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tracce esame avvocato 2008
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Da: ale bo | 18/12/2008 15:43:46 |
GRAZIE, SPERO CHE LA TUA SOLUZIONE SIA CORRETTA......? | |
Da: cristina | 18/12/2008 15:50:48 |
atto di penale. cmq i motivi di diritto sono stati individuati e vanno bene. resta da capire se si tratta di un appello o di un'istanza al PM. | |
Da: lucia | 18/12/2008 16:21:33 |
C'è qualcuno che mi può fornire una buona argomentazione giuridica sull' atto di civile!!!!! Grazie mille. | |
Da: avv. cascione | 18/12/2008 16:27:04 |
Scusate, ho dimenticato di dirvi che soffro di disturbi della personalità ... la mia psicologa mi definisce un bordenline... gli amici un diversamente intelligente... io mi definirei un cretino ma è lo stesso... addio | |
Da: Anonima 2 | 18/12/2008 16:29:26 |
Sei senza parole? perchè questo esame ti sembra qualcosa degno di parole...è solo una buffonata per come viene svolto e perchè di certo non è in questo modo che si valuta un bravo avvocato...è tutto un giro di soldi e basta!!!!! | |
Da: cat | 18/12/2008 16:39:32 |
cosa va depositato nell'atto di civile?? | |
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Da: Marcoxxx | 18/12/2008 16:49:50 |
per l'atto di civile: esiste la norma dell'art. 354 c.p.c che espressamente menziona il caso della nullità della notifica della citazione, come nel caso di specie. Parliamo di nullità delle notifica e non dell'atto di citazione. In tale ipotesi la strada percorribile, una volta ottenuta una sentenza di primo grado è solo l'appello chiedendo appunto al giudice di secondo grado il rinvio al giudice di primo grado pena la lesione del contraddittorio e del principio del doppio grado di giudizio. Ritengo quindi l'appello esatto. Credo pure che atto di appello è sia quello dal giudice di pace al tribunale , sia quello dal tribuanale al corte d'appello per cui, in mancanz adi elementi saranno esatti entrambi. | |
Da: Marcoxxx | 18/12/2008 16:55:08 |
atto di citazione in originale notificato fascicolo di primo grado di parte | |
Da: dadà | 18/12/2008 16:56:12 |
novità di penale? | |
Da: diavola | 18/12/2008 16:58:54 |
Io sono un'ingegnere e non c'è proprio paragone con l'esame di avvocato! E' impensabile poter scopiazzare in questo modo! D'altra parte il crollo di un'areo è più grave di un pazzo di psycho in giro per le nostre città ! Il mestiere deve essere un'arte! | |
Da: leo | 18/12/2008 17:03:59 |
ro | |
Da: sheenga | 18/12/2008 17:06:02 |
beh cara diavola... il vostro esame è ancora pià una farsa.. sbaglio o i manuali li potete tranquillamente portare alla luce del sole? forse dovresti provare a farlo quest'esame... ingegneri.. furbi.. | |
Da: renzo | 18/12/2008 17:09:24 |
ehm, cara ingegnere, il problema vero è che, a parte questi 50 sfigati che non sanno ragionare da soli e sono pronti a copiare qualsiasi cosa qualcuno gli proponga, l'esame di abilitazione per ingegnere è 1000 volte più semplice di quello di avvocato e, dal punto di vista del cittadino, mi sembra parecchio grave la cosa... | |
Da: sheenga | 18/12/2008 17:13:14 |
quoto renzo!!!!! | |
Da: Senza parole | 18/12/2008 17:18:13 |
Io questo esame l'ho fatto una volta sola, superandolo senza l'aiuto di nessuno, avevo solo studiato. Bah, ho sempre saputo di essere una strana. Sì, sì, certo, è tutto uno schifo, il più pulito ha la rogna e dobbiamo copiare non perchè siamo disonesti, ma le circostanze ci costringono a farlo. Se doveste avere la fortuna di superare gli scritti, vi consiglio di studiare bene per gli orali, perchè lì i cellulari vi serviranno a poco. E in bocca al lupo per le vostre carriere di assessori ai rifiuti o ai lavori pubblici. | |
Da: giovane | 18/12/2008 17:33:43 |
Ma allora cos'è un appello ex art. 576 c.p.p. o una richiesta al PM??? | |
Da: X senza parole | 18/12/2008 17:34:20 |
ma scopa un po' di piu' .......................... | |
Da: x Senza parole | 18/12/2008 17:35:09 |
premetto: io ho consegnato alle 3..ho fatto il mio bell 'atto senza cellulare e senza aiuto e credo di averlo fatto anche bene. come vedi non sei l'unica.. e probabbilm. la carriera di assessore alrifiuto spetta più ate che a questi ragazzi che si fanno un culo così.. magari a questi livelli ci sono arrivati perchè i paraculati l'esame lo passano col cognome.. o no? io sono fortunata.. ho un ottimo lavoro e se mi va bene pure il titolo.. tu continua pure ad occuparti di spazzatura te lo meriti | |
Da: leo | 18/12/2008 17:36:19 |
vorrei saperlo anch'io caro giovane! | |
Da: mimmo | 18/12/2008 17:46:30 |
ma a qualcuno sta uscendo? | |
Da: ANTONIO755 | 18/12/2008 17:49:13 |
Corte Di Appello di ….. Sezione …..,Giudice ……. R.G………..,Udienza del ……… COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per Il Sign. Tizio nato a ……..il………..,residente in………… alla Via……………, C.F. …………………, elettivamente domiciliato in ………….,via………..,presso lo studio dell'avvocato …………., del foro di ………,che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto; APPELLATO Contro Il Sign. Caio nato a ……..il………..,residente in………… alla Via……………, C.F. …………………, elettivamente domiciliato in ………….,via………..,presso lo studio dell'avvocato …………., del foro di ………, APPELLANTE Con atto di appello notificato in data……., Caio ha proposto gravame avverso la sentenza numero ………… emessa dal ……… di ………. A sostegno del gravame l'appellante deduce la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava Sempronio soggetto a cui l'ufficiale giudiziario, in data 16/10/2006, provvedeva a notificare l'atto introduttivo del giudizio. Con il presente atto, Tizio, si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore contestando ogni avversa richiesta. L'appello proposto infatti è infondato in fatto e in diritto e va respinto per i seguenti Motivi Validità della notifica- notifica dell'atto di citazione immune dal vizio censurato. Ai sensi degli artt.137 ,138, 139 c.p.c. le notificazioni sono effettuate dall'Ufficiale Giudiziario mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. L'Ufficiale