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tracce esame avvocato 2008
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Da: GENIO | 18/12/2008 18:53:11 |
Allora la soluzione dell'atto di penale è? | |
Da: avvocatissimo | 18/12/2008 18:55:45 |
Ah ah!!! dopo tanto parlare ancora non avete capito?? si deve fare un ricorso in cassazione!!! | |
Da: anonima4 | 18/12/2008 18:57:13 |
qual'è la soluzione dell'atto penale? | |
Da: anonima4 | 18/12/2008 19:03:18 |
mi serve il formulario avvocatissimo!!!! | |
Da: fabio | 18/12/2008 19:09:59 |
l'art 354 si applica esclusivamente al caso preveduto dagli art.li 138 e 160 cpc, per mancata o errata individuazione del soggetto intimato, e non nel caso di notifica a familiare co-residente | |
Da: kappa | 18/12/2008 19:17:01 |
per X qui la sentenza è arrivata dal cielo... ma tieni conto che ci consentivano di portare gli stampati di internet con le massime si potrebbe sempre sostenere di averla recuperata in quel modo??? non ci credo molto | |
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Da: avvocatissimo | 18/12/2008 19:28:10 |
col formulario non ci fai nulla!!! serve il codice ... | |
Da: zanzibar | 18/12/2008 19:48:36 |
fineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | |
Da: corrotto | 18/12/2008 20:18:04 |
ciao | |
Da: ale | 18/12/2008 23:01:40 |
x amministrazione comunale l'istanza cautelare è necessaria o può essere sufficiente la richiesta di annullamento? grazie | |
Da: Chitoli | 18/12/2008 23:36:02 |
Oh, allora, ci siamo divertiti tutti? Io, col civile, sì. | |
Da: maria antonella | 18/12/2008 23:50:12 |
ragazzi io non ho citato l'articolo relativo all'inabilitazione, ho fatto una cazzata. | |
Da: io | 19/12/2008 07:47:15 |
bhe no a meno che tu ne abbia proprio parlato dell'inabilitazioni....certo non citarle proprio!!! | |
Da: fra | 19/12/2008 07:50:49 |
per chi si occupa di amministrativo: non ho inserito la violazione dell'art. 21 quinqes e nonies...non ci sono arivata...mi sono soffermata solo sulle violazioni dell art. 3 e 7 241/90...istanza cautelare e richuiesta risarcimento inserite...me lo valuteranno incompleto? ..non ci sono arrivata :( | |
Da: romi | 19/12/2008 09:49:18 |
ragazzi per favore sapete chi corregge Perugia? Grazie mille. | |
Da: ema | 19/12/2008 12:16:29 |
Perugia dovrebbe essere corretta al sud, almeno così ho sentito. Sapete chi correggerà L'Aquila? Grazie | |
Da: ele79 | 19/12/2008 12:26:36 |
infatti ho seguito il tuo ragionamento e non ho escluso la diffamazione e poi ho prospettato due alternative di responsab o meno in capo al direttore qualora lo stesso fosse o meno anche la persona delegata al controllo motivandola va ok perchè cmq l'occupaz è reato e il Preside è passato come quello che avallava l'illecito dato il contesto cittadino e le rimostranze dei genit | |
Da: Luca | 19/12/2008 12:35:11 |
ragazzi sapete dirmi come è Ancona nella correzione degli scritti? | |
Da: paolo | 19/12/2008 13:40:54 |
concordo pienamente | |
Da: Angela | 19/12/2008 13:43:25 |
e chi corregge salerno?? | |
Da: mary | 19/12/2008 13:43:29 |
x esperienza personale ti posso dire che le percentuali di promossi ad Ancona sono veramente basse...in bocca al lupo | |
Da: vale80 | 19/12/2008 15:45:16 |
volevo chiedere a qualcuno che nella seconda giornata ha scelto il parere sulla diffamazione.. premetto che il mio parere non è andato bene.. anche se ho citato la sentenza richiesta n. 10735 del 10.3.2008... la soluzione riguardo al giornalista è l'insussitenza del reato per mancanza dell'elemto oggettivo del reato.. per il direttore invece? io ho sostenuto che non essendoci reato da parte del giornalista nessuna condotta omissiva si può riscontrare nell'operato del direttore:::è così? grazie | |
Da: ema | 19/12/2008 15:54:52 |
Si, a sostegno c'è anche in relazione all'art. 57 c.p. una sentenza della corte cost. | |
Da: vale80 | 19/12/2008 15:57:12 |
ah si?grazie ema allora non ho sbagliato!!!perchè alcuni dicevano che il controllo del direttore era sganciato dal reato in quanto attività autonoma... | |
Da: Cinzia | 19/12/2008 16:55:27 |
se hai scritto probabBilmente come hai fatto ora...sicuro che lo passi...!!!la grammatica e l'esposizione in primis..il contenuto si sa che lo inquadrano tutti a seguito delle disposizioni e dei suggerimenti della commissione e dei colleghi...buuuuuuu | |
Da: ragno81 | 19/12/2008 17:46:00 |
Per quanto possa interressare ora, quella da te proposta è esattamente la tesi da me sostenuta. Non foss'altro perchè il bene giuridico tutelato dalla norma de quo è da intendersi anche come decoro professionale. L'unica perplessità ce l'ho avuta circa la resp. omissiva del direttore del tg. stante il divieto di analogia in malam partem che vige in diritto penale. Tuttavia facendo l'esegesi della legge mammì si poteva ipotizzare che laddove esistesse una delega espressa del concessionario pubblico o privato il direttore rispondesse per le condotte di cui all'art. 57, c.p. in bocca a lupo a tutti! | |
Da: vfc | 19/12/2008 18:05:18 |
,ko | |
Da: mauro | 19/12/2008 18:22:01 |
L'istanza cautelare è necessaria. In fondo, se non viene disposta la sospensiva probabilmente la causa giugerà a termine quando oramai il contratto è giunto alla sua naturale scadenza (gennaio 2009), rendendo quindi inutile il ricorso salvo che per la pretesa risarcitoria! | |
Da: genova | 19/12/2008 19:17:37 |
Diffamazione. Nessuno ha parlato della legge Mammì o meglio, del 4° comma art. 30 L. 223/90. | |
Da: luca | 19/12/2008 19:27:54 |
io si. ero a genova pure io.... per me non rispondevano di nessun reato entrambi. il reato ascritto al direttore è autonomo da quello del giornalista. cmq se si riusciva a "salvare" il giornalista (io ho trovato sent. che diceva che il giornalista, se la notizia è troppo ravvicinata nel tempo, è esonerato dall'obbligo di verificare le fonti da cui proviene. Se si sosteneva quello, il giornalista era salvo e pure il direttore.... In ogni caso si poteva sostenere come ultima scappatoia l'inoffensività del fatto, attinente alla mancanza di discredito sociale derivante dalle notizie date (sent 2008). | |
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