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tracce esame avvocato 2008
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Da: laura | 17/12/2008 19:54:23 |
veramente non so neanche cosa sia help hai uno schema o mi puoi spiegare meglio..... | |
Da: giorgio | 17/12/2008 19:55:08 |
bene la seconda simone | |
Da: giorgio | 17/12/2008 19:55:51 |
cosa non sai laura | |
Da: pollon | 17/12/2008 19:56:16 |
e per il penale nulla?? | |
Da: laura | 17/12/2008 19:57:12 |
per dubbiosa o chiunque altro può dare chiarimente sul ricorso pzer cassazione dei querelanti veramente non so neanche cosa sia help hai uno schema o mi puoi spiegare meglio..... | |
Da: Anto | 17/12/2008 19:58:10 |
Io mi sono limitato a dire che il giornalista aveva omesso di controllare la veridicità della notizia e pertanto non vi era la scriminante del diritto di cronaca, pertanto poteva in via astratta configurarsi il reato, sia per lui che per il direttore che aveva omesso colposamente il controllo ex art. 57. Tuttavia non essendo la dichiarazione attribuita al preside (benché non corrispondente al vero) fatto lesivo della sua dignità, il fatto non costituisce reato, ergo assoluzione. | |
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Da: giorgio | 17/12/2008 19:58:32 |
laura ma vai a riposarti che neanche un avvocato a te vicino conosce la risposta certa | |
Da: Cibreo666 | 17/12/2008 19:59:05 |
Potrebbe essere considerato lesivo della reputazione, anche non gravando sul Preside alcun obbligo di disporre lo sgombero coatto della scuola. Lo mette in cattiva luce agli occhi dei genitori e della comunità che protesta attribuendogli un pensiero con non corrisponde alla sua reale volontà. Oh, beninteso, il mio è un puro argomento "di scuola", tanto per dare qualche spunto in più. Anche io concordo pienamente con la soluzione che, in prima istanza, la condotta non è offensiva essendo carente l'elemento oggettivo e, dunque, il reato non sussiste né ai sensi del 595 né, tanto meno, ai sensi del 57. | |
Da: immax | 17/12/2008 20:01:24 |
ci impegniamo per domani? qualcuno ha notizie ? | |
Da: giorgio | 17/12/2008 20:01:28 |
vado a mangiare una pizza mi siti boni | |
Da: proxysa | 17/12/2008 20:01:33 |
Questo è stato il mio elaborato: La questione prospettata impone, in primis, lâesame del reato di diffamazione. Tale fattispecie, prevista dallâart. 595 c.p., è inserita nel capo II dei âDelitti contro lâonoreâ del Titolo XII dei âDelitti contro la personaâ del Libro II del codice penale e consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. Oggetto giuridico tutelato da questa norma è la reputazione personale intesa come lâopinione o la stima di cui lâindividuo gode in seno alla società. La giurisprudenza ha specificato che la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità allâopinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. La sussistenza dellâelemento oggettivo del reato in esame implica la presenza di tre requisiti: 1) lâassenza dellâoffeso; 2) lâoffesa allâaltrui reputazione; 3) la comunicazione con più persone. In primo luogo è richiesta lâassenza dellâoffeso nella diffamazione, infatti, lâoffeso non deve essere in grado di percepire lâespressione oltraggiosa. Il secondo requisito richiesto è che lâoffesa riguardi lâaltrui reputazione, salvaguardandosi con tale figura criminosa la reputazione di cui il soggetto gode nella società. In ultimo, ai fini della sussistenza del reato, è necessaria la comunicazione a più persone: cioè la divulgazione, con qualsiasi mezzo, ad almeno due persone del fatto offensivo, essendo necessario che le più persone percepiscano il fatto offensivo. Il delitto, quindi, si consuma con la percezione delle due o più persone del fatto offensivo, ragion per cui se sono state fatte due comunicazioni a soggetti diversi in tempi successivi, è con la seconda comunicazione che il reato si perfeziona. A tal proposito occorre evidenziare che se in linea di principio non rileva il mezzo attraverso cui si verifica la suddetta comunicazione, tuttavia tale considerazione soffre eccezioni nel caso in cui la diffamazione avvenga con il mezzo della stampa configurandosi in tale ipotesi, ai sensi del comma 3 dellâarticolo 595 c.p., una circostanza aggravante del reato di cui si discorre. La ratio di tale circostanza aggravante consiste nella maggiore propagazione dellâoffesa attraverso lâutilizzazione della stampa, e, quindi, del maggior danno arrecato al soggetto passivo. Tanto detto per lâelemento oggettivo, va rilevato che, invece, ai fini della sussistenza dellâelemento soggettivo non è necessaria lâintenzione di offendere la reputazione della persona (rectius la ricorrenza di un dolo specifico), ma basta il dolo generico, cioè la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere lâaltrui reputazione. Nel reato di diffamazione a mezzo stampa può trovare applicazione la causa di giustificazione dellâesercizio del diritto di cui allâarticolo 51 c.p. e precisamente quella del diritto di cronaca. Il diritto di cronaca giornalistica è un diritto pubblico soggettivo, che rientra in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa sancito dallâart. 