giudiziario, a norma dell'art. 138 c.p.c., deve seguire la notificazione, di regola, mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione . Se la notificazione non avviene nel modo previsto dall'artt.138 c.p.c. ovvero se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi previsti dall'artt.139 cpc l'Ufficiale giudiziario puo' consegnare copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all' azienda , purché non minore di anni 14 o palesemente incapace; tale soggetto viene denominato consegnatario. In tema di notificazioni, ed in particolare nel caso di esecuzione della notificazione ex artt.139 cpc nella casa di abitazione del destinatario, mediante consegna della copia dell'atto ad familiare convivente ,nel caso specifico Sempronio figlio di Tizio, l'ufficiale giudiziario deve indicare le generalità della persona a cui ha fatto la consegne e dare atto, inoltre, del rapporto di convivenza. Si rileva che la consegna dell' atto da notificare a persona di famiglia, giusto disposto dell'artt.139 cpc, non postula il requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell' atto, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di sangue che giustifichi la presunzione di consegna dell'atto al destinatario stesso. Nel caso dell'odierno appellante risulta palese il vincolo di parentela essendo, si ribadisce, Sempronio figlio di Tizio e dunque risulta integrata la presunzione di consegna dell'atto al destinatario, Tizio, se pur l'atto sia stato consegnato al di lui figlio Sempronio. In relazione, al vizio lamentato da Caio nell'atto di appello l'istante rileva l'assoluta immunità del vizio lamentato. Nello specifico, a norma delle disposizioni dettate dal codice di procedura in ambito di notificazioni il limite di validità della notifica è quello della palese incapacità dell' accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per quel che concerne la situazione di Sempronio, figlio di Caio, inabilitato con provvedimento del Gennaio 2006, si specifica che l'inabilitazione è lo stato giudizialmente dichiarato di ridotte capacità d' agire della persona fisica che per le sue condizioni mentali o fisiche non è pienamente in grado di curare i suoi interessi economici, occorrendo per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che non è autorizzata a compiere personalmente, il consenso del curatore (Mevio nel caso di Sempronio). Alla sentenza di inabilitazione che ha effetto dal giorno della pubblicazione , si rileva, che segue la nomina del curatore all'inabilitato. Il curatore deve dare il consenso esclusivamente agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione preclusi personalmente all'inabilitato. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, tra cui come vedremo in seguito non rientra la ricezione della notifica, compiuti dall'inabilitato senza il consenso del curatore possono essere annullati. Si ribadisce che l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione(artt.415 c.c., comma 1)ovvero a chi per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un educazione sufficiente (artt.415 c.c. commi 2 e 3). In tutti i casi descritti , si ribadisce ancora una volta, l'effetto legale dell'inabilitazione e solo l'annullabilità degli atti eccedente l'ordinaria amministrazioni posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza dell formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta e tale limitazione non incide sul compimento di mero fatto giuridico quale alla recezione di un atto giudiziario come appunto il ricevimento di una notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario. La ricezione di un atto giudiziario da parte di un inabilitato, come Sempronio lo era nel momento della consegna della citazione diretta a Caio, si rileva, che non rientrando in alcun profilo volitivo non necessità di assistenza da parte del curatore non rientrando altresì negli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (Cass.Civ. 2 luglio 25 Settembre 2008, numero 24082) . Dunque, ne consegue, che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall'appellante con l'unico motivo dedotto. Tutto ciò premesso, SI CHIEDE E CONCLUDE Piaccia all' Ill.mo Giudice adito,respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e condannare l'appellante alle spese di lite. Deposita: FATEVI DIRE CHE SI DEVE DEPOSITARE MOLTO IMPORTANTE Li……………,………… Avv……………………. PROCURA Avv……….. con la presente le conferisco il piu' ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel procedimento di cui al presente atto conferendole all'uopo le più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere e desistere nonché di nominare procuratori domiciliatario o farsi sostituire da altro procuratore. Eleggo domicilio nel suo studio in………………..alla Via………………………..,num………, Firma del cliente Per autentica Avv chi mi dice se questa va bene per il civile? | |
Da: ---- | 18/12/2008 17:50:06 |
ma la partita di bari??? è finita??? | |
Da: Amministrazione Comunale | 18/12/2008 17:51:50 |
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE ________ RICORSO Della Società ALFA, corrente in _______ (cod. fisc._____), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. __________, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al presente atto, dall’avv._______ con il quale è elettivamente domiciliato in ________ via________ CONTRO Il COMUNE di ALFA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in ______, Via______ E NEI CONFRONTI Della SOCIETA’ GAMMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE a. della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 20.10.2008, e b. della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 15.11.2008, con le quali si è disposto rispettivamente annullamento dell’affidamento alla società ricorrente del servizio di pulizia dei locali comunali e se ne è disposta la gestione in amministrazione diretta, nonchè c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO da disporsi in forma specifica, mediante la declaratoria di prosecuzione del rapporto