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Esame avvocato Spagna
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Da: harco 10/02/2014 22:59:56
Mi sorge un dubbio ... ma questo Forum è nato per scambiare opioni o per insultarsi a vicenda? leggo vari commenti ed ognuno crede di essere il piu bravo, crede di essere un giurista, crede di conoscere la giurisprudenza e magari i processi gli ha visti solo nei film. Tutte persone che secondo me credono di essere arrivati per aver solo superato l'esame di stato ed insultano altri colleghi magari meno fortunati che per porre fine alla tragica trafila italiana , decidono d'intraprendere un percorso alternitivo, di certo non con meno sacrifici, per coronare il loro sogno: diventare un avvocato. La professione forense secondo il mio modesto parere dovrebbe essere liberalizzata e non a numero chiuso come una vera e propria casta. Oggi in Italia si permette di aprire un bar affianco all'altro e poi non si dà la possibilità ad un giovane, dopo aver studiato e fatto sacrifici per 5 anni, di svolgere una professione a suo rischio e pericolo. Liberalizzazione vorrebbe dire selezione naturale, chi è capace va avanti mentre chi non lo è smette, facendosene. Invece no... viviamo in uno stato fatto di albi, di caste, ove per accedere ci vuole ovviamente preparazione ma anche  una ricca dose di fortuna e molte volte un calcio nel culo. Pertanto mi sento di scrivere ai già  avvocati ed ai futuri, che siano  loro abogadi/avocat o avvocati di continuare la propria strada e crederci fino in fondo che poi, alla fine, sarà sempre l'aula e soprattutto il cuore e la passione che farà la differenza... in bocca al lupo a tutti

Da: harco 10/02/2014 23:00:03
Mi sorge un dubbio ... ma questo Forum è nato per scambiare opioni o per insultarsi a vicenda? leggo vari commenti ed ognuno crede di essere il piu bravo, crede di essere un giurista, crede di conoscere la giurisprudenza e magari i processi gli ha visti solo nei film. Tutte persone che secondo me credono di essere arrivati per aver solo superato l'esame di stato ed insultano altri colleghi magari meno fortunati che per porre fine alla tragica trafila italiana , decidono d'intraprendere un percorso alternitivo, di certo non con meno sacrifici, per coronare il loro sogno: diventare un avvocato. La professione forense secondo il mio modesto parere dovrebbe essere liberalizzata e non a numero chiuso come una vera e propria casta. Oggi in Italia si permette di aprire un bar affianco all'altro e poi non si dà la possibilità ad un giovane, dopo aver studiato e fatto sacrifici per 5 anni, di svolgere una professione a suo rischio e pericolo. Liberalizzazione vorrebbe dire selezione naturale, chi è capace va avanti mentre chi non lo è smette, facendosene. Invece no... viviamo in uno stato fatto di albi, di caste, ove per accedere ci vuole ovviamente preparazione ma anche  una ricca dose di fortuna e molte volte un calcio nel culo. Pertanto mi sento di scrivere ai già  avvocati ed ai futuri, che siano  loro abogadi/avocat o avvocati di continuare la propria strada e crederci fino in fondo che poi, alla fine, sarà sempre l'aula e soprattutto il cuore e la passione che farà la differenza... in bocca al lupo a tutti

Da: Avvocato CCBE 10/02/2014 23:58:17
Il CNF ha effettuato una feroce campagna diffamatoria contro gli Avvocati Spagnoli; ha diffuso un comunicato stampa in pompa magna per l'udienza di domani:)))))))))
Ragazzi è piu' forte di me, quello che ha fatto il CNF è terribilmente ridicolo, vi anticipo sin da oggi che domani tale buffa e grossolana macchinazione si rivelerà solo una piroetta tragicomica, che ergerà il CNF Italiano a gretto zimbello di tutto il CCBE...
Sarebbe stato molto saggio ed elegante da parte del CNF lasciar scorrere con nonchalance, ma purtroppo la classe non è acqua...
Domani sera discuteremo di questa figuraccia EUROPEA epica...
Saludos

Da: PRUEBA MADRID 10/02/2014 23:59:09
Ragazzi avrei due domande alle quali sicuramente saprete rispondermi:
1)una volta ritirata la credencial, bisogna depositarla personalmente oppure può essere spedita??
2)quando la normativa parla di solecitud de homologation, si riferisce a quella che si invia al ministero dopo aver avviato la procedura oppure si chiama così la richiesta di iscrizione all università per sostenere gli esami
Vi chiedo questo perchè sul sito dell università credo di Valencia è indicato come la richiesta di iscrizione.
Grazie a chi mi darà delucidazioni.

