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Esame avvocato Spagna
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Da: marco x disilluso29/10/2010 15:34:10
si certo che bisogna fare ricorso, ma ognuno fa come gli pare perchè loro (i coa) fanno come gli pare.. ma un conto è dire che bisogna fare ricorso un conto è dire che è esercizio abusivo..

Da: marco x disilluso29/10/2010 15:34:15
si certo che bisogna fare ricorso, ma ognuno fa come gli pare perchè loro (i coa) fanno come gli pare.. ma un conto è dire che bisogna fare ricorso un conto è dire che è esercizio abusivo..

Da: Disilluso29/10/2010 15:36:42
Vedi, il mondo è fatto così.. .te ne sei accorto adesso?

loro hanno il coltello dalla parte del manico, se non ti iscrivono fai ricorso, al limite ti iscriveranno tra qualche anno a ricorso vinto (SE lo vinci)... che hanno da perdere?

siete voi che non volete crescere... io i risarcimenti milionari li ho visti solo su questo forum

Da: marco x disilluso29/10/2010 15:37:14
il c.p. l'hanno scritto negli anni 30, c'era la ue negli anni 30? per questo si parla di abilitazione dello stato! non ti confondere, l'abilitazione è l'iscrizione all'albo ordinario spagnolo

Da: x  DISILLUSO29/10/2010 15:37:24
Ma allora convieni anche tu che in mancanza di iscrizione l'ordine incorre nel reato di abuso d'ufficio in versione omissiva giacchè non iscrive pur in presenza di un obbligo di facere ?

Da: marco x disilluso29/10/2010 15:41:26
chi parla di risarcimenti? qui si parla solo del fatto che se loro non iscrivono cazzi loro..
chiunque iscritto in qualsiasi albo esercita in tutta europa.
nessun esercizio abusivo!
se i coa non vogliono i soldi dell'iscrizione, se lo stato non vuole le tasse governative, se l'adisu disdegna le tasse regionali, affari loro.. c'è chi le avrebbe pagate volentieri.

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Da: Disilluso29/10/2010 15:52:50
no, cazzi tuoi, solo tuoi!

a loro non gliene può fregare di meno, anzi....

ti voglio proprio vedere ad esercitare 35-40 anni senza il titolo di avvocato, ma come abogado, in uno stato straniero... voi non vi rendete conto di quello di cui state parlando... sarebbero cazzi loro adesso...

Da: x  DISILLUSO29/10/2010 15:55:31
Rispondi sul reato? c' è o non c'è secondo te ?

Da: marco x disilluso29/10/2010 15:57:34
lo vedi che confondi tutto?
non ce la faccio più.. x oggi è già troppo..
sei sicuro che sei un collega stabilito? non è che sei amico di non solo culo e magari appartieni a qualche coa? tipo roma? a me puoi dirlo.. di talchè facciamola finita qui.. basta..

Da: x marco29/10/2010 16:02:11
basta! è ovvio che disilluso è in buona fede e che è un abogado!

solo perchè sostiene opinioni diverse dalle vostre ciò non vuol dire automaticamente che è interessatoa  remare contro!

è solo realista!

il consigliare è "non solo culo": e se segyuite i suoi ragionamenti potete risalire alle argomentazioni che vengono costruite in sede di consiglio per frenare gli abogados..

.. hanno cominciato aleggere norme e giur comunitatria solo ora e tentano comunque di trovare appigli in esse..

Da: leggete qui..29/10/2010 16:04:09
.. http://www.ccbe.org/index.php?id=6&id_rubrique=2&L=5 ..

e rilassatevi

Da: lillo29/10/2010 16:04:38
ai consiglieri: ricordatevi di de tilla.
poi non dite che no nsiete stati avvertiti :)

Da: leggete qui..29/10/2010 16:06:18
Le norme della Direttiva 98/5/CE relative alla registrazione sono direttamente applicabili?

Il Comitato "Stabilimento" del CCBE ritiene che le norme della Direttiva relative alla registrazione in particolare sono direttamente applicabili. Tuttavia, occorre ricordare che l'applicazione diretta delle norme della Direttiva è una questione di diritto che non ricade sotto l'autorità delle giurisdizioni nazionali, sotto la supervisione della CGCE.

