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Esame avvocato Spagna
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Da: non solo culo28/10/2010 23:41:21
Parte terza


b) La sentenza 10 dicembre 2009, Pesla

96. Per quanto riguarda la qualificazione per la professione di avvocato, recentemente la Corte ha espressamente riconosciuto, nella sentenza 10 dicembre 2009, causa C-345/08, Pesla, la compatibilità con i precetti del diritto comunitario di un siffatto esame comparativo delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri, da parte delle autorità dello Stato ospitante (60).
97. Tale causa verteva su una domanda di ammissione allo svolgimento di un tirocinio professionale in Germania da parte del sig. Pesla, cittadino polacco. Il sig. Pesla aveva concluso i suoi studi giuridici nel proprio paese d'origine e, successivamente, al termine di una formazione giuridica tedesco-polacco, ha conseguito sia il titolo accademico di «Master of German and Polish Law» sia il titolo accademico di «Bachelor of German and Polish Law». Le autorità tedesche rigettavano la domanda diretta ad ottenere una dichiarazione di equipollenza adducendo che le conoscenze di diritto straniero non potevano essere considerate equivalenti a causa delle differenze esistenti con il diritto tedesco. Le autorità tedesche sottolineavano inoltre che le conoscenze di diritto richieste per gli attestati conseguiti dal sig. Pesla nel corso di «Master of German and Polish Law» erano di livello nettamente inferiore a quello delle prove scritte del primo esame di Stato nelle materie obbligatorie. In detta decisione di rigetto veniva tuttavia precisato che il sig. Pesla, su richiesta, avrebbe potuto partecipare a una prova attitudinale (61).
98. In tale sentenza la Corte ha in sostanza confermato la tesi delle autorità tedesche. Essa ha tra l'altro precisato che «le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualificazioni e/o l'esperienza professionale ottenute in altri Stati membri nonché l'esperienza acquisita nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto devono essere esaminate in riferimento alla qualificazione professionale richiesta dalla normativa dello Stato membro ospitante» (62).

Da: non solo culo28/10/2010 23:42:24
Parte quarta


99. Giustamente la Corte ha altresì dichiarato che, con riferimento all'accesso alle professioni legali nello Stato ospitante, risulta decisiva la conoscenza del diritto di tale Stato membro. Essa ha affermato che tale conoscenza del diritto non può essere puramente e semplicemente sostituita dalla conoscenza del diritto dello Stato di origine, e ciò anche qualora lo studio del diritto dal punto di vista del livello della formazione e del tempo e dello sforzo necessario per ottenere tale formazione sia equiparabile in entrambi gli Stati membri. Per evidenziare l'assurdità dell'argomento dedotto in senso contrario dal sig. Pesla, la Corte ha osservato che esso «portato alle estreme conseguenze, equivarrebbe ad ammettere che un candidato potrebbe accedere al tirocinio di preparazione senza possedere le minime conoscenze sia del diritto tedesco sia della lingua tedesca (63)».
100. Inoltre la Corte ha precisato che «l'art. 39 CE non impone di per sé che dette autorità, nel contesto dell'esame di equipollenza richiesto dal diritto comunitario, esigano dal candidato soltanto un livello di conoscenze giuridiche inferiore a quelle attestate dalla qualificazione richiesta in tale Stato membro per l'accesso ad un siffatto periodo di formazione pratica» (64).

