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Esame avvocato Spagna
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:38:01 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:38:06 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:38:11 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:38:17 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:38:22 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. 3 V. sentenza C-255/02, Halifax e a. www.curia.europa.eu IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:38:28 |
Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 59/14 Lussemburgo, 10 aprile 2014 Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata A parere dell'avvocato generale Nils Wahl, il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso del diritto La prassi di rifiutare ai propri cittadini che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero pregiudica il corretto funzionamento della direttiva e compromette i suoi obiettivi I cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi hanno entrambi conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza (Licenciado en Derecho). Ciò li ha autorizzati ad iscriversi come «abogado ejerciente» presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero («avvocati stabiliti»). Le loro domande trovavano fondamento nella normativa italiana 1 che traspone la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati 2, la quale consente agli avvocati di esercitare in altri Stati membri con il titolo ottenuto nel loro Stato di origine. Dal momento che il Consiglio dell'Ordine non aveva preso una decisione entro il termine prescritto, i signori Torresi hanno proposto ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl spiega anzitutto perché la Corte di giustizia sia competente a conoscere della controversia sottopostale dal CNF. Pur essendo composto da avvocati e decidendo sulle domande di iscrizione all'albo degli avvocati, il CNF può tuttavia essere ritenuto sufficientemente indipendente ed imparziale, in quanto sussistono determinate garanzie procedurali. Pertanto il CNF soddisfa gli stessi criteri degli organi giurisdizionali nazionali e può adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia su questioni di diritto dell'Unione. Nel merito, l'avvocato generale Wahl osserva che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo 1 Decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 96. Per poter esercitare in Italia la professione di avvocato con un titolo ottenuto nello Stato di origine, i cittadini degli Stati membri devono presentare, nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo prevista per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica fuori dall'Italia. 2 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, 14/03/1998, pagg. da 36 a 43). www.curia.europa.eu ottenimento) 3. Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa. In tale contesto, l'avvocato generale ricorda che lo scopo della direttiva è quello di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale. Il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai trattati dell'Unione. La direttiva ha realizzato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari all'esercizio di tale diritto. La presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) è l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. È ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. Inoltre la Corte ha già statuito che la direttiva non consente che l'iscrizione di un avvocato nello Stato membro ospitante possa essere subordinata ad ulteriori condizioni (come ad esempio un colloquio inteso ad accertare la padronanza della lingua o lo svolgimento di un determinato periodo di pratica o di attività come avvocato nello Stato membro di origine). Se non è richiesta alcuna precedente esperienza per esercitare, ad esempio, come «abogado» in Spagna, non vi è ragione di richiedere una tale esperienza per esercitare con il medesimo titolo professionale («abogado») in un altro Stato membro. A tal riguardo, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero. Pertanto, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi. L'avvocato generale sottolinea tuttavia che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non è loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In tali casi specifici, la direttiva prevede anche la possibilità di chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro in cui il titolo è stato ottenuto. L'avvocato generale conclude pertanto che la direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine. IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. 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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:50:28 |