della Società ricorrente con il Comune di ALFA, salvo, in ogni caso il ristoro del danno derivante dall’interruzione del rapporto che la sospensione cautelare richiesta non riuscisse ad evitare FATTO Nel gennaio 2006 La società ALFA, in esito all’espletamento di procedura di gara pubblica, si è resa affidataria del servizio di pulizia dei locali del COMUNE di ALFA per la durata di quattro anni. Nel corso del normale svolgimento del rapporto contrattuale, quando ormai era ormai trascorsa oltre metà della prevista durata del contratto in questione, in maniera del tutto inavvertita il COMUNE di ALFA, con Delibera di C.C. del 20.10.2008, sul rilievo di una presunta illegittimità dell’esclusione della Società Gamma dalla gara sopra citata, e con il dichiarato scopo di riorganizzare il servizio impiegando il personale interno del Comune, disponeva l’annullamento in autotutela del dell’affidamento del servizio in favore della società ricorrente. Da ultimo, con la più recente Delibera di C.C. n. ____ del 15.11.2008 la medesima amministrazione ha concretamente dato esecuzione al suo precedente indirizzo disponendo la gestione del servizio di pulizia mediante l’impiego di risorse interne. L’attività provvedimentale del COMUNE di ALFA così riassunta è radicalmente illegittima sotto concorrenti profili, e la Società BETA con il presente ricorso ne chiede l’annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi di DIRITTO I. - Violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento 1. Le decisioni di annullamento in autotutela e riorganizzazione del servizio di pulizia prima affidato alla società ricorrente sono state prese dal Comune di ALFA al di fuori di qualsiasi occasione di contraddittorio con la ricorrente. Quest’ultima non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 venendo così estromessa dall’esercizio da quelle facoltà di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione che, anche in riferimento ai palesi profili di illegittimità degli atti oggi impugnati, avrebbero senz’altro orientato in una direzione diversa l’esercizio dei poteri comunali. A maggior ragione trattandosi di poteri di annullamento d’ufficio, per i quali la giurisprudenza unanime ritiene necessario il rispetto della totalità della garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (cfr. Cons. stato, V, n, 1272/2004) II. - Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 21-quinquies e 21-nonies della L.n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di tutela dell’affidamento privato, travisamento dei presupposti in diritto, difetto di motivazione, sviamento. L’amministrazione intimata ha utilizzato in maniera illegittima e sviata il potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi originariamente illegittimi, così come di recente disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n.241/90. Potere che deve essere rivolto non solo e non tanto a rimuovere effettive ed insanabili illegittimità originarie degli atti, ma deve perseguire un preciso ed attuale interesse pubblico, diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata, avendo presente quale principale limite, l’impatto sull’affidamento legittimo ingenerato nei destinatari dell’attività provvedimentale rimossa. In tal senso, dunque, proprio la norma appena richiamata vincola il legittimo esercizio del potere di annullamento alla specifico esternazione di tale specifico presupposto, oltre chè alla doverosa considerazione del tempo trascorso rispetto all’emanazione dell’atto, in relazione al quale può e deve essere calibrata la decisione di annullamento, anche con un’eventuale limitazione temporale degli effetti ripristinatori (cfr. tra le tante Cons. Stato decisioni nn. 6113/2002 e 5479/2005). Nel caso di specie, la rimozione del contratto in essere con la ricorrente ALFA, oltre ad essere immotivata rispetto agli elementi appena citati, viene strumentalmente riferita alla necessità di rimuovere una illegittimità della procedura di gara del tutto irrilevante e comunque non più utilmente rilevabile una volta conclusa la procedura ed proseguita l’esecuzione del contratto per oltre due anni. E ciò anche specificamente considerando che la controinteressata ed allora concorrente, che pure era e resta l’unico soggetto interessato e legittimato ad ottenere la caducazione della gara, non ha nulla obbiettato, né in sede di gara, né in sede contenziosa, in merito alla sua esclusione. Di più. La dichiarata intenzione, poi realizzata con la successiva delibera del 15.11.2008, di riorganizzare il servizio assumendone il Comune la gestione diretta in economia, rende palese quale sia la vera motivazione che ha sorretto al decisione di annullamento, per la cui realizzazione, allora, lo strumento dell’annullamento d’ufficio è utilizzato in maniera totalmente sviata. Difatti l’Amministrazione non ha inteso rimuovere un’illegittimità originaria dell’atto, che si è visto essere inconsistente e ormai irrilevante, ma ha in effetti riesaminato la sua precedente decisione di affidare all’esterno il servizio, giungendo ad una conclusione differente sulla scorta di una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico. Per fare ciò, allora, avrebbe dovuto disporre non l’annullamento, bensì la revoca del precedente provvedimento, potere che il recente articolo 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo subordinata al verificarsi di presupposti affatto diversi (una nuova valutazione degli interessi in gioco), ricollegandovi anche diverse conseguenze, in primis la decorrenza ex nunc degli effetti e, soprattutto, la necessità di corrispondere un indennizzo al destinatario del provvedimento. Tutto ciò non è avvenuto ed anzi, l’amministrazione comunale si è artatamente riferita ad una inconsistente illegittimità della gara con ogni probabilità proprio per evitare tali conseguenze onerose del potere di revoca. III. â€" Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 135 e 253 comma 22 del dl.lgs. n. 163/2006 e dell’art.3 del DPR 384/2003.Violazione dei principi delle DIRETTIVE UE NN. 17 E 18 2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione travisamento dei presupposti in diritto, contraddittorietà e perlessità dell’azione amministrativa, sviamento. 