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Esame avvocato Spagna
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Da: x  non solo culo28/10/2010 19:05:54
Si è partiti da un ipotetico abuso di diritto comunitario da parte degli abogados e si è arrivati a un abuso d'ufficio degli ordini : questa è l 'evoluzione  della questione................studiaaaaaaaaaaaaaa

Da: non solo culo28/10/2010 19:05:59
E' roba vecchissima?
Il vostro collega non è stato iscritto. Ora è  avvocato perchè ha fatto l'esame in Itaia.
Io ho la coscienza tranquilla. Quelli in buona fede li ho avvisati. Disilluso, ripensaci, vai a fare l'esame a dicembre e auguri

Da: x  non solo culo28/10/2010 19:07:59
si sarà iscritto in un altro ordine............oggi la vertenza giuridica è molto piu' chiara anzi solare grazie proprio alla Cavallera e ad altre sentenze

Da: non solo culo28/10/2010 19:08:04
tu sogni amico. balli sul titanic che affonda

Da: x  non solo culo28/10/2010 19:11:03
Ho capito che vuoi scoraggiare ............. ma non c'è bisogno , tranquilizzati !!!

Da: x  non solo culo28/10/2010 19:12:58
la via spagnola è difficile e costosa .........solo pochi coraggiosi ormai la possono percorrere  quindi stai tranquillo

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Da: ktm28/10/2010 19:17:46
La delibera dela coa udine è nulla in radice? All'ordine di Verona furono tirate le orecchie?

Purtroppo a volte leggo delle caxxate paurose. Perché mettere in giro voci FALSE?
La delibera del coa Udine di cui sopra non fu neppure impugnata dal richiedente e l'Ordine di Verona non fece affatto marcia indietro: per evitare la cancellazione gli stabiliti convocati si trasferirono in altro ordine.
Le iniziative di Udine e Verona ricevettero il plauso di tuta l'avvocatura italiana, altro che tirata d'orecchie!

PERCHE' qualcuno scrive notizie FALSE?
E' inquietante e ancora non capisco se sono agenzie o cosa, per incoraggiare gli aspiranti abogados ad intraprendere la loro via spagnola.

Da: non solo culo28/10/2010 19:19:30
Sono tranquillissimo. Il mio sostegno non è rivolto a te, so che tu stai tranquillissimo. E' rivolto a tanti ragazze e ragazzi che si disperano per un insuccesso contingente e si buttano su percorsi impervi. Io sono un avvocato con la A maiuscola e mi prendo cura dei potenziali colleghi. Perchè è deontologicamente corretto fare così. Io non ho niente da dire a te. Non sei il mio interlocutore, pur se rispetto, ovviamente, il tuo pensiero

Da: Flavio x non solo culo28/10/2010 19:21:39
hai lordato l'intera categoria con delle argomentazioni superate e fuorvianti.
ti sei divertito per un pomeriggio, ora passa a riscuotere e torna a lavorare, non sembri avere molti clienti visto il tempo che passi qui.

Da: ktm28/10/2010 19:23:40
Però i colleghi di verona e udine sbagliarono, dovevano impugnare subito.

Ora, però, se rileggo che verona e udine fecero marcia indietro o furono "rimbrottati" (E' FALSO) o altre cazzate dle genere faccio un copiai incolla del forum e porto in procura. Mettere in giro notizie false è reato, e non è la diffamazione o l'ingiuria intendiamoci, dove la procura se porti una querela se la ride, per un reato del genere ove i coa verona e udine si costituiranno parte civile le indagini le fa, e sono affari dell'anonimo cazzaro poi.

Diciamole giuste: i colleghi sbagliarono a non impugnare.
I coa ebbero in consenso generale

Da: x  non solo culo28/10/2010 19:24:20
Ok continua pure ...............nella tua opera di proselitismo.......non ribatto piu' lo giuro ho capito la tua finalità lodevole ....e meritoria anzi dico a tutti di ascoltare non solo culo ...

