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tracce esame avvocato 2008
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Da: Luis | 17/12/2008 16:00:34 |
Da Roma | |
Da: MArco. | 17/12/2008 16:16:20 |
Ragazzi, mettete una soluzione definitiva del primo parere. A scanso di equivoci | |
Da: Nick | 17/12/2008 16:27:45 |
Io ho passato l'esame nella precedente sessione e ho la mia compagna impegnata con lo scritto a L'Aquila. In mattinata ho avuto modo di studiare bene la traccia e confrontarmi con altri colleghi. Ormai siamo quasi tutti concordi nel ritenere che la soluzione prospettata qui alla prima traccia va benissimo. Come è stato già detto, c'è tutto il materiale occorrente per stendere un bel parere. Quanto alla seconda pare che la chiave di volta stia tutta nel fatto che l'ispettore sia da ritenersi responsabile poichè lo scontro a fuoco e l'omicidio che ne è derivato sono conseguenza della sua leggerezza ed imprudenza nell'abbassare la guardia di fronte ad un soggetto così pericoloso. Benissimo il riferimento a Cass. pen., sez.IV, 14.02.2008n.19512. Ciao e in bocca al lupo a tutti, specie al mio amore!!! | |
Da: Marcoxxx | 17/12/2008 16:38:02 |
per domani non si riesce a sapere vagamente cosa sarà l'atto di civile?' | |
Da: Si mo na | 17/12/2008 16:39:45 |
PER DOMANIIIIII?? | |
Da: avvocato 78 | 17/12/2008 16:45:53 |
ragazzi ho trovato anche questa sentenza, non so se può essere utile... magari trovate qualche spunto interessante. Comunque il riferimento alla sentenza 19512 è giusto...anche se si tratta di una sentenza in materia di sinistro stradale! Svolgimento del processo 1 - La Corte d'Appello di Reggio C. ha confermato la condanna inflitta dal GUP di Locri a D.L.F., agente delle Guardie Forestali, ad a. 4 e m. 4 ree. per artt. 110, 56 - 610, 586 CP, ed al risarcimento del danno alle P.C., perché l'11 settembre 1999 cagionava la morte di S.D., in conseguenza del delitto di tentata violenza privata. D.L., quale capo pattuglia delle Guardie Forestali, al momento non in servizio, e gli agenti N. ed A., pervenuta intorno alle 22, 30 al comando di Caulonia segnalazione che in c.da P. operavano bracconieri di ghiri, si portavano nella zona di caccia. Vista un'autovettura, si appostavano su una collinetta dalla quale vedevano i lampi dei razzi usati per abbagliare gli animali e sentivano gli spari dei cacciatori. Indi due persone, una delle quali armata di fucile, salivano sul veicolo. D.L., che era in borghese a differenza dei colleghi, si poneva avanti all'autovettura verso destra con una pistola mitragliatrice, mentre gli altri, ciascuno armato di pistola, la affiancavano, illuminandola tutti con le torce, ed intimando l'alt. Il guidatore F., nonostante l'intimazione ricevuta, muoveva il veicolo a strattoni per far spostare D.L., che si era posto a ridosso del cofano e che conseguentemente, a suo dire, sparava alcuni colpi verso l'alto. Ma il guidatore ripeteva la manovra, urtandolo alle gambe, e facendogli perdere l'equilibrio, e dal mitra partivano altri colpi, che attingevano l'autovettura e lo ferivano ad una mano. E la Corte ritiene che a stregua degli accertamenti che fossero diretti invece contro l'autovettura. A quel punto A., che era dal lato passeggero, esplodeva due colpi anch'essi contro il veicolo, uno dei quali, come appurato, attingeva S. che, poco dopo mezzanotte, era portato dal compagno ormai cadavere in ospedale. Sulla scorta di accertamenti medico - legali anche sulla persona di D.L., e balistici, della relazione a firma di A. e N. (poi disattesa sul punto che la vettura fosse partita sgommando e travolgendo D.L., di talché costui, gridando, aveva allarmato A. che, opinando vi fosse una terza persona, sparava), il p.m. imputava l'omicidio in alternativa quale conseguenza del delitto di tentata violenza privata in concorso e di cooperazione in omicidio colposo. Il GUP, a seguito di abbreviato, riteneva fondata la prima imputazione e del pari il Giudice d'Appello. 