Da: Tonimetiu  11/02/2014 00:07:47
@avv CCBE
hai informazioni riservate oppure il Tuo e' solo un auspicio !!!!!!

Da: common law 11/02/2014 07:48:28

@ ph

ma no, ph.. io non me l sono presa affatto...io amo solo puntualizzare...come dire... precisare le cose.
Si sdrammatizza laddove qualcuno stia facendo "drammi"per qualcosa di futile o inutile; dire "ma non vi pare di esagerare pensate ad altro" sa tanto del soggetto che spunta dando consigli "paterni" poco opportuni, poco eleganti e non richiesti su un "dramma" che vede solo lui.

Le parole sono importanti, ph...bisogna saperle usare in modo non fantasioso.

Tu hai diritto di scrivere quel che vuoi...ma gli altri hanno diritto di replica ;)

buona giornata

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Da: gibson 11/02/2014 08:41:18
per common law

scusa ma che vuol dire sono un avvocato spagnolo e rispondo solo alla Spagna?
Spiegati?
Forse vuol dire che non te ne frega un cazzo che l'Italia va a rotoli, anche per colpa della nostra Avvocatura.
Forse vuol dire che non te ne frega un cazzo che l'Avvocatura italiana sia in mano a un manipolo di vecchi Parrucconi che fanno solo gli affari loro??
Perchè se così fosse, comprendo sempre piu' perchè il sistema Italia e la nostra Avvocatura sono allo sfascio.
buona giornata

Da: common law 11/02/2014 09:34:03

Allora...vediamo di intenderci subito, gibson.

Io gradirei poter accedere al forum SENZA leggere post che si riferiscono alla mia persona, alle mie opinioni personali e quant'altro.

Io, qui, amerei leggere che gli utenti perseguano lo scopo del thread: ossia questioni giuridiche e non facile propaganda etcetera.. tra poco si arriverà ad insultare la gente per la fede calcistica...

Invitandoti ad usare un linguaggio più consono all'"Avvocatura", non posso che replicarti che uno dei motivi per cui l'Italia va male è esattamente per quello che hai dimostrato tu: l'intolleranza verso le idee altrui ed il sentire altrui. L'incapacità di comprendere che significa, nella sua essenza, il termine "democrazia", "libertà di parola", "libertà di pensiero". Tu non hai esercitato il diritto di critica ma hai dimostrato intolleranza.

Ciò posto mi spiace sempre vedere che una nazione possa precipitare come è precipitata l'Italia un tempo molto lontano, grande.
L'Italia è già arrivata allo sfascio causa l'intolleranza, la mentalità ristretta, la corruzione dilagante, la visione mafiosa delle cose.

Se dovessi spostarmi per qualcosa che fa parte della società italiana lo farei per la gente, per le vittime di questo sistema che non hanno e non possono difendersi, persone costrette a vivere in miseria senza vedere la fine del tunnel, persone che lo stato costringe al suicidio per la politica di polizia fiscale, persone che vivono in modo indecoroso perchè qualcuno ha rubato gli aiuti che sono stati stanziati per loro, persone che sono costrette a morire in una corsia di un ospedale perchè qualcuno ha rubato i soldi stanziati per la sanità pubblica.
Questo farei e lo farei per qualsiasi popolo di qualsiasi nazione esso appartenga.

Ma per l'Avvocatura no; non mi sposterei di un millimetro per gente che chiede l'aiuto degli Abogados per correggere un sistema che a loro sta bene quando si tratta di diffamare per tacer d'altro gli Abogados ma non sta più bene quando sono colpiti loro stessi.

