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Esame avvocato Spagna
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Da: d.e.m.i.a.n. 29/04/2014 23:31:01
( cosi come di pensare che sia falso cio che dici )

Da: common law 29/04/2014 23:39:04

ahaha.. un'altra vittima della cattivissima common law che è lei che offende per prima! ;)

NON rivoltare la frittata e rileggiti, egregio... tu hai scritto
"e, ammesso che quel pm abbia detto davvero quella frase, penso che si sbagli.."

Quell'"ammesso" significa che io avrei potuto inventare la risposta del pm... l'interpretazione errata veniva come seconda opzione. La prima costituisce tentativo di offesa, ragazzo...o non lo sai?

Si ricordi una cosa e a lettere cubitali.. io NON offendo mai per prima.. ma se qualcuno ci prova con me si becca la giusta replica.

Bravo.. non rivolgermi più la parola... quanto detesto il vittimismo...
in particolare detto da chi un tempo ha affermato la cosa seguente:
"ditegli quello che volete, ma il CNF è formato da gente che sa il fatto suo e sa come scrivere e fare questo mestiere, per questo li rispetto !! Nell'oscurità delle forme magari fomentano il caos [ aiutati da chi poi le spara senza pensarci ] ma non affermano falsità.."

Ti ricordi... demian?

ahaha.. ciao ennesima vittima di common law!

Da: common law 29/04/2014 23:45:22


scusa veh.. ma di uno che scrive quelle cose del cnf... di uno che in tema di abilitazione cita l'art. 35...ha qualunque importanza quel che pensa?

Pensa quel che ti pare ma almeno non fare la vittima che sarebbe già un progresso;)

ciao ragazzo.. e ricorda che io interpreto il non rivolgermi più la parola sia direttamente che indirettamente...non è un piacere dover rispondere a chi conosce  il diritto dei camionisti.

Da: lillolallo1 30/04/2014 02:01:07
come direbbe un vecchio amico del forum: e che ingi stà centrabbbiuggiuoto con quello di cui parliamo noi quà? il forum stà inutile, deve stare chiuso e si può parlare solo su un forum dove io stò amministratore :)

Da: El chico 30/04/2014 09:23:29
@ d.e.m.i.a.n.

Comunque , se si segue il ragionamento di chi sostiene che il no ejerciente possa incorrere in sanzioni penali se iscritto in Italia, bisognerebbe essere conseguenti ed affermare che i cuenta ajena incorrerebbero in un illecito deontologico( in quanto, anche se non di dì fatto, in diritto si fa una dichiarazione di lavoro dipendente).

Ma se tutto va bene al CNF perchè insistere a parlarne?

Da: AGNELLO HISPANICO 30/04/2014 10:32:39
Ragazzi non fatemi arrabbiare la barrista che poi sono cazzi eh..lei non offende mai nessuno, eccetto becchini, camionisti e chiunque non argomenti in diritto...
Inoltre il pm le ha detto che lei è "la più meglio che ci è", quindi come diavolo vi permettete di mettere in dubbio il suo sacro e veritiero verbo?
Dai common, basta cazzeggiare ora, vai di spritz aperol!

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Da: abogado Ruggero De Ceglie 30/04/2014 10:56:06
@ common: a parte il p'.m. che ti ha detto che sei una penalista eccellente per l'interpretazione illuminata del dolo eventuale... la fine sarà che nessuno mai verrà rinviato a giudizio per un cosa del genere. Il costituirsi parte civile del C.O.A. per un orientamento dato dal C.N.F. è poi il non plus ultra dell' assurdo. In Italiia, come legge prevede d. lgs 96/2001 devo seguire le direttive sulla deontologia indicate dal C.N.F e così sia. STOP. Che poi io rimarrò iscritto esercente fino all'integrazione, è un altro paio di maniche. Basta con la caccia alle streghe e le pippe mentali. Qui le cagate ha la facoltà di scriverle giusto lo scemo belante morto di fame dopo aver preso le insolazioni che prende davanti alla porta della chiesa di Brescia quando chiede l'elemosina

Da: AGNELLO HISPANICO 30/04/2014 11:26:46
Daje Ruggè!! Ruggè-Ruggè-Ruggè!

Da: idrocarburo  -banned!-30/04/2014 11:42:57
http://www.larioja.com/la-rioja/201404/22/millar-medio-ingenieros-arquitectos-20140422122737.html

Pare che l'idea sia quella di equiparare i titoli con 300 crediti delle lauree vecchie al livello del Master...

se andasse in porto e comprendesse anche la licenciatura en derecho non sarebbe neanche malaccio fare l'esame di abilitazione a questo punto...
:D

Da: idrocarburo  -banned!-30/04/2014 11:43:03
http://www.larioja.com/la-rioja/201404/22/millar-medio-ingenieros-arquitectos-20140422122737.html

Pare che l'idea sia quella di equiparare i titoli con 300 crediti delle lauree vecchie al livello del Master...

se andasse in porto e comprendesse anche la licenciatura en derecho non sarebbe neanche malaccio fare l'esame di abilitazione a questo punto...
:D

Da: pasajero  -banned!-30/04/2014 12:01:48

- Messaggio eliminato -

Da: Ph_D 30/04/2014 12:37:45
Non dubito minimamente che Common abbia interloquito con il Pm  (stiamo arrivando alle polemiche puerili...), ma il giurista ragiona in base alle argomentazioni giuridiche, non a opinioni di un appartenente alla Pubblica accusa...