2 - Con il ricorso del difensore si denuncia: 1 - violazione di legge penale e processuale (artt. 50, 405, 178, 179, 423, 441-bis c.p.p., artt. 516, 521, 522, 546 c.p.p. c. 3) - vizio di motivazione; v/ è nullità a) del giudizio di 1 grado per violazione del diritto di difesa, per mancata definizione dell'imputazione, dal momento che il fatto è il medesimo solo se restano fermi la condotta, l'evento e l'elemento psicologico (Cass. 12 marzo 1996, Danzi e a.; 7 dicembre 1994, Moscavero), pertanto il p.m. deve comunque operare un'opzione definitiva tra più imputazioni (Cass. Sez. 6°, 18.3- 4 giugno 2002, Cingane 9 dicembre 1999, p.m. in proc. Martinelli); b) della sentenza di 1 grado, perché non si è pronunciata sull'altra imputazione e la mancata pronuncia costituisce nullità ai sensi dell'art. 546/3 CPP, per incompletezza del dispositivo (Cass., Sez. 5°, 6006/97 Nicolo e 1°, 8277/95, Gagliardi); c) della sentenza di 2 grado perché, trattandosi di appello svoltosi in Camera di consiglio per giudizio abbreviato, non è stato letto il dispositivo, riservandosi la Corte la decisione (Cass., Sez. 4°, 3219/93, Guccioeda). 2 - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 c.p.p. c. 3 - 4, perché le dichiarazioni di F. sono state valutate quali quelle di un teste, come rammenta la sentenza (pg. 11), e non di indagato in procedimento connesso (per tentato omicidio in danno di D.L.), che implicano una presunzione di inattendibilità e perciò la necessità di riscontri esterni (cfr. Cass., sez. 1°, n. 2743/02, Liparota ed a); 3 - idem in relazione agli art. 192 c.p.p. c. 2 -3-4, art. 27 Cost., artt. 41, 42, 43, 51, 52, 53 c.p., artt. 55, 56, 83, 110, 113, 586, 589 e 610 c.p. A - la sentenza ha escluso la ricorrenza delle cause di giustificazione di cui agli artt. 51, 52 e 53 c.p., in relazione al tentativo di violenza privata, erroneamente: a) quanto alla legittima difesa perché, anche a ritenere che furono i forestali a determinare la situazione di pericolo, tuttavia non avrebbero potuto immaginare, avuto riguardo alle circostanze concrete del loro intervento, che i bracconieri potessero attentare alla loro incolumità , e l'esimente va applicata a chi si trovi a fronteggiare un pericolo più grave di quello ex ante prevedibile (tra le altre Cas. 14 dicembre 1992, Di Grande, CED rv. 192791); e perché l'attualità del pericolo non può essere esclusa con l'argomento che F. non intese travolgere l'imputato (pg. 14), la qualcosa introduce l'incerto elemento dell'atteggiamento interiore dell'aggressore tra gli elementi costitutivi della legittima difesa; b) quanto all'uso legittimo delle armi, perché esso era proporzionato alla resistenza, tutt'altro che passiva, che si andava a vincere, una fuga che cagiona l'investimento di uno degli agenti è accadimento che senz'altro legittima che si spari, mai in direzione delle persone e, costantemente, verso il basso (Cass., sez. 4°, 217622/00, in ordine alla fuga del soggetto nei cui confronti il p.u. è tenuto all'adempimento del dovere d'ufficio); c) quanto all'esercizio del diritto, perché la sentenza citata dal Giudice d'Appello (Cass., Sez. 5°, n. 9589/77) esclude il reato di violenza privata non solo quando si vuole impedire la commissione del reato e non semplicemente costringere taluno a compiere un dovere giuridico o ad eliminare un atto antigiuridico, ma anche quando si versa in una delle situazioni previste dagli artt. 51, 52, 54 c.p. (e v. Sez. 5°, 8 giugno-16 luglio 1982, Ruggiero circa il caso di guardiacaccia che uccisero uno dei bracconieri, dopo un inseguimento), e comunque la coazione deve ritenersi giustificata anche per impedire la permanenza o il protrarsi degli effetti dell'esecuzione di un reato (Cassv Sez. 5°, 181031/88); B - l'art. 586 è