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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Penale
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Da: praticantee90 | 18/12/2014 15:55:06 |
il NE BIS IN IDEM,considerato quello che dice la sent del 2009,mi sta mandando in crisi. | |
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Da: Tucanotto | 18/12/2014 15:56:13 |
Senza offesa per nessuno: meglio appassionarsi agli spritz che al diritto! | |
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Da: angiolinetta | 18/12/2014 15:57:21 |
distract tu invece ti devi far curare da un vero medico con la laurea ma un medico di quelli buoni ,,,,,ti raccomando | |
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Da: Praticante90 | 18/12/2014 15:57:28 |
Filippas e a tutti che avete aiutato noi non giuristi un immenso Grazie!!! Speriamo bene.news da Napoli? | |
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Da: Cazzoni | 18/12/2014 16:08:56 |
Il sottoscritto difensore di Tizio, PREMESSO - che con sentenza del 2009 - divenuta irrevocabile a novembre dell'anno 2012 - Tizio era condannato dal Tribunale alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'art. 646 c.p. in relazione all'indebita appropriazione di beni sociali della società Alfa di cui era amministratore unico; - che con sentenza dell'aprile 2012 la società Alfa era dichiarata fallita; - che con successiva condanna del 9.5.2014 Tizio era altresì condannato, in distinto procedimento penale, per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione alla distrazione dei medesimi beni oggetto della sopra citata condanna per il reato di cui all'art. 646 c.p., alla pena della reclusione per anni 3; - che tale ultima pronuncia diveniva irrevocabile non essendo stata impugnata nel termine di 15 giorni dalla pronuncia della stessa, a nulla rilevando la notifica all'imputato contumace in data 3.6.2014 di estratto contumaciale ex art. 548 co. 3° c.p.p., atteso che tale norma, nella parte in cui prevede per l'imputato contumace la notifica di detto estratto, e conseguentemente la decorrenza da tale notifica del termine per impugnare, è stata abrogata con legge n. 67 del 28.4.2014; - che, dunque, nei confronti di Tizio devono eseguirsi le sentenze irrevocabili sopra richiamate; - che, Codesto Tribunale, avendo emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quello competente a decidere in tema di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 665 comma 4 c.p.p.; CONSIDERATO - che circa i rapporti tra i reati di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta per distrazione, allorchè le condotte appropriative e distrattive abbiano ad oggetto i medesimi beni, si è reiteratamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità , escludendo la configurabilità del concorso formale di reati e riconducendo detto rapporto al paradigma del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.; - che si è in particolare osservato, sul punto, che la bancarotta fraudolenta per distrazione è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 cod.pen, da ciò conseguendo consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l'agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall'art. 84 comma primo cod.pen..; - che Qualora il delitto di appropriazione indebita, quindi, come nel caso di specie, sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, "non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 cod.pen., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva" (cfr. sent. Cass. n. 37567 del 04/04/2003 ); CHIEDE che Codesto Tribunale, voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 666 c.p.p. ed 84 c.p., ritenere il reato di appropriazione indebita di cui alla prima sentenza di condanna riportata da Tizio assorbito in quello di bancarotta fraudolenta oggetto della condanna emessa dalle SS.LL., e per l'effetto rideterminare la pena complessivamente eseguibile nei confronti del condannato in quella di anni 3 di reclusione, essendo in essa assorbita quella di anni 1 di reclusione riferibile al reato assorbito. | |
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Da: Avvocato Guido Guerrieri | 18/12/2014 16:15:41 |
Illuminatissimi Cazzoni, siete stati gli unici in tutta Italia ad indovinare l'atto giusto. Sono convinto che dietro questo nome infamante vi sono pregiati giuristi e, chissà , avvocati battaglieri. | |
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Da: Tucanotto | 18/12/2014 16:17:51 |
Confermo, trattasi di giureconsulti apprezzati. | |
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Da: Praticante90 | 18/12/2014 16:22:54 |
Io penso che quest ultimo atto sia quello giusto,niente n'è bis in idem.Vorrei tanto avere la certezza al 100% | |
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Da: per cazzoni | 18/12/2014 16:26:16 |
GRAZIEEEEEE | |
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Da: Sacripante | 18/12/2014 16:30:33 |
Corretto nella sostanza, ma sbagliata - secondo me - la forma dell'incidente di esecuzione. Per chiedere l'assorbimento in fase esecutiva è necessario che la sentenza per la bancarotta sia definitiva. Ritengo quindi più corretto procedere con l'atto d'appello, chiedere l'assoluzione di Tizio in ragione del tempo trascorso tra la condotta appropriata e la sentenza di fallimento per mancanza dell'elemento intenzionale; e, in subordine, oltre alle attenuanti, chiedere l'assorbimento in forza della sentenza del 2003. | |
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Da: lucy napoli | 18/12/2014 16:32:31 |
il ne bis in idem va fatto come primo motivo, poi si chiede la continuazione ex art. 81 c.p. non dimenticate che state impugnando la seconda sentenza e non già quella passata in giudicato. pertanto deve essere chiesta la rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale solo per acquisire la sentenza di condanna ex art. 238 bis cpp | |
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Da: MA | 18/12/2014 16:33:01 |
non avete niente di meglio da fare che scrivere ca...te?? Adesso perché dovete allarmare tutti dicendo che si doveva fare un incidente di esecuzione??? Ma quando mai!!! | |
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Da: avvocato del sud | 18/12/2014 16:34:05 |