Ma che succede a questo topic? Possibile che si apre dopo quasi 2 minuti di caricamento e posta un stesso messaggio decine di volte dopo un altra attesa di circa 3 minuti??? Lo ho già detto secondo me è saturo... Comunque resto dell'idea che la via spagnola ormai è stata superata di gran lunga dalla via rumena, senza parlare del fatto che oggi il paese piu' favorevole per diventare avvocati è la Bulgaria, ma devi saper parlare il bulgaro per prendere contatti; Qualcuno che si è già attrezzato, dice che sarebbe il non plus per l'avvocato UE oggi...senza parlare delle bellissime donne che si incontrano soggiornando per il percorso di studi in Bulgaria... A buon intenditor... | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:50:34 |
Ma che succede a questo topic? Possibile che si apre dopo quasi 2 minuti di caricamento e posta un stesso messaggio decine di volte dopo un altra attesa di circa 3 minuti??? Lo ho già detto secondo me è saturo... Comunque resto dell'idea che la via spagnola ormai è stata superata di gran lunga dalla via rumena, senza parlare del fatto che oggi il paese piu' favorevole per diventare avvocati è la Bulgaria, ma devi saper parlare il bulgaro per prendere contatti; Qualcuno che si è già attrezzato, dice che sarebbe il non plus per l'avvocato UE oggi...senza parlare delle bellissime donne che si incontrano soggiornando per il percorso di studi in Bulgaria... A buon intenditor... | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:50:39 |
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:50:45 |
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:50:51 |
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:50:56 |
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:51:01 |
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:51:07 |
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Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 11:51:13 |
Ma che succede a questo topic? Possibile che si apre dopo quasi 2 minuti di caricamento e posta un stesso messaggio decine di volte dopo un altra attesa di circa 3 minuti??? Lo ho già detto secondo me è saturo... Comunque resto dell'idea che la via spagnola ormai è stata superata di gran lunga dalla via rumena, senza parlare del fatto che oggi il paese piu' favorevole per diventare avvocati è la Bulgaria, ma devi saper parlare il bulgaro per prendere contatti; Qualcuno che si è già attrezzato, dice che sarebbe il non plus per l'avvocato UE oggi...senza parlare delle bellissime donne che si incontrano soggiornando per il percorso di studi in Bulgaria... A buon intenditor... | |
Da: lillolallo1 | 01/05/2014 21:13:32 |
avvocato ccbe, ho più di qualche sospetto che tu stia volutamente sabotando il forum. chiedo agli amministratori di voler cortesemente verificare. | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 22:31:24 |
No figurati ci posto da tanto tempo qui, era un plugin del navigatore difettoso, ho risolto, comunque rimane il fatto che il topic è lentissimo ciao | |
Da: Avvocato CCBE | 01/05/2014 23:55:11 |
p.s. in ogni caso chiedo scusa, non si ripeterà , se solo ogni tanto non mettessero sul sito di Mozilla plugin buggati..., vado a nanna, che dopo questo giorno di riposo domani si ricomincia a lavorare, i Tribunali potevano restare chiusi per un bel un ponte, ciao raga' ;) | |
Da: nerone87 | 02/05/2014 09:55:51 |
Avvocato CCBE che informazioni hai sulla Bulgaria, io in rete non ho trovato gran che? | |
Da: cri1974 | 02/05/2014 12:19:05 |
Così, giusto per.............. Università , iscriversi all'estero non serve a dribblare i test. Il Consiglio di Stato boccia gli studenti furbetti Porte chiuse per gli studenti che chiedono il trasferimento da università di un Paese Ue a un'ateneo italiano. Occorre infatti comunque superare le prove di accesso, previste in Italia per l'iscrizione alle facoltà universitarie "a numero chiuso". Questo è l'orientamento del Consiglio di Stato, 21 aprile 2014 n. 2028. La sentenza, relativa a studenti di medicina, - che si inserisce in un crescendo di polemiche sui test d'ingresso (si veda da ultimo il ministro Giannini sul Sole 24 Ore del 29 aprile) - è importante e risolve il contrasto tra due orientamenti. Il primo è favorevole all'iscrizione di studenti che abbiano già superato, in altri Paesi Ue, uno o più anni dei corsi di studio prescelti, previa valutazione di equipollenza degli studi e dei singoli esami sostenuti: si sostiene un'analogia con l'esercizio delle professioni in ambito Ue, riconoscendo i periodi di formazione acquisiti all'estero. La tesi opposta - oggi prevalente - vede nella legge n. 264/1999 il potere ministeriale di disporre accessi programmati ad alcuni corsi di laurea, senza conflitti con il diritto comunitario. L'obbligo di armonizzazione (articolo 165 Trattato Ue) non esclude la distinzione tra riconoscimento accademico e riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE, dlgs 206/2007). Inoltre, l'articolo 165 Trattato Ue fissa come obiettivo solo tendenziale quello di favorire la mobilità degli studenti e il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio, e