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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Penale
505 messaggi, letto 40618 volte

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Da: DaMessina18/12/2014 14:34:32
Iniziano ad uscire i primi....... li vedo molto provati una ragazza barcolla e sembra stralunata. Solo in Italia questi esami disumani
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Da: wowowow18/12/2014 14:36:45
1) Assoluzione di Tizio per mancanza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenza ovvero nesso di causalità tra la condotta distrattiva ed il fallimento (è passato troppo tempo tra le due) e duenque mancaza dell'elemento soggettivo (dolo);
2) mancata applicazione dell'art 84 c.p. e rideterminazione della pena sulla base dell'assorbimento;
3) minimo della pena,, attenuanti generiche tutti i benefici di legge.
Non c'è il ne bis in idem, non c'è l'art 81
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Da: chiedo18/12/2014 14:40:05
arbasigno comè? secondo voi???
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Da: Praticante90  18/12/2014 14:41:06
Vi prego m chiarite se c'è o meno il ne bis in idem??? Quella di arbasigno e' corretto? arbasigno l hai fatto tu o reperito da qualche sito.Giurd sbaglia sempre nn e attendibile
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Da: Derrick 18/12/2014 14:43:36
non c'è il ne bis in idem.
Rispondi

Da: ingpaola 18/12/2014 14:44:56
Ragazzi ma da Napoli notizie?
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Da: Praticante90  18/12/2014 14:46:00
Da napoli nessuna notizia neanche a me.hanno iniziato presto quindi dovrebbero consegnare tra le 17 e 17.30
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Da: one18/12/2014 14:46:12
Rapporti fra i reati ex artt. 646 c.p. e 216 l. fall.

Non può sussistere concorso formale fra i reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita quando vi sia:

1)    identità della cosa su cui si sono concentrate le attività criminose e simultaneità delle stesse;

2)    destinazione unica dei beni appresi indebitamente dal reo;

Ex art. 84 c.p., infatti, il reato meno grave di appropriazione indebita viene assorbito in quello di bancarotta fraudolenta.

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che anche nel caso di perfetta identità materiale rispetto alla distrazione di due reati rimangono ontologicamente diversi, perché alla bancarotta è sempre richiesto un quid pluris (dichiarazione di fallimento) che integra che integra elemento costitutivo del 216 l. fall, con ciò non potendo operare il divieto di ne bis in idem.

La ratio di tale principio è che adottando una soluzione contraria resterebbe impunita l'area di illiceità o antigiuridicità non coperta dalla fattispecie minore (ex plurimis, Cass. Penale 4404/08).

Pertanto, intervenuta una condanna per 646 c.p. divenuta irrevocabile, non è precluso l'esercizio dell'azione penale (dopo la sentenza di fallimento) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione per i medesimi beni.

Pertanto, qualora il reato di cui all'art. 646 c.p. sia stato contestato e sia stato giudicato prima della dichiarazione di fallimento, la successiva imputazione ai sensi dell'art. 216 l. fall. non è inibita, atteso che la questione di compatibilità tra le due fattispecie, pur non trovando specifica soluzione nell'art. 649 c.p.p., va risolta nel senso dell'assorbimento del reato meno grave in quello complesso, sulla base dei medesimi principi di sostanziale equità che consentono di superare il giudicato nel caso si debba recuperare "ex post" l'identità di disegno criminoso per l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Secondo Cassazione Penale n. 37567/03: in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).

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Da: MARZIA849118/12/2014 14:49:02
Ragazzi, scusate, sapete a che ora consegnano a cz?
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Da: one18/12/2014 14:51:36
Ragazzi sono stanco, spero di essere stato di fattivo aiuto in questi tre giorni. Mi congratulo con quanti hanno voluto e saputo dare le GIUSTE indicazioni. Ma mi congratulo con me stesso per aver risolto i singoli casi con pochissimo spreco di energie. E pensare che non sono nenache laureato ! Solo un appassionato del diritto .....
Auguri felici a voti tutti, futuri Avvocati, studiosi e ..... appassionati !
ONE ... da Napoli
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Da: praticantee9018/12/2014 14:54:21
quella di Arbasigno è corretta? è giusto chiedere l'assoluzione?
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Da: Aleole  18/12/2014 14:58:50
Notizie da Roma??
Rispondi

Da: quelporcodigiovanni18/12/2014 14:59:05
a cz si consegna alle 22.....cmq sasà69 è nu mastrune!!! quest'anno finalmente te la godi dal PC
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Da: bauer 18/12/2014 15:01:14
per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato? secondo me la seconda
Rispondi

