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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Penale
505 messaggi, letto 40619 volte

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Da: expraticante18/12/2014 16:54:04
La legge 28.04.2014 n.67 è  entrata in vigore il 17 maggio 2014.
La sentenza è del 09.05, come si fa ad applicare?
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Da: MA18/12/2014 16:54:06
quoto sacripante... anche ieri c'era qualche incongruenza con le date nella traccia di diritto penale, ma è dovuta all'ignoranza di chi scrive le tracce, non certo all'intento di incasinare i candidati...
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 16:54:17
le soluzioni le avevo postate tempo fa

e fare l'incidente di esecuzione non è assolutamente sbagliato

se avete fatto l'appello dovevate chiedere la rinnovazione dibattimentale per far acquisire la sentenza irrevocabile che è una prova documentale

le prove non si allegano semplicemente ma vanno ammesse in un processo penale

Rispondi

Da: ultimo sprint18/12/2014 16:56:27
ATTO DI APPELLO CON MOTIVI CONTESTUALI

Ecc. ma Corte di Appello

di ……………….

Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia come da nomina allegata di Tizio nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare ,

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data 09/05/2014, . e depositata in data 03/06/2014 alla pena di pena di anni 3 di reclusione per il reato innanzi indicato;

tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti motivi:

Improcedibilità dell'azione penale per il principio del ne bis in idem.

Ed invero il mio assistito con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, è stato condannato alla pena, di anni 1 di reclusione ed euro  600 di multa, per il reato di cui all'art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell'anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro  25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Successivamente a seguito del fallimento della società Alfa nell'aprile 2012, è stato denunciato e nuovamente sottoposto a processo per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare. Con sentenza in data 09/05/2014, è stato infine condannato alla pena di ani 3 di reclusione. Va osservato che ai sensi dell'art.  649, primo comma, c.p.p., non doveva procedersi nei confronti di Tizio in quanto lo stesso fatto era già stato giudicato con sentenza irrevocabile (anche se giuridicamente qualificato in termini di "appropriazione indebita"). La summenzionata norma, infatti, prevede che "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, (..)". E' questo il c.d. principio del ne bis in idem, che ha come finalità precipua quella di evitare il conflitto tra giudicati.

A prova della sussistenza di identità del fatto, si osserva che l'orientamento costante sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cass., s.u., sentenza n. 34655/2005) propende per la sussistenza di identità del fatto qualora via sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, esaminato in tutti i suoi elementi costitutivi - anche con riguardo alle condizioni di tempo, luogo e persone - da valutare nelle loro dimensioni naturalistica e giuridica. Pertanto, solo in caso di diversità di evento, pur conseguente a condotta unitaria, non trova applicazione l'art. 649 c.p.p., "posto che sotto il profilo giuridico l'evento ulteriore vale a caratterizzare diversamente il fatto-reato nella sua globalità".

Al riguardo prevalente giurisprudenza ritiene che in presenza di condotte materiali del tutto identiche, un elemento esterno - quale la dichiarazione di fallimento - non può essere considerato "evento ulteriore", come tale idoneo a consentire l'instaurazione di un nuovo giudizio a titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione pur dopo che sia intervenuta l'irrevocabilità della sentenza di condanna per appropriazione indebita.

Pertanto la sentenza sentenza n. ………………., emessa in data 09/05/2014 va annullata perchè non doveva procedersi nei confronti di Tizio in quanto lo stesso già stato giudicato e condannato con sentenza irrevocabile per il reato di appropriazione indebita.

Riqualificazione della pena

In subordine, qualora l'Ecc. ma Corte di Appello adita, considerasse elemento esterno ulteriore la dichiarazione di fallimento della società Alfa, non trovando applicazione pertanto il principio del ne bis in idem, il rapporto tra le fattispecie di appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta per distrazione avrebbe dovuto essere ricondotto alla configurazione del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., con la conseguenza che, in caso di identità di beni oggetto di distrazione ed appropriazione, l'agente non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, ossia di bancarotta fraudolenta. Le due ipotesi di reato, integrano una fattispecie complessa, nella quale l'appropriazione indebita viene a confluire nell'altra, perdendo la sua autonomia e restandone assorbita od inglobata, secondo il paradigma dell'art. 84 c.p. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, 4.4.2003, n. 37567, rv. 228297). La bancarotta fraudolenta ha assorbito, dunque, il reato di appropriazione indebita, che si pone, rispetto ad essa, come elemento costitutivo. Per tali motivi va riqualificata la pena tenendo conto di quella già scontata per la condanna di appropriazione indebita.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data 09/05/2014,e per l'effetto

CHIEDE

che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi, pronunciando sentenza di non luogo a procedersi per violazione dell'art. 649 cpp; o in subordine, riquantificare la pena tenuto conto dell'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello più grave della bancarotta fraudolenta;

Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data 09/05/2014,;

Luogo e data.

Avv. ……………….



NOMINA DEL DIFENSORE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE

Il sottoscritto Tizio, nato a …, il …, residente in …, via …, domiciliato ai fini del presente procedimento in …, via …, imputati nel procedimento penale n. … R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di … e condannati in primo grado con sentenza del 09/05/2014 del Tribunale di …, per il reato previsto e punito dall'art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare ,

nomina

difensore di fiducia l'Avv. …, del foro di … con studio in …, via …, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed espressamente quella di impugnare la predetta sentenza e nominare propri sostituti processuali.

Esprime il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della privacy, approvato con D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

…, lì …

(Tizio)

per accettazione dell'incarico e autentica della firma

(Avv………)
Rispondi

Da: Cazzoni18/12/2014 16:58:18
A parte che qui nessuno ha mai parlato di remissione in termini: vi ripeto che alla del 9.5.2014 e fino all'introduzione della disciplina transitoria dettata dalla legge 11 agosto 2014 n. 118 non esisteva più l'istituto dell'estratto contumaciale! quindi il fatto che cionondimeno fosse stato notificato all'imputato non rileva in alcun modo: non era dovuto. Il termine per impugnare decorre, nel caso di motivazione contestuale, dalla lettura della sentenza in udienza (quindi 15 giorni dal 9.5.2014). L'imputato, come peraltro previsto dalla normativa adesso vigente, non ha più diritto ad essere avvisato se è rimasto assente nel giudizio di primo grado, ancorché ritualmente avvisato. Lo stesso è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore.
Rispondi

Da: giurista 7918/12/2014 16:59:04
Sent. Cass. Pen del 27 maggio 2014 n. 23882 ha affermato che colui il quale fosse stato dichiarato contumace sotto la previgente disciplina poteva chiedere il rimedio della restituzione nei termini per proporre appello avverso le sentenze contumaciali.
è meglio citare questa sentenza che non le norme transitorie che sono state introdotte a settembre.
Tizio va dall'avvocato a giugno!
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Da: ciccio bello18/12/2014 17:01:24
avete le idee un pò confuse vedo
Rispondi

Da: Tucanotto 18/12/2014 17:02:35
Ragazzi,

a parte gli scherzi, ormai penso che i giochi siano fatti per la maggior parte dei (poveri) candidati.

Ho il timore che proseguire con questa disputa giuridica finisca solo per confondere loro le idee...

Ognuno, poi, faccia come crede.
Rispondi

Da: Camert 18/12/2014 17:08:54
scausate la la data di irrevocabilità della prima sentenza è novembre 2011 o novembre 2012?
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 17:11:08
tucanotto hai ragione, ma non si puo dire che fare l'incidente di esecuzione sia sbagliato

si potevano fare entrambe e le date inserite nel testo fanno pensare a torto o ragione che la sentenza x la bancarotta sia passata in giudicato

e se nell'appello non si è parlato di rinnovazione dibattimentale in via preliminare ti salta tutto il discorso (le sentenze cass, assorbimento o meno, ne bis in idem ecc ecc)

DOVEVATE CHIEDERE L'ACQUISIZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA NELL'ATTO,

Rispondi

Da: ...18/12/2014 17:14:42
non era necessario chiedere la rinnovazione... non c'è scritto da nessuna parte che nel giudizio di primo grado la sentenza sull'appropriazione indebita non fosse stata acquisita... bastava impostare l'appello ritenendo che il giudice di primo grado, erroneamente, non la avesse tenuta in considerazione...
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 17:15:15
Cazzone sei un cazzone. Ma come cavolo fai a stabilire che la sentenza era contestuale o meno. Ma fammi il favore smetti di fare il professore e soprattutto di pontificare con il senno del poi. L'atto era un appello e non andava chiesta nessuna restituzione in termini 
Rispondi

Da: Come difensore di tizio18/12/2014 17:16:01
Credo che si chiede prima l applicazione del 649
Se la corte non ne riconosce l applicabilità significa che valuta che non si possa trattare di reato complesso e quindi neanche di assorbimento
Allora in subordine, dato che non mi hai accettato in n'è bis in idem vuol dire che valuti i due reati in rapporto di specialità e allora almeno mi devi concedere l applicazione dell 81 cp
Rispondi

Da: ormai...18/12/2014 17:17:55
Sono d'accordo con tucanotto..ormai è tardi ..avranno già finito o quasi..è inutile continuare a discuterne animatamente. .le tracce oggi erano veramente difficili.. ed è cmq apprezzabile l.aiuto (serio)che in tanti avete fornito.in bocca al lupo a tutti!
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 17:24:56
x....

se si fa l'atto di appello è la sentenza definitiva del primo processo è il punto cardine per le sorti di tizio e tu non chiedi di farla acquisire ti saltano tutte le motivazioni

ed ammettiamo che è vero quello che tu dici che è stata acquisita in primo grado perché non c'è scritto nulla e lo diamo per scontato le soluzioni sono due

1) o il giudice di primo grado ha ritenuto non esserci la continuazione e la configurabilità dell'unico disegno criminoso ed allora in appello non si puo chiedere

2) o che il giudice non ne ha tenuto conto ma lo devi specificare come violazione dei motivi della sentenza perché non ha deciso o ha omesso di decidere su quel punto. Ma lo devi dire, specificare e spiegare
Rispondi

Da: Ciucci18/12/2014 17:34:58
Ragazzi i motivi andavano sviluppati così:
Ne bis in idem
assorbimento
art. 81
subordinate
e dajeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee che prendo 50 a quest'atto... alla faccia vostra
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 17:35:39
ci rivediamo l'anno prossimo.
Rispondi

Da: svegliaaa18/12/2014 17:41:26
Sisi ciucci credo anche piu di 50 ahahhahaha
voi siete tutti pazzi.
la contumacia a mio parere doveva essere fatta valere nel motivo d appello per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Il solo fatto di essere contumace nn puo essere motivo d diniego
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 17:45:43
svegliaaaa. Ma dici sul serio ? La contumacia fatta valere per le attenuanti ? Dove hai studiato ? A tirana? E poi dove hai letto che le attenuanti sono state negate ?
Ma andate a cagare tutti ed io che sto pure a leggere le vs cazzate.
Rispondi

Da: Ciucci18/12/2014 17:48:57
Datte all'ippica, hai mai sentito parlare di tuziorismo difensivo? Se si volesse essere pignoli, l'unico motivo fondato era solo quello dell'assorbimento, m spiegalo a un cliente che non provi a combattere per l'assoluzione. Siete avvocati da video-game
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 17:49:10
svegliaaa un esagerà cume azzo gliele dai le attenuanti generiche se ha avuto una condanna passata in giudicato della stessa indole?

pero un AVVOCATO PENALISTA LA CHIEDE SEMPRE per una subordinata sul minimo della pena
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 17:51:35
Sai cosa significa tuzionismo ? Hai fatto grogressi. bravo. l'anno prossimo potrai scrivere questo termine sui tuoi atti. vedrai che tra nove o dieci anni supererai l'esame. 
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 17:53:58
dovevate dire anche che se mi confermi la sentenza caro giudice appena passa in giudicato me la piglio intercooler perché la procura generale mi fa saltare la pena sospesa per il primo processo ed anziché trovare grazie ho trovato giustizia

da 3 anni me ne becco 4

hahahhaahahah

in bocca al lupo che scherzo
Rispondi

Da: avvroma18/12/2014 17:54:49
qualcuno sa quando consegnano a roma?
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 17:57:41
per l'amor di dio. chi parla di attenuanti negate perchè contumace. Chi invoca attenuanti come se stesse parlando di taralli e birra. Chi parla di incidente di esecuzione e poi c'è chi nell'atto di appello chiede le remissione in termini come se la Corte fosse nella stesse fase giudice dell'esecuzione e giudice di merito. E' vero c'è crisi ma non dovete ostinarvi a tutti i costi a fare l'avvocato che è una professione seria.
Rispondi

Da: ao18/12/2014 19:29:18
notizie da roma?
Rispondi

Da: filippas 18/12/2014 20:22:52
o.O che eresie avete scritto ?
Rispondi

Da: Cipeciopecip 18/12/2014 23:28:08
Infatti, un sacco di eresie!! Fortuna che io il cellulare non l'ho portato!!!!!!
Rispondi

Da: Cipeciopecip 18/12/2014 23:37:55
Mi chiedo: come vi è venuto in mente di pensare che siano scaduti i termini per proporre appello?
Rispondi

Da: Mauro Repetto 19/12/2014 11:15:02
1) Appello e non incidente di esecuzione (contro una sentenza non irrevocabile?);
2) Le date sono state inserite nella traccia per indurre il praticone (ex praticante) a sottolineare che si era nei termini per proporre appello (solo e soltanto) perché si trattava di sentenza contumaciale...il relativo termine decadenziale, infatti, in tal caso inizia a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione dell'avviso di deposito (03/06/2014), e non da quella della pronuncia (maggio 2014);
3) non sono d'accordo con il parere di Altalex...: a) perché se si parla di reato complesso...è giusto che Tizio si becchi una seconda condanna...in quanto la bancarotta fraudolenta assorbe, certo, il 646, ma ha un quid pluris (come sottolineato dalla costante giurisprudenza...che non li considera infatti come "stesso fatto"...trattandosi solo di stesso "fatto storico"...ma non giuridico...coincidendo, appunto, sotto l'aspetto del disvalore penale, solo in parte)...ergo mera rideterminazione della pena inflitta con la seconda sentenza...perché da questa va "scalata" quella già inflitta per la medesima condotta (e non per il medesimo reato...) con la prima sentenza per il 646...così ad esempio in appello si otterrà una condannaa 2 anni (3 per bancarotta - 1 già inflitto per la stessa condotta ex 646)...e questa è statala mia subordinata; b) il ne bis in idem è (in parte) altra cosa rispetto al reato complesso...richiede lo "stesso fatto di reato"...ergo non si doveva proprio avere una seconda condanna...ciò presuppone dare conto che il 646 è identico alla bancarotta fraudolenta, e non solo assorbito...solo in tal caso, non essendovi alcun quid pluris, Tizio non deve baccarsi alcuna seconda condanna... Questa è stata la mia principale... Nella quale non credo minimamente...perché (per unanime giurisprudenza) i due reati non sono lo "stesso fatto", avendo la bancarotta, come detto, un quid pluris che necessita di essere punito.
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