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Esame avvocato Spagna
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:32:38 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:32:44 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:32:49 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:32:55 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:33:01 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:33:07 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:33:12 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:33:17 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:33:23 |
Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione. Posted on 15 marzo 2014 Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea. Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115 Quesito 325, COA di Milano | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:08 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:14 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:19 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:24 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:29 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:35 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:40 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:45 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:51 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:36:57 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:02 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:07 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:13 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:18 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:23 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:29 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:34 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:39 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:44 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:50 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:37:56 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
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