 23 DIC - Via libera definitivo dell'Assemblea capitolina al regolamento che disciplina la nuova tassa di soggiorno a Roma. Il contributo dovra' essere versato da ogni turista che pernotti nella capitale, ma anche dai non residenti che accedono agli stabilimenti di Ostia o prendono un bus sightseeing o un battello sul Tevere. La tariffa giornaliera va dai 3 euro a notte negli alberghi a 4 o 5 stelle a un euro per i campeggi. Un emendamento ha introdotto l'esenzione per i bambini fino a 10 anni.

Costituzione - Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

TFUE - Articolo 20 (ex articolo 17 del TCE) 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Da: fai da te23/12/2010 12:40:40
Per chi, nel timore di non essere iscritto ha contratto al fine di servirsi si prestazioni per pacchetti di natale ecc.

Facsimile

Mittente: Abogado dott. Tizio,
via Verdi n. 100
cap 00000
Alfa
Destinatario: Sanguisuga srl
In persona del legale rapp. pt.
via Rossa n. 100
cap 0000
Beta
Oggetto: risoluzione del contratto concluso in data 01/01/2010, denominato Pacchetto di natale.

Io sottoscritto Tizio, nato a ::::::::, residente nel comune di Alfa……………… nella citata qualità, espongo quanto segue: lo scrivente, ha sottoscritto il contratto di cui all'Oggetto con la Società che Ella amministra. Presupposto del contrato era il fornire un servizio al fine di integrare i requisiti di cui al parere n. 17/09, emanato dal CNF. Allo stato, a seguito della SENTENZA -Koller-  DELLA CORTE EUROPEA (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 «Nozione di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all'albo dell'ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato»  procedimento C 118/09, è emerso pacificamente che:
La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, l'autorizzazione […]  per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Da tutto quanto esposto, appare evidente che, la condizione sia pure inespressa del contratto è venuta meno, tanto da imporre la risoluzione dello stesso, tanto per eccessiva onerosità sopravvenuta che per presuposizione.
Tutto quanto sopra, -se ci sono stati anticipi-, vi piaccia di rimborsarmi nel termine ultimo di giorni otto dal ricevimento della presente, della somma elargita quale anticipo di euro x, tramite …….
La presente ha valore dalla data odierna ed è incondizionata.
Alfa il
Abogado Tizio
Distinti saluti 

Da: xfai da te23/12/2010 12:46:02
ben fatto, ora recedete tutti e tirate fuori gli attributi.

Da: Saggio23/12/2010 12:54:35
Cari miei, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Badate bene che la pronuncia che tanto vi esntusiasma, non muta di una virgola la questione. Punto primo: la pronuncia decide su un caso specifico, precipuo e definito.
Punto secondo: l'Italia si è già pesantemente misurato sul problema del quid iuris del diverso trattamento degli stabiliti con le Corti europee.

Terzo punto: la dura confrontation si è fermata allorchè la Corte di Lussemburgo ha demandato la risoluzione del quid alla giurisprudenza interna. Qui di seguito vi riporto, gratuitamente, uno stralcio di lezione perchè i non convinti studino con, si spera, profitto.

L'art. 49 TCE impone agli Stati membri, oltre all'eliminazione di qualsiasi discriminazione, la soppressione di ogni restrizione, anche indistintamente applicabile a prestatori nazionali e provenienti da altri Stati membri, quando sia tale da vietare o rendere più difficili le attività del prestatore stabilito in uno Stato membro diverso: in altri termini l'art. 49 TCE non consente l'applicazione di normative nazionali che abbiano l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna (tra le altre, sentt. Coster del 29 novembre 2001, in causa c-17/2000 e Mobistar dell'8 settembre 2005 in cause riunite C-544/03 e C-545/03). La predisposizione di cautele che rendano più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato interno dei servizi legali, può essere compatibile con il diritto comunitario solo nel caso in cui esso sia giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, secondo il principio di proporzionalità.( cause riunite C-94/04 e C-202/04)  Questo problema è stato affrontato dalla Corte di giustizia nella sentenza Cipolla-Macrino del 5 dicembre 2006, su  domanda pregiudiziale della Corte di Appello di Torino. Ridimensionando le conclusioni dell'Avvocato generale Poiares Maduro, che suggeriva di dichiarare ingiustificata tout-court la restrizione della libera circolazione dei servizi,  la Corte , conclude rimettendo al giudice interno la soluzione della questione: "spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi". Il giudice dovrà verificare se vi sia una relazione tra il livello di preparazione degli iscrivendi  e la qualità delle prestazioni fornite  e se il rifiuto dell'iscrizione costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia.

E che sussita la preoccupazione circa l'inadeguatezza delle potenziali prestazione di servizi legali da parte di chi non ha avuto adeguata formazione è attestata dalla presa di coscienza da parte della Spagna della carenza assoluta di requisiti di perizia da parte dei suoi abogados alla stregua della modificazione delle regole dell'accesso.

