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Esame avvocato Spagna
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Da: x  disilluso28/10/2010 15:10:27
Qualcuno vorrebbe far credere che l'iscrizione ad un collegio di abogados  non ha un valore legale................ e si vuole accreditare tale assurda tesi con argomenti risibili tipo devi dimostare questo , devi dimostrare quello..........questi argomenti potevano avere un fondamento solo se a monte dell'iscrizione poteva configurarsi un abuso del diritto comunitario (come si è cercato di insinuare), una volta acclarato che nel caso degli abogados non si configura alcun  abuso  l'unica  cosa  che conta in realtà è solo il requisito dell'iscrizione nel collegio spagnolo ............. tutto il resto sono solo chiacchere!!!!

Da: lillo28/10/2010 15:13:11
sempre a chi elogia de tilla: la questione abogados e le offese lanciate dal presidente dell'oua hanno contribuito non poco alla rielezione di alpa, se non altro perchè hanno "puntato i riflettori" su questo particolare candidato e sui suoi supporters e si è scavato un pochino nel suo passato.
aspetto inoltre di sapere cosa si sia detto in sede di ccbe, al quale so per certo le esternazioni di de tilla e i verbali del coa di roma sono state integralmente comunicate suscitando non poco disagio.

io a capo dell'organo di rappresentanza degli avvocati vorrei qualcuno con una reputazione immacolata e al di sopra di ogni sospetto, non so voi.
alla fine della fiera, l'avvocato de tilla secondo me è stato mal consigliato e si è fidato ciecamente di qualche collaboratore che non ha approfondito la questione e ha pensato di poter ricavare un tornaconto mediatico con poco rischio.

quanto a ktm: sta si scrive senza accento. prima di lanciare prosopopee curiamo un pochino anche la forma :).
per il resto personalmente concordo sulla sostanza di quanto dici, il titolo spagnolo è abilitante. stendiamo un velo pietoso invece quando parli di incriminazione per chi dovesse andare a sostenere l'esame a dicembre.

Da: Disilluso28/10/2010 15:14:16
ma quale acclarato!!!!!

Ma lo vuoi capire che è acclarato solo da te e tutti gli altri, i coa in primis, se ne sbattono?

Da: x  disilluso28/10/2010 15:39:26
Quindi tu convieni allora che gli ordini commettono un abuso anche penalmente rilevante..............perchè due sono le cose 1) l'ordine se ne sbatte perchè agisce in base ad un potere che gli compete di rigettare l'iscrzione o di non rispondere 2) l'ordine se ne sbatte perchè vuole abusare dei suoi poteri confidando sul fatto che nessuno agirà in giudizio ................... sei per la prima o seconda ipotesi? tanto per capire.

Da: emanuele28/10/2010 15:46:56
l'ordine se ne sbatte ma fino ad un certo punto, vedrete.
Chi vi parla attualmente esercita in uno studio spagnolo che tra le varie sedi, è presente anche in italia.
Posso dirvi che gli abogados, diciamo per distinguerli, gli avvocati spagnoli, sono incavolati e non poco verso i "colleghi" italiani.
E' ipotizzabile una tiratina di orecchie nelle sedi più opportune, anche in via discrezionale poiché, ciò che qui non viene detto è che se non è qualificato un abogados (italiano) per essersi solo laureato in giurisprudenza in spagna allora non è all'altezza della professione nemmeno un avvocato spagnolo che ha, ovviamente, seguito lo stesso percorso, come stabilito dal suo paese natale.
Volente o nolente siamo in europa, è insindacabile il percorso formativo che ogni paese sceglie.
Vedrete tra un anno che anche il fatto che la spagna segua il modello italiano per "formare" gli avvocati sarà una balla.
Purtroppo a questo paese fa male vedere che gli altri paesi non siano da sudamerica come l'itala è.
Saluti da barcellona, anche da mattia, un mio coinquilino che non era troppo raccomandato per entrare nella specializzazione in pediatria in italia, ed è felicemente entrato qui.