Come Abogado io rispondo solo alla Spagna perchè è alla Spagna che io devo la mia crescita professionale, il mio futuro professionale, il mio rispetto e la mia gratitudine.

Hai ragione.. non me ne può importare un accidente se l'Avvocatura decide come ha deciso di eliminare i suoi stessi ordinari, di non far accedere più nessuno.
E' come se qualcuno chiedesse ad un avvocato francese di manifestare per il sistema d'accesso inglese... Non ha senso.
Ed ha ancor meno senso in questo momento: se anche un solo abogado dovesse manifestare per il sistema italiano d'accesso non farebbe altro che dichiarare nei fatti che è a quel sistema che intende ed ha sempre inteso appartenere. E questo non risponde al vero per me.

L'Italia non va a rotoli per l'avvocatura... questo è un problema marginale dei soli avvocati italiani che devono risolvere essi stessi. Il problema dei parrucconi non tange il professionista di altro Paese.  In che modo può riguardarmi? Il mio collegio sta a Madrid.

Come gli abogados stabiliti in Italia stanno risolvendo i propri innanzi ad una Corte Europea senza propaganda, spot o altro... e senza chiedere a nessuno di manifestare per loro.
L'Italia ha ben altri e più gravi problemi.

Anch'io dalle tue parole comprendo oramai senza più dubbi perchè l'Italia non potrà uscire dal tunnel in cui vive.

Io, in questo paese, sono un'ospitata dal punto di vista professionale, non vi appartengo, e, dal punto di vista personale, nel sentire, non vi sono mai appartenuta. Ti piaccia o no.

Da: erebus 11/02/2014 10:15:17
il primo che sa qualche news di oggi  la posti….

Da: dock 11/02/2014 10:46:18
Vorrei controllare aggiornamenti su curia mi ricordate il numero del rinvio alla cge?

Da: dock 11/02/2014 10:46:19
Vorrei controllare aggiornamenti su curia mi ricordate il numero del rinvio alla cge?

Da: erebus 11/02/2014 11:09:23
c-58/2013 e c-59/2013 mi sembra, però ho controllato e per ora non c'è niente

Da: dock 11/02/2014 11:13:52
Grazie erebus ho guardato anch'io.. ancora niente.. mi sa che siamo un tantino in ansia..

Da: AGNELLO HISPANICO 11/02/2014 11:21:03
90, la paura, whahahahaha

Da: Ph_D 11/02/2014 11:33:00
Ma perché paura?

È innegabile che i quesiti verranno riformulati dalla corte, perché sono stati posti in maniera tendenziosa. Anche se la Corte dovesse imporre qualche paletto allo stabilimento in via pretoria (perché la direttiva non li prevede), è innegabile che basterà aver svolto un minimo di pratica in Spagna per blindare lo stabilimento, come già accennato da avv CCBE....

Dunque, relax... si risolverà tutto.
Abbiate fiducia :-)

Da: MR.Help 11/02/2014 11:53:16
Sono a digiuno di vicende spagnole, ma non so quanti italiani che hanno conseguito il titolo in Spagna possano contare su un periodo di pratica nel paese iberico, ovvero su attività professionali ivi svolte.

Ho spesso sentito parlare, ma non ho esperienza diretta, di persone andate in Spagna per qualche giorno appena, attraverso il supporto di Agenzie varie. Costoro forse costituiscono un caso differenziato da quello di chi (e vi è testimonianza in questo forum) hanno effettivamente fatto un percorso formativo in Spagna.

Non conosco nemmeno i dettagli delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, ma forse che questa sia l'occasione per scolpire una differenza tra i soggetti di cui sopra? O forse questo è dettaglio indifferente rispetto alla normativa?

Da: Praticante85  11/02/2014 12:43:27
Nessuna novità!!!

Da: Liberale 11/02/2014 13:13:03
AUTOREVOLE RIFLESSIONE IN ATTESA DEL RESPONSO:

Sull'attesa udienza di domani del caso C-58/2013 personalmente ritengo che i quesiti proposti dinanzi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non possano trovare accoglimento .