Buone feste a tutti voi

Da: x saggio23/12/2010 12:55:16
Per chi, nel timore di non essere iscritto ha contratto al fine di servirsi si prestazioni per pacchetti di natale ecc.

Facsimile

Mittente: Abogado dott. Tizio,
via Verdi n. 100
cap 00000
Alfa
Destinatario: Sanguisuga srl
In persona del legale rapp. pt.
via Rossa n. 100
cap 0000
Beta
Oggetto: risoluzione del contratto concluso in data 01/01/2010, denominato Pacchetto di natale.

Io sottoscritto Tizio, nato a ::::::::, residente nel comune di Alfa������ nella citata qualità, espongo quanto segue: lo scrivente, ha sottoscritto il contratto di cui all'Oggetto con la Società che Ella amministra. Presupposto del contrato era il fornire un servizio al fine di integrare i requisiti di cui al parere n. 17/09, emanato dal CNF. Allo stato, a seguito della SENTENZA -Koller-  DELLA CORTE EUROPEA (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 �«Nozione di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all'albo dell'ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato�»  procedimento C 118/09, è emerso pacificamente che:
La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, l'autorizzazione [�]  per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Da tutto quanto esposto, appare evidente che, la condizione sia pure inespressa del contratto è venuta meno, tanto da imporre la risoluzione dello stesso, tanto per eccessiva onerosità sopravvenuta che per presuposizione.
Tutto quanto sopra, -se ci sono stati anticipi-, vi piaccia di rimborsarmi nel termine ultimo di giorni otto dal ricevimento della presente, della somma elargita quale anticipo di euro x, tramite ��.
La presente ha valore dalla data odierna ed è incondizionata.
Alfa il
Abogado Tizio
Distinti saluti 

Da: x saggio23/12/2010 12:56:36
innanzitutto la prova attitudinale di cui parla la sentenza koller riguarda l'ordinamento austriaco. inoltre come già detto da altri i principi della sentenza koller vanno integrati con la normativa italiana (ovverosia il d.lgs 96/2001) secondo la quale o si fanno i tre anni con l'avvocato d' intesa o si fà un prova attitudinale al cnf per diventare subito avvocato integrato senza attendere i tre anni

Da: Saggio23/12/2010 13:03:57
....scusate, qualcuno mi chiedeva dove mi fossi abilitato. Rispondo volentieri: Torino.
Quali sono le referenze? :-)

Da: X SAGGIO23/12/2010 13:07:49
LE CAUTELE CI SONO GIA' : - PROVA ATTITUDINALE PER IL RICONOSCIMENTO OPPURE  TRE ANNI DI ESERCIZIO CONGIUNTO  CON UN AvVOCATO PER LO STABILIMENTO.

IL punto da stabilire è se tali cautele sono effettivamente  finalizzate alla tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, e quindi giustificate o  se tali restrizioni appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 13:10:56
Mi hai preceduto.. stavo per ribattere al presunto saggio in questione proprio ciò che hai detto.. non ce n'è i COA hanno chiuso !!

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 13:11:03
Mi hai preceduto.. stavo per ribattere al presunto saggio in questione proprio ciò che hai detto.. non ce n'è i COA hanno chiuso !!

Da: Il PECCATO e LA VERGOGNA23/12/2010 13:31:42
Catro saggio, Ti significo quanto segue:
1) la Corte ha specificato che anche la non conoscenza della lingua del paese ospitante non è requisito di non iscrizione CGE (2005);
2) La norma di cui alla direttiva 98/5 non lascia margini di discrezionalità all'ordine, perchè l'iscrizione è un diritto potestativo dell'avv. straniere;
3) per quanto attiene l'interesse pubblico, tale principio vale per tutte le norme recepite da qualsiasi stato membro a prescindere dalla questione abogados;
4) l'interesse pubblico deve essere motivato e il giudice lo deve accertare, il diniego non si può essere formulato in astratto o per sentito dire.
5) Visto che sei un duro, leggiti la sentenza in tedesco e poi ci sentiamo.
6) Ti ricordo che l'attività di consulenza può essere espletata anche su norme estere (Spagna) dov'è l'interesse pubblico ??
Probabilmente non hai mai visto un libro di comunitario in tutta la Tua vita, leggiti il Tesauro poi scrivi.
Buone feste

Da: fai da te23/12/2010 13:31:56
Per chi, nel timore di non essere iscritto ha contratto al fine di servirsi si prestazioni per pacchetti di natale ecc.

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via Verdi n. 100
cap 00000
Alfa
Destinatario: Sanguisuga srl
In persona del legale rapp. pt.
via Rossa n. 100
cap 0000
Beta
Oggetto: risoluzione del contratto concluso in data 01/01/2010, denominato Pacchetto di natale.

