>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Penale
505 messaggi, letto 40619 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Successiva >>

Da: MARZIA849118/12/2014 11:47:50
SU GIURDA C'è??POTRESTE POSTARE IL LINK??
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:48:30
giurda......
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 11:49:37
1) se fate l'appello chiedete la rinnovazione in via preliminare per l'ammissione della prova della sentenza di primo grado irrevocabile non accolta (è una prova documentale, non puo essere allegata semplicemente, deve entrare nel processo come prova documentale)

e nel corpo dell'appello dite quello che volete anche il fatto che non c'è reato per le sentenze della cassazione) (ma c'è discordanza)


2) oppure fate incidente di esecuzione (la via più semplice chiedendo il riconoscimento unico disegno criminoso e ricalcolo della pena)







Rispondi

Da: super1981218/12/2014 11:49:39
Postate il link di Kontrocampus?
Rispondi

Da: penalista da Napoli18/12/2014 11:49:58
per coloro che insistono per  il reato complesso tra le due fattispecie contestate,ciò  vale nel caso della commissione contestuale delle stesse , cosa che non riguarda il nostro appello !! in particolare Il descritto approdo giurisprudenziale, tuttavia, non esaurisce le problematiche giuridiche che rilevano nel caso che ci occupa. Risulta evidente, infatti, che i reati in esame, se commessi contestualmente, integrano un'ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p., atteso che la condotta di appropriazione indebita (già di per sé costituente reato) è considerata dall'art. 216 l.f. un elemento costitutivo della bancarotta fraudolenta. Ne consegue che, in applicazione dei principi generali del diritto penale, il reato di appropriazione indebita viene assorbito da quello di bancarotta fraudolenta e dunque, posta in questi termini, la questione non presenta particolari problemi di conformità al principio del ne bis in idem in quanto l'unico reato perseguibile è proprio quello di bancarotta fraudolenta (con esclusione, quindi, del pericolo di duplicazione di giudizi aventi ad oggetto il medesimo fatto).
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:50:15
Ignorate sasa69x
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: MARZIA849118/12/2014 11:50:22
http://www.ontrocampus.it/wp-content/uploads/2014/12/Traccia-Soluzione-Svolgimento-atti-giudiziari-Diritto-Penale-esame-avvocato-2014.pdf

AGGIUNGERE LA C
Rispondi

Da: avvocatessa 18/12/2014 11:51:38
su giurda hanno messo questo schema
http://goo.gl/Pcn1QT
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:52:00
Per penalista da Napoli. In sostanza affermi che la condanna per la bancarotta contenga quella parte di pena relativa alla appropriazione indebita ?
Rispondi

Da: per avvocato del sud e penalista da napoli18/12/2014 11:54:28
Grazie..siete veramente d'aiuto...forse chiedo troppo...ma riuscireste a postare uno schema specifico almeno voi?..ci sono solo quelli presi dai formulari :((((
Rispondi

Da: svegliaaa18/12/2014 11:54:35
Ma noooooo


Tuttavia, può accadere - come nel caso di specie - che, integrata la condotta di appropriazione indebita, si intraprenda il relativo procedimento penale, il quale si conclude con sentenza irrevocabile prima che venga dichiarato il fallimento della società. Quid juris: è invocabile il ne bis in idm nel giudizio successivamente promosso per bancarotta fraudolenta? Al quesito i giudici di Piazza Cavour hanno risposto negativamente precisando che una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento l'appropriazione indebita si trasforma in una nuova, e più grave, fattispecie giuridica che, non integrando il concetto di "medesimo fatto" di cui all'art. 649 c.p.p., può legittimamente costituire oggetto di un nuovo procedimento penale. 
Infatti, i due reati hanno obiettività giuridiche diverse, ledendo beni giuridici differenti: l'appropriazione indebita tutela l'integrità del patrimonio in sé considerato; la bancarotta fraudolenta l'integrità del patrimonio, inteso come garanzia per i creditori, in sede esecuzione fallimentare. 
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:56:34
Per svegliaaa. Guarda che io la vedo come te ma sto chiedendo pareri con i commenti che mi sembrano più coerenti e giuridicamente fondati.
Rispondi