Da: vedremo..28/10/2010 19:25:36
se uno è fesso e non impugna sono fatti suoi... mase uno ha la costanza di andare fino alla corte di cassazione(sezioni unite) è tutto un'altro discorso. del resto quella delibera del coa è nulla perchè il d.lgs 96/01 dice che non si applicano agli avv. stabiliti le norme sull'accesso alla professione in italia.
mettete su internet il nome dell'abogado falchi che ha vinto al cnf....e vedrete ..non solo culo e disilluso.... che abbiamo ragione noi

Da: lillo28/10/2010 19:37:57
ripeto: a verona furono tirate le orecchie.
riassumo la questione: l'ordine di verona dette addirittura il via al procedimento di cancellazione.
i colleghi attaccati preferirono trasferirsi ad altro ordine per quieto vivere (eppure vi erano alcune persone qualificate a livello comunitario che invece li esortavano a tenere dure e mettere le cose in chiaro con l'ordine veronese).

dopo che i colleghi si erano trasferiti ai dotti giuristi veronesi arrivò una comunicazione non molto dolce nella quale in sostanza si diceva: fate come vi pare ma sappiate che state agendo in modo illegittimo e state facendo assumere delle responsabilità al vostro governo.

quanto sopra è come si sono svolti i fatti, non vedo cosa ci sia di oscuro.
sono convinto anche io che i colleghi veronesi sbagliarono a non farsi rispettare, avrebbero chiarito la questione una volta per tutte.

Da: lillo28/10/2010 19:42:07
e a chi minaccia querele per ignoranza: anche al coa di piacenza sono state tirate le orecchie e sono state tirate in maniera bella forte dallo stesso cnf.
lì però si trattava del caso di un avvocato abilitato in spagna e integrato in italia a seguito di esame al cnf e quindi la questione è un po' diversa.
l'avvocato integrato fece ricorso al cnf di fronte alla ottusa resistenza di piacenza e il cnf, in sostanza, disse che i consiglieri piacentini non avevano capito un tupo.

come i consiglieri, romani, aggiungo io :)

Da: fate attenzione28/10/2010 19:44:16
Fate attenzione:
L'Avvocato Falchi, un tempo abogado, non ha vinto proprio nulla contro il CNF, ha solo coraggiosamente ribattuto punto per punto ad un consigliere del CNF e molti ordini, e anche il CNF, molto correttamente hanno pubblicato la duplice in tervista.

Dire però che l'avvocato Falchi avrebbe vinto qualcosa al cnf è cosa non veritiera.
Una cosa è vera, cioè che ci vorrebbero tanti Falchi, lui si che ha avuto pelotas.....da 10 e lode

Da: vedremo..28/10/2010 19:45:00
ha vinto ha vinto

Da: fate attenzione28/10/2010 19:45:27
OK, postami il riferimento della sentenza

Da: lillo28/10/2010 19:45:49
e a chi millanta una certa commistione che esisterebbe fra il coa di roma e la magistratura: ma stiamo scherzando? a quanto ne so io i magistrati sono gente seria e i consiglieri di roma che attaccano gli abogados se non stanno attenti faranno la fine di de tilla.
la gente va colpita dove fa più male; per quanto riguarda de tilla il punto più doloroso è quello politico (era da mesi che i giornali lo davano come superfavorito al cnf ed abbiamo visto come è finita), fra i 90 abogados maltrattati a roma ci sarà qualcuno che alla fine troverà il modo di colpire in modo consono chi intende sfruttare le sue frustrazioni su dei colleghi rispettabili.

Da: ktm28/10/2010 19:53:57
Roba incredibile......

Il cnf tira le orecchie al cod verona e udine.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al tar entro 60 giorni.
Roma, 01 aprile 2009

Da: lillo28/10/2010 19:56:22
ktm, invece di dire caxxate cerca di rispondere a tono se ne sei capace. altrimenti per quanto mi riguarda la discussione può anche finire qui.

Da: giacomo28/10/2010 20:02:07
lillo dice sacrosante verità, la cosa che stupisce è che sembra che parli a persone del tutto estranee alla materia.