Da: lucio28/10/2010 16:38:30
Le tiratine d'orecchie sono già arrivate e il signor avvocato di cui si parlava sopra ne sa qualcosa. Vediamo quanti altri "orejones" ci saranno fino a quando durerà questa storia.

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Da: non solo culo28/10/2010 16:57:48
Ma allora perché non date l'esamino a dicembre così risolvete tutti i voltri problemi e mandate tutti a quel paese ? Bravo disilluso, lasciali alle loro angustie. Vai a fare l'esame e vedrai che te la cavi. In bocca al lupo

Da: lucio28/10/2010 17:00:48
Perchè l'esame a dicembre porta via 3 giorni, è tutto un copia copia e le correzioni non sono trasparenti.
Poi non vedo perchè ci si debba piegare... secondo me chi insiste con l'esame a dicembre è una longa manus del coa di roma che vuole provare a legittimarsi ex post con il sottile acume giuridico che lo contraddistingue: "vedete, sono in malafede, essi stessi sanno di essere nel torto e vengono a fare l'esame in italia".
Un tale modo di pensare non mi sorprenderebbe

Da: non solo culo28/10/2010 17:13:50
Mi sa che qui l'unica persona ragionevole è Disilluso (non nel senso di aggettivo, sia chiaro). Questi giovanotti che pensano di mettere paura al Coa di Roma mi fanno una tenerezza infinita. Si vede che non conoscono nè le leggi scritte nè quelle materiali, nè il significato dell'autonomia, nè il significato dell'autodichia in siffatta materia. Come sa chiunque i Consigli, anche nell'ambito delle linee guida del CNF, possono dettare regole che, nell'mbito dell'autogoverno, assumono il valore di "normazione secondaria". Come tutti sanno, se le suddette regole dovessero violare principi contenuti nella normativa europea, a risponderne, in ambito unionista, non sarebbe il Consiglio, nè, a maggior ragione, i loro componenti, ma il cosiddetto Stato amministrazione. Chissà perché non studiate, caspita. Siete imbarazzanti, parlate di violazioni penali, di danni e di sciocchezze consimili e non vi rendete conto che siete fuori dal mondo. Disilluso, mettiglielo in quel posto, fai l'esame a dicembre e metteti tranquillo.

Da: Disilluso28/10/2010 17:17:50
io l'esame a dicembre non lo faccio, non ci penso proprio, ho solo detto che si poteva fare, punto

Da: giacomo3428/10/2010 17:24:16
come diceva iurista il giurista Kirchmann: "un tratto di penna del legislatore e intere biblioteche diventano carta straccia", questo per dire che se si forza la mano il legislatore sarà obbligato, seppur non condividendo, a metter freno a queste esternazioni.
Non sarebbe la prima volta che l'italia, intesa come stato, riceva critiche ed osservazioni dall'europa; non sarebbe la prima volta che debba emanare un decreto per ovviare ad ovvie nefandezze; non sarebbe la prima volta, né purtroppo l'ultima

Da: non solo culo28/10/2010 17:26:25
Quanti condizionali; troppi

Da: x non solo culo ( anche figa e bocca? )28/10/2010 17:27:41
Dopo questa, lasciatelo dire, hai passato troppo tempo al bar e poco sui libri.. vedi, tu non capisci.. a me, ad esempio, non interessa proprio di mettere paura al COA di Roma, visto che la normativa e la giurisprudenza ( che nessuna autodichia può contrastare e che tu, evidentemente, non conosci ) sancisce l'iscrizione "di diritto".. ciò significa che il COA non ha nessun potere provvedimentale sull'iscrizione ( non manifesta nessuna volontà in tal senso, al limite può in senso contrario, essendo prevista la possibilità di rigettare per motivi di incompatibilità ) e che il potere dell'ordine si esplica in una attività amministrativa meramente materiale, senz'altro suscettibile di attuazione ( se proprio a qualcuno interessa ) mediante ricorso giurisdizionale al TAR ( accompagnato da istanza di ordinanza cautelare ) il diritto comunitario è fatto per essere applicato, mica "bau bau, micio micio" o "triche e ballacche"..