Da: Avvocato Stabilito Demian29/10/2010 16:06:36
Disilluso il problema sono i tuoi occhi che non vogliono vedere cosa dice la CGCE, l'unico organo realmente competente per stabilire ciò che è giusto o ciò che è sbagliato in materia.. poi.. io di diritto sono già iscritto poi, materialmente non inseriscono il mio nome? Pazienza.. peggio per loro, adesso risponderò con un altra memoria facendo presente che già sono iscritto di diritto ( parola della CGCE ), che pertanto io inizio ad esercitare, che è loro dovere provvedere con l'attività amministrativa materiale necessaria altrimenti ricorrerò al TAR, che un provvedimento di rigetto fondato sul mancato esercizio della professione in Spagna non esiste ( è nullo per difetto di attribuzione.. tant'è che si tentava di inserire una norma illegittima in tal senso, che farò senz'altro presente )

Da: marco x29/10/2010 16:06:49
lo so.. anche io sono in buona fede, e proprio per questo non si può sentire un discorso rivolto a sostenere che un abogado esercita abusivamente !

Da: Avvocato Stabilito Demian29/10/2010 16:07:46
SUCCHIATEMELO !!!!! HA HA HA

Da: Avvocato Stabilito Demian x leggete qui..29/10/2010 16:08:39
Grazie per il link ;)

Da: lillo29/10/2010 16:08:54
io direi al coa di roma di leggersi le guidelines piuttosto, le trovate qui.
peccato che questi parlino a stento l'italiano e le guidelines siano in inglese. mamma che ignoranti.

http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/guid_enpdf1_1181225044.pdf

Da: x demian29/10/2010 16:09:29
dai basta! hai ragione solo in parte!

disilluso ha ragione nel dire che se vuoi esercitare devi risultare iscritto! l'iscrizione nell'albo vale quanto meno ad probationem!!!!!

dico "quanto meno".. ma non ci emtterei la mano sul fuoco,, forse anche ad substantiam,

certo è che "DEVONO ISCRIVERTI", ma se non lo fanno tu NON RISULTI STABILITO,,

ovviamente NON C'E' ESERCIZIO ABUSIVO XCHE' SEI ABOGADO

Da: sere29/10/2010 16:11:53
ciao ragazzi, sono stata contattata da un dipendente dei un agenzia dicendomi che c'è la possibilità di fare l'esame in spagnolo su tute le materie a Roma..che ne pensate?

Da: e basta!29/10/2010 16:12:37
basta anche dare di ignoranti ad ogni piè sospinto al coa!

non sono ignoranti, per nulla! non sapranno l'inglòese, ma maagri parlano perfettamente latinoe  greco, nonchè francese e tyedesco! eddai! sempre a fare le pulci sulla preparazione degli altri!

CERCHIAMO DI GUARDARE LE QUESTIONI CON UNA CERTA FREDDEZZA! SIA DAL PUNTO DI VISTA LOGICO-GIURIDICO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLE DINAMICHE POLITICO-ECONOMICHE

Il coa non è ignorante: porta avanti precise istanze di tutela della categoria (chiamatela pure casta, ma aglie ffetti pratici la sostanza non cambia)

Da: Avvocato Stabilito Demian29/10/2010 16:12:51
Mitico Cuenca !! Ad probationem porto la ricevuta di iscrizione.. Ma non credi ai tuoi occhi? L'avvocato ha DIRITTO DI STABILIRSI dove cavolo gli piace.. le norme sono DIRETTAMENTE APPLICABILI.. l'iscrizione ha luogo DI DIRITTO.. sono norme fatte così proprio per scongiurare ABUSI commessi da certe teste di cazzo che popolano i COA nostrani.. non gli sta bene? Mi facciano causa !!

Da: vedremo..29/10/2010 16:13:16
truffa

Da: pirina29/10/2010 16:14:21
Oggi doveva essere emessa la famosa sentenza della corte di giustizia europea, qualcuno é al corrente di com'è andata?

Da: Avvocato Stabilito Demian29/10/2010 16:15:06
Davvero??? La Koller ???!!!

Da: x demian!29/10/2010 16:15:08
basta!

stai sragionando sull'onda della tua (giustissima) rabbia!

tu hai "DIRRITO DI ESSERE" ISCRITTO

NON SEI ISCRITTO DI DIRITTO

la cosa è diversa!

Da: Avvocato Stabilito Demian29/10/2010 16:16:15
Sei ISCRITTO DI DIRITTO = AUTOMATICAMENTE invece ( punto 38 c 193/05 ) vai a leggertela prima di parlare orbo !!!