tutto ciò con raccomandazioni e non con atti vincolanti delle istituzioni comunitarie. Quindi, gli atenei legittimamente possono escludere dall'ammissione a un qualsiasi anno di corso gli studenti di università estere che non superino la selezione di primo accesso e che in questo modo intendano eludere, con corsi di studio avviati all'estero, la normativa nazionale. Oggi, quindi, opera in pieno l'articolo 1, comma 1, della legge 264/1999, che programma gli accessi di alcuni corsi universitari (fra cui medicina) a livello nazionale, senza distinzione fra il primo anno di corso e i successivi. Del resto, la stessa Corte costituzionale (383/1998), applicando gli articoli 2 e 4 della Costituzione, assicura ai soggetti capaci e meritevoli il raggiungimento dei livelli più alti dell'istruzione, ma nel contempo (articoli 33 e 34), ammette che il percorso formativo possa essere condizionato anche dalle risorse umane e dalle strutture organizzative degli atenei, oltre che dal «fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo». Di qui la legittimità del numero chiuso, coerente al reciproco riconoscimento dei titoli di studio sulla base di standards di formazione tali da garantire l'effettivo possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della professione. Tutto ciò che resta affidato alla discrezionalità del legislatore, nei singoli Paesi, è la determinazione degli strumenti, dei mezzi e delle modalità più opportuni per adempiere all'obbligo di risultato. Superati, quindi, gli orientamenti locali (Tar Brescia, 1066/2014, sul Sole del 25 marzo): il concorso di accesso va quindi considerato requisito per l'iscrizione a qualsiasi anno di corso senza distinguere fra accesso al primo e agli anni di corso successivi. | |
Da: nerone87 | 02/05/2014 13:09:54 |
allora incentiveranno i giovani a laurearsi all'estero | |
Da: Avvocato CCBE | 02/05/2014 14:00:08 |
nerone87: giusta osservazione, purtroppo nel nostro paese non vi è una mentalità europeista, c'e' sempre il solito corporativismo. Possibile che sono quando ci devono tassare sono europeisti, ma quando devono far circolare liberamente le professioni, le qualifiche, i titoli, questi per il solo fatto di essere stati acquisiti in un altro stato europeo non sono idonei? Questa è una mentalità molto provinciale, ho paura che i giovani con tutto quello che vedono qui, non solo decideranno di laurersi all'estero, ma anche di vivere all'estero, e l'Italia resterà un paese di anziani, senza capacità di produrre... | |
Da: lii03 | 02/05/2014 14:08:43 |
La sentenza del Consiglio di Stato, postata, non limita la circolazione dei titoli o dei diplomi, assolutamente, ciò non sarebbe possibile in base alla normativa dell'Unione europea. Il Consiglio di Stato si limita a dire che i corsi di medicina, in Italia sono a numero chiuso. Pertanto che va all'estero per l'iscrizione a medicina, e poi cerca di rientrare in Italia per frequentare i corsi a numero chiuso, non viene ammesso a questi corsi. Che c'entra questo, che può essere anche considerato deprecabile, con la libera circolazione dei titoli. I corsi all'estero, in Europa, sono previsti esclusivamente dall'Erasmus e devono essere autorizzati, per averne il riconoscimento!!! | |
Da: El chico | 02/05/2014 14:54:12 |
Bene, vedo che si fa di tutto per continuare a far uscire, se non cervelli, di sicuro capitali, complimenti! | |
Da: lillolallo1 | 02/05/2014 16:18:40 |
ora vedrede che gli autoproclamatisi "esperti" avvocatoni useranno la pronuncia sul numero chiuso a medicina per volgarizzare ancora una volta la questione abogados. abbiate fiducia :) | |
Da: TANGO2 | 02/05/2014 17:02:43 |
CRI 1974.. HO LETTO CON INTERESSE QUANTO DA TE POSTATO, ANCHE SE AVEVO LETTO SU LA RASSEGNA STAMPA Oua, PERDONAMI PERO' NULLA HA CHE FARE CON LA NS. OMOLOGA DEL TITOTO DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA, EFFETTUAZIONI DI ULTERIORI ESAMI IN TERRA iBERICA...ISCRIZIONE AL COLEGIO DE ABOGADOS ..EPPOI RIENTRO IN ALTRO PAESE EUROPEO CHIDENDO LO STABILIMENTO... LE DUE COSE NON HANNO ASSOLUTAMENTE ALCUNA ANALOGIA. CORDILITA'. | |
Da: Ph_D | 02/05/2014 19:50:47 |
Aggiungo che, malgrado l'orientamento del Cds contrario ai trasferimenti (orientamento non nato oggi ma risalente al 2012!!!), parecchi Tar continuano ad ammettere i ricorrenti, con interessanti motivazioni... Da bravi giuristi non lasciamoci distogliere da articoli giornalistici pubblicati "ad hoc", per fuorviare opinione pubblica. La vicenda è complessa ;-) | |
Da: El chico | 02/05/2014 20:13:34 |
E guarda caso pubblicati proprio all'indomani dei test per l'accesso alle facoltà di medicina -odontoiatria. | |
Da: Tonimetiu | 02/05/2014 22:49:06 |
E ' stata pubblicata la lista degli ammessi all esame di stato in spagna. Pochissimi italiani 6/7 su oltre 300. | |
Da: Jo22 | 02/05/2014 23:34:15 |
@ Tonimetiu Puoi postare il link del sito web? Grazie | |
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