21 della Cost. Orbene se è innegabile, in dottrina e giurisprudenza, che tale garanzia costituzionale comporta che il diritto di cronaca giornalistica può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dellâaltrui reputazione, discussi sono i limiti entro cui lâesercizio di tale diritto può ritenersi lecito invocandosi la causa di non punibilità di cui al citato art. 51 c.p. Una nota sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 1984 (c.d. sentenza decalogo), inaugurando un pacifico ed unanime orientamento giurisprudenziale, ha elaborato tre presupposti fondamentali ai fini della operatività della scriminante in oggetto.Occorre rilevare che gli stessi si atteggiano quali veri e propri limiti interni allâesercizio del diritto di cronaca ed è necessario che siano contestuali nella singola fattispecie considerata. Essi sono: la verità della notizia consistente nella rispondenza al vero dei fatti pubblicati; lâinteresse pubblico alla conoscenza del fatto che sussiste tutte le volte che il fatto riguardi direttamente una categoria piuttosto ampia di soggetti o lâintera collettività; la continenza della notizia ossia lâutilizzo di un linguaggio corretto che non trasmodi in apprezzamenti che rivelino lâintento di aggredire lâaltrui reputazione più che informare lâopinione pubblica di un fatto vero. Passando ora allâanalisi della fattispecie proposta la stessa riguarda, appunto, il reato di diffamazione per mezzo di una emittente televisiva locale con riferimento ai diritti di un dirigente scolastico il quale propone querela avverso lâautore di un servizio televisivo e del direttore dello stesso telegiornale invocando lâart. 57 c.p. relativo ai reati commessi con il mezzo della stampa. Nel servizio si affermava, peraltro contrariamente al vero, che il preside del liceo della città di Alfa aveva assicurato agli alunni, occupanti i locali scolastici, che non avrebbe chiesto lo sgombero mediante lâintervento delle Forze dellâOrdine. Dunque nel caso in esame ci si chiede se sia configurabile in capo allâautore del servizio televisivo il reato di diffamazione in danno del preside dellâistituto scolastico, ed ancora se sia ipotizzabile la responsabilità del direttore del telegiornale ai sensi dellâart. 57 c.p. per non aver diligentemente ottemperato ai propri doveri di controllo, vigilanza e sindacato sul materiale oggetto di divulgazione al fine di impedire la commissione di reati. Invero nella fattispecie de qua di certo non ricorre lâesimente dellâesercizio del diritto di cronaca la quale richiede, alla luce di un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, lâinderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva. Limite, in questo caso, violato perché la notizia riportata dal telegiornale è risultata totalmente fasulla ed infedele. Tuttavia non sembra prospettabile la condanna per il reato ex art. 595 c.p. in quanto la Corte di Cassazione di recente ha statuito che âlâinattendibilità dellâinformazione non costituisce in sé offesa allâaltrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa ma in conformità allâopinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storicoâ (Cass. Pen. Sez. V â" sent. n. 10735 del 10/3/2008; conf. Cass Pen. Sez. V- sent. n. 15595 del 2/4/2004). Orbene lâaccusa rivolta al responsabile di un Istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dellâoccupazione studentesca in atto da parte della Forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa, infatti, attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del dirigente scolastico, assunta nellâinteresse pubblico e volta a sopire pericolose provocazioni, evitando il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose nella prospettiva di liberare al più presto lâedificio dallo stato di paralisi e riprendere lâordinaria attività didattica. Né dâaltra parte, è attribuita unâattività di illecita inerzia quale una omissione penalmente rilevante, né unâ illecita solidarietà con i giovani studenti. Rebus sic stantibus non è ipotizzabile in capo al giornalista il reato di diffamazione, inoltre si esclude anche la responsabilità del direttore del telegiornale ai sensi dellâart. 57 c.p. in virtù della posizione di garanzia dallo stesso ricoperta in merito allâevento di reato di cui allâart. 595 comma 3 c.p. Infatti secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità nella fattispecie criminosa prevista dallâart. 57 c.p. il reato che con il mezzo della divulgazione viene commesso dal giornalista si configura come un evento del reato colposo addebitato al direttore, cosicché tale ultimo reato non può configurarsi ove venga accertato che alcuna ipotesi criminosa è stata commessa dal giornalista (Cass. Pen. Sez. V â" sent. n. 8418 del 28/7/1992; sent. n. 2840 del 2/4/1983). Concordate? | |
Da: giorgio | 17/12/2008 20:03:24 |
abbaimo capito che è copiato dai pareri simone | |
Da: robbis | 17/12/2008 20:04:36 |
ottimo | |