Da: non solo culo28/10/2010 23:43:47
Parte quinta


c) Conclusioni

101. Dalla summenzionata giurisprudenza della Corte risulta che, ai fini del presente procedimento pregiudiziale, il riconoscimento di un diploma nello Stato ospitante non può certamente avvenire in modo automatico (65). Piuttosto, spetta allo Stato ospitante verificare, nell'ambito di un esame comparativo, l'equivalenza del diploma straniero con il rispettivo titolo nello Stato ospitante (66). Nel caso dei titoli in materie giuridiche, in linea di principio, la differenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri fa sì che lo Stato ospitante, conformemente al diritto comunitario, possa esigere che il titolare del diploma abbia un'esatta conoscenza del diritto dello Stato ospitante (67). Il diritto comunitario consente, benché non lo imponga, nell'interesse della libera circolazione dei lavoratori, che venga richiesto un livello di conoscenze giuridiche del candidato inferiore a quelle attestate dalla qualificazione richiesta in tale Stato membro per l'accesso ad un siffatto periodo di formazione pratica (68).
102. La Corte ha ricavato tali principi dall'interpretazione delle disposizioni di diritto primario degli artt. 39 CE e 43 CE sulla libera circolazione e sulla libertà di stabilimento dei lavoratori. Il primato del diritto derivato impone, nell'esaminare la seconda questione pregiudiziale, il ricorso prioritario alla direttiva 89/48. Tuttavia, tale circostanza è compatibile con un'interpretazione della direttiva 89/48 alla luce dei succitati principi, atteso che la direttiva è stata adottata proprio al fine di consentire la realizzazione delle libertà fondamentali, come indica la scelta dei suoi fondamenti normativi nonché il suo primo 'considerando' (69).
2. Il fondamento giuridico dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48
103. La succitata giurisprudenza della Corte fornisce importanti indizi per l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48, dal momento che tale disposizione riguarda le misure che lo Stato ospitante adotta dopo aver effettuato un esame comparativo delle qualifiche del richiedente in vista del riconoscimento del diploma straniero. Tra esse la facoltà di esigere che il richiedente, in presenza di determinate condizioni, compia un tirocinio di adattamento per un periodo massimo di tre anni oppure si sottoponga a una prova attitudinale.
104. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva al richiedente spetta in via di principio un diritto di scelta. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività professionale. Una situazione del genere ricorre senz'altro nel caso della professione di avvocato, che si occupa della consulenza e/o dell'assistenza dei suoi clienti su questioni di diritto nazionale (70). Di conseguenza l'Austria può esigere che venga sostenuto un esame di avvocato, a condizione che esso corrisponda alla definizione di «prova attitudinale».

Da: Punto e a capo28/10/2010 23:45:38
Ma sai distinguere la direttiva settoriale 98/5 dalla 89/48???
Vai a letto che è meglio.
La 98/5 è stata creata per uniformare i documenti da richiedere per lo stabilimento in tutti i paesi d'europa!!!
la direttiva 2005/36 (vecchia 89/48) nella prefazione fa salvo quanto disciplinato nella 98/5.
Di cosa stai parlando ????
Leggi e poi parla

Da: non solo culo28/10/2010 23:46:01
Parte sesta


a) L'esame di avvocato quale «prova attitudinale» ai sensi dell'art. 1, lett. g)
105. L'esame di avvocato previsto all'art. 1 del RAPG corrisponde alla definizione di «prova attitudinale» ai sensi dell'art. 1, lett. g), della direttiva 89/48, dal momento che esso riguarda esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente. Con esso si esamina la capacità del richiedente ad esercitare la professione di avvocato corrispondente ai requisiti previsti in Austria. Tali requisiti sono fissati all'art. 1 del RAPG, secondo il quale deve essere fornita la prova dell'«abilità nell'avviare e nel seguire le pratiche, di carattere pubblico o privato, affidate ad un avvocato nonché la sua idoneità a redigere atti e pareri legali nonché ad esporre ordinatamente, per iscritto o oralmente, situazioni di fatto o di diritto». In qualità di Stato ospitante, l'Austria è autorizzata dal diritto comunitario a stabilire tali requisiti, conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte (71). L'art. 1, lett. g), della direttiva 89/48 accorda altresì all'Austria la facoltà di determinare le «modalità» di una siffatta «prova attitudinale».
b) Condizioni in presenza delle quali lo Stato ospitante può esigere lo svolgimento di una prova attitudinale
106. Dall'art. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, della direttiva 89/48 risulta che lo Stato ospitante può esigere un prova attitudinale quando la professione regolamentata nello Stato comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente.
i) Attività professionale non prevista nello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente
107. Il «tirocinio» prescritto in Austria ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. d), della RAO, va inteso quale «attività professionale», che «non esiste nella professione regolamentata nello Stato membro di origine del richiedente» e che non è prevista nella formazione di avvocato in Spagna.
ii) Differenza sostanziale nella formazione
108. La differenza sostanziale che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato ospitante, è da ravvisarsi nella circostanza che l'accesso alla professione di avvocato in Austria in definitiva è concesso soltanto a coloro che accanto agli studi universitari di base hanno superato l'esame di avvocato e hanno svolto il tirocinio di cinque anni. Tali sono infatti i requisiti previsti dall'art. 1, nn. 1 e 2, della RAO per l'iscrizione all'ordine degli avvocati, che autorizza l'esercizio della professione di avvocato. In Spagna, al contrario, sarebbero sufficiente a tal fine il conseguimento del titolo di «Licenciado en Derecho», la conclusione degli studi universitari nonché l'iscrizione all'ordine degli avvocati. In considerazione del fatto che la formazione di avvocato in Spagna non richiede alcuna esperienza pratica, tale differenza deve essere ritenuta sostanziale.
iii) Materie non contemplate dal diploma dello Stato di origine
109. Infine, lo Stato ospitante può esigere il superamento di una prova attitudinale soltanto quando la differenza riguarda materie che sono sostanzialmente differenti da quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.
- La qualifica acquisita in Spagna
110. Come risulta sia dalla direttiva 89/48 sia dalla giurisprudenza della Corte (72), occorre valutare le eventuali conoscenze già in possesso del richiedente, ad esempio le conoscenze del diritto dello Stato ospitante. A questo proposito, la circostanza che il sig. Koller abbia concluso prima ancora degli studi in Spagna, gli studi giuridici di base in Austria, potrebbe svolgere un ruolo importante, tanto più che, come si è gia avuto modo di esporre, un «diploma» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 può essere costituito da un insieme di titoli (73). Il suo titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» potrebbe pertanto, in linea di principio, essere considerato come un ulteriore titolo. Le fondamentali differenze nei singoli ordinamenti degli Stati membri lasciano però apparire il ciclo di studi seguito in Spagna dal sig. Koller non quale integrazione degli studi di base in Austria, bensì come uno studio che per sua natura è diverso. Pertanto, essi non potrebbero essere propriamente equiparabili. Nella valutazione delle qualifiche professionali si dovrebbe considerare che il profilo della professione di avvocato può variare da uno Stato membro all'altro (74). Il compito di verificare in dettaglio quali materie della formazione richiesta nello Stato ospitante non sono comprese nel diploma presentato dal richiedente spetta però, in ultima analisi, alle autorità competenti dello Stato ospitante ai sensi dell'art. 2, lett. g), secondo comma, della direttiva 89/48.