Da: libertador28/10/2010 17:28:55
Rispondo a "non solo culo".
Quello che dici sugli ordini è corretto, non rispondono loro di quello che fanno a livello comunitario (a livello di legislazione nazionale sì, io sarei curioso di discutere di risarcimento danni se emergeranno determinati elementi) ma lo stato membro.
Proprio per questo al COA di Verona l'anno scorso arrivò un ammonimento di fuoco sia dalla UE che da alcuni organi governativi italiani spiegando che quei signori si stavano assumento la responsabilità di una sanzione a carico del loro governo.
E voglio vederli questi principi del foro alla vaccinara fare i bulli con il sottosegretario di turno che li chiama "aò ma che stai a fa?Ma che te sei rincojonito? Io ciò n'immaggina da difenne, ma lo sai chi ti c'ha messo 'ndo stai mo'?"

Ahahahahaah

Da: non solo culo28/10/2010 17:37:12
Dammi un precedente, uno solo. Di quale giurisprudenza stai parlando? E' vero, io non conosco giurisprudenza in materia. Dammi un estremo, uno straccio di numero. Ma fammi il piacere, solone dei miei stivali. Io sono un giurista....tu chi sei? Con questa filiofia del cavolo state mandando alla rovina un'intera generazione. Agli altri dico: svegliatevi fino a che siete in tempo. Lasciate stare i pifferai.

Da: x  non solo culo28/10/2010 17:43:03
Aiutooooooooo spero vivamente che tu non sia avvocato..............certe asserzioni fanno impallidire anche un diplomato alla scuola radioelettra, l'ordine non si puo'attribuire poteri che non ha ............mi fermo qua risponderti  è solo tempo perso !!!! 

Da: non solo culo28/10/2010 17:43:12
Vi stanno mollando tutti, proprio tutti. Non avendo alcun appeal sul piano del consenso, vi considerano vuoto a perdere, specie dopo che la Spagna ha, di fatto, riconosciuto che il suo sistema di selezione della classe forense era assolutamente sbilanciato per difetto rispetto alla media europea. Voi sognate, guardate il dito, manon la luna. Rischiaite di rimanere fuori dalla professione per sempre, almeno in Italia. Chiedete a Solvit Italia, sentite il suo imbarazzo, i suoi mi dispiace. Rinsavite finché siete in tempo. Ve lo dice uno disinteressato

Da: x "dove la preferisci?"28/10/2010 17:43:53
C-193/05 punto 38.. toh giurista.. beccatela fino in fondo !!

Da: x  non solo culo28/10/2010 17:52:10
Pero' che onore abbiamo in questo forum addirittura un grande giurista  !!!! dopo quello che ho letto ho molta piu' fiducia in me , perchè se un giurista scrive certe cose..........allora  c'è speranza per tutti !!!!

Da: catalan28/10/2010 17:56:22
io ho preso il titolo in spagna e non ho nulla di cui vergognarmi!anzi! data la fatica e lo sforzo nel preparare tutte le materie richieste e le trafile burocatiche. tra l'altro a breve sosterrò la prova al CNF e se la passo avro' contemporaneamente due titoli, spendibili in italia e spagna. alla faccia dei vari Cdo, che pensano soltanto a coltivare il loro orticello...

Da: roberto28/10/2010 18:01:00
bravo catalan, questo è lo stesso mio pensiero ed obiettivo.
in bocca al lupo per la conversione del titolo

Da: lillo28/10/2010 18:06:05
Per ora il mollato mi sembra l'Avv De Tilla, che aveva puntato la sua campagna elettorale sull'attacco agli abogados e manda in giro i suoi scagnozzi a spargere il verbo.
Magari non solo culo è proprio uno di questi che viene a menare colpi anche sui forum. L'eleganza del nome scelto la dice lunga.

Da: non solo culo28/10/2010 18:43:54
Leggete bene novelli giureconsulti, leggete e ditemi se questo provvedimento è stato impugnato e com'è finita. Incoscienti


Avvocato Stabilito ex D.Lgs. 02/02/2001 n. 96 - Rigetto della domanda da parte del COA di Udine


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
per la Circoscrizione del Tribunale di Udine

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine nella seduta del 20 aprile 2007.

