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tracce esame avvocato 2008
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Da: dadà | 18/12/2008 12:52:06 |
chi sa il parere di penale? a quale sentenza si riferisce | |
Da: Cat | 18/12/2008 12:54:05 |
vorrei sapere le tracce della prova di oggi..più o meno,Grazie | |
Da: evì | 18/12/2008 12:54:37 |
mi dite la traccia di penale | |
Da: evì | 18/12/2008 12:54:39 |
mi dite la traccia di penale | |
Da: chiara | 18/12/2008 12:57:17 |
mi unisco anche io qual è la traccia di penale? | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 13:06:54 |
traccia di -PENALE- Nell’ottobre 2007 si disputa la prima giornata del torneo di calcio intersociale Pochi minuti dopo l’inizio della partita tra le squadre degli azzurri e dei bianchi, Tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell’attaccante avversario Caio, interviene violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra e interrompendo in tal modo una pericolosa azione d’attacco. Caio si rialza e ed insieme con il compagno di squadra Sempronio si avventa minacciosamente su Tizio. Accorre, però, immediatamente l’arbitro, che si interpone tra Tizio e i due calciatori della squadra bianca e impedisce che la situazione degeneri. Pochi minuti dopo, Sempronio interviene duramente su Tizio, il quale, col pallone tra i piedi, gli volge le spalle �" colpendolo ad una gamba con un calcio e gli procura la frattura del perone. Mentre Tizio è a terra dolorante, Sempronio l’apostrofa più volte. Tizio presenta denuncia di querela nei confronti di Sempronio. Tizio si ristabilisce soltanto dopo alcuni mesi. Si costituisce successivamente parte civile nel processo penale in cui Sempronio è imputato di lesione personale aggravata, a norma degli articoli 582 �" 583 �" comma 1, numero 1 �" 585 �" 587 comma 1, numero 4 �" 61, numero 4 �" del codice penale. Nel novembre 2008, all’esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolve Sempronio. Nella sentenza il giudice rileva che il fatto, poiché avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva, implicante l’uso della forza fisica e del contrasto puro tra avversari, costituisce oggetto di rischio consentito da parte dei partecipanti, sempre immanente nelle gare di calcio. Assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame. | |
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Da: ANONIMA | 18/12/2008 13:11:21 |
CC.MA CORTE D' APPELLO DI ….. COMPARSADI RISPOSTA PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE FATTO Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni. Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza. DIRITTO Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità . Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico. L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono. In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità , poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età . In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante. P.T.M. si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio. Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio. Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it. Si depositano: - il fascicolo di parte di 1�° grado - la sentenza di 1�° grado - copia notificata dell'atto di appello - copia della sentenza di interdizione……,…. Avv………….. Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. ………….. SVOLGIMENTO.......CIAO | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 13:13:03 |
ecco l'atto di penale Eccovi l'atto di penale, ma il merito è tutto di azzecca garbugli, io ho fatto pochino. Ecc.ma Corte d’Appello di Catanzaro Atto di Appello Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di Catanzaro, difensore di fiducia, giusta procura in atti del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone Impugnazione ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nr………… R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data /11/08, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti Motivi Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore). La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica. Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, i limiti di operativita` dell’esimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito. Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio, si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche�´ saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. . Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in conseguenza di cio` , delle lesioni. Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva. Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona. P.Q.M. Si chiede, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile. Catanzaro, Avv. | |
Da: Cool81 | 18/12/2008 13:13:52 |
Quale è la massima di civile????? | |
Da: ANONIMA | 18/12/2008 13:14:38 |
IL PRIMO ATTO E' DI CIVILE, IL SECONDO E' DI PENALE...... METTETE I PUNTINI AL POSTO DELLA CITTA'......naturalmente, e non Catanzaro, ok? forza che ce la fate | |
Da: mario | 18/12/2008 13:16:53 |
-.-°°°°°°°°° | |
Da: Claudio 1981 | 18/12/2008 13:19:56 |
Qualcuno ha la traccia di oggi per l'atto di civile? Grazie | |
Da: Ma non vi vergognate???? | 18/12/2008 13:27:45 |
Che avvocati sarete? | |
Da: RIKI | 18/12/2008 13:30:26 |
VI PREGO LAVORO E HO DENTRO MIO FRATELLO CHE MI CHJIEDE APPELLO PENALE PARTE CIVILE...RISPONDETEMI VI PREGO X RIKI....GRAZIE A CHI RISPONDERA' | |
Da: m.m. | 18/12/2008 13:56:00 |
Perché applicate al penale l'art'576cpc e non, invece, il 572cpc...........? | |
Da: m.m. | 18/12/2008 13:57:08 |
SORRY: Perché applicate al penale l'art'576cpP e non, invece, il 572cpP...........? | |
Da: massimiliano | 18/12/2008 14:02:53 |
non trovo la sentenza indicata nell'atto che hai stilato e precisamente cassazione civile del 25/09/2008 n. 24082....come mai? | |
Da: Senza parole | 18/12/2008 14:03:30 |
Sono senza parole. vivi complimenti a tutti, sicuramente farete carriera. Al Comune di Napoli, come assessori. | |
Da: enrico ameri | 18/12/2008 14:04:21 |
anche io ritengo più calzante ricorrere all'art. 572 e non al 576, in quanto tizio ha querelato sempronio mostrando, quindi, un interesse a perseguire penalmente il soggetto. per tale ragione credo che mantenga questo interesse anche per il secondo grado e quindi si rivolge al pm affinchè impugni agli effetti penali. | |
Da: leo | 18/12/2008 14:07:30 |
aiutatemi.............. | |
Da: cristina | 18/12/2008 14:07:45 |
ma sono giunte voci che non si tratta di un appello ma di un'istanza al Pubblico Ministero o qualcosa del genere. Può essere? Nessuno sa dirmi nulla? è molto importante. altrimenti si sbaglia tutto l'atto. Grazie | |
Da: valina | 18/12/2008 14:23:33 |
vedete che sempronio, quando riceve l'atto è già maggiore d'età poichè gli anni li compie a maggio e l'atto è stato notificato il novembre del2006 | |
Da: capperone | 18/12/2008 14:28:41 |
ma se non sapete fare questi atti, sperate di poter fare gli avvocati una volta passato l'esame? tornate a studiare, ed evitate di passare i compiti con mezzi telematici, guadagnerete tempo e salute. e vergognatevi. | |
Da: enrico ameri | 18/12/2008 14:29:43 |
io insisto col 572 | |
Da: elvisss | 18/12/2008 14:36:52 |
come tutti gli altri avvocati...stai zitto/a e fatti i cavoli tuoi | |
Da: dony | 18/12/2008 14:37:38 |
dove l'hai trovata la voglio commentata | |
Da: elvisss | 18/12/2008 14:40:14 |
se sei senza parole stai zitto/a che è meglio | |
Da: raffaele | 18/12/2008 14:41:07 |
è TROPPO RECENTE CREDO ANCHE IO HO LO STESSO PROBLEMA | |
Da: brdipa | 18/12/2008 14:41:40 |
ripostate le colnclusioni di civile??? tnx | |
Da: mimmo | 18/12/2008 14:43:55 |
RIKI dove svolge la prova tuo fratello? | |
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