Da: ktm28/10/2010 20:03:01
Si si, dicevo, come si fa a dire che i coa vennero redarguiti? Del resto il cnf col parere del 2009 anzi affermò delle cose che vanno in linea c0on quanto sostenuto dai coa triveneti

Da: x   ktm28/10/2010 20:18:05
non è vero ..............il cnf ha rigettato l'ipotesi della cancellazione da loro richiesta (in modo irresponsabile) , ha invece accolto la loro interpretazione tarocca della cavallera ed adesso penso che se ne siANO PENTITI AMARAMENTE bastava leggere  infatti le conclusioni MADURO e adesso ci  sono pure quelle koller...........insomma un disastro !!!!

Da: Alex28/10/2010 20:26:50
Mi servirebbero gli appunti x la prova  di Avila o almeno se potessi dirmi dove posso reperirli gratuitamente su internet.
Grazie

Da: lillo28/10/2010 20:28:39
il vero disastro è stato il parere izzo, quello sì fulgido esempio di arguzia giuridica...
non per niente il cnf, dopo averlo pubblicato sul suo sito, si è affrettato a farlo sparire.
lo dovesse leggere un magistrato andrebbe immediatamente ad indagare l'università dove l'avv rizzo si è laureato e magari anche la scuola che gli ha concesso la licenza elementare.
ah, anche il parere rizzo è arrivato al ccbe e alle altre sedi comunitarie competenti. solo per far capire con chi hanno a che fare in italia. nel leggere quella cosa si sono strappati così tanti capelli che ora sono tutti pelati.

Da: Si,ma la sentenza28/10/2010 20:35:17
Si,ok ,ma la sentenza Koller esce o non esce??????????????

Da: ktm28/10/2010 21:41:23
?? !
si vabbè, tanto per cominciare il parere izzo (ho controllato or ora) è ancora sul sito del cnf
vabbè, basta....

Da: :)28/10/2010 22:34:47
si sà qualcosa sulla questione degli abogados discussa il 25 ottobre al BBCE?

Da: non solo culo28/10/2010 23:38:17
Le conclusioni dell'Avvocato generale sulla pregiudiziale Koller viene arbitrariamente contrabbandata come positiva. Vi posto le lunghe conclusioni perché ognuno di voi si faccia un'idea personale e documentata. Vi risparmio le note, ovviamente

1. Mancanza di automatismo nella procedura di reciproco riconoscimento
91. Occorre anzitutto fare riferimento all'art. 3, primo comma, della direttiva 89/48, che attua il principio della reciproca fiducia nell'ambito del riconoscimento dei diplomi (50), disponendo che lo Stato ospitante che subordina l'accesso ad una professione al possesso di un diploma non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a tale professione se il richiedente possiede il diploma prescritto da un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa professione sul suo territorio e se tale diploma è stato ottenuto in uno Stato membro. Occorre inoltre operare un rinvio al già citato art. 8, n. 1, della direttiva 89/48, il quale obbliga lo Stato ospitante a riconoscere i certificati rilasciati dalle rispettive autorità degli altri Stati membri.
a) La sentenza 13 novembre 2003, Morgenbesser
92. In realtà, come precisato dalla Corte nella sentenza Morgenbesser (51), la direttiva 89/48 non richiede in nessun caso che il riconoscimento di un diploma nello Stato ospitante avvenga in modo puramente automatico (52). Spetta piuttosto all'autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle sentenze Vlassopoulou (53) e Fernández de Bobadilla (54), se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le competenze o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi (55).



Da: non solo culo28/10/2010 23:40:04
Parte seconda


93. Tale procedura di valutazione comparativa deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti il possesso da parte del suo titolare, di conoscenze e di competenze, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle competenze che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, lascia presumere siano in possesso del titolare (56).
94. Nell'effettuare tale esame, uno Stato membro può prendere in considerazione differenze obiettive relative sia al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza sia al suo settore di attività. Pertanto, a giudizio della Corte, nel caso della professione di avvocato che qui rileva, uno Stato ha il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giuridici nazionali (57).
95. Se, in seguito a detto esame comparativo dei diplomi, accerta che le conoscenze e le competenze attestate dal diploma straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere che tale diploma soddisfa i requisiti imposti da queste ultime. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le competenze mancanti (58). A questo proposito, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero di un'esperienza pratica siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (59).

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