NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
tracce esame avvocato 2008
735 messaggi
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Successiva >>
Da: giu | 17/12/2008 12:15:20 |
ALE DOVE SEI???...MI SAI DIRE QUALCOSA SULLA SECONDA TRACCIA??? | |
Da: stefano | 17/12/2008 12:17:29 |
Il caso in esame presuppone una preventiva disamina del reato di diffamazione. L’ ART 595 incrimina chi, al di fuori dei casi indicati dal precedente art. 594cp (ingiuria), comunicando con più persone offende l’ altrui reputazione. Oggetto di tutela del delitto di diffamazione è l’ altrui reputazione che la dottrina prevalente intende in senso oggettivo e, cioè, nel significato di stima sociale e considerazione di cui si gode all’ interno di un contesto sociale. A ciò si contrappone l’ onor in senso soggettivo inteso come il “sentimento del proprio valore sociale†ed è rimesso all’apprezzamento dell’individuo stesso. L’ elemento oggettivo del reato in esame consta di 3 requisiti: 1)l’assenza dell’ offeso; 2)l’ offesa all’ altrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone. L’ assenza del soggetto passivo al momento dell’ azione criminosa consiste nell’ impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l’ addebito diffamatorio e possa, quindi, difendersi dall’ addebito o ritorcere l’ offesa. Ciò determina la maggiore gravità del reato in esame. Il secondo requisito consiste nell’ offesa all’ altrui reputazione intendendo l’ offesa non già nel senso di lesione bensì come probabilità o possibilità che l’ uso di parole o atti destinati a ledere l’ onore provochi una effettiva lesione. La diffam, pertanto, è qualificata come reato di pericolo concreto essendo demandata di volta in volta al giudice l’ interpretazione della portata offensiva delle espressioni usate dall’ agente ed essendo sufficiente che tali espressioni determino anche solo il pericolo di lesione dell’ altrui reputazione. Infine, per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che l’ agente renda partecipi dell’ addebito diffamatorio almeno due persone le quali siano state in grado di percepire l’ offesa e di comprenderne il significato. Il problema da affrontare, da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza, è quello relativo alla operatività dell’ esimente dell’ esercizio del diritto ex art. 51 cp, sub specie di diritto di cronaca, rispetto alla condotta posta in essere dal giornalista il quale, nell’ esercizio della propria funzione istituzionale, informi la collettività su fatti storici obiettivamente lesivi della reputazione dei terzi, pur se rispondenti a verità . La giurisprudenza di Cass ha elaborato taluni presupposti della scriminante in oggetto operanti alla stregua di veri e propri limiti interni e l’ assenza anche di uno solo rende in concreto non operativa la causa di giustificazione. La Corte ribadisce come il diritto di cronaca possa scriminare a condizione che ricorrano i tre noti requisiti: la verità della notizia propalata; l’interesse pubblico alla sua conoscenza; la continenza formale nel momento espositivo. In primo luogo rileva la verità della notizia, non potendo meritare tutela la diffusione di notizie false o tendenziose, non risultando le stesse utili nell’economia del processo di formazione di una valida opinione presso la collettività . In secondo luogo la Corte ha sempre sottolineato il rispetto del parametro della continenza formale da apprezzarsi alla stregua di corretta esposizione dei fatti oggetto di narrazione. Sul punto, lo si ricorda altrettanto velocemente, la giurisprudenza utilizza un differente metro di giudizio quante volte in luogo del diritto di cronaca si invochi quello di critica che, considerata la sua natura parziale ed orientata, non può che manifestarsi in veste meno ossequiosa del dato della continenza. Similmente può dirsi in relazione all’attività satirica, attesa la sua portata deformante dei fatti in una evidente logica caricaturale. Da ultimo, il dato della cd. pertinenza vale ad isolare in termini scriminanti tutte quelle diffusioni di notizie che rivestano agli occhi della pubblica opinione un certo interesse. Ovviamente non è necessaria una rilevanza indifferenziata nel senso che la questione interessi la collettività indistinta, potendo assumer pregio il riportar notizie, anche in ragione di un eventuale tecnicismo, a favore di ridotto numero di utenti. Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell'altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività . È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini. Ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività . E’ di rilevante importanza dare atto della scelta legislativa di evitare, nel rispetto del terzo comma dell’art. 21 Cost., forme preventive di autorizzazione alla stampa. L’esigenza di garantire un controllo sul merito delle pubblicazioni viene dall’ordinamento soddisfatta creando in capo ai soggetti che vedremo una peculiare posizione di garanzia. L’art. 3 della legge n. 47 del 1948 pone l’obbligo per ogni stampato periodico di dotarsi e di indicare un direttore ed un vicedirettore responsabile. Costoro l’art. 57 c.p. chiama a rispondere, a titolo colposo, dell’illecito posto in essere in essere mezzo stampa. Per la stampa non periodica, secondo il disposto dell’art. 57 bis c.p., responsabile risulterà l’editore, a condizione che risulti ignoto o non imputabile l’autore materiale dell’articolo, o lo stampatore, “se l’editore non è indicato o non è imputabileâ€. L’originaria versione dell’art. 57 c.p., la cui ammissibilità a fronte del mutato contesto normativo trovava conferma attraverso le parole della Corte costituzionale, imputava sic et simpliciter, in assenza di un quid soggettivo, ai soggetti cennati la responsabilità degli eventi illeciti derivanti dall’attività giornalistica presieduta. Il successivo intervento legislativo del 1958 (l. 127) ha innovato la disposizione codicistica subordinandone l’operare al ricorrere di dato: l’addebitabiità colposa del tutto. Solo in presenza di un deficit di attenzioni da parte del direttore responsabile potrà allo stesso rimproverarsi l’illecito commesso dall’autore dell’articolo. A dire il vero quanto esposto è stato a lungo oggetto di critica, avendo parte considerevole degli addetti ai lavori inteso riduttivamente l’inciso “a titolo di colpa†previsto all’art. 57 c.p. come rilevante solamente in chiave meramente sanzionatoria, senza che implicasse un effettivo riscontro del coefficiente psicologico. Più opportunamente, si è ritenuto imprescindibile l’accertamento in concreto della rimpoverabilità della condotta lesiva, sottolineandosi, dunque, la ricerca necessaria del requisito soggettivo prescritto, secondo le direttive di cui all’art. 43 c.p. Rebus sic stantibus, le fattispecie previste agli artt. 57, 57 bis e 58 vanno intese come autonome forme di illecito la cui condotta si sostanzia nella mancata osservanza di regole cautelari (il non aver impedito la pubblicazione illecita) cui fa da pendant l’evento costituito dal reato commesso mezzo stampa. Non emerge, quindi, una forma di concorso di persone nel reato, sub specie di agevolazione colposa, ma un illecito del tutto distinto da quello effettivamente lesivo come può arguirsi tanto avendo riguardo alla clausola d’esordio dell’art. 57 c.p. (“… fuori dai casi di concorso…â€), quanto dall’esegesi dell’art. 58 bis c.p. che, estendendo l’operatività della condizione obiettiva di punibilità propria presentata direttamente a carico del direttore e del vicedirettore nei confronti dell’autore della pubblicazione, non può, ragionando a contrario, che dar per scontata l’assenza di una dimensione propriamente concorsuale.( Sez. V, sentenza 14 novembre 2007, n. 42067.) | |
Da: miki | 17/12/2008 12:19:42 |
qualcuno sa rassicurarmi? ieri ho consegnato il compito in bella mettendo una barra di traverso sui fogli lasciati in bianco. Me lo possono annullare per "segno distintivo". Vi prego, rassicuratemi | |
Da: **** | 17/12/2008 12:23:22 |
ma no stai tranquillo | |
Da: shakll | 17/12/2008 12:23:30 |
mi spiace dirtelo ma sarà annullato | |
Da: aiutante | 17/12/2008 12:26:16 |
qualcuno sa darmi ulteriori risposte in ordine alla prima traccia???????? Grazie a tutti!!!!!!!!! | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Anna | 17/12/2008 12:28:29 |
