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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Penale
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Da: Mauro Repetto | 19/12/2014 18:58:20 |
X Cipeciopecip: la bancaratta fraudolenta PER DISTRAZIONE non richiede il dolo specifico di arrecare un danno ai (futuri ed eventuali) creditori (v. art 216, comma 1), ma solo il dolo generico... è un reato di pericolo... Basta distrarre, xké quello crea pericolo proprio x eventuali creditori...Ergo sì che c'è l'elemento soggettivo... Adesso provo a spiegare xké non si può parlare di ne bis in idem ma solo di reato complesso con un esempio (spero) calzante: Tizio nel 2006 picchia Caio di brutto, mandandolo in coma... Nel 2010 si ha condanna irrevocabile di Tizio a 3 anni x lesioni gravi/gravissime... Nel 2014 Caio, ancora in coma, muore x complicazioni legate al suo precario stato di salute... Tizio si beccherà una condanna x omicidio doloso/preterintenzionale dove cmq il giudice scalerà i 3 anni precedentemente inflitti | |
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Da: Cipeciopecip | 19/12/2014 19:00:28 |
Non ho capito la domanda? Comunque, bisognava chiedere, nel caso venisse riconfermata la penale responsabilità per 216 ( per la quale io ho chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato) di decurtare dalla pena per esso inflitta, quella della condanna per il 646. Questo perché ho richiesto la concessione dell'art. 84 cp. Citando la sentenza..che non era chiara in prima lettura ma è perfetta per il nostro caso. Il reato 646 viene assorbito nel 216 ed ora il giudice deve rideterminare la pena ( quella della sent. 216 meno quella della sent. 646). | |
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Da: Cipeciopecip | 19/12/2014 19:04:08 |
Ascolta..tu confondi il concetto di dolo. È vero che il dolo e ' generico per cui, anche se non realizzo il fine ( poiché è un reato di pericolo) vengo condannato. Ma...il dolo..deve riguardare tutta la fattispecie e cioè coscienza e volontà di distrarre i beni e non di appropriarsi dei beni. | |
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Da: Mauro Repetto | 19/12/2014 19:05:22 |
Nel mio esempio gli eventi sono diversi, così come quelli ex 646 e bancarotta fraudolenta e la condotta é la stessa | |
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Da: Mauro Repetto | 19/12/2014 19:06:58 |
Come uniche sono le circostanze di tempo, luogo, soggetto passivo, ecc... | |
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Da: Mr. Bi | 19/12/2014 19:08:17 |
La mia domanda è legata al fatto che molto onestamente, non capisco cosa intendete quando chiedete di "rideterminare la pena". Cosa dovrebbe fare secondo voi la corte di appello? | |
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Da: Mr. Bi | 19/12/2014 19:11:46 |
Al tuo esempio Mauro, posso controbatterti che nel tuo caso l'evento è diretta conseguenza della condotta di Tizio ed è alla stessa collegato da nesso causale. Nel caso del fallimento no, è un fattore totalmente sconnesso dalla condotta. Per cui è assurdo ricollegarci l'identità del fatto. In ogni caso, volendo essere davvero rigorosi, secondo me anche nel caso dell'omicidio Tizio è già stato processato per il medesimo fatto, per cui non può essere processato di nuovo. Sono abbastanza convinto che negli Stati Uniti saresti salvo | |
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Da: Mauro Repetto | 19/12/2014 19:16:21 |
Rideterminare equivale a ridurre considerando quella precedente. Cip: quindi secondo te Tizio aveva avuto solo la coscienza e volontà di appropriarsi e non anche quella di distrarre (ad esempio) il bancone del ristorante dalla sua destinazione naturale quando aveva deciso di portarselo a casa x farsi l'angolo bar? | |
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Da: Mr. Bi | 19/12/2014 19:19:17 |
Quindi condannare a 2 anni? | |
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Da: Cipeciopecip | 19/12/2014 19:25:10 |
Si, proprio così ! E lo ricavo dal fatto che la condotta è stata posta in essere più di tre anni prima ( la sentenza è di tre anni prima, i fatti " forse " di atri due) e in un ottica difensiva bisogna verificare che al tempo L'am. sospettasse la possibilità del fallimento...che va' provata!!!!per Bi, condannare a due anni e chiedere le attenuanti. | |
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Da: Balcani | 20/12/2014 19:44:08 |
PER VOI E' ANCORA CREDIBILE E SOSTENIBILE QUESTO ESAME ITALIANO ..... cio che legerete qui sotto è l'articolo pubblicato sulla recente vicenda di Bari. Rifletteteci. *** *** *** Un ponte telefonico con l'esterno. Tre avvocati pronti a scrivere i compiti. Un gancio per portare il tutto all'interno. Sei candidati pronti a consegnare. Era tutto pronto. Anzi era tutto fatto. Ma qualcosa è andato storto: quando la banda dell'"esame da avvocato" credeva che tutto fosse andato per il verso giusto, sono arrivati i carabinieri del reparto investigativo a fare saltare il banco. E a regalare l'ennesimo scandalo concorsuale a Bari. E' successo tutto mercoledì pomeriggio all'esterno dei padiglioni della Guardia di finanza dove stava andando in scena la prova scritta per l'esame da avvocato. Mille e cinquecento all'incirca i partecipanti, divisi in ordine alfabetico. Commissione e steward per evitare passaggi di compiti o copiature varie. Apparentemente nulla di strano. Apparentemente appunto. Perché non appena vengono aperte le buste e lette