applicabile quando l'evento morte o lesioni derivi da un fatto proprio del soggetto agente, e nella specie invece esso è conseguenza diretta della condotta altrui, cioè del coimputato A., in sintesi il concorrente atipico non può rispondere del fatto altrui, salvo violare il principio di responsabilità personale, che poggia sulla prevedibilità dell'evento non voluto (in concreto e non in astratto, giusto Corte Costituzionale n. 364 e 1085/88), quale conseguenza della condotta base; nella specie il fatto di A. deve ritenersi causa da sola sufficiente a determinare l'evento, e perciò ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato, che deve ritenersi semplice occasione (Cass. Sez. 4°, 183577/90 e 1°, 211606/98), e l'evento, posto che la condotta di A. era estranea ad ogni possibilità di controllo da parte di D.L.; peraltro la C.A. non ha valutato le circostanze rilevanti per stabilirlo (l'attesa che i bracconieri riponessero i fucili; il fatto che gli spari siano stati sempre indirizzati verso il basso e mai verso le persone e l'investimento ed il ferimento alla mano); 4 - idem in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., per gratuità dell'asserto che D.L. abbia ideato o suggerito la relazione di servizio degli altri (era in ospedale per cure) e perché ogni altro aspetto assunto come negativo concerne il diritto di difesa, e si è trascurata l'incensuratezza e che comunque agì per fini di giustizia, e malamente applicato il principio che causa causae est causa causati- v. per contro art. 116), e perché nella dosimetria della pena si è valutato solo l'aspetto oggettivo della gravità del reato. Motivi della decisione 1 - Il 1 motivo, che pone tre distinte questioni procedurali, è infondato. 1.1 - la nullità relativa alla duplicità delle imputazioni non sussiste. L'art. 516 c.p.p. impone al p.m. di modificare l'imputazione, se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio. L'art. 521 c.p.p. prevede nel 1 co. che il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, mentre deve disporre la trasmissione degli atti al p.m. se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto o nella contestazione effettuata ai sensi dell'art. 516 c.p.p. Conseguentemente si ravvisa nullità per violazione del diritto di difesa quando la diversità del fatto risulti da acquisizioni che, giusta la disciplina degli artt. 516 c.p.p. e ss., escludano la possibilità che il giudice si pronunci. Viceversa la diversità non rileva quando il giudice può dare al fatto, ancorché in ragione di una minorità del risultato delle acquisizioni rispetto a quanto imputato, una definizione giuridica diversa. Pertanto, se il p.m. abbia formulato imputazioni alternative subordinate, non si verifica nullità . In tal caso la contestazione suppletiva è inutile, ma non lede il diritto di difesa, perché anzi rende edotto l'imputato della possibilità che il giudice ravvisi il diverso titolo di reato (cfr. Cass., sez. 1°, 10795/99, Gusinu e a., CED 214107, che ha costanti precedenti conformi: 19676, 208084, 211430). Nella specie in presenza di imputazioni alternative dello stesso evento (morte di S.) e nesso causale con la condotta comune concordata di uso delle armi, l'alternativa concerne la responsabilità di D.L. per concorso nel reato aberrante di omicidio ex art. 586 c.p. o in ipotesi subordinata di cooperazione in omicidio colposo ex art. 589 c.p., esclusa la qualificazione della condotta voluta dall'imputato quale per sé costitutiva di reato. 1.2 - in questa luce, la censura di nullità per omessa pronuncia sull'imputazione alternativa è manifestamente infondata: se vi è nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p., la questione involge la sentenza di condanna per violazione di una delle norme sulla contestazione; se non vi è nullità per questa ragione, all'evidenza il fatto è lo stesso, diversamente qualificato, ed il giudice non può pronunciarsi due volte sullo stesso fatto. 