qualcuno sa dirmi chi correggerà i compiti di Bari? Grazie. | |
Da: stefano | 17/12/2008 12:30:48 |
bari li corregge milano (purtroppo x voi) | |
Da: stefano | 17/12/2008 12:33:54 |
Da: aiutante 17/12/2008 12.26.16 qualcuno sa darmi ulteriori risposte in ordine alla prima traccia???????? Grazie a tutti!!!!!!!!! ho mandato la sentenza e la normativa di riferimento...che altro ti serve? | |
Da: aiutante | 17/12/2008 12:35:00 |
Stefano sei stato cortese al max, potresti farmi un ultimo piacere, le conclusioni da formulare al termine della tua esposizione...grazie!!!! | |
Da: Anna | 17/12/2008 12:35:14 |
X Stefano ed altri: ma Milano non ha corretto i compiti di Bari dello scorso anno? Io ho sentito invece che i compiti di bari sarebbero stati corretti da Napoli. Qualcuno me lo può confermare? grazie. | |
Da: XXX | 17/12/2008 12:38:56 |
avete già qlcosa sulla seconda traccia? qlla sul poliziotto pirla? | |
Da: puzzetta | 17/12/2008 12:38:57 |
Bari sarà corretta da Napoli non da Milano. Miki ma se ieri hai consegnato ed eri a fare l'esame ora dove sei? | |
Da: aiutante | 17/12/2008 12:40:43 |
Stefano solo le conclusioni poi non ti ropo più grazie!!!! | |
Da: Birbaccione | 17/12/2008 12:45:21 |
potrei avere un aiuto concreto per il povero derelitto civilista che è in attesa .. | |
Da: Miki | 17/12/2008 12:45:51 |
x puzzetta: In realtà non ero io a fare l'esame ma mia moglie che purtroppo si è disperata tutta questa notte perché ha svolto perfettamente la seconda traccia di ieri ma ha il terrore che lo possano annullare. Ho cercato in tutti i modi di rassicurarla ed oggi è andata a sostenere la seconda prova. Speriamo bene! | |
Da: stefano | 17/12/2008 12:47:22 |
X anna (6 come s.tommaso) http://www.miolegale.it/notizia/319-Esame-avvocato-2008-abbinamento-sedi-Corte-Appello.html | |
Da: un avv. disperato | 17/12/2008 12:48:23 |
ma il secondo potete postarlo per favore | |
Da: stefano | 17/12/2008 12:49:50 |
x anna...scusa errore mio sn i vecchi abbinamenti | |
Da: aiutatelo | 17/12/2008 12:51:45 |
domanda: ma la disciplina della diffamazione a mezzo stampa si può estendere a quella del telegiornale quindi televisiva?? avete normative che dispongono in proposito | |
Da: puzzetta | 17/12/2008 12:51:51 |
è sufficiente andare sul sito del ministero della giustizia,prendere il numero del call center e chiamare lì x saxere dell'abbinamento che ti interessa | |
Da: stefano | 17/12/2008 12:53:43 |
X AIUTANTE io concluderei così: Ora, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale, in quanto attinente a una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del Dirigente Scolastico, assunta nell'interesse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Né, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia, quale una omissione penalmente rilevante, né una illecita solidarietà con i giovani studenti. Dunque, si conclude per l'assenza dell'elemento oggettivo del reato che determina conseguenzialmente l'inesistenza dell'illecito contestato; pertanto, non sussiste il reato di diffamazione imputato dal querelante ai due querelati. | |
Da: dalila | 17/12/2008 12:55:28 |
seipunti avv cerchiamo le sentenze che si riferiscono alla seconda traccia cosi le pubblichiamo?????? un pò ciascuno.. lo facciamo insieme e chi ha da aggiungere aggiunga!!!! | |
Da: Serpe | 17/12/2008 12:58:35 |
per la prika traccia bisogna citara lìart. 331 del codice penale!!!!!! | |
Da: fede | 17/12/2008 13:01:57 |
qualcuno sa dirmi chi correggerà gli scritti di firenze? | |
Da: rich | 17/12/2008 13:06:16 |
torino corregge firenze | |
Da: trilly | 17/12/2008 13:09:04 |
la II traccia? | |
Da: puzzetta | 17/12/2008 13:12:43 |
è sufficiente andare sul sito del ministero della giustizia,prendere il numero del call center e chiamare lì x saxere dell'abbinamento che ti interessa | |
Da: Napoli | 17/12/2008 13:23:47 |
qual'è la sentenza per la prima traccia??? | |
Da: Napoli | 17/12/2008 13:23:50 |
qual'è la sentenza per la prima traccia??? | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Successiva >>