1. - Sotto altro e dirimente profilo, la decisione del COMUNE di ALFA di ricorre alla gestione in economia mediante amministrazione diretta contravviene con le norme ed i principi indicati in rubrica, i quali esprimendo una preferenza per il ricorso al mercato da parte delle pp.aa. che intendano acquisire beni o servizi per il perseguimento dei propri fini istituzionali, limitano fortemente, sotto i profili quantitativi e funzionali, il ricorso ai mezzi interni, giustificato dalla modesto valore dei beni e dei servizi e dalla rilevante convenienza economica dell’operazione. 2. In riferimento alla sussistenza tali presupposti l’amministrazione non sono non offre motivazione ma smentisce il suo precedente operato, ossia l’espletamento della gara, ossia un procedimento peraltro giustificato proprio da ragioni di convenienza economica nonchè in riferimento al valore dei servizi poi affidati alla società ricorrente. Anche per tal verso, dunque, risulta ulteriormente confermata la radicale illegittimità delle delibere impugnate, che non possono andare esenti dalla pronuncia di annullamento in questa sede richiesta. ISTANZA CAUTELARE I motivi di diritto appena esposti fondano l’accoglimento del ricorso e, ai fini cautelari, integrano da soli il presupposto del fumus boni iuris, anche considerando la portata radicale delle illegittimità contestate. I rilevanti danni che la società ricorrente ritrae dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ne giustificano la sospensione cautelare. Si tratta di scongiurare non solo il prodursi e l’aggravarsi dei rilevanti pregiudizi economici sofferti in termini di danno emergenti, per i quali si articola autonoma domanda risarcitoria, bensì anche di evitare le ricadute organizzative e gestionali delle interruzione immediata del contratto in essere. Ci si riferisce, da un lato alle ricadute occupazionali e dall’altro ai gravi danni in termini di esperienza e qualificazione professionale che certamente limiteranno e comunque svantaggeranno la società ricorrente nela futura partecipazione ad altre procedure di gara pubblica. DOMANDA RISARCITORIA Dall’annullamento degli atti impugnati può discendere ex se la reintegrazione in forma specifica dell’ultilità illegittimamente rimossa, ma, anche in relazione alla possibile ulteriore attività provvedimentale dell’amministrazione, se ne chiede vomunque espressa pronuncia di declaratoria e condanna alla reintegrazione del rapporto contrattuale illegittimamente rimosso. A ciò si aggiunge espresso reclamo di ristoro per equivalente del pregiudizio economico sofferto dalla ricorrente, per la sorte che la sospensiva richiesta non riusi cesse ad evitare, in dipendenza della illegittima rimozione del contratto per fornitura del servizio di pulizia. Sul punto, quanto all’elemento oggettivo, può facilmente apprezzarsi l’esistenza del pregiudizio, sotto forma di danno emergente (sconvolgimento dell’organizzazione aziendale predisposta per l’esecuzione del contratto e relative espese) ed il lucro cessante (mancato guadagno sia dall’esecuzione del contratto sia dalla limitazione alla partecipazione ad altre gare, oltre all’immobilizzazione di risorse). La colpa dell’amministrazione è testimoniata dalla gravità e radicale incidenza dei vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati, posti in violazione delle più basilari regole di correttezza e buona amministrazione, oltre che del principio di tutela dell’affidamento privato. Sulla quantificazione, oltre a riservarsi alla successiva attività di allegazione, la ricorrente indica quale base la cifra corrispondente al 10% dell’importo del contratto, salva naturalmente la richiesta di espletamento di C.T.U. e, non da ultimo, la determinazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 80/1998. P.Q.M. Si conclude affinchè codesto ecc.mo TAR, in via cautelare, sospenda l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, come specificati in epigrafe, nel merito ne pronunci l’annullamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto sofferto dalla ricorrente in dipendenza dell’illegittima attività provvedimentale del Comune di ALFA Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese di lite __________, ___________ f.to Avv.______________ Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. …… | |
Da: x diavola | 18/12/2008 17:55:10 |
ma stai zitta, vergognati | |
Da: ange | 18/12/2008 17:57:54 |
qualcuno sa se a Genova hanno già finito. | |
Da: Amministrazione Comunale | 18/12/2008 18:02:30 |
Era saltato un pezzo... ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE ________ RICORSO Della Società ALFA, corrente in _______ (cod. fisc._____), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. __________, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al presente atto, dall’avv._______ con il quale è elettivamente domiciliato in ________ via________ CONTRO Il COMUNE di ALFA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in ______, Via______ E NEI CONFRONTI Della SOCIETA’ GAMMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE a. della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 20.10.2008, e b. della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 15.11.2008, con le quali si è disposto rispettivamente annullamento dell’affidamento alla società ricorrente del servizio di pulizia dei locali comunali e se ne è disposta la gestione in amministrazione diretta, nonchè c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO da disporsi in forma specifica, mediante la declaratoria di prosecuzione del rapporto della Società ricorrente con il Comune di ALFA, salvo, in ogni caso il ristoro del danno derivante dall’interruzione del rapporto che la sospensione cautelare richiesta non riuscisse ad evitare FATTO Nel gennaio 2006 La società ALFA, in esito all’espletamento di