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tracce esame avvocato 2008
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Da: FABRIZIO | 18/12/2008 11:29:40 |
ALESSANDRO DOVE SEI??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |
Da: turzone | 18/12/2008 11:39:23 |
PER CIVILE: SENTENZA DI RIFERIMENTO CASS CIV SEZ I n. 24082/08 | |
Da: capperone | 18/12/2008 11:40:42 |
ma per piacere....lavorate, invece di perdere tempo con queste stupidaggini. chi se ne frega delle tracce??? tanto li segheranno tutti, si spera. ci sono già più avvocati che cristiani. non se ne può più.. | |
Da: amy | 18/12/2008 11:42:13 |
ho bisogno della traccia di d. ammin. x favore!!!! | |
Da: jak | 18/12/2008 11:42:28 |
dai capperone è curiosità! olè trombè! | |
Da: puzzetta | 18/12/2008 11:45:24 |
capperone fai un favore a tutti esci da questo forum e mettiti a lavorare considerato che a te della sorte dei praticanti avvocati non interessa nulla | |
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Da: jak | 18/12/2008 11:45:38 |
secondo me c'è un appello in tema di atti impuri!!! | |
Da: chiara | 18/12/2008 11:46:58 |
raga ma non si sa nulla su amministrativo??? a me sull'altro forum non mi fa scrivere...mi date qualche notizia??? | |
Da: stellina | 18/12/2008 11:48:30 |
aiuto per l'atto di civile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: avv. amministrativista | 18/12/2008 11:49:19 |
aaa cercasi traccia di amministrativo | |
Da: nily | 18/12/2008 11:52:46 |
ragazzi qualcuno mi riesce a dire con certezza l'atodi civile? stò guardando anche su un altro forum e stanno sparando cose turche! grazie! | |
Da: Napoli | 18/12/2008 11:59:07 |
ma amnzo la sentenza x l'atto di costituzione si sa? | |
Da: car | 18/12/2008 12:01:18 |
Tribunale o Corte d'appello | |
Da: maria | 18/12/2008 12:07:40 |
m sapete aiutare per qnt concerne la sentenza del 2008 della cassazione inerente la violenza sportiva all art 582 | |
Da: alessandro | 18/12/2008 12:11:36 |
chi ha la massima della sentenza 24082/2008 | |
Da: doriana | 18/12/2008 12:12:27 |
mi dite la sentenza dell'atto di civile? | |
Da: stella | 18/12/2008 12:12:34 |
cass civ 44306/2008 (si, è civile, non penale) | |
Da: fabio | 18/12/2008 12:19:31 |
dove la posso trovare sta sentenza?? nn ci riesco | |
Da: anonimo | 18/12/2008 12:22:21 |
l'atto civile è: comparsa di costituzione in appello | |
Da: Napoli | 18/12/2008 12:25:50 |
qual'è la sentenza di riferimento x l'atto civile? | |
Da: chiara | 18/12/2008 12:27:22 |
quale atto di penale? | |
Da: mario | 18/12/2008 12:34:53 |
ragazzi per favore chi mi sa indicare dove ....cappero...si trova sta 24082/ 2008? | |
Da: aa | 18/12/2008 12:36:43 |
cmq interessante ke nella traccia di civile, tra la notifica dell'atto introduttivo di giudizio e la sentenza di condanna passi un mese!! | |
Da: xx | 18/12/2008 12:36:51 |
dammi il link dove trovare la traccia | |
Da: lino | 18/12/2008 12:38:57 |
Ma quest sentenza non si trova da nessuna parte | |
Da: .................... | 18/12/2008 12:41:56 |
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: B.L., nella qualità di procuratore speciale di B. G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2, presso l'avvocato SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANNONER GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro B.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE, depositata il 19/12/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Inizio documento Fatto Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà. Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera. All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Inizio documento Diritto Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte. Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti: art. 427 c.c., comma 1). Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto. Inizio documento P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008 | |
Da: praticante | 18/12/2008 12:44:51 |
qual'è la massima di questa sentenza?Potete indicarmela | |
Da: xx | 18/12/2008 12:46:56 |
qual'è la massima della sentenza? | |
Da: rio | 18/12/2008 12:47:18 |
chiedo umilmente sapere e leggere la traccia di penale o quantomeno capire se si tratta di appello | |
Da: rossella | 18/12/2008 12:49:05 |
sapete dirmi qual'è l'atto di penale? | |
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