Da: posto le faq del ccbe29/10/2010 16:16:31
La Direttiva 98/5/CE permette agli avvocati di esercitare in un altro paese dell'Unione Europea con il titolo professionale del paese ospitante?

Si.
La Direttiva permette agli avvocati stabiliti in un altro Stato Membro con il titolo professionale del proprio paese d'origine, di conseguire il titolo professionale dello Stato Membro ospitante a condizione che egli abbia esercitato per almeno tre anni un'attività effettiva e regolare nello Stato Membro ospitante (Articolo 10 della Direttiva 98/5/CE)




La Direttiva 98/5/CE esonera l'avvocato che desidera esercitare in un altro Stato Membro con il titolo professionale del proprio paese d'origine di registrarsi presso lo Stato Membro ospitante?

No.
L'avvocato che si stabilisce con il titolo professionale del proprio paese d'origine in uno Stato Membro che non sia quello in cui ha ottenuto la sua qualifica professionale deve registrarsi presso l'autorità competente in quello Stato (Articolo 3 della Direttiva 98/5/CE).


Come si fa a reperire la Direttiva 98/5/CE nelle diverse lingue dell'Unione Europea?

La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) del 14 marzo 1998, L. 77, ed è liberamente consultabile sul sito web Europa.
La Direttiva 98/5/CE permette agli avvocati di esercitare in un altro paese dell'Unione Europea utilizzando il titolo professionale ottenuto nel paese di origine?

Si.
La Direttiva permette a tutti gli avvocati di esercitare su base permanente in un qualsiasi altro Stato Membro con il titolo professionale ottenuto nel proprio paese di origine (Articolo 2 della Direttiva 98/5/CE) e senza limiti di tempo. L'avvocato è poi obbligato ad indicare esattamente il suo titolo del paese di origine "in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante" (Articolo 4 della Direttiva 98/5/CE).


La Direttiva 98/5/CE è applicabile ai praticanti avvocati?

No.
Il CCBE ritiene che i "praticanti avvocati" non sono compresi nell'ambito delle norme della Direttiva 98/5/CE in quanto riguarda l'avvocato "che è pienamente qualificato in uno Stato Membro" (Articolo 1.2. delle linee guida per l'attuazione della Direttiva 98/5/CE).


Le norme della Direttiva 98/5/CE relative alla registrazione sono direttamente applicabili?

Il Comitato "Stabilimento" del CCBE ritiene che le norme della Direttiva relative alla registrazione in particolare sono direttamente applicabili. Tuttavia, occorre ricordare che l'applicazione diretta delle norme della Direttiva è una questione di diritto che non ricade sotto l'autorità delle giurisdizioni nazionali, sotto la supervisione della CGCE.
La Direttiva 98/5/CE accorda all'avvocato un monopolio sulla consultazione?

Secondo il Comitato "Stabilimento" del CCBE, non si può dedurre dalla Direttiva che sia stabilito un monopolio sulla consultazione nell'intera Unione Europea. Tale questione tuttavia ricade sotto l'autorità delle giurisdizioni nazionali, sotto la supervisione della CGCE.

Da: lillo29/10/2010 16:17:06
a me piace definirli ignoranti perchè sono avvocati e ignorano il diritto. e ciò è grave, molto grave.
come scrisse un collega tedesco una volta in un atto italiano "non finisce qui".
tutelassero quello che gli pare ma devono mettere in conto che se pestano i piedi a qualcuno (e poi in maniera gratuita e violenta, senza un minimo di savoir fare) il rischio di reazione c'è.

Da: (x DEMIAN) a parziale correzione..29/10/2010 16:26:23
.. risp a demian..
tu dici:
"Sei ISCRITTO DI DIRITTO = AUTOMATICAMENTE invece ( punto 38 c 193/05 ) vai a leggertela prima di parlare orbo !!!"

sono andata leggerla ed effettivamente il tenore letterale del punto 38 parla di automatismo nell'iscrizione; ma ti invito a considerare un'insormontabile ostacolo di ordine pratico e giuridico-amministrativo: l'automatismo di cui parla il par. 38 può realiz<zarsi solo se qualche buon'anima del coa prende la penna in mano e scrive il tuo nome nell'albo!

per questo ti dico che quantomeno l'effettiva iscrizione ha valore ad probationem!

ovviamente: in caso di mancata (materiale) iscrizione devi comunque agire in giudizio perchè sia inequivocabilmente accertata l'avvenuta ed effettiva iscrizione in conseguenza della normativa vigente!!!!

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