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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Penale
505 messaggi, letto 40618 volte

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Da: ...ammi18/12/2014 10:45:36
per favore postate quello amministrativo?
grazie!
Rispondi

Da: ....per AMMI18/12/2014 10:46:33
ma sai leggere? questo è il topic di penale!! per quello di amministrativo e di civile.....è altrove!!
Rispondi

Da: one18/12/2014 10:48:44
ARTICOLO N.216
Bancarotta fraudolenta.

Art. 216
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.


Cassazione penale    sez. V 4.4.2003 n.37567
Poiché la condotta di appropriazione indebita è assunta dall'art. 216 l. fall. come componente essenziale della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è possibile la contestuale imputazione dei due predetti reati, una volta che sia stato dichiarato il fallimento; nondimeno, qualora il reato di cui all'art. 646 c.p. sia stato contestato e sia stato giudicato prima della dichiarazione di fallimento, la successiva imputazione ai sensi dell'art. 216 l. fall. non è inibita, atteso che la questione di compatibilità tra le due fattispecie, pur non trovando specifica soluzione nell'art. 649 c.p.p., va risolta nel senso dell'assorbimento del reato meno grave in quello complesso, sulla base dei medesimi principi di sostanziale equitàche consentono di superare il giudicato nel caso si debba recuperare "ex post" l'identità di disegno criminoso per l'applicazione dell'istituto della continuazione.

ARTICOLO N.649
Divieto di un secondo giudizio.

1. L'imputato prosciolto [529-531] o condannato [533] con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili [648] non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale [347 s.] per il medesimo fatto [669, 739], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere (1) [425], enunciandone la causa nel dispositivo.
(1) Rectius: «sentenza di non doversi procedere», anziché «sentenza di non luogo a procedere».

Tribunale  S.Maria Capua V.  sez. I
06/08/2014 n. 2307

L'art 649 c.p.p. rappresenta un punto di emersione del principio del ne bis in idem, che caratterizza l'intero ordinamento contribuendo a delineare un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema, da cui discende la declaratoria di impromovibilità dell'azione penale, pur in assenza di una decisione irrevocabile.A tale divieto attribuito, pertanto, il ruolo di principio generale dell'ordinamento da cui, a norma del secondo comma dell'art 12 delle Preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico-sistematica.Proprio esigenze di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che allorquando restino immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, lo stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale in relazione ad una determinata imputazione non possa, successivamente, promuovere un nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, essendo oramai venuto meno il potere di azione di cui quell'ufficio è titolare.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che la concorde richiesta delle parti sia meritevole di accoglimento, dovendosi pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti di D. B. in ordine al reato ascrittogli, in applicazione del principio del ne bis in idem, atteso che si è verificata una duplicazione del processo per il medesimo fatto contro la stessa persona, nei confronti della quale sono stati richiesti ed emessi, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, due decreti penali di condanna, e che, a prescindere dall'esecutività o meno, del primo decreto, sussiste una situazione di bis in I idem sostanziale che rende applicabile a disposizione dell'art. 649 c.p.p.. Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza della S.C. l'espressione "medesimo fatto" che figura non solo nel testo dell'art. 649 c.p.p. ma anche nella disposizioni di cui agli art. 28, comma 1,e 669, comma 1, dello stesso codice, deve intendersi come sovrapponibilità di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi in modo che il "medesimo fatto" esprime l'identità storico naturalistica del reato, ili tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle sfesse condizioni di tempo, di luogo è di persona (Cass., Sez. 6, 17gennaio 2003 Agate ed altri, rv. 227711; Sez. 1, 10 gennaio 2003, G., rv. 223832; Sez. 6, 16 novembre 1999, P.G. in proc Balzano; Sez. 1, aprile 1997, V. ed altri, rv. 207653. Nel caso di specie dal raffronto dei capi di imputazione e degli atti di indagine si evince che i due processi promossi contro l'imputato riguardano il medesimo fatto, nell'accezione appena indicata. Invero la imputazione risulta connotata dalla totale coincidenza del soggetto, della condotta, nonchè delle condizioni di tempo e di luogo dell'accadimento.
Al riguardo si evidenzia come sia ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondò cui l'art 649 c.p.p. rappresenta un punto di emersione del principio del he bis in idem, che caratterizza l'intero ordinamento contribuendo a delineare un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema, da cui discende la declaratoria di impromovibilità dell'azione penale, pur in assenza di uria decisione irrevocabile. A tale divieto va attribuito pertanto, il ruolo di principio generale dell'ordinamento da cui, a norma del secondo comma dell'art. 12 delle Preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico sistematica.
Proprio esigenze di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che allorquando restino immutati i termini oggettivi e soggettivi della regiudicanda, lo stesso ufficio del pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale in relazione ad una determinata imputazione non possa' successivamente promuovere un nuovo processo contro la stessa persona per il medesimo fatto, essendo ormai venuto meno il potere di azione di cui quell'ufficio è titolare.
Stigmatizza tali considerazioni il seguente principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, semprechè i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria". (Cass Sezioni Unite sent. n. 3465 del 28.6.2005)
In conclusione, in caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di "bis in idem" dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione, ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza (cfr. Cass. 25640/08)
I detti elementi consentono dunque di ritenere che l'imputato, in relazione al quale era stato già emesso dal GIP sede il decreto penale di condanna n. 2679/12, è stato nuovamente sottoposta a procedimento penale per il medesimo fatto con l'emissione del decreto penale di condanna n. 377/13, opposto in questa sede, in violazione del divieto sancito dall'art. 649 c.p.p., e ciò impone una declaratoria di improcedibilità. Il carico di lavoro gravante sul Tribunale giustifica il termine di giorni novanta per il i deposito della motivazione.
Rispondi