procedura di gara pubblica, si è resa affidataria del servizio di pulizia dei locali del COMUNE di ALFA per la durata di quattro anni. Nel corso del normale svolgimento del rapporto contrattuale, quando ormai era ormai trascorsa oltre metà della prevista durata del contratto in questione, in maniera del tutto inavvertita il COMUNE di ALFA, con Delibera di C.C. del 20.10.2008, sul rilievo di una presunta illegittimità dell’esclusione della Società Gamma dalla gara sopra citata, e con il dichiarato scopo di riorganizzare il servizio impiegando il personale interno del Comune, disponeva l’annullamento in autotutela del dell’affidamento del servizio in favore della società ricorrente. Da ultimo, con la più recente Delibera di C.C. n. ____ del 15.11.2008 la medesima amministrazione ha concretamente dato esecuzione al suo precedente indirizzo disponendo la gestione del servizio di pulizia mediante l’impiego di risorse interne. L’attività provvedimentale del COMUNE di ALFA così riassunta è radicalmente illegittima sotto concorrenti profili, e la Società BETA con il presente ricorso ne chiede l’annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi di DIRITTO I. - Violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento 1. Le decisioni di annullamento in autotutela e riorganizzazione del servizio di pulizia prima affidato alla società ricorrente sono state prese dal Comune di ALFA al di fuori di qualsiasi occasione di contraddittorio con la ricorrente. Quest’ultima non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 venendo così estromessa dall’esercizio da quelle facoltà di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione che, anche in riferimento ai palesi profili di illegittimità degli atti oggi impugnati, avrebbero senz’altro orientato in una direzione diversa l’esercizio dei poteri comunali. A maggior ragione trattandosi di poteri di annullamento d’ufficio, per i quali la giurisprudenza unanime ritiene necessario il rispetto della totalità della garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (cfr. Cons. stato, V, n, 1272/2004) II. - Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 21-quinquies e 21-nonies della L.n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di tutela dell’affidamento privato, travisamento dei presupposti in diritto, difetto di motivazione, sviamento. L’amministrazione intimata ha utilizzato in maniera illegittima e sviata il potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi originariamente illegittimi, così come di recente disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n.241/90. Potere che deve essere rivolto non solo e non tanto a rimuovere effettive ed insanabili illegittimità originarie degli atti, ma deve perseguire un preciso ed attuale interesse pubblico, diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata, avendo presente quale principale limite, l’impatto sull’affidamento legittimo ingenerato nei destinatari dell’attività provvedimentale rimossa. In tal senso, dunque, proprio la norma appena richiamata vincola il legittimo esercizio del potere di annullamento alla specifico esternazione di tale specifico presupposto, oltre chè alla doverosa considerazione del tempo trascorso rispetto all’emanazione dell’atto, in relazione al quale può e deve essere calibrata la decisione di annullamento, anche con un’eventuale limitazione temporale degli effetti ripristinatori (cfr. tra le tante Cons. Stato decisioni nn. 6113/2002 e 5479/2005). Nel caso di specie, la rimozione del contratto in essere con la ricorrente ALFA, oltre ad essere immotivata rispetto agli elementi appena citati, viene strumentalmente riferita alla necessità di rimuovere una illegittimità della procedura di gara del tutto irrilevante e comunque non più utilmente rilevabile una volta conclusa la procedura ed proseguita l’esecuzione del contratto per oltre due anni. E ciò anche specificamente considerando che la controinteressata ed allora concorrente, che pure era e resta l’unico soggetto interessato e legittimato ad ottenere la caducazione della gara, non ha nulla obbiettato, né in sede di gara, né in sede contenziosa, in merito alla sua esclusione. Di più. La dichiarata intenzione, poi realizzata con la successiva delibera del 15.11.2008, di riorganizzare il servizio assumendone il Comune la gestione diretta in economia, rende palese quale sia la vera motivazione che ha sorretto al decisione di annullamento, per la cui realizzazione, allora, lo strumento dell’annullamento d’ufficio è utilizzato in maniera totalmente sviata. Difatti l’Amministrazione non ha inteso rimuovere un’illegittimità originaria dell’atto, che si è visto essere inconsistente e ormai irrilevante, ma ha in effetti riesaminato la sua precedente decisione di affidare all’esterno il servizio, giungendo ad una conclusione differente sulla scorta di una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico. Per fare ciò, allora, avrebbe dovuto disporre non l’annullamento, bensì la revoca del precedente provvedimento, potere che il recente articolo 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo subordinata al verificarsi di presupposti affatto diversi (una nuova valutazione degli interessi in gioco), ricollegandovi anche diverse conseguenze, in primis la decorrenza ex nunc degli effetti e, soprattutto, la necessità di corrispondere un indennizzo al destinatario del provvedimento. Tutto ciò non è avvenuto ed anzi, l’amministrazione comunale si è artatamente riferita ad una inconsistente illegittimità della gara con ogni probabilità proprio per evitare tali conseguenze onerose del potere di revoca. III. â€" Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 135 e 253 comma 22 del dl.lgs. n. 163/2006 e dell’art.3 del DPR 384/2003.Violazione dei principi delle DIRETTIVE UE NN. 17 E 18 2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione travisamento dei presupposti in diritto, contraddittorietà e perlessità dell’azione amministrativa, sviamento. 