Da: pollon | 17/12/2008 20:05:31 |
alloraaa bastaa parerii forzaaa ora pensiamo all'attooo mandate infooo | |
Da: vaiolens | 17/12/2008 20:07:23 |
e se fosse un'opposizione a D.I.??? | |
Da: Cibreo666 | 17/12/2008 20:07:29 |
E' un parere incompleto: non prospetta tutto ciò al quale i due possono andare incontro. Non è mica un dogma che la condotta tenuta dal giornalista sia inidonea a ledere la reputazione del Preside!!! Ripeto: la traccia insisteva moooolto sul contesto sociale, sul clima di agitazione e sulla circostanza che l'emittente fosse cittadina... | |
Da: immax | 17/12/2008 20:08:17 |
per i non addetti ai lavori domani il tempo a disposizione per la redazione dell'atto è inferiore rispetto ai primi due giorni quindi davvero è importante avere notizie in tempo ciao a tutti e grazie | |
Da: immax | 17/12/2008 20:11:28 |
ma secondo voi la traccia scritta da azzeccacarbugli è una bufala????potrebbe essere una sentenza che mi pare di aver letto sulla parcellizzazione del credito secondo voi???? Tizio e Caio stipulano tra loro un contratto di fornitura di merce, per un valore totale di Euro 50.000,00. Caio, parte fornitrice, effettua le prime due consegne senza riceverne il corrispettivo. In data ________ il Sig. Caio chiede ed ottiene dal Giudice di Pace di_________ingiunzione per Euro 2.000,00 oltre accessori, a carico del Sig. Tizio, a titolo di pagamento della prima fornitura effettuata. In data _________il medesimo ufficio del Giudice di Pace intima nuovamente al Sig. Tizio il pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di pagamento della seconda fornitura. A parere di Caio, infatti, ricorrevano, nella specie, tanti distinti contratti di vendita, quante risultavano le forniture da effettuare. Per questi motivi procedeva alla richiesta di adempimento di diversi crediti. Ricevuto il secondo decreto ingiuntivo, questa volta il Sig. Tizio decide di rivolgersi ad un legale, per tutelare le proprie ragioni, id est il diritto ad una richiesta unitaria di pagamento ai fini dellâadempimento del contratto. Si rediga lâatto più appropriato al caso in esame nellâinteresse di Tizio. spero che addirittura non si mettano a fare brutti scherzi idioti | |
Da: pollon | 17/12/2008 20:14:14 |
immax dove l'hai letta?? | |
Da: enzo | 17/12/2008 20:19:28 |
ritengo che lo svolgimento sia relativamente corretto. A tal proposito hai omesso di indicare il disposto della L. 223/90 e nella specie il suo art. 30 che, oltre a differenziare le pubblicazioni a mezzo stampa da quelle televisive così attuando i principio del divieto di analogia nella legge penale, fa salvo il direttore del tg poiché non delegato al controllo del servizio trasmesso. | |
Da: antonio | 17/12/2008 20:24:17 |
ma per l'atto,tranne la previsione di immax, il quale non si sa se abbia verificato l'attendibilità della fonte (pare fatto apposta in ossequio al parere di oggi), qualcuno ha notizie, inidscrezioni, previsioni? | |
Da: frank | 17/12/2008 20:27:48 |
ma la soluzione della jus&law ai pareri di oggi è uscita? | |
Da: gaetano | 17/12/2008 20:28:40 |
avete mai visto lart 30 della legge 223 del 1990? il 57 non si applica in nessun caso :) | |
Da: immax | 17/12/2008 20:30:16 |
ho scoperto che la traccia dell'atto che era stato postato da azzeccacarbugli e che avevo riportato si trova sul sito di percorsi giuffrè quindi non c'è assolutamente attendibilità peraltro state attenti se esce quello perchè ci sono degli errori tipo la relata di notifica che va indirizzata al procuratore costituito come ben sapete ciao | |
Da: BAHH | 17/12/2008 20:30:34 |
la traccia scritta da azzeccagarbugli è copiata dai percorsi della giuffrè | |
Da: immax | 17/12/2008 20:32:09 |
si trovava su questo forum qui l'ho copiata poi mi è stato riferito che si trovava su percorsi giuffrè | |
Da: bertina65 | 17/12/2008 20:42:09 |
Ciao ragazzi... avete notizie circa l'atto di domani? AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO | |
Da: io | 17/12/2008 20:46:00 |
vero l'art 57 non si applica, ove mai in sede di giudizio di merito i giudici dovessere considerare sussistente il reato di diffamazione, (sconfessando l'orientamento della cass) in capo al giornalista, il direttore del tg potrà risponderne ex art 30 comm 4 legge 223/90 laddove sia stato delegato al controllo della trasmissione. L'art 57 si riferisci( vedi rubrica) alla sola stampa periodica. secondo me la posizione di garanzia non c'azzecca un cavolo | |
Da: ........... | 17/12/2008 21:04:54 |
su quest'ultima parte concordo. il magistrato della commissione ha detto di specificare questo punto, ossia divieto di analogia in malam partem. Per il resto, mi spiace di non avere tratteggiato bene il reato di diffamazione in generale :( ho dimenticato un paio di cose, dolo, assenza della persona offesa...mamma mia | |
Da: pollon | 17/12/2008 21:06:40 |
ma dai stai tanquillo non devi fare mica un trattato....l'importante è che il tuo parere sia essenziale e con un senso logico.... niente novità per domani?? | |
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