1.3 - la censura di nullità perché, riservata la decisione, il dispositivo d'appello non è stato letto in Camera di consiglio in presenza dell'imputato e del difensore è infondata. La sentenza citata nel ricorso risalente al 1993 (CED rv. 198441), Guccio ed a., che l'ha ritenuta ai sensi dell'art. 546 c.p.p. u. co., è rimasta isolata, laddove la successiva giurisprudenza è di segno contrario (cfr. segnalazione n. 1015/96 al Primo Presidente, che non ha rimesso la questione alle S.U., peraltro seguita da Cass., Sez. 5°, n. 5694/97, 208195) ed ormai senza contrasti. Si osservi che, in assenza delle parti private, la pubblicazione della sentenza mediante lettura è impossibile, e per contro nessuna norma esclude nel caso di loro presenza la riserva di decisione, laddove il problema concerne al più il momento da cui decorre il termine per l'impugnazione, nel caso insussistente). 2 - Il secondo motivo è manifestamente infondato. La ricostruzione del fatto non poggia solo sulle dichiarazioni di F., bensì sugli accertamenti peritali, sulla valutazione di strumentalità della relazione di servizio, sull'inattendibilità di talune spiegazioni offerte dall'imputato, ed ha riscontri logici. L'asserto della sentenza di considerare F. un teste attendibile è dunque nulla più che un'enfasi, e per quanto interessa un obiter dictum, posta l'osservanza delle norme procedurali per la sua audizione e la rispondenza in concreto delle sue dichiarazioni alle diverse emergenze. 3 - Il terzo motivo, che pone il tematica del processo, è infondato. 3.1 - Ciascuna esimente costituisce, rispetto al fatto costitutivo di reato, un quid pluris che giustifica il comportamento in sé altrimenti punibile. Nella specie, fermo che è stata cagionata la morte di S. a mezzo di arma da fuoco, quale conseguenza non voluta dal colpevole, è necessario stabilire se è stata correttamente ritenuta la responsabilità per il fatto preveduto quale delitto non colposo da cui è derivata. I Giudici di merito hanno ricostruito: a) gli agenti avevano atteso che i cacciatori, che erano in procinto di allontanarsi dal luogo, riponessero il fucile detenuto, in maniera che non ne derivasse pericolo alcuno; b) D.L. si è posto armato in borghese, ovvero in veste non immediatamente riconoscibile, avanti all'autovettura, e gli altri ai lati egualmente pronti a sparare, dirigendo sul veicolo fasci di luce; c) F. in procinto di avviare il veicolo lo ha urtato, non per lederlo, bensì per indurlo a spostarsi, e fuggire (vedeva persone armate ed in borghese, che poi hanno sparato); d) D.L. ha sparato lui stesso, sul veicolo fermo, per impedirne il movimento; e) consecutivamente A. ha sparato a sua volta, cagionando l'evento. Tanto ricostruito, e la ricostruzione è intangibile in sede di diritto, secondo la sentenza la situazione di pericolo è stata creata dagli stessi agenti, che si sono disposti ad usare impropriamente le armi nella circostanza, ed in particolare da D.L., che ha organizzato le operazioni e che con la sua azione personale ha determinato il comportamento di F. e la condotta di A.. Il punto non è dunque cosa abbia pensato F., la qualcosa è scontata alla luce del suo ritenuto comportamento, ma cosa potessero attendersi già prima di tale comportamento gli sparatori, posto che l'art. 52 c.p. prevede che chi compie il delitto vi sia costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di una offesa ingiusta. Il ricorso pertanto implica una diversa ricostruzione di fatto, o trascura che è impossibile ravvisare la necessità di difendersi da parte di chi fugge. Né, per giustificare l'uso delle armi, nella specie si può spostare l'accento sulla "resistenza" (momento successivo a quello già esaminato), argomentando che, in quanto consistita nel movimento del veicolo che ha posto