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Esame avvocato Spagna
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Da: lii03 25/04/2014 17:12:09
@Antequera , guarda che l'ho letta in rete, praticamente il 23 scorso è andato in senato e ha dettato linee guide per la giustizia, e pare, da quello che ha scritto il giornalista, che si è lamentato che ci sono troppi avvocati e bisogna prevedere un numero chiuso.

E da quello che ho capito lo verrebbe mettere agli esami del 2015 il quale è senza codici commentati con la giurisprudenza, e quindi diventa un concorso tipo come per magistratura.

Alla fine dell'art. il giornalista chiosava: il Ministro Orlando al proposito chiederà alla commissione sul punto dei contingenti per gli avvocati e per gli stabiliti.

Certo non sono le parole esatte, ma il succo era questo!!

Se lo ritrovo, l'articolo, lo posto.

Guarda che se guardi alla riforma forense e le norme di accesso, a mio avviso, si capisce che questa cosa viene da lontano

Da: skygate 25/04/2014 19:00:05
@lii03

Stai sereno che so bene cosa devo fare, non mi servono i tuoi suggerimenti...ho chiesto quanto costa stare iscritto come stabilito.
Se qualche  stabilito ha voglia di dirmelo, bene.... Altrimenti amen..

Da: MR.Help 25/04/2014 19:07:10
Mah ... :(

Da: Antequera 25/04/2014 19:47:42
lii03
ahh, ho capito. Prima hanno aperto facoltà di giurisprudenza in qualsiasi luogo e senza numero chiuso e poi il problema è che ci sono troppi avvocati. E che dovevamo fare i veterinari?!
X gli stabiliti ribadisco: alla fine saranno 5000 su 250000, non sono un problema!

@skygate
essere avvocato stabilito costa quanto essere avvocato ordinario. A ciò devi aggiungere quanto devi pagare in Spagna al Collegio.

Da: pasajero  -banned!- 25/04/2014 19:50:03

- Messaggio eliminato -

Da: Antequera 25/04/2014 19:59:48
Renzusconi è più vecchio del vecchio. Peccato x lui che è morto il mitico Giulio altrimenti un posto al governo era x lui ;)

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Da: lii03 25/04/2014 20:42:14
Secondo me in Italia prospettano avversione agli stabiliti, ma poi in Europa chiederanno restrizioni solo per l'albo ordinario, se c'è una libera circolazione è normale che sarebbero ridicoli.

Dice che entro giugno ci saranno novità per l'esame italiano, ma vedremo...

@ skygate, non volevo essere scortese, solo mi è sembrato un po' prematuro chiedere i costi per lo stabilimento e che comunque trovi, i costi, nei fac-simili delle domande nei siti degli Ordini. 

Da: skygate 25/04/2014 20:54:06
Grazie Antequera.

Da: skygate 25/04/2014 21:00:42
@lii03

Posso essere anche troppo positivo... Ma penso che l'iscrizione in Spagna sia solo questione di tempo.

Ho seguito il tuo consiglio ed ho guardato il fac-simile del modulo di iscrizione di Roma.

Ma è obbligatorio avere un avvocato di intesa già al momento dell'iscrizione?
Se io volessi solo iscrivermi senza poi esercitare devo comunque trovarmi un avvocato che mi firmi questo documento?

Ho letto poi sul modulo che l'attività è incompatibile con il lavoro subordinato... Se non sbaglio questa cosa era stata modificata da poco aprendo la professione ai dipendenti giusto?

Da: lii03 25/04/2014 22:13:06
Tecnicamente, in base al D.lgs 96/2001 non c'è bisogno della dichiarazione d'intesa all'atto dell'iscrizione, però viene richiesto come documento necessario.

Che non sia necessario si può ricavare dal fatto che per esercitare la professione l'intesa te la può firmare qualunque avvocato ordinario, indipendentemente da quello che ti conferma l'intesa all'atto dell'iscrizione.

Gli unici documenti che il D.lgs precitato, all'art.6  sono:  3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione sostitutiva;
b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante con la indicazione del domicilio professionale;
b) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.

Da: lii03 25/04/2014 22:19:04
A mente dell'art.18 legge forense (247/12) tutte le attività, sia commerciali o subordinate, anche con tempo limitato sono incompatibili con la professione forense.

Vi sono eccezione per i ricercatori e professori universitari e chiaramente i politici.

Comunque quella delle incompatibilità assolute, sono norme anticoncorrenziali, per cui si auspica che prima o poi la Corte europea o anche l'anti trust si esprima sul punto.

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:50:27
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:00
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:05
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:10
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
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Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:16
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10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:23
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:28
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:34
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:39
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:44
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:49
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:54
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Da: Avvocato CCBE 25/04/2014 22:52:59
Avvocati: per avvocato generale Ue ok a ritorno in patria con titolo estero

10 Aprile 2014

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles

Il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa piu' favorevole non costituisce un abuso del diritto.

E' questo il parere dell'avvocato generale Ue Nils Wahl. "La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell'abuso del diritto, l'iscrizione all'albo degli avvocati di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine". Se pero' c'e' la volonta' "di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento", l'iscrizione puo' essere respinta. Su questo decide il giudice nazionale. Si tratta delle condizioni relative al riconoscimento dell'equivalenza della laurea italiana a quella spagnola.

Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, ma e' raro che la sentenza le contrasti. La causa venne intentata da due cittadini italiani Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, che avevano conseguito in Italia una laurea in giurisprudenza. Successivamente hanno ottenuto in Spagna il riconoscimento dell'equivalenza della stessa alla laurea spagnola in giurisprudenza. Cio' li ha autorizzati ad iscriversi come "abogado ejerciente" presso l'ordine degli avvocati di Santa Cruz in Tenerife. Pochi mesi dopo essi hanno presentato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Macerata, in Italia, una domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati riservata agli avvocati che hanno ottenuto la qualifica all'estero.

L'avvocato generale Wahl osserva che il diritto dell'Unione non puo' essere invocato a fini abusivi o fraudolenti. La constatazione dell'esistenza di un abuso richiede il concorso di circostanze oggettive (nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non e' stato raggiunto) e di un elemento soggettivo (la volonta' di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento). Spetta al giudice nazionale accertare l'esistenza dei due elementi suddetti conformemente alla normativa nazionale, a condizione che l'efficacia del diritto dell'Unione non ne risulti compromessa.
Scopo della direttiva europea e' facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale e' stata acquisita la qualifica professionale. La presentazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante (nella fattispecie: l'Italia) di un certificato di iscrizione presso l'ordine dello Stato membro di origine (nella fattispecie: la Spagna) e' l'unico requisito necessario per l'iscrizione nello Stato membro ospitante, che consente alla persona di esercitare la sua attivita' in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine. E' ininfluente, ai sensi della direttiva, il fatto che l'avvocato abbia la cittadinanza dello Stato membro ospitante. Il legislatore dell'Unione non ha infatti inteso consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini dai diritti conferiti da tale direttiva. A tal riguardo, "non puo' essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'avvocato intenda approfittare di una normativa estera piu' favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all'albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all'estero". Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che una prassi come quella italiana possa pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Tuttavia "qualora le autorita' dello Stato membro ospitante, in un caso specifico, sospettino una condotta fraudolenta e, in seguito ad un'indagine approfondita, accertino che ricorrono entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, di un abuso, non e' loro precluso respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto".
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Fonte: http://www.europarlamento24.eu/avvocati-per-avvocato-generale-ue-ok-a-ritorno-in-patria/0,1254,106_ART_6638,00.html

Da: skygate 26/04/2014 09:01:47
@lii03

Grazie, sei stato molto chiaro.

Da: Sardegna02  -banned!-26/04/2014 09:59:03

- Messaggio eliminato -

Da: El chico 26/04/2014 11:00:50
@ Gemella

Ti confermo che l'ottimismo di Skygate non è fuori luogo.
Pare che le mail inviate come suggerimento a modifiche legislative all'homologacion a grado stiano dando  loro frutti.

Inoltre un certo risalto alle conclusione dell'avvocato genenrale è stato dato anche in ambiente forense spagnolo.

Da: Ph_D 26/04/2014 16:34:02
@ El Chico,

Se le mail inviate al Ministero spagnolo daranno risultati positivi, sarò felice e mi morderò le mani per non avere spedito anche le mie...

Ammetto che, abituato con la sonnacchiosa burocrazia italiana, ho sottovalutato la possibilità che il Governo spagnolo le valutasse in maniera seria... (ancora una volta, spero tanto di essere smentito clamorosamente dai fatti!).

Posso chiederti le tue fonti???

Da: idrocarburo  -banned!- 26/04/2014 18:12:50
Speriamo bene!!!

Io personalmente ne ho mandate 3 che prendevano il problema da piú parti....

Comunque...
Pesando i contributi dei centinaia di italiani agli ordini e alla previdenza spagnola... Oltre alle rette universitarie per omologare...
Contro, nell'altro piatto della bilancia un presunto sgarbo istituzionale.... Da poco dichiarato anche lesivo dei diritti dei cittadini europei

Chiuderci fuori sarebbe dannoso e inconsueto....

Da: Ph_D 26/04/2014 18:24:36
Tecnicamente, siamo già fuori. Insomma, il comortmaneto "dannoso e inconsueto" c'è già stato, senza troppo clamore. Dobbiamo auspicare che i colegios, i ricorsi e il Parlamento spagnolo facciano qualcosa... Immagino che a giugno avremo novità.

Se fossimo in Italia, sarebbe stata una battaglia in salita, per il modo in cui viene interpretato il principio di irretroattività della legge, speriamo in Spagna vada meglio. Certo, piuttosto che pagare il master, meglio ricorrere.

Da cittadino comunitario mi sento proprio discriminato.

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