I Coa/Cnf agiscono come organi dello Stato. Sono lo Stato. La speciale abilitazione, ricavata dalla normativa italiana, è la iscrizione presso l'ordine degli avvocati, che in genere presuppone il superamento dell'esame di Stato in Italia, tranne nel caso di stabilimento, dove appunto si applicano le norme comunitarie...

Se tale iscrizione presso il Coa (a torto o ragione) è stata concessa da un Coa, sulla base di un parere del Cnf, dov'è il dolo dell'imputato che ne ha usufruito?

Nel dubbio che l'imputato abbia agito in buona fede, facendo legittimo affidamento su un parere che il Cnf ha rilasciato ai Coa, l'imputato sarà assolto e non vedo modo in cui il Pm possa dimostrare in giudizio la malafede dell'abogado...

Da: abogado Ruggero De Ceglie 30/04/2014 12:44:26
@ Ph_D: ecco per l'appunto... più o meno lo stesso discorso per l'abuso di diritto, perché sono andato in Spagna per bypassare l'esame italiano e non per usufruire di una normativa più agevole. Bene, magari lo poterei anche aver fatto, ora dimostramelo! Non c'è assolutamente nessun dolo, né tantomeno dolo eventuale, io non accetto nessun rischio perché da avv. stabilito segue le direttive C.N.F.. STOP

Da: Ph_D 30/04/2014 12:56:52
Però, caro Ruggero, l'esclusione di responsabilità penale non significa che il comportamento è disciplinarmente corretto, in Spagna. Nè che gli atti siano processualmente validi in Italia...

Io mi asterrei dall'esercitare, se prima non transiti a esercente...

Da: lillolallo1 30/04/2014 13:20:10
"i coa/cnf SONO LO STATO".
concordo.e rabbriviscoal pensiero che LO STATO italiano sia rappresentato da alcuni signori "infiltratisi" in coa/cnf.
a questo punto mi chiedo: non sarebbe il caso di introdurre meccanismi di "decenza" per accedere a determinati ruoli?
basterebbe sottoporre alcuni signori ad una prova da quinta elementare (componimento a piacere) o da terza media (domandina di educazione civica) per far fuori certuni autoproclamatisi "avvocatoni".
sbaglio?

Da: common law 30/04/2014 16:02:45

@ Ruggero

ti sbagli.. il pm non mi ha affatto detto che sono una penalista eccellente (non credo sentirai mai una cosa del genere su nessuno da un pm)... ha detto che il mio esito era troppo "dottrinale" con ciò palesemente alludendo alla posizione del teorico, dello studente.

La sua risposta il l'ho riferita poi ognuno la pensa come gli pare.
Non ha affatto parlato di parti civili, comunque...

@ PD

PD, i pm non sono certamente l'oracolo del diritto... rinviano a giudizio anche in casi dove palesemente l'azione penale non poteva iniziare o essere proseguita... uno di questi casi mi è capitato recentemente.

Io ho affrontato l'argomento nei 5 minuti di attesa del provv. del GUP con una persona che io credo mastica il diritto penale un po' meglio di noi... era un pm non un vpo; in ogni caso avevo la curiosità di sentire il parere di uno dall'altra parte della barricata.
La cosa che mi ha stupita è che conosceva l'argomento...il che mi convince che il parere del cnf sia uno specchietto per allodole; leggendolo, tra l'altro, è palese la confusione che il cnf fa tra la richiesta del certificato d'iscrizione e l'abilitazione in Spagna.

Quello che ulteriormente mi stupisce è il leggere qui che non è chiaro il concetto che l'esercizio in Italia o altro stato membro dipende direttamente dal paese d'origine. Ovvero leggere che in tema di abilitazioni il CNf sarebbe competente quando l'abilitazione è conferita dal Ministero.

Ciò detto, ribadisco, ognuno la pensa come gli pare... per conto mio io non voglio avere a che fare con nessuna nullità nel caso incontri un non esercente quindi seguirò di certo il consiglio datomi e cioè di far presente la cosa al giudice... poi quel che decidono son fatti loro.. mi basta non subirne conseguenze.

Mangiaratti.. guarda che non è giornata... qui diluvia e sono stata in tribunale finora.. quindi aria.
Capisco che per un brescianotto contadino i barrister sono una specie di divinità.. ma non ti agitare più di tanto che non è il caso; diventa barrister in inghilterra pure un laureato in altra materia.. basta ottenere il GDL e poi fare il BPTC ignorantotto ;)

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:31:19

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:31:24

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:31:30

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:31:35

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:31:41

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:31:47

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:31:54

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

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Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:32:00

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:32:05

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

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Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:32:11

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:32:16

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:32:21

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:32:27

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

Da: Avvocato CCBE 01/05/2014 11:32:32

Il Consiglio dell'Ordine di Milano chiede di sapere se sia rilevante, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti di un Abogado, che egli rivesta o meno la qualifica di "ejerciente" nell'Albo di iscrizione.
Posted on 15 marzo 2014   

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di "non esercente" dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 11 dicembre 2013, n. 115

Quesito 325, COA di Milano

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