in pericolo la loro incolumità , la condotta di F. non è stata passiva. La questione ancora travisa la ricostruzione di fatto, o il requisito strutturale dell'art. 53 c.p.. In tal caso si tratta di un paralogismo. Difatti, in linea di principio, se la resistenza ingiustificata autorizza l'uso delle armi (v. art. 53 c.p., ed ogni sentenza come quelle citate nel ricorso, presume una determinata situazione di fatto, per poterlo ritenere), l'uso illegittimo delle armi giustifica la resistenza, come rammenta l'art. 4 D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944 già solo a proposito di atti arbitrari. Finalmente non è possibile rinvenire la giustificazione delle modalità operative prescelte nell'adempimento di un dovere, fuori di una legge che autorizzi espressamente l'uso delle armi delle armi nel suo adempimento, salvo far rientrare dalla finestra quanto si è cacciato dalla porta. Per l'art. 53 tale uso, fuori della necessità implicata direttamente dall'art. 51 c.p. (o art. 52 c.p.) è una modalità residuale, consentita solo per espressa previsione di legge. È pertanto incontestabile la decisione di merito circa il delitto da cui è scaturito l'evento non voluto, e l'assenza di causa di giustificazione. 3.2 - L'art. 586 c.p. prevede un'ipotesi di aberrano delicti. In sintesi l'agente deve volere la condotta per sé delittuosa, non l'evento cagionato. In caso di concorso di persone, se è dimostrato il contributo da parte di talun concorrente al delitto voluto, da cui scaturisce l'evento disvoluto, l'unica possibilità di esclusione della sua responsabilità è che l'evento verificatosi sia in concreto conseguenza imprevedibile della condotta dell'altro concorrente. La premessa del ricorso è incontroversa. Ma esso prospetta in concreto che l'evento è stato ritenuto erroneamente prevedibile da D.L. (dunque il motivo, al di là delle argomentazioni in diritto, concerne proprio e solo il vizio di motivazione). Ed assume che la condotta di A. è estranea ad ogni possibilità di controllo da parte del ricorrente perché, ponendosi quale causa idonea ad interrompere il nesso causale con la condotta di lui, l'ha resa mera occasione dell'evento. Sennonché la sentenza innanzitutto prende correttamente in esame la condotta concordata, tipica del delitto da cui è scaturito l'evento aberrante, per sé diretta alla costrizione altrui da parte di tutti gli agenti con uso delle armi, ma come tale idonea ad offendere la vita altrui. D.L., che si è posto a capo della pattuglia, ha deciso le operazioni, ha creato la situazione per cui era concordato l'uso delle armi ed ha sparato per primo. A tale condotta è correlata la condotta di A., della quale gli spari sono solo momenti che hanno cagionato l'evento. Perciò ben più che essersi messo in condizioni di non poterla controllare, D.L. ha palesemente determinato la condotta di A., consapevole della sua pericolosità , ancorché ne disvolesse le conseguenze verificatesi. Questa in sintesi la motivazione, e risulta incensurabile. 4 - L'ultimo motivo è inammissibile. La scelta degl'indici conformi ai parametri dell'art. 133 c.p. per determinare la pena, ed in ragione negativa di attenuanti generiche, è insindacabile. La Corte ha motivato in dettaglio in rapporto ad elementi non solo oggettivi, ma soggettivi, ed il motivo risulta non consentito. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004 | |
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Da: immax | 17/12/2008 16:57:35 |
qualcuno ha notizie da napoli? mi hanno detto che i controlli sono molto severi quest'anno | |
Da: lilly | 17/12/2008 16:59:36 |
una delle tracce di diritto penale: diffamazione a mezzo stampa | |
Da: giulia | 17/12/2008 17:02:01 |
ragazzi notizie di napoli? a che ora hanno iniziato e a che ora FINISCONO?? io temo questi controlli severi, ma secondo voi riescono a copiare??? | |