Sono presenti
Omissis
- vista la domanda pervenuta il omissis del dott. omissis - nato a omissis, cittadino italiano, residente a omissis - di iscrizione, in qualità di Avvocato Stabilito, nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati di Udine, in forza della Legge D.Lgs. 02.02.2001 n. 96 con gli allegati documenti;
- sentito il richiedente in data omissis, a chiarimenti di integrazioni;
premesso
• che il dott. omissis, in sede di audizione avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine di data omissis ha dichiarato di essersi laureato presso l'Università degli Studi di Parma, di avere svolto pratica notarile presso un notaio di Cervignano e di avere svolto il corso notarile a Padova, di avere svolto la pratica forense presso uno studio legale di Monfalcone, svolgendo queste attività contemporaneamente, e di avere sostenuto due volte gli esami scritti di Avvocato in Trieste, di non avere sostenuto l'esame nell'ultima sessione ritenendolo non necessario;
• che lo stesso ha inoltre dichiarato di avere seguito l'iter diretto all'ottenimento dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati in Spagna al fine altresì di ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati in Italia; che l'iter in questione è consistito nel riconoscimento in Spagna della laurea italiana attraverso lo svolgimento di una unica prova scritta della durata di circa due ore in dieci materie, in vista della quale la preparazione si è limitata a quattro accessi presso l'Università spagnola e ad uno studio fatto in Italia;
che tale esame è stata l'unica prova sostenuta per l'ottenimento dell'iscrizione al Colegio de Abogados de Madrid, che, a sua volta, costituisce l'unico presupposto invocato per l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Udine;
• che il richiedente risulta non aver svolto alcuna attività professionale in Spagna;
• che, sotto il profilo del diritto, si pone il problema dell'applicabilità della disciplina dell'Avvocato Stabilito alla fattispecie appena descritta;
• che, in proposito, la disciplina normativa di cui al D.Lgs. 02/02/2001 n. 96 è volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di Avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; che tale finalità presuppone che l'interessato sia cittadino di uno Stato membro diverso dall'Italia, così come si evince, in particolare, dalla definizione di "Avvocato Stabilito" di cui all'art. 3 lett. d), nonché dalle previsioni di cui all'art. 6, primo comma e terzo comma lett. a) D.Lgs. citato;
che l'intera disciplina di cui al D.Lgs. 02/02/2001 n. 96 è diretta a consentire l'esercizio della professione forense all'interno dell'Unione Europea, ma con espressa salvezza della peculiarità delle modalità di accesso all'attività di Avvocato disciplinate dai singoli legislatori nazionali;
che tale espressa riserva è contenuta nella stessa Direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/1998 laddove, nel preambolo parte finale del 2° "considerando" è precisato che la direttiva "ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante e non mira a modificare le regole professionali in esso vigenti, nè a sottrarre l'Avvocato all'applicazione delle stesse";
• che per un cittadino italiano, qui altresì residente, lo Stato Italiano non può definirsi "Stato membro ospitante"
• che per il cittadino italiano l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati è disciplinata dall'art. 17 R.D.L 27.11.1933 n. 1578;
• che, in particolare, il legislatore nazionale ha imposto che per esercitare l'attività di Avvocato venga superato un esame diretto a dimostrare l'idoneità, sotto il profilo della preparazione del richiedente in diretta applicazione della tutela del diritto di difesa dei cittadini consacrato dall'art. 24 della Costituzione;
P.Q.M.
Rigetta la domanda di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Udine del dott. omissis
Avverte che entro giorni 20 dalla notifica del presente provvedimento l'interessata potrà proporre ricorso avverso lo stesso al Consiglio Nazionale Forense.
Omissis
Letto confermato e sottoscritto
omissis

Copia conforme all'originale estratta dal libro dei verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine.
Udine, 20 aprile 2007

Il Presidente



Da: x non solo culo28/10/2010 18:54:23
Questo provvedimento non esiste.. è assolutamente NULLO per difetto di attribuzione, manca la norma giuridica che attribuisce il potere all'ordine di rigettare l'iscrizione  dell'avvocato stabilito per motivi diversi da quelli relativi a questioni di incompatibilità..