Dovreste precisare se lo ritenete che la sentenza di condanna è stata emessa dal Tribunale in composizione collegiale. Spero che nessuno si sia perso in temi inconsistenti come la tempestività dell'appello o ancor più grave dell'incidente di esecuzione. Penso di poter dire che la traccia era solo apparentemente agevole nascondendo invece profili di soluzione non univoci ed anzi molti di quelli prospettati sul forum risultano pefettamente coerenti giuridicamente. In bocca al lupo a tutti e buon natale. | |
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Da: Sacripante | 18/12/2014 16:35:44 |
MA, non è incidente d'esecuzione. Vuoi fare diventare definitiva la condanna per bancarotta e mandare in carcere Tizio? La soluzione è quella proposta nella pagina precedente da ONE (complimenti) | |
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Da: MM | 18/12/2014 16:37:31 |
Che cavolo dite CAZZONI! Le norme integrative le conoscete???? Se lui era contumace resta contumace sino al giudizio di secondo grado! Alla prima udienza in appello ci si porrà il problema dell'assenza ma in questa fase in cui siamo resta contumace! CAZZATE SCRIVETE solo x allarmare! | |
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Da: MA | 18/12/2014 16:39:26 |
si si, infatti sono d'accordo con te, è chiaro che è un appello!! Mi riferivo a quegli idioti a cui piace seminare il panico all'ultimo momento... | |
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Da: Cazzoni | 18/12/2014 16:39:38 |
basta leggere il codice di procedura penale: nessuno di voi si è reso conto che l'estratto contumaciale alla data del 9.6.2014 non era più previsto dall'art. 548 comma 3 c.p.p.. Solo ad agosto del 2014, infatti, è intervenuta la legge che ha dettato la disciplina transitoria per i processi in cui già vi fosse stata la dichiarazione di contumacia dell'imputato, ripristinando la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale. Quindi, nel caso del nostro atto, in mancanza di diversa precisazione circa la natura contestuale o meno della motivazione della sentenza di condanna per bancarotta, si deve ritenere che il termine per impugnare fosse di 15 giorni e decorresse, non dalla notifica dell'estratto contumaciale - non più dovuta all'imputato - ma da quello di pronuncia della sentenza avvenuta in data 9.5.2014. Quindi, quando l'avvocato è stato compulsato da Tizio, i termini per l'appello erano decorsi, e l'unico rimedio esperibile era l'incidente di esecuzione. | |
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Da: lucy napoli | 18/12/2014 16:41:02 |
ma quale incidente di esecuzione???? bha!!! | |
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Da: Tucanotto | 18/12/2014 16:42:45 |
L'incidente è accaduto nella traccia di civile, non qui! :-) | |
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Da: expraticante | 18/12/2014 16:44:50 |
siete tutti cazzoni! | |
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Da: giurista 79 | 18/12/2014 16:45:38 |
Scusate volevo solo fare presente che l'atto giusto è l'appello ma si deve chiedere in via preliminare la restituzione nei termini per proporre impugnazione per applicazione della precedente disciplina oggi abrogata dalla L. 67/2014 che ha soppresso l'istituto della contumacia. state attenti. | |
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Da: MM | 18/12/2014 16:46:05 |
A parte che se come dici tu non sai se la motivazione era contestuale o meno, ritieni il termine di 15 giorni x il deposito...ma stante la data di notifica dell'avviso di deposito a Tizio sarebbe stata depositata fuori termine. E poi ragiona perchè mi sa che non hai capito il senso della legge. Fanno un processo a carico di Tizio, che è contumace, e lasciano che decorra il termine per l'impugnazione senza che gli sia data avviso di nulla??? Senza che gli sia data la possibilità di impugnare una sentenza che lo condanni semplicemente perchè contumace? Se la leggi così disponesse non ti sembra una palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito? Leggi bene... | |
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Da: Come difensore di tizio | 18/12/2014 16:46:23 |
Io chiederei improcedibilità ex 649 CPP Concorso formale, continuazione del reato 81 cp | |
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Da: Ciucci | 18/12/2014 16:46:44 |
L'appello andava fatto caproni, la sentenza non era irrevocabile. Per quanto riguarda l'assoluzione, la sentenza dichiarativa di fallimento è condizione obiettiva di punibilità quindi non è richiesto il nesso di causalità nè il dolo. E' vero che c'è giurisprudenza che la qualifica come evento, ma è minoritaria. Studiate di più!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
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Da: Cazzoni | 18/12/2014 16:47:23 |
ma secondo voi perché l'autore della traccia si sarebbe sentito in dovere di puntualizzare le date?? a cosa sarebbe servito sapere in che data era stato notificato l'estratto contumaciale ed in che data l'avvocato entrava in possesso delle sentenze??? | |
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Da: MM | 18/12/2014 16:48:26 |
Per farti capire che sei in tempo per proporre appello. ecco perchè ti da le date... NO COMMENT PER CHI HA PARLATO di 81....NO COMMENT | |
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Da: francescagio | 18/12/2014 16:49:06 |
A che ora consegnano a Napoli? | |
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Da: Sacripante | 18/12/2014 16:50:51 |
Le date sono state puntualizzate per l'incidenza della condotta distrattiva sul dolo della bancarotta (dato il tempo trascorso). A prescindere dall'entrata in vigore della norma transitoria, il dato di fatto è l'avvenuta notifica del deposito di sentenza. Quindi non provocate confusione parlando di remissione in termini. | |
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Da: Come difensore di tizio | 18/12/2014 16:52:09 |
C e' identità tra le condotte dall imputato e coincidenza temporale | |
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Da: Nov | 18/12/2014 16:52:56 |
Sapete Catanzaro a che ora consegna ? È' urgente | |
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