Sulla base delle ricerche fino condotte si ritiene che il caso di cui all'istanza di remissione del CNF debba essere risolto con ogni probabilità nel senso di una pronuncia di irricevibilità della domanda

per i seguenti motivi:

1) Preliminarmente per il caso specifico di cui si verte, a nostro giudizio, data la sua composizione, non può essere attribuita all'organo remittente (Consiglio Nazionale Forense della Repubblica Italiana) la veste di "giurisdizione" intesa sotto il profilo disciplinato dal Diritto dell'Unione Europea, attesa la carenza del requisito di terzietà e indipendenza dell'organo a cui la legge nazionale attribuisce i poteri di cognizione e decisione (il CNF non è e comunque non appare giudice terzo ed imparziale).

Sul punto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è già pronunciata in occasione della decisione adottata con la famosa Sentenza "Wilson", la medesima richiamata proprio nell'ordinanza di rimessione del CNF
Sentenza C-506/2004

Nella fattispecie in esame appaiono ricorrere le medesime circostanze del caso Wilson (diniego/silenzio su istanza di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti -in applicazione norme nazionali di trasposizione della Dir. UE 5/98- di un albo degli avvocati di un paese UE- Stessa composizione dell'organo giudicante e ricorribilità in Cassazione per i soli motivi di legittimità). L'illegittimità del diniego o la mancata iscrizione non appare sindacabile da un organo composto in prevalenza di avvocati che possiedono il titolo rilasciato dal Paese ospitante (i quali non si pongono all' apparenza in condizione di imparzialità di fronte al diniego di iscrizione, in quantorisulta invece presumersi il contrario interesse dei componenti di tale organo giudicante di escludere dall'accesso alla stabile professione un possibile concorrente che ha conseguito il titolo in altro paese UE, questo secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea).

Si riporta il passo inerente della parte dispositiva della sentenza in oggetto:
«L'art. 9 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto».

Sul punto, peraltro, appare concorde la stessa giurisprudenza nazionale italiana di recente formazione: la recente sentenza della Corte di Cassazione del 5.12.2013 n. 27266 v. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27266_12_13.pdf (dispositivo sul motivo di ricorso n. 10) pur escludendola -e a mio modesto giudizio non correttamente- per il caso di avvocati nazionali, dall'altro lato afferma l'applicabilità del principio citato nel caso di impugnazione per mancata iscrizione all'albo di avvocati che hanno ottenuto la propria qualifica in un paese UE diverso da quello in cui hanno presentato domanda di stabilimento (avvocati c.d. -a mio parere impropriamente- "stranieri" nella citata sentenza).

2) In ogni caso nel merito la Corte di Giustizia appare essersi già pronunciata nello steso caso Wilson ed in analago caso a noi ben noto: Sentenza C- 118/09 Caso Koller.

Sentenza Wilson C-506/04

La Corte dopo aver evidenziato come l'art. 3 della Direttiva in parola « abbia effettuato la completa armonizzazione dei requisiti preliminari richiesti ai fini dell'esercizio del diritto conferito dalla direttiva stessa» , ritiene che «la presentazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine risulta, in tal modo, l'unico requisito cui deve essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante , che gli consente di esercitare la sua attività in quest'ultimo Stato membro con il suo titolo professionale d'origine».

Sentenza Koller C-118-09

in particolare si riportano i "considerando" da 31 a 36

"31 Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l'Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall'iscrizione del sig. Koller all'ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest'ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).
32 Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all'origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell'ambito del sistema d'istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un'esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria.
33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.
34 Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo. Infatti, l'art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.
35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz'altro titolare di un «diploma» ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata.
36 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale".
ed il dispositivo della sentenza:
1) Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest'ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
2) La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l'autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l'accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.

Sul tale altro punto, peraltro, anche in questo caso è del medesimo segno la stessa giurisprudenza nazionale italiana (v. Sent. Cass. Sez. Unite n. 28340/2011 sentenza "Tortorici")
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/12/sentenza-28340LO.pdf

in particolare le Sezioni Unite della Cassazione, anche nella veste di giudice del sindacato diffuso del diritto comunitario (tutti i giudici nazionali sono giudici del diritto comunitario), hanno giá sancito:

l'illegittimità di ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni dalla normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione: del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza, se tale omologazione si fondi - così come l'omologazione alla lecencia en derecho spagnola [rectius al titolo di "licenciado en derecho" n.d.r.] della laurea in giurisprudenza conseguita in altro Stato membro - su di un ulteriore percorso formativo (frequenza di corsi universitari. e superamento di esami complementari) nel Paese omologante".