Da: Montecristoconte18/12/2014 11:57:17
... la volete smettere di parlare di incidente di esecuzione??
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:58:13
non puoi farci nulla alcuni sono proprio degli idioti e si ostinano con questo cavolo di incidente di esecuzione. Troviamo la soluzione e postiamola.
Rispondi

Da: Pratiacantee9018/12/2014 11:58:28
Un breve schema ? Grazie avvocato del sud e penalista da napoli.Avete reso le idee chiare anche a chi come me non e' giurista,ma prima di mandare qualche aiuto sto seguendo il vostro ragionamento
Rispondi

Da: Montecristoconte18/12/2014 11:58:29
Bravi avvocato del sud, penalista da napoli e svegliaaa
Rispondi

Da: penalista da Napoli18/12/2014 11:58:53
e quindi niente ne bis in idem  , mi raccomando
Rispondi

Da: svegliaaa18/12/2014 12:01:58
Ok..io faccio una ricerca in banca dati e vi aggiorno tra poco
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 12:02:48
Chiedo a penalista del sud e a svegliaaaa:
Sbaglio se nell'atto argomento queste richieste ?
1) Preliminare richiesta di rinnovazione dibattimentale con richiesta di acquisizione della sentenza irrevocabile ;
2) Generica richiesta assolutoria limitatamente alla bancarotta (perdonate l'ovvio);
3) Divieto di un secondo giudizio;
4) Rideterminazione pena con la continuazione tra le due sentenze con il beneficio della sospensione condizionale;
5) Minimo della pena (sempre per la sola bancarotta) e benefici di legge.
Rispondi

Da: Forseboh18/12/2014 12:03:19
Non sarebbe meglio coniugare le due soluzioni? Quello del ne bis in idem è un tema comunque discusso in giurisprudenza e trattandosi di atto di parte uno comunque se la tenta.. In subordine chiede la riqualificazione della pena tenendo conto che l'appropriazione indebita è assorbita nel reato di bancarotta.. Sarebbe così sbagliato?
Rispondi

Da: Pratiacantee9018/12/2014 12:03:25
L'istituto è quello del reato continuato? Nell atto di appello chiedere di operare la riunione  tra i due reati partendo da quello piu gradve della bancarotta con quella irrevocabile (appr indebita)?  Ma la sentenza 4404/2009 esclude la continuazione trattandosi di reato complesso? Non ce sto a capi piu niente.
Rispondi

Da: teo18/12/2014 12:09:00
forseboh dice una cosa giusta....esiste giurisprudenza minoritaria ma esiste, che parla di ne bis in idem....è un appello, la strada merita di essere percorsa per me. In subordine poi si chiede una rideteminazione della pena in continuazione visto che il primo viene ad essere assorbito dalla bancarotta (fattispecie più grave). Sono fuori dal mondo per voi?
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 12:09:24
occhio che contrariamente al riferimento riportato su giurd....a il divieto di un secondo giudizio è regolato dall'art. 649 del  codice di rito e non quello penale.
Rispondi

Da: ig grande sud18/12/2014 12:12:13
ma qual è la sentenza risolutiva??numero e anno per favore
Rispondi

Da: Montecristoconte18/12/2014 12:12:50
può andare
Rispondi

Da: filippas 18/12/2014 12:12:51
ESISTE ANCHE un' ordinanza della Cassazione che dice che si può percorrere la via del ne bis in idem, è del 2010...non so come postarla ce l'ho in cartaceo ... qualcuno la cerchi online che continuo a leggere....
Rispondi

Da: ila18/12/2014 12:14:01
n. 4404 del 2009 e n. 2307 del 2014
Rispondi

Da: super1981218/12/2014 12:14:56
ma quindi sia controkamp che giurda sono errate?
Rispondi

Da: one18/12/2014 12:16:02
Cassazione penale    sez. V
Data:04/04/2003
Numero:37567

La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (art. 216 comma 1 e 223 comma 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 c.p. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l'agente non risponde di entrambi reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall'art. 84 comma 1. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).
Rispondi

Da: svegliaaa18/12/2014 12:16:58
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale

Sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881
Massima redazionale

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - DISTRAZIONE - REATO COMPLESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - CONDOTTA - APPROPRIAZIONE INDEBITA - BENE DISTRATTO

La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, comma 1 e articolo 223, comma 1) e' figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'articolo 646 cod. pen.

Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)