Da: non solo culo28/10/2010 23:47:34
Parte settima


- Rapporto tra studio di base e formazione di avvocato

111. A mio avviso, si presenta in maniera più chiara il rapporto fra la formazione di avvocato e gli studi giuridici in Austria. In tale Stato membro, la formazione di avvocato, per come è concepita, si basa sul ciclo di studi giuridici di base, atteso che con esso si presuppongono acquisite le necessarie conoscenze giuridiche. Essa rappresenta una formazione integrativa, essendo finalizzata a consentire che il candidato all'esame acquisisca la qualificazione professionale e l'esperienza necessarie. Tuttavia, a differenza della semplice formazione accademica ottenuta con la laurea in giurisprudenza, la formazione di avvocato è una formazione pratica. Come ha precisato il governo austriaco (75), tale formazione, che comprende il tirocinio della durata di cinque anni e l'esame di avvocato, trova la sua legittimazione nell'intento di fornire ai singoli prestazioni professionali di elevata qualità in grado di soddisfare le esigenze concrete.
112. Oltre all'orientamento pratico della formazione di avvocato in Austria, occorre considerare che detta formazione comprende materie che nell'ambito degli studi giuridici di base non sono trattate, o non lo sono sufficientemente, come il calcolo degli onorari o la deontologia forense. Lo stesso sig. Koller ha ammesso nelle sue osservazioni scritte (76) che, all'università, la normativa in materia di onorari degli avvocati è stata solo parzialmente oggetto di studio nell'ambito dell'esame di diritto processuale civile e penale e che, inoltre, egli non può dimostrare un'esperienza pratica in tali materie. La conoscenza di queste ultime resta nondimeno un presupposto essenziale per l'esercizio della professione di avvocato, tanto da giustificare l'esplicito richiamo effettuato dall'art. 1, lett. g), della direttiva 89/48 alla deontologia quale possibile oggetto di una prova attitudinale. Il suo argomento secondo il quale avendo esercitato la professione di avvocato per più di quattro anni si possa far affidamento sul fatto che egli abbia, da autodidatta, integrato lo studio della normativa in materia di onorari degli avvocati, non vale a mettere in discussione la necessità di un esame statale delle sue qualificazioni.
113. Va infine osservato che nell'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, della direttiva 89/48 occorre prendere in considerazione il quinto 'considerando' della direttiva 89/48, il quale dispone che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tenuto conto del fatto che né la direttiva 89/48 né il restante diritto comunitario disciplinano i requisiti generali per l'accesso alla professione di avvocato e che, di conseguenza, gli stessi Stati membri possono stabilire i requisiti e quindi anche il livello minimo della formazione di avvocato, l'obbligo del richiedente di sottoporsi a una prova attitudinale non si pone in contrasto con il diritto comunitario.

c) Conclusione parziale

114. L'Austria può, quindi, sulla base delle facoltà conferitele dall'art. 4, n. 1, lett. b), secondo trattino, della direttiva 89/48, esigere che il sig. Koller sostenga l'esame di avvocato.