Per ultimo, ma non meno importante, si sottolinea che l'Abogado Torresi non chiede al CNF il riconoscimento al titolo di Avvocato della corrispondente qualifica conseguita in un Paese membro dell'Unione Europea, ma il riconoscimento al diritto di essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, ex D. Lgs. 96/2001, che ha recepito la direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, "relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica".

Per i motivi narrati si ritiene che i quesiti sollevati dal Consiglio Nazionale Forense italiano debbano essere dichiarati irricevibili e/o comunque, nel merito, debbano trovare una risposta negativa.

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/27266_12_13.pdf
cortedicassazione.it

Da: Willy Wonka 11/02/2014 13:34:42
L'udienza era prevista per oggi alle 9.30.

martedì 11/02/2014
09:30     Trattazione orale
Cause riunite C-58/13
C-59/13
   
Libera circolazione delle persone Torresi - Corte di giustizia - Grande Sezione IT     Nuova Aula Magna

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Consiglio Nazionale Forense - Interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), in combinato disposto con il principio del divieto di abuso del diritto e con quello dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE - Facoltà dell'autorità amministrativa di uno Stato membro di respingere l'iscrizione all'albo degli avvocati di un cittadino, laureato in giurisprudenza in tale Stato ma che non ha superato l'esame richiesto per tale iscrizione, il quale domandi l'iscrizione sulla base di un'abilitazione all'esercizio della professione ottenuta in un altro Stato membro al solo fine di eludere l'esame richiesto per l'iscrizione nello Stato di origine.

Da: lii03 11/02/2014 13:39:59
@Liberale, ottima esposizione della questione, posta in modo chiara e giustamente in "claris non fit interpretatio"

Da: Willy Wonka 11/02/2014 13:50:32
Qualuno può telefonare a Mascherin o De Tilla per avere info sull'udienza di oggi?
Grazie

Da: common law 11/02/2014 14:04:09

Udienza rinviata al 10 aprile x le conclusioni avv. generale.

Il comunicato stampa CNf

Abogados ed eventuale abuso del diritto Ue: oggi l'udienza in Corte di Giustizia delle Comunità europee

Si è tenuta oggi presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee l'udienza in merito al rinvio pregiudiziale del CNF sulla questione "abogados" (cause Torresi C-58/13 e C-59/13), volto a chiedere alla Corte se rappresenti eventuale abuso del diritto comunitario la pratica di acquisire la laurea in giurisprudenza in Italia, trasferirsi in Spagna per ottenere il titolo di abogado e poi tornare in Italia e chiedere la iscrizione "automatica" all'elenco speciale degli avvocati stabilitici costituisca "abuso del diritto" alla luce dei principi del Trattato Ue.
L'udienza davanti alla Gran Chambre della Corte è stata approfondita e molto partecipata (come osservatori anche una delegazione di giudici della Suprema Corte Usa, in visita istituzionale a Lussemburgo).
I giudici comunitari hanno rivolto molti quesiti a tutte le parti intervenute.
L'auspicio è che la Corte Ue confermi il suo precedente indirizzo in tema di abuso del diritto, come articolato nella sentenza Cavallera (2009), adottata con riguardo alla direttiva qualifiche.
In quella occasione la Corte di Giustizia UE ha applicato il principio del divieto di abuso del diritto concludendo che le disposizioni della direttiva qualifiche "non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro».
La posizione del CNF, volta a verificare se la direttiva comunitaria cosiddetta "di stabilimento" osti a una valutazione caso per caso delle richieste di iscrizione da parte dei Consigli dell'Ordine eventualmente opponendo un diniego in caso comportamento abusivo, è stata sostenuta davanti alla Corte anche dal Governo Italiano e da Austria e Romania.
D'altra parte, la rilevazione effettuata dall'ufficio studi del CNF presso tutti gli Ordini forensi per "censire" il fenomeno degli avvocati "stabiliti" in relazione alla loro nazionalità ha dimostrato che il 92% degli avvocati iscritti nell'elenco degli avvocati "stabiliti" sono italiani.
Di questi, l'82% ha conseguito il titolo in Spagna; il 4% in Romania. In numeri assoluti, su un totale di avvocati stabiliti pari a 3759, 3452 sono di nazionalità italiana.
Gli Ordini forensi che contano il maggior numero di avvocati "stabiliti" di nazionalità italiana, iscritti nell'elenco speciale, sono Roma (1058), Milano (314), Latina (129) Foggia (126).
Ora non rimane che attendere la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Le conclusioni dell'Avvocato generale sono previste per il 10 aprile. Dopo di ché verrà emessa la sentenza.