Da: Praticante90  18/12/2014 15:02:52
Ma si configura reato complesso?
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Da: filippas 18/12/2014 15:05:29
per me l'atto di abasigno è fatto sicuramente bene a livello giuridico ma ricalca l'impostazione di un parere.
in poche parole stai dicendo ai giudici che il tuo cliente (che dovresti difendere) è colpevole del reato più grave ed essendolo, chiedi la grazia poichè uno degli elementi costitutivi della bancarotta, l'appropriazione indebita, è già stata riconosciuta in altro processo di primo grado.
Dunque, non appagato, gli fornisci tutta la ricostruzione giuridica e gli dici: "sai comunque condannalo a 3 anni ma di questi scomputa l'anno che ha già scontato"....
maddaiiiiiiiiiiiiiii.....
Rispondi

Da: MARZIA849118/12/2014 15:07:19
per quelporcodigiovanni...sei molto simpatico!!
Rispondi

Da: fingerscrossed18/12/2014 15:07:24
e quello di giurd va bene??
Rispondi

Da: filippas 18/12/2014 15:08:01
per me si.
Rispondi

Da: Praticante90  18/12/2014 15:11:54
Ma quello di giurd avvalora il me bis in idem!!! Che abbiamo negato fino ad ora.filippas leggilo bene.premetto che nn sono giurista,ma se fino ad ora avete detto che niente continuazione e nessun ne bis in idem,Giurd e' sbagliato
Rispondi

Da: Vago in giro18/12/2014 15:13:22
a napoli consegnano alle 17
Rispondi

Da: filippas 18/12/2014 15:18:12
praticante l'ho scritto prima. è vero che il ne bis in idem non c'è perchè lo dice la sentenza, ma è anche vero che stai facendo un atto e non un parere.
dunque, visto che hai la possibilità di addurre più motivi , alcuni principali ed altri in via suss. devi cercare la soluzione più favorevole al tuo assistito.
se ti aiuta anche una norma del codice di rito (649) allora il gioco è fatto.
te ci devi assolutamente provare però.
poi in via sussidiaria scrivi tutto il resto.  niente continuazione assorbimento e riformulazione della pena.
se non lo fai allora non firmarti come l'avv difensore ma direttamente come collaboratore del pm.
per me l'atto buono rimane quello di giur., nonostante quello di ab sia giuridicamente impeccabile
Rispondi

Da: filippas 18/12/2014 15:21:13
con niente continuazione assorbimento e riformulazione della p., ovviamente volevo dire che questo discorso lo devi fare in via sussidiaria.
scusate ma sono stanca anche io :-)
Rispondi

Da: MM18/12/2014 15:26:28
Annullamento sentenza per violazione del divieto ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. --> metterci sentenza Cass., SS. UU., sentenza n. 34655/2005

Rideterminazione della pena inflitta ---> se la Corte non intende addivenire alle conclusioni suesposte (così anche Cass. n. 4404/2009), applicare principio ex art. 84 c.p. e poi: qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non sarebbe preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva (Cass. Sez. V, n. 37567 del 03/10/2014).
Rispondi

Da: MM18/12/2014 15:28:42
In questo modo esponete tutte le soluzioni possibili senza escludere nè una nè l'altra!!!!

La sentenza Cass. Sez. V, n. 37567  di che hanno è??? Altalex porta 2014!!!!
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Da: Praticante90  18/12/2014 15:29:50
Grazie Filippas.eh immagino anche io sono distrutta.Dunque in definitiva possiamo dire che Giurd e' corretto? Fino ad ora ho mandato solo consigli sul nn scrivere il Ne bis in idem.Non hanno visualizzato per fortuna i miei messaggi.
Rispondi

Da: MM18/12/2014 15:32:35
Mi trovo perfettamente con Filippas!

Mi dite l'anno della sentenza 37567???? Altalex di merda porta 2014!!!!!
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Da: angiolinetta 18/12/2014 15:42:36
sapete la consegna  Catanzaro a che ora ???
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Da: 11111111111111118/12/2014 15:51:33
consegna catanzaro a che oraaaaaaaaaaa
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Da: Distraction18/12/2014 15:52:38
A chi si vanta di non essere un giurista ma di aver "risolto" comunque le tracce, auguro di farsi curare da un medico senza laurea.
E basta con 'sta Catanzaro! Usciranno quando avranno finito!
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