3. Obbligo di svolgere un tirocinio della durata di cinque anni

115. Occorre tuttavia distinguere tale obbligo da quello che impone al richiedente un tirocinio della durata di cinque anni.

116. In mancanza di un'autorizzazione in tal senso, l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/48 non può essere invocato quale fondamento giuridico per l'obbligo di svolgere un periodo di formazione pratica.

117. Se è pur vero che secondo l'art. 4, n. 1, lett. a), lo Stato ospitante può esigere che il richiedente provi il possesso di un'esperienza professionale solo qualora la durata della formazione addotta dal richiedente a norma dell'art. 3, lett. a), sia inferiore di ameno un anno a quella prescritta dallo Stato ospitante. Non sussistono tuttavia elementi per affermare che la normale durata degli studi in Spagna si discosti molto da quella degli studi giuridici in Austria, i quali sono utilizzati a tal riguardo come termine di confronto. Come ho accennato in precedenza (77), per quanto attiene alla causa principale, si deve considerare che il sig. Koller ha concluso in soli due anni una formazione

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Da: non solo culo28/10/2010 23:48:37
Parte ottava

giuridica aggiuntiva, che come previsto dal diritto spagnolo corrisponde a un corso di studi giuridici in Spagna della durata di quattro anni.

118. Tuttavia, anche a voler considerare soltanto la durata di due anni della procedura di omologazione, sarebbe al quanto dubbio che l'art. 4, n. 1, lett. a), autorizzi un periodo di formazione lungo quanto quello del tirocinio di cinque anni in Austria, tanto più che ai sensi del primo trattino, la durata dell'esperienza professionale richiesta non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante. Inoltre l'art. 4, n. 1, lett. a), quarto comma, precisa chiaramente che la durata dell'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni. Pertanto, la durata di cinque anni prevista per il tirocinio obbligatorio in Austria sarebbe in ogni caso superiore al periodo massimo consentito dalla direttiva 89/48.

119. Occorre infine richiamare la norma di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva 89/48, la quale prescrive espressamente che lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lett. a) e b) del n. 1. Tale disposizione è da intendersi nel senso che è vietata un'applicazione cumulativa di entrambi i meccanismi di compensazione (78). Ciò, applicato alla causa principale, significa che l'Austria non è autorizzata ad esigere la prova dell'esperienza professionale in aggiunta alla prova attitudinale.

120. Pertanto, nelle circostanze della fattispecie, l'obbligo di svolgere un tirocinio della durata di cinque anni non trova un fondamento giuridico nella direttiva 89/48.

4. Conclusione

121. In definitiva, si può affermare che se l'Austria può senz'altro imporre al sig. Koller di sostenere una prova attitudinale, tuttavia essa non può esigere altresì lo svolgimento di un tirocinio della durata di cinque anni.
122. Pertanto, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che la direttiva 89/48 osta a una norma di diritto nazionale, secondo la quale il titolare di un diploma, come descritto nella prima questione pregiudiziale, non può essere ammesso alla prova attitudinale se non dimostra il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale.

Da: non solo culo28/10/2010 23:51:33
Leggetela bene, potrete formarvi la vostra opinione informata senza gli incantatori di serpenti. Non vi fate sfruttare dagli organizzatori di sogni che sitrasformeranno in incubi. Se lo farete almeno lo farete sapendo come stanno realmente le cose. Ora chiudo, vado a sentire un po' di musica e a bere un drink. Saluti

Da: Punto e a capo28/10/2010 23:52:43
Leggete e imparate a capire ciò che è scritto.
con la 89/48 non ti viene dato il riconoscimento automatico perchè ti devi integrare subito.
Lo stabilimento garantisce i terzi con il fatto che l'abogado fa un tirocinio formativo di adattamento x 3 anni e poi sulla base di questo può passare all'integrazione.
NN è LA STESSA COSA!!!
BASTA SCIACQUARSI LA BOCCA CON LE BOIATE!!
ANCHE LA CAVALLERA NN C'ENTRA NULLA CON LO STABILIMENTO DISCIPLINA L'INTEGRAZIONE!!!!!!