1. - Sotto altro e dirimente profilo, la decisione del COMUNE di ALFA di ricorre alla gestione in economia mediante amministrazione diretta contravviene con le norme ed i principi indicati in rubrica, i quali esprimendo una preferenza per il ricorso al mercato da parte delle pp.aa. che intendano acquisire beni o servizi per il perseguimento dei propri fini istituzionali, limitano fortemente, sotto i profili quantitativi e funzionali, il ricorso ai mezzi interni, giustificato dalla modesto valore dei beni e dei servizi e dalla rilevante convenienza economica dell’operazione. 2. In riferimento alla sussistenza tali presupposti l’amministrazione non sono non offre motivazione ma smentisce il suo precedente operato, ossia l’espletamento della gara, ossia un procedimento peraltro giustificato proprio da ragioni di convenienza economica nonchè in riferimento al valore dei servizi poi affidati alla società ricorrente. Anche per tal verso, dunque, risulta ulteriormente confermata la radicale illegittimità delle delibere impugnate, che non possono andare esenti dalla pronuncia di annullamento in questa sede richiesta. IV. Violazione dell’art. 107 D.lgs. 167/2007 e s.m.i. Incompetenza. Non da ultimo, un elemento radicalmente inficiante dei provvedimenti impugnati va altresì rinvenuto nella evidente incompetenza del Consiglio Comunale ad intervenire in contesti decisionali che l’art. 107 del d.lgs. n.167/2000 riserva invece alla dirigenza. ISTANZA CAUTELARE I motivi di diritto appena esposti fondano l’accoglimento del ricorso e, ai fini cautelari, integrano da soli il presupposto del fumus boni iuris, anche considerando la portata radicale delle illegittimità contestate. I rilevanti danni che la società ricorrente ritrae dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ne giustificano la sospensione cautelare. Si tratta di scongiurare non solo il prodursi e l’aggravarsi dei rilevanti pregiudizi economici sofferti in termini di danno emergenti, per i quali si articola autonoma domanda risarcitoria, bensì anche di evitare le ricadute organizzative e gestionali delle interruzione immediata del contratto in essere. Ci si riferisce, da un lato alle ricadute occupazionali e dall’altro ai gravi danni in termini di esperienza e qualificazione professionale che certamente limiteranno e comunque svantaggeranno la società ricorrente nela futura partecipazione ad altre procedure di gara pubblica. DOMANDA RISARCITORIA Dall’annullamento degli atti impugnati può discendere ex se la reintegrazione in forma specifica dell’ultilità illegittimamente rimossa, ma, anche in relazione alla possibile ulteriore attività provvedimentale dell’amministrazione, se ne chiede vomunque espressa pronuncia di declaratoria e condanna alla reintegrazione del rapporto contrattuale illegittimamente rimosso. A ciò si aggiunge espresso reclamo di ristoro per equivalente del pregiudizio economico sofferto dalla ricorrente, per la sorte che la sospensiva richiesta non riusi cesse ad evitare, in dipendenza della illegittima rimozione del contratto per fornitura del servizio di pulizia. Sul punto, quanto all’elemento oggettivo, può facilmente apprezzarsi l’esistenza del pregiudizio, sotto forma di danno emergente (sconvolgimento dell’organizzazione aziendale predisposta per l’esecuzione del contratto e relative espese) ed il lucro cessante (mancato guadagno sia dall’esecuzione del contratto sia dalla limitazione alla partecipazione ad altre gare, oltre all’immobilizzazione di risorse). La colpa dell’amministrazione è testimoniata dalla gravità e radicale incidenza dei vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati, posti in violazione delle più basilari regole di correttezza e buona amministrazione, oltre che del principio di tutela dell’affidamento privato. Sulla quantificazione, oltre a riservarsi alla successiva attività di allegazione, la ricorrente indica quale base la cifra corrispondente al 10% dell’importo del contratto, salva naturalmente la richiesta di espletamento di C.T.U. e, non da ultimo, la determinazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 80/1998. P.Q.M. Si conclude affinchè codesto ecc.mo TAR, in via cautelare, sospenda l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, come specificati in epigrafe, nel merito ne pronunci l’annullamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto sofferto dalla ricorrente in dipendenza dell’illegittima attività provvedimentale del Comune di ALFA Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese di lite __________, ___________ f.to Avv.______________ Procura Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. …… | |
Da: Amministrazione Comunale | 18/12/2008 18:06:04 |
Era saltato un pezzo... ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE ________ RICORSO Della Società ALFA, corrente in _______ (cod. fisc._____), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. __________, rappresentata e difesa, giusta procura estesa in calce al presente atto, dall’avv._______ con il quale è elettivamente domiciliato in ________ via________ CONTRO Il COMUNE di ALFA, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la sede dell’Ente in ______, Via______ E NEI CONFRONTI Della SOCIETA’ GAMMA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE a. della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 20.10.2008, e b. della Delibera del Consiglio Comunale di ALFA n.____del 15.11.2008, con le quali si è disposto rispettivamente annullamento dell’affidamento alla società ricorrente del servizio di pulizia dei locali comunali e se ne è disposta la gestione in amministrazione diretta, nonchè c. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO da disporsi in forma specifica, mediante la declaratoria di prosecuzione del rapporto della Società ricorrente con il Comune di ALFA, salvo, in ogni caso il ristoro del danno derivante dall’interruzione del rapporto che la sospensione cautelare richiesta non riuscisse ad evitare FATTO Nel gennaio 2006 La società ALFA, in esito all’espletamento di procedura di gara pubblica, si è resa affidataria del servizio di pulizia dei locali del COMUNE di ALFA per la durata di quattro anni. Nel corso del normale svolgimento del rapporto contrattuale, quando ormai era ormai trascorsa oltre metà della prevista durata del contratto in questione, in maniera del tutto inavvertita il COMUNE di ALFA, con Delibera di C.C. del 20.10.2008, sul rilievo di una presunta illegittimità dell’esclusione della Società Gamma dalla gara sopra citata, e con il dichiarato scopo di riorganizzare il servizio impiegando il personale interno del Comune, disponeva l’annullamento in autotutela del dell’affidamento del servizio in favore della società ricorrente. Da ultimo, con la più recente Delibera di C.C. n. ____ del 15.11.2008 la medesima amministrazione ha concretamente dato esecuzione al suo precedente indirizzo disponendo la gestione del servizio di pulizia mediante l’impiego di risorse interne. L’attività provvedimentale del COMUNE di ALFA così riassunta è radicalmente illegittima sotto concorrenti profili, e la Società BETA con il presente ricorso ne chiede l’annullamento, previa sospensiva, sulla scorta dei seguenti motivi di DIRITTO I. - Violazione degli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990. Violazione del principio del giusto procedimento 1. Le decisioni di annullamento in autotutela e riorganizzazione del servizio di pulizia prima affidato alla società ricorrente sono state prese dal Comune di ALFA al di fuori di qualsiasi occasione di contraddittorio con la ricorrente. Quest’ultima non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 venendo così estromessa dall’esercizio da quelle facoltà di partecipazione ed interlocuzione con l’amministrazione che, anche in riferimento ai palesi profili di illegittimità degli atti oggi impugnati, avrebbero senz’altro orientato in una direzione diversa l’esercizio dei poteri comunali. A maggior ragione trattandosi di poteri di annullamento d’ufficio, per i quali la giurisprudenza unanime ritiene necessario il rispetto della totalità della garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo (cfr. Cons. stato, V, n, 1272/2004) II. - Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 21-quinquies e 21-nonies della L.n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del principio di tutela dell’affidamento privato, travisamento dei presupposti in diritto, difetto di motivazione, sviamento. L’amministrazione intimata ha utilizzato in maniera illegittima e sviata il potere di annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi originariamente illegittimi, così come di recente disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n.241/90. Potere che deve essere rivolto non solo e non tanto a rimuovere effettive ed insanabili illegittimità originarie degli atti, ma deve perseguire un preciso ed attuale interesse pubblico, diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità violata, avendo presente quale principale limite, l’impatto sull’affidamento legittimo ingenerato nei destinatari dell’attività provvedimentale rimossa. In tal senso, dunque, proprio la norma appena richiamata vincola il legittimo esercizio del potere di annullamento alla specifico esternazione di tale specifico presupposto, oltre chè alla doverosa considerazione del tempo trascorso rispetto all’emanazione dell’atto, in relazione al quale può e deve essere calibrata la decisione di annullamento, anche con un’eventuale limitazione temporale degli effetti ripristinatori (cfr. tra le tante Cons. Stato decisioni nn. 6113/2002 e 5479/2005). Nel caso di specie, la rimozione del contratto in essere con la ricorrente ALFA, oltre ad essere immotivata rispetto agli elementi appena citati, viene strumentalmente riferita alla necessità di rimuovere una illegittimità della procedura di gara del tutto irrilevante e comunque non più utilmente rilevabile una volta conclusa la procedura ed proseguita l’esecuzione del contratto per oltre due anni. E ciò anche specificamente considerando che la controinteressata ed allora concorrente, che pure era e resta l’unico soggetto interessato e legittimato ad ottenere la caducazione della gara, non ha nulla obbiettato, né in sede di gara, né in sede contenziosa, in merito alla sua esclusione. Di più. La dichiarata intenzione, poi realizzata con la successiva delibera del 15.11.2008, di riorganizzare il servizio assumendone il Comune la gestione diretta in economia, rende palese quale sia la vera motivazione che ha sorretto al decisione di annullamento, per la cui realizzazione, allora, lo strumento dell’annullamento d’ufficio è utilizzato in maniera totalmente sviata. Difatti l’Amministrazione non ha inteso rimuovere un’illegittimità originaria dell’atto, che si è visto essere inconsistente e ormai irrilevante, ma ha in effetti riesaminato la sua precedente decisione di affidare all’esterno il servizio, giungendo ad una conclusione differente sulla scorta di una rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico. Per fare ciò, allora, avrebbe dovuto disporre non l’annullamento, bensì la revoca del precedente provvedimento, potere che il recente articolo 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo subordinata al verificarsi di presupposti affatto diversi (una nuova valutazione degli interessi in gioco), ricollegandovi anche diverse conseguenze, in primis la decorrenza ex nunc degli effetti e, soprattutto, la necessità di corrispondere un indennizzo al destinatario del provvedimento. Tutto ciò non è avvenuto ed anzi, l’amministrazione comunale si è artatamente riferita ad una inconsistente illegittimità della gara con ogni probabilità proprio per evitare tali conseguenze onerose del potere di revoca. III. ��" Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 135 e 253 comma 22 del dl.lgs. n. 163/2006 e dell’art.3 del DPR 384/2003.Violazione dei principi delle DIRETTIVE UE NN. 17 E 18 2004. Eccesso di potere per difetto di motivazione travisamento dei presupposti in diritto, contraddittorietà e perlessità dell’azione amministrativa, sviamento. 