Da: common law 11/02/2014 14:08:02

Notare che oggi, per il CNf l'abuso del diritto da certo è diventato "eventuale"

Da: corsario 11/02/2014 14:12:01
ciao. Cioè? oggi?

Da: cignale 11/02/2014 14:15:28
Si oggi....!!!
è appena stata inviata a tutti l'email dal CNF e common law l'ha postata immediatamente...
Non tira una gran aria... esito molto incerto.

Da: cignale 11/02/2014 14:15:33
Si oggi....!!!
è appena stata inviata a tutti l'email dal CNF e common law l'ha postata immediatamente...
Non tira una gran aria... esito molto incerto.

Da: pasajero  -banned!- 11/02/2014 14:17:40

- Messaggio eliminato -

Da: MR.Help 11/02/2014 14:18:34
Mia riflessione certamente opinabile. Cercando su internet si leggono situazioni tipo la neolaureata che vorrebbe diventare Avvocato senza dover fare un giorno di pratica e quindi punta a diventare, testuali parole, "Avv. Stabilizzato" ma si ferma perché le chiedono una cifra enorme ..

ora, io mi osservo che sono situazioni, certamente marginali ma pur possibili, come questa che fanno riflettere, e forse danno estro a qualche interpretazione "di abuso del diritto", anche se poi tradurre tutto ciò in termini giuridici è ben altra questione, nella quale non mi avventuro dato che lo avete fatto voi mirabilmente e poi lo farà la Corte di Giustizia.

Certo, il fatto che il 99% di chi ricorre alla via spagnola abbia fatto la pratica e magari anche sfiorato la promozione all'esame italiano, e sia spesso molto molto qualificato, forse svia dagli aspetti un po' di stortura che a me sembra di intravedere nella via spagnola, come è stata definita.

Quel che mi sento di affermare è però che una differenza sostanziale corre tra chi, e ne abbiamo illustri esempi sul forum, ha fatto un vero e proprio percorso formativo in Spagna e chi invece è diventato "Avvocato Stabilizzato", tanto per capirci. Penso che i primi veramente possano dormire sonni tranquilli e sereni a prescindere dal pronunciamento della Corte di Giustizia.

Ma sono opinioni personali, non propriamente fondate sul diritto, ma solo sul buon senso, il ché le rende quel che sono: parole un po' vuote. Con questo spero di non aver offeso la sensibilità di nessuno.

Da: lillolallo1 11/02/2014 14:20:55
ragazzi rendetevi conto che vi inchinate a persone che ristabilirebbero volentieri lo ius primae noctis e accolgono fra di loro personaggi sgrammaticati e dalle tendenze delinquenziali.
quando il cnf si deciderà a rinvigorire la propria immagine (emarginando o quanto meno distaccandosi dale personalità meno presentabili) sarà sempre troppo tardi.

Da: common law 11/02/2014 14:21:29

cignale...non tira una gran aria...per il CNF. Il comunicato ha un tono abbacchiato che fa venire in mente il Requiem...
Non dovevano suonare le fanfare per loro?
Forse son suonate le campane...

la cosa che sorprende è che se ne stiano lì aggrappati alla Cavallera travisandone i termini (ulteriore formazione- assenza di esami... e noi che abbiamo fatto? esami o pettinato le bambole) come il più scalcagnato giurista mai visto...
Pietosi...

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