Da: Punto e a capo28/10/2010 23:54:15
CARO NN SOLO CULO HAI TOPPATO!!!!

Da: :)29/10/2010 00:25:38
Punto e a capo ha ragione

Da: per amicizia29/10/2010 00:27:24
Per gli imbinitori e i venditori di sogni
Vi consiglio di approfittarne

COMUNE DI GALLO MATESE CONCORSO (scad. 15 novembre 2010) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operaio specializzato - autista di scuolabus cat. B3 posizione economica ...

Scadenza : 15/11/2010
Concorso operaio
[leggi concorso n. 21993]

COMUNE DI CASTO CONCORSO (scad. 18 novembre 2010) Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operaio - autista scuolabus - categoria B livello base, 1ª posizione retrib ...

Scadenza : 18/11/2010
Concorso operaio
[leggi concorso n. 23033]

Da: per amicizia29/10/2010 00:30:13
Per punto e a capo

Offerta di lavoro per addetto alla gastronomia - Potenza

ADDETTO ALLA GASTRONOMIA

Autore annuncio: Metis Spa - filiale di Caserta
Zona lavoro: Potenza
Data pubblicazione: 26 ottobre 2010
Sigla riferimento: CE01-000507 POTENZA

Descrizione offerta:
LA FILIALE DI CASERTA DELL'AGENZIA DEL LAVORO METIS SPA CERCA, PER AZIENDA CLIENTE ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA E MACELLERIA CON PRECEDENTE ESPERIENZA NEL SETTORE GDO ZONA DI LAVORO: POTENZA (PZ)

Da: x tutti29/10/2010 00:56:01
Non solo  culo  è in pieno delirio.................scambia mele per pere ......un giurista di cosi grande  livello che commette errori da pivello ............forse però c'è una soluzione : non solo culo considerata la brutta figura perchè non accogli il suggerimento qui sopra e ti butti su quelle offerte di lavoro,li forse fai meno danni...................

Da: x x tutti & soci29/10/2010 01:18:16
Avete finito di arricchirvi alle spalle dei disperati. Avete chiuso, sanguisughe senza ritegno. Restano ormai pochi spiccioli. Non prenderete per il c.... più nessuno. Voi non avete stima per chi vi legge in questo forum. Pretendete di manipolare pure il significato dei termini. Qeullo che è straordinario e che non proviate vergogna.

Da: x non solo culo29/10/2010 01:27:33
Va be' hai ragione...........su tutto . Adesso pero' tranqulizzati , e rilassati........hai r.a.g.i.o.n. e  ok ? ti sei tranqulizzato. Adesso dormi tranquillo...........e cerca di scaricarti un pò .....perchè adesso siamo tutti informati .

Da: vedremo..29/10/2010 09:12:06
siamo il paese delle banane!!
il paese delle caste!!!
il paese degli ordini!!!
il paese della massoneria!!
il paese della corruzione!!!!
mi vergogno di essere italiano, siamo al delirio!!!
io andrò a lavorare come pizzaiolo ma voi creperete soffrendo di mali nefasti!!!

Da: Disilluso29/10/2010 09:55:38
esagerato....

Da: ktm29/10/2010 10:38:32
Uhm.....la koller (conclusioni) in realtà non ci tange minimamente.
Si parla ri riconoscimento del titolo (e qui interessa a pochi vedo) e si dice che in tema di riconoscimento l'austria può imporre un esame a koller, ma non anche un tirocinio.
A bene vedere con noi non c'entra nulla.

Perà preccupiamoci, perché anche la cavallera era favorevole e l'hanno stravolta. Stravolgeranno anche la koller quando uscirà, MA NOI LI' NON DOVREMO CEDERE DI UN METRO, che dico, nemmeno di un millimetro.
Dovrà essere: la nostra linea del Piave. Prepariamoci subito!

Da: x ktm29/10/2010 10:44:52
Per la verità centra eccome.. è una specificazione nonchè una applicazione dei concetti espressi nella cavallera..

a) cavallera: non è un diploma la credencial il cui rilascio non fu subordinato a esperienza formativa, esame abilitativo, esperienza professionale

b) koller: è diploma la credencial il cui rilascio fu subordinato ad esperienza formativa

Da: lillo29/10/2010 10:48:01
la sentenza koller, se accoglierà le conclusioni dell'avvocato generale, non farà altro che confermare l'assoluta ignoranza giuridica di chi ha scritto pareri sull'argomento dicendo che chi omologa il titolo in spagna non ha svolto formazione in quel paese (dopo aver sostenuto 10 esami....).