1. - Sotto altro e dirimente profilo, la decisione del COMUNE di ALFA di ricorre alla gestione in economia mediante amministrazione diretta contravviene con le norme ed i principi indicati in rubrica, i quali esprimendo una preferenza per il ricorso al mercato da parte delle pp.aa. che intendano acquisire beni o servizi per il perseguimento dei propri fini istituzionali, limitano fortemente, sotto i profili quantitativi e funzionali, il ricorso ai mezzi interni, giustificato dalla modesto valore dei beni e dei servizi e dalla rilevante convenienza economica dell’operazione. 2. In riferimento alla sussistenza tali presupposti l’amministrazione non sono non offre motivazione ma smentisce il suo precedente operato, ossia l’espletamento della gara, ossia un procedimento peraltro giustificato proprio da ragioni di convenienza economica nonchè in riferimento al valore dei servizi poi affidati alla società ricorrente. Anche per tal verso, dunque, risulta ulteriormente confermata la radicale illegittimità delle delibere impugnate, che non possono andare esenti dalla pronuncia di annullamento in questa sede richiesta. IV. Violazione dell’art. 107 D.lgs. 167/2007 e s.m.i. Incompetenza. Non da ultimo, un elemento radicalmente inficiante dei provvedimenti impugnati va altresì rinvenuto nella evidente incompetenza del Consiglio Comunale ad intervenire in contesti decisionali che l’art. 107 del d.lgs. n.167/2000 riserva invece alla dirigenza. ISTANZA CAUTELARE I motivi di diritto appena esposti fondano l’accoglimento del ricorso e, ai fini cautelari, integrano da soli il presupposto del fumus boni iuris, anche considerando la portata radicale delle illegittimità contestate. I rilevanti danni che la società ricorrente ritrae dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati ne giustificano la sospensione cautelare. Si tratta di scongiurare non solo il prodursi e l’aggravarsi dei rilevanti pregiudizi economici sofferti in termini di danno emergenti, per i quali si articola autonoma domanda risarcitoria, bensì anche di evitare le ricadute organizzative e gestionali delle interruzione immediata del contratto in essere. Ci si riferisce, da un lato alle ricadute occupazionali e dall’altro ai gravi danni in termini di esperienza e qualificazione professionale che certamente limiteranno e comunque svantaggeranno la società ricorrente nela futura partecipazione ad altre procedure di gara pubblica. DOMANDA RISARCITORIA Dall’annullamento degli atti impugnati può discendere ex se la reintegrazione in forma specifica dell’ultilità illegittimamente rimossa, ma, anche in relazione alla possibile ulteriore attività provvedimentale dell’amministrazione, se ne chiede vomunque espressa pronuncia di declaratoria e condanna alla reintegrazione del rapporto contrattuale illegittimamente rimosso. A ciò si aggiunge espresso reclamo di ristoro per equivalente del pregiudizio economico sofferto dalla ricorrente, per la sorte che la sospensiva richiesta non riusi cesse ad evitare, in dipendenza della illegittima rimozione del contratto per fornitura del servizio di pulizia. Sul punto, quanto all’elemento oggettivo, può facilmente apprezzarsi l’esistenza del pregiudizio, sotto forma di danno emergente (sconvolgimento dell’organizzazione aziendale predisposta per l’esecuzione del contratto e relative espese) ed il lucro cessante (mancato guadagno sia dall’esecuzione del contratto sia dalla limitazione alla partecipazione ad altre gare, oltre all’immobilizzazione di risorse). La colpa dell’amministrazione è testimoniata dalla gravità e radicale incidenza dei vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati, posti in violazione delle più basilari regole di correttezza e buona amministrazione, oltre che del principio di tutela dell’affidamento privato. Sulla quantificazione, oltre a riservarsi alla successiva attività di allegazione, la ricorrente indica quale base la cifra corrispondente al 10% dell’importo del contratto, salva naturalmente la richiesta di espletamento di C.T.U. e, non da ultimo, la determinazione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 80/1998. P.Q.M. Si conclude affinchè codesto ecc.mo TAR, in via cautelare, sospenda l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, come specificati in epigrafe, nel merito ne pronunci l’annullamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto sofferto dalla ricorrente in dipendenza dell’illegittima attività provvedimentale del Comune di ALFA Con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna alla rifusione delle spese di lite __________, ___________ f.to Avv.______________ Procura il sottoscritto sig.___nella qualità di legale rappresentatne della Società BETA, corrente in___ (c.f.______) delega l'avv.____ a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente procedimento, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in … , via…….. Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo Firma Tizio Vera la firma Avv. …… | |
Da: margheritoni | 18/12/2008 18:07:33 |
ahah fantastici sti forum...gente disperata, balle colossali, gente che si indigna per il copia copia classico di ogni anno....grazie ragazzi! sono avvocato da 1 anno ma me li gusto sempre con piacere sti forum!! FANTASTICI.... comunque quest'anno erano fattibili dai...sentenze viste e riviste..atti facili tutto sommato...ovvio che poi stare li dentro a giocarsi il culo è tutta un'altra cosa! In bocca al lupo a tutti! Sia chi copia (perchè bisogna anche saper copiare) sia chi fa con la sua testa e le sue palle(in ogni caso preferibile!) | |
Da: damilano | 18/12/2008 18:45:09 |
vorrei ringraziare coloro che hanno aiutato !!! invece si dovrebbero vergognare tutti quelli che hanno ostacolato e deriso coloro che si sono confrontatai su questo forum...evidentemente fanno parte di quella fetta di privilegiati che nella vita non si sono mai fatti il culo cosi!!!! | |
Da: magamag | 18/12/2008 18:47:36 |
X anonima...si proprio professore!!..mo volessi sapè quando guadagni... | |
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