Io sottoscritto Tizio, nato a ::::::::, residente nel comune di Alfa.... nella citata qualità, espongo quanto segue: lo scrivente, ha sottoscritto il contratto di cui all'Oggetto con la Società che Ella amministra. Presupposto del contrato era il fornire un servizio al fine di integrare i requisiti di cui al parere n. 17/09, emanato dal CNF. Allo stato, a seguito della SENTENZA -Koller-  DELLA CORTE EUROPEA (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 �«Nozione di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all'albo dell'ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato»  procedimento C 118/09, è emerso pacificamente che:
La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, l'autorizzazione [...]  per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Da tutto quanto esposto, appare evidente che, la condizione sia pure inespressa del contratto è venuta meno, tanto da imporre la risoluzione dello stesso, sia per eccessiva onerosità sopravvenuta che per presuposizione.
Tutto quanto sopra, -se ci sono stati anticipi-, vi piaccia di rimborsarmi nel termine ultimo di giorni otto dal ricevimento della presente, della somma elargita quale anticipo di euro x, tramite
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Distinti saluti 

Da: Il PECCATO e LA VERGOGNA23/12/2010 13:36:45
DIMENTICAVO, SPIEGAMI IN DUE PAROLE, TOLTO OVVIAMENTE L'ABUSO (FANTASIA USATA FIN OGGI DAI TUOI SOCI), COME FAI A DIMOSTRARMI A PRIORI CHE L'ABOGADO NON HA COMPETENZE???
TUTTI SONO IGNORANTI PERCHè ABOGADOS?
LA SAGGEZZA DI GRANDE PUFFO NON ERA NIENTE A CONFRONTO DI QUESTE IDIOZIE.

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 13:38:00
Ma poi.. cosa centra quella sentenza ( il cui testo hai stravolto aggiungendo cose inventate di sana pianta.. tipo la frase riguardante il rifiuto dell'iscrizione ) con il nostro caso? Ma soprattutto, secondo te, aquila, l'Italia può mettere in discussione la formazione impartita dallo Stato Spagnolo.. ha ha ha ha ha.. altro che saggio a me sembri più una matricola al primo anno di giurisprudenza !!! L'hai passato diritto privato?

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 13:42:22
CIO' CHE CONTA E' LA NORMATIVA, TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO

Da: fen23/12/2010 13:51:27
di una cosa devo dare atto, cioè che la sentenza koller dice che è legittima, in sostanza, la procedura che culmina con l'esame (prova attitudinale).

La libertà di stabilimento non viene affrontata.
Comunque la sentenza è importante poiché offre ulteriore legittimazione alla procedura di riconoscimento.
Avanti con l'esame al cnf quindi.

Buone feste

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 13:53:45
Ma la normativa sullo stabilimento è sacrosanto che è legittima.. il dubbio stava nel se potesse parlarsi o meno di diploma nel caso nostro e del Koller.. la risposta è stata affermativa.. quanto al resto la normativa comunitaria trova piena applicazione.. godendo, peraltro, di primazia sul diritto interno..

Da: x fen23/12/2010 14:42:43
la sentenza koller dice che è legittima, in sostanza, la procedura che culmina con l'esame (prova attitudinale) in austria non in italia. comunque la direttiva cee 89/48 all' art. 4 punto 1 lettera b) dice che lo stato ospitante può richiedere un tirocinio di adattamento massimo di 3 anni (nel caso dell' italia l' azione d' intesa per 3 anni con un avvocato italiano ai sensi del d.lgs 96/2001) o una prova attitudinale ( l'esame al cnf per diventare avvocato integrato senza attendere i tre anni). infine tale articolo dice: "Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. in deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.".
Sulla base di tale direttiva il d.lgs 96/2001 lascia la scelta all' avvocato stabilito (e quindi agli abogados) se agire d' intesa per tre anni con un avvocato italiano ( diventando poi avvocato a tutti gli effetti) o se tentare l'esame al cnf per non attendere i tre anni.

Da: solicitud23/12/2010 15:09:11
leggete il sole 24 ore odierno e vedrete che, su forti pressioni, hanno stravolto il senso della sentenza fino ad arrivare a dire:

"abilitazione estera valida se preceduta dalla pratica", lo traovate alla fine dell'articolo..

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 15:13:58
X "x fen" sbagliato sulla base della 98/5/CE è nato il d.lgs 96 2001.

E..........

98/5/CE Art. 10 . L'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine ( art.3 ) e che abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario, è dispensato dalle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE per accedere alla professione di avvocato dello Stato membro ospitante.

Da: Avvocato Stabilito Demian 23/12/2010 15:18:05
"Il sole 24ore: Prova d'accesso nello Stato ospitante anche senza tirocinio"

http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcortegiustizia&IdDocumento=12117955&IdFonteDocumentale=13

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