Da: x  ktm29/10/2010 10:50:19
Le conclusioni koller sono importanti perchè smentiscono in pieno l'assunto degli ordini secondo cui l'abogado italiano poteva essere equiparato a cavallera.........si  dice chiaramente che il percorso  per ottenere il titolo di abogado è sostanziale( in quanto si  ha una formazione accademica integrativa) e non burocratico o  artificioso quindi niente abuso di diritto comunitario...ed infatti tali conclusioni sono state recepite nei decreti ministeriali  di fine luglio.........

Da: ktm29/10/2010 11:04:13
Si quello che volevo dire è che il koller non chiede di essere iscritto nella sezione stabiliti, lui vuole diventare ordinario subito.

Da: lillo29/10/2010 11:29:13
infatti gli avvocati austriaci non si sono nemmeno sognati di contestare il diritto di koller di esercitare come stabilito.
di più: koller chiede addirittura di essere iscritto come ordinario senza sostenere nessuna prova attitudinale perchè la sua formazione è sostanzialmente identica a quella degli avvocati austriaci. su questo punto però temo la sentenza non gli darà ragione.

ma vi rendete conto dell'aberrazione giuridica di ciò che dicono al coa di roma?

Da: marcello x non solo culo29/10/2010 12:30:20
hai dimostrato l'ignoranza completa in materia.
Non capisco cosa si debba aver paura di questi consiglieri o comunque facenti parte la stessa barricata.
Con i tuoi inverventi hai dato ancora maggior voglia di tenere le fila.

Da: NON SOLO CULO = CONSIGLIERE DEL COA29/10/2010 12:33:05

Da: guardate che NON SOLO CULO è..29/10/2010 12:39:21
.. un consigliere del coa di Roma. Ma cazzarola vi devo insegnare tutto?

Ed io ho anche rispetto di ciò che fa: onore alla armi!

Viene qui cercando di scoraggiare chi vorrebbe iniziare ora la via spagnola, non sapendo che ormai è impraticabile!! Visto che non c'è il tempo materiale per ottenere le carte burocratiche e superare gli esami,,

Da: per altro di NON SOLO CULO..29/10/2010 12:40:46
.. so anche il nome,,

volete indovinare chi è? ;)

Da: di NON SOLO CULO..29/10/2010 12:46:54
.. e degli altri consiglieri del coa di Roma non capisco una cosa.

Non capisco perchè non abbiano la gentilezza di distinguere fra abogados ed agenzie.

Capisco e condivido il loro livore nei confronti di queste ultime, ma fino a prova contraria, agenzia o non agenzia, la Spagna impone esami seri per accedere al titolo. E lo ripeto: agenzia o non agenzia.

Faccio una proposta eretica: UN'ALLEANZA FRA ABOGADOS E COA DI ROMA PER STUDIARE INSIEME UNA LINEA DI ATTACCO CONTRO LE AGENZIE ED LE LORO MILLANTERIE TRUFFALDINE

Da: x non solo culo ( anche figa e bocca? )29/10/2010 12:57:24
ECCO COSA EMERGE DAL PUNTO 38 DELLA C-193/05, CONFRONTATA ANCHE CON ALTRE VERSIONI LINGUISTICHE DELLA MEDESIMA SENTENZA.. E' PROPRIO COME SEMBRA..

C-193/05 [ VERSION ESPANOLA ] 38:  Este análisis viene confirmado por la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en el que se expidió el título [COM(94) 572 final], en cuyo comentario al artículo 3 se precisa que �«la inscripción [ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida] es AUTOMATICA a partir de la presentación de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen�».

C-193/05 [ ENGLISH VERSION ] 38: That analysis is confirmed by the Explanatory Memorandum on the Proposal for a European Parliament and Council Directive to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained (COM(94) 572 final), in which, in the comments on Article 3, it is stated that �[r]egistration [with the competent authority of the host Member State] is an AUTOMATIC entitlement where the applicant furnishes proof of his registration with the competent authority in his home Member State�.

C-135/05 [ VERSIONE ITALIANA ] 38: Tale tesi trova conferma nellâ��esposizione dei motivi della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a facilitare lâ��esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica [COM(94) 572 def.], ove, nel commento allâ��art. 3, si precisa che �«[l]â��iscrizione [presso lâ��autorità competente dello Stato membro ospitante] si verifica DI DIRITTO qualora il richiedente presenti il documento attestante la propria iscrizione presso lâ��autorità competente dello Stato membro di origine�».

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