Da: non solo culo28/10/2010 18:57:23

Vedo che tacete, state studiando vero? Amici non fatevi ingannare dalle sirene. Pensate al vostro futuro.

Se non vi è bastato, vi do un'altro esercizio. Queste disposizioni saranno pedissequamente seguite da tutti gli Ordini, sono obbligatorie

Consiglio Nazionale Forense, parere 25 giugno 2009, n. 17


I Consigli dell'Ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti, verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale dell'interessato. Se cioè, al titolo abilitativo acquisito all'estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all'altro non sia solo "burocratica", per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario.

E' questa l'indicazione fornita ai Consigli dell'ordine forense, unici titolari nella gestione degli albi a livello locale, dalla commissione consultiva del Cnf, coordinata dal consigliere Gino cardone, in un parere reso a fine giugno (parere 25 giugno 2009, n. 17).

Fine prima parte

Da: x  non solo culo28/10/2010 18:58:18
E' ROBA ormai VECCHIssima. quella decisione la conosciamo a memoria  si vede che sei nuovo del forum !!!!.............  gli ordini del triveneto e del nord sono stati infatti  i piu' imprudenti nelle loro decisioni ........tutto quello che è scritto li' è miseramente smentito da tutte le sentenze della Corte di Giustizia  che non sto qui  a ricordarti tanto che serve .................i

Da: non solo culo28/10/2010 18:59:24
II parte

La sentenza della Corte di Giustizia Ue. La commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell'Ordine locali) ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Consigli dell'Ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all'albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell'Unione europea, della sentenza della Corte di Giustizia C-311/06 (cosiddetta Cavallera), resa in una causa riguardante la professione di ingegnere. In particolare, la sentenza dei giudici di Lussemburgo del 29 gennaio scorso ha dichiarato che non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l'interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale. La Corte di Giustizia ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, dà luogo ad un "abuso del diritto", riprendendo in questo passaggio le conclusioni dell'avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento in uscita e poi in entrata dall'estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio che contrasta con il principio comunitario in base al quale "gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario".

Da: non solo culo28/10/2010 19:02:12
III parte

....omissis....

IV parte

Viceversa non potranno essere penalizzati i professionisti in possesso di cittadinanza italiana o formati in Italia, i quali dimostrino l'effettivo svolgimento di esperienza professionale all'estero.
In risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela dell'Ordine condizionato alla dimostrazione dell'effettivo errore in cui sia incorso il Consiglio e all'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza del soggetto negli albi. Ma se "è evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto già acquisite" nel passato, per il futuro "l'efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell'albo qualora sia accertato il carattere artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta".
Le norme. In premessa, il parere ripercorre i dati normativi alla base del sistema del riconoscimento dei titoli professionali. Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato.
Le modalità del riconoscimento non hanno tuttavia subito sostanziali modifiche, sicché può ritenersi che i principî enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi vincolanti anche per l'esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l'applicazione della successiva direttiva 2005/36.
In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del Paese di stabilimento. Tale facoltà è ribadita, con particolare riguardo alle professioni che richiedono approfondite conoscenze giuridiche, dall'art. 14, comma terzo, della direttiva 2005/36 (e recepita nell'art. 23 del d.lgs. 206/2007).

Da: non solo culo28/10/2010 19:03:08
Ultima parte

Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella già ricordata sezione speciale dell'albo.
Nel merito va ricordato che coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro Paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli "avvocati stabiliti", come previsto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
Vi è, poi, la possibilità di ottenere l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di "avvocato"), fruendo della procedura di "integrazione" prevista dagli artt. 12 e segg. del citato d.lgs. 96/2001.
Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di "avvocato" (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

Da: x  non solo culo28/10/2010 19:03:15
Ancora con il parere sulla Cavallera ..............ma allora sei proprio nuovo del forum....................noi ci abbiamo discusso per mesi...............leggiti le conclusioni di maduro(integralmente accolte) correlate alla sentenza cosi' forse capisci anche tu il senso vero della  sentenza completamente a favore degli abogados.....................

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