Da: contessa | 17/12/2008 17:03:49 |
non preoccuparti io sporcai di brutto la busta. al punto da poter indurre a ritenere la macchia un segnale di riconoscimento. patema d'animo per un anno ma per nulla. stai tranquilla | |
Da: cips | 17/12/2008 17:14:54 |
ualche anima pia può postarmi le due tracce che non trovo da nessuna parte?!?!?!? e se fosse gntilissimo anche le soluzioni.... grazie e buone feste a tt voi!) | |
Da: luna | 17/12/2008 17:15:48 |
notizie sull'argomento di domani? | |
Da: CODICI | 17/12/2008 17:16:00 |
in quali codici non c'era la sentenza 2008 della prima traccia? | |
Da: scorzino | 17/12/2008 17:17:11 |
D'accordo sulla prima parte del parere, ma in merito all'applicazione dell'articolo 57 al direttore di emittenti televisive ho dei dubbi. La rubrica dell'articolo menziona la stampa periodica non anche quella televisiva. Fatto sta che a roma, in sede d'esame hanno ritirato tutti i codici con la sentenza....per intenderci l'aggiornamento. | |
Da: luna | 17/12/2008 17:22:23 |
II TRACCIA L ispettore Tizio tiene a bada ammanettato il pericoloso bandito Caio nel salone della villa dove si era nascosto, dopo averlo disarmato ed arrestato poco prima insieme con i colleghi Sempronio e Mèvio. Costoro, intanto , frugano tra gli oggetti della stanza alla ricerca di armi e documenti. Caio improvvisamente asserisce di sentirsi male e vuole stendersi sul divano. Tizio , sicuro di sé, libera Caio, dalle manette, supponendo di essere in grado di tenerlo sottocontrollo. Caio, tuttavia, repentinamente spintona Tizio, facendogli perdere l equilibrio ed impossesandosi della sua pistola, quindi spara all indirizzo di Sempronio e Mèvio . Quest ultimo, pùr ferito lievemente ad una gamba, reagisce uccidendo il bandito nel corso del conflitto a fuoco. Purtroppo, ùn proiettile sparato da Mèvio fora il vetro di una finestra che affaccia sul giardino e colpisce mortalmente al capo ùn giovane inserviente, che, di ritorno a casa, si accingeva a ussare alla porta. Tizio si reca dall avvocato penalista e chiede di conoscere qual è la situazione in cui versa. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere , illustrando gli istituti e le problematiche sottèsi alla fattispecie in esame. | |
Da: luna | 17/12/2008 17:24:14 |
Da giorni nel liceo della città Alfa è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento .Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al micorofono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo- asserisce il preside nella querela- aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 c.p. Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'Avvocato penalista e chiedono di conoscere quale è la situazione in cui versano. Il candidato- assunte le vesti del legale- rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame | |
Da: cips | 17/12/2008 17:26:38 |
Grazie LUNA!!!! cmq qs sito è il massimo.... | |
Da: elsa | 17/12/2008 17:29:00 |
Novità da napoli? | |
Da: anybelle | 17/12/2008 17:34:19 |
Da: adriano il sindaco | 17/12/2008 17:36:35 |
come si fa a copiare? mi piacerebbe tanto essere iniziato alla sublime arte! | |
Da: mimmo | 17/12/2008 17:36:36 |
novita da lecce? | |
Da: adriano il sindaco | 17/12/2008 17:41:13 |
è vero che a roma hanno ritirato i codici? | |
Da: MIRTILLA | 17/12/2008 17:41:27 |
SAPETE A CHE ORA HA COMINCIATO BARI? | |
Da: Tyler | 17/12/2008 17:42:45 |
Hanno appena finito. A Bari... | |
Da: MIRTILLA | 17/12/2008 17:44:03 |
GRAZIE | |
Da: elsa | 17/12/2008 17:50:31 |
Ma di napoli che si sa? | |
Da: da palermo.. | 17/12/2008 17:52:10 |
tracce di penale improponibili....non ho parole | |
Da: Roma | 17/12/2008 17:54:09 |
Sapete a che ora ha cominciato Roma? | |
Da: TRILLY | 17/12/2008 18:02:12 |
A Bologna come sono messi? Hanno finito? | |
Da: fra | 17/12/2008 18:04:52 |
a che ora finisce Roma? | |
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