Da: asg18/12/2014 10:48:52
"Più precisamente, nel caso esaminato in quell'occasione, era intervenuta sentenza di condanna,
divenuta irrevocabile, per il reato di appropriazione indebita e, successivamente, si era proceduto
per bancarotta fraudolenta per distrazione. I giudici di merito avevano riunito in continuazione
quest'ultimo reato a quello (minor) giudicato con sentenza definitiva, applicando un aumento sulla
pena base determinata per la bancarotta fraudolenta. Questa Corte ha, invece, escluso il vincolo
della continuazione sul rilievo che il reato di appropriazione indebita avrebbe dovuto considerarsi
assorbito nella bancarotta fraudolenta ed ha, conseguentemente, escluso l'aumento di pena in
continuazione, rideterminando la pena ai sensi dell'art. 620, lett. 1, c.p.p."
Cass. 4404 del 2009. esclude la continuazione trattandosi di reato complesso
Rispondi

Da: asg18/12/2014 10:51:27
"4.1 - Il profilo statico non pone problemi di sorta, in quanto è ovvio che, in siffatta ipotesi, una sola
tipologia di reato può trovare applicazione: questa non può che essere quella maggiore
(bancarotta fraudolenta), siccome fattispecie assorbente. E' l'invincibile forza della logica comune,
che vuole che il più contenga il meno"
" Alla luce di tali premesse, balza evidente l'errore nel quale è incorso il giudice a quo, secondo
cui, trattandosi di assorbimento, il giudicato intervenuto sul reato meno grave inibisce la pronuncia
sul reato più grave. Per logica stessa dell'assorbimento, in caso di reato composto o complesso, la
res indicata, intervenuta sul reato contenente, esclude un nuovo giudizio sul reato contenuto. Ma,
nell'ipotesi inversa, l'effetto preclusivo non può dispiegarsi, in quanto, diversamente, resterebbe
impunita l'area di illiceità od antigiuridicità non coperta dalla fattispecie minor (potrebbe definirsi,
plasticamente, come l'area residua di un cerchio maggiore, non coperta dalla sovrapposizione di
un cerchio minore e concentrico)."

Rispondi

Da: Mi spiegate18/12/2014 10:54:57
come si possa fare appello se sono decorsi i termini???
Rispondi

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Da: structural engineer18/12/2014 10:56:26
Scusate ragazzi su un sito ho trovato questo schema:

1 - individuazione dell'Autorità Giudiziaria competente;
2 - la scelta del tipo di atto da redigere (ad es., atto di citazione o appello, etc.);
3 - il controllo sull'osservanza dei termini processuali;
4 - la predisposizione degli elementi richiesti a pena di inammissibilità o di nullità dell'atto;
5 - l'individuazione e l' illustrazione degli elementi di prova;
6 - la descrizione di un dettagliato ragionamento logico giuridico che possa convincere l'Autorità giudiziaria adita;
7 - il richiamo alla giurisprudenza per rafforzare il suddetto percorso logico-giuridico;
8 - la compiuta articolazione delle domande rivolte all'Autorità giudiziaria
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 10:57:01
ma se nel processo di primo grado per la bancarotta non è stata chiesta come ammissione delle prove la sentenza di primo grado irrevocabile per dimostare il reato continuato come  fate a a farla entrare nel processo di appello?

per me non è appello ma incidente di esecuzione chiedendo la continuazione tra reati in quanto unico disegno criminoso

a meno che non si chieda in appello la riapertura del dibattimento perché il giudice di primo grado non ha tenuto conto delle prove richieste (sentenza irrevocabile) ma rigettate

ma attenzione bisogna dire che le ha rigettate non perché non ha ritenuto il vincolo della continuazione ma per altro

per me è incidente di esecuzione
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 10:57:08
Ancora con sti termini scaduti ? Se la sentenza è del 09/05/2014 e Tizio riceve l'estratto contumaciale il 03/06/2014 come fanno ad essere decorsi i termini appena 6 giorni dopo ?
Non dite fesserie.
Rispondi

Da: avvocato Penalista.18/12/2014 10:57:42
Mi spiegate sei un ignorante, Tizio era contumace ed ha ritirato la sentenza 3 giorni dopo la notifica.
Ergo è ancora in termine per proporre appello.
Ragazzi serve uno schema sui motivi; sono molto indeciso sul pubblicarlo
Rispondi

Da: avvocato Penalista.18/12/2014 11:02:32
- riqualificazione del fatto in bancarotta semplice (devo controllare giurisprudenza);
- applicazione del reato continuato con quella bella sentenza del 2009;
-quoad poenam
Cosa ne pensate avvocato del sud e da napoli?
Rispondi

Da: avvocatessasuper18/12/2014 11:03:09
scusate ma se impugnamo la sentenza di bancarotta che richiesta facciamo?ci diamo zappata e chiediamo aumento di pena? ma è assurdo...se invece facciamo incidente di esecuzione chiediamo revoca della sentenza di appropriazione indebita dicendo che c'è bancarotta e allora possiamo usare le sentenza che abbiamo trovato.altriemnti che giurisprudenza di riferimento abbiamO?
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 11:03:25
lo ripeto se fate l'appello dovete dimostrare che è stata richiesta l'ammissione della prova del deposito delle sentenza irrevocabile ma rigettata (MA DEVE ESSERE STATA RIGETTATA NON PERCHE E' STATO CHIESTO IL RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUAZIONE MA PER ALTRO)

nel procedimento penale se viene chiesta la continuazione tra sentenze e viene rigettata non puo essere proposta nei gradi successivi per cui l'unico rimedio è il giudice dell'esecuzione)

altrimenti come fate a far entrare la sentenza irrevocabile in appello?
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:04:17
Come possiamo riqualificare o meglio chiedere una riqualificazione dei reato non conoscendo la relativa parte della motivazione ? Per me sarebbe come dilungarsi sulla richiesta di assoluzione non conoscendo assolutamente i fatti ?
Che dici ?
Rispondi

Da: asg18/12/2014 11:05:30
la sentenza del 2009 ESCLUDE ESPLICITAMENTE la CONTINUAZIONE bacchettando i giudici di merito in quanto il reato è COMPLESSO
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:06:30
ASCOLTATE: INCIDENTE DI ESECUZIONE ? GIUDICE DELL'ESECUZIONE. Cosa cavolo c'entra con il nostro parere. Poi se volete fare l'incidente di esecuzione evidentemente vi piace tornare l'anno prossimo. E' inammissibile se non proprio irricevibile l'incidente di esecuzione tra due titoli di cui uno non irrevocabile. 
Rispondi

Da: avvocato Penalista.18/12/2014 11:07:16
Giusta osservazione riguardo alla precedente sentenza
Preliminarmente rinnovazione dell'istruttoria dib per produrre la sentenza irrevocabile.
nel merito
- riqualificazione del fatto in bancarotta semplice (devo controllare giurisprudenza);
- applicazione del reato continuato con quella bella sentenza del 2009;
-quoad poenam
avvocatessa super se leggi la sentenza la continuazione viene applicata o meglio viene rideterminata la pena in favo rei e non in peius
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:11:07
Non sono della tua stessa idea avvocato penalista. La traccia vaga in punto di diritto sembra suggerire un atto che si basi sostanzialmente sull'istituto del reato continuato. Mi spiego una richiesta di rinnovazione ignorando l'istruttoria dibattimentale come la vai ad articolare ? Credo che ci si debba soffermare sulle due fattispecie e operare una continuazione tra le due condanne.
Rispondi

Da: avvocato Penalista.18/12/2014 11:11:28
Concordo avvocato del sud, sto ragionando a naso mi servono 20 min per fare controlli di giurisprudenza.
APPELLO TUTTA LA VITA.
Giusta l'osservazione sul produrre la sentenza per cui è d'obbligo la rinnovazione dell'istruttoria.
Avv. del sud allora solo 2 motivi
- applicazione del reato continuato con quella bella sentenza del 2009;
-quoad poenam
e si va sul sereno
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:12:50
concordo
Rispondi

Da: avvocato Penalista.18/12/2014 11:14:27
Fai un motivo senza dimostrare alla Corte il titolo già formatosi? è la produzione di un semplice documento su cui poi andrai a chiedere la continuazione.
è come voler arrivare a Roma oggi, senza l'ausilio di alcun mezzo.
Rispondi

Da: sasa69x 18/12/2014 11:15:17
1) sentenza divenuta irrevocabile
2) processo per bancarotta dove nessuno dice che tizio è stato giudicato per distrazione e non viene depositata come prova

conclusione? COME SI FA A FAR ENTRARE LA SENTENZA IRREVOCABILE NEL GIUDIZIO DI APPELLO?

è impossibile!

soluzioni:
1) o fate l'appello chiedendo la riapertura del dibattimento DICENDO ESPRESSAMENTE CHIARO E CRISTALLINO CHE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO HA RIGETTATO L'AMMISSIONE DELLA SENTENZA IRREVOCABILE, PERCHE O FUORI TERMINE O PERCHE NON NECESSARIA QUALE RICHIESTA ai sensi di 507  (MAI DIRE CHE NON E' STATA AMMESSA PERCHE' IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON HA RITENUTO LA CONTINUAZIONE TRA REATI) (altrimenti è inammissibile la richiesta)
2) o incidente di esecuzione allegando le sentenze, dimostrando l'unico disegno criminoso, col ricalcolo della pena
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:16:56
La produzione della sentenza come documento è molto più agevole che come rinnovazione. Del resto è già riportata sul certificato penale di Tizio
Rispondi

Da: asg18/12/2014 11:17:43
unico disegno criminoso, il fatto è lo stesso, manca la pluralità dei fatti. bah
fate vobis
Rispondi

Da: avvocato Penalista.18/12/2014 11:17:46
Ragazzi seguite i nostri consigli (a parte avv. da napoli e casa 69x), il resto buttatelo a mollo.
Nella speranza, che ci abbiamo azzeccato - non mi ritengo detentore di verità assolute - ma sulla scorta della mia esperienza credo di aver dato qualche ottima dritta in bocca al lupo.
Rispondi

Da: aiutinodacasa18/12/2014 11:19:21
scusatemi ma la sentenza divenuta irrevocabile non basta solo metterla come allegato all'atto di appello?
Rispondi

Da: Tracce e pareri18/12/2014 11:20:13
Tracce e pareri disponibili qui:
http://goo.gl/w31NAX
Rispondi

Da: avv..18/12/2014 11:20:35
Ma se una cassazione del 2009 ritiene applicabile l'84 cp come cavolo fate a dire che si richiede la continuazione?!?!? Art. 84 cp: "le disposizioni degli articoli precedenti (tra cui l'81cpv, ndr) non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi ... fatti che costituirebbero di per sè reato"... si fa un appello e si richiede la rideterminazione eliminando dal quantum la precedente pena frutto della sentenza per 646 passata in giudicato.

a suffragio di ciò:
Cassazione Penale n. 37567/03: in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).
Rispondi

Da: avvocato del sud 18/12/2014 11:21:00
Ricordate di aggiungere la nomina che vi consiglio,ad abundantiam, di far conferire con procura speciale che non guasta mai
Rispondi

Da: avvocato Penalista.18/12/2014 11:22:28
Ma dico io, come si può chiedere l'inc. se. su due sentenze non irrevocabili?
Non diciamo cavolate la reccia non dice nulla sul primo grado ti da ampio margine per far entrare la sentenza irrevocabile.
A casa tua l'alleghi all'atto in sede d'esame sei obbligato a chiedere la rinnovazione - metti che il dibattimento sii è aperto a novembre prima della sentenza definitiva come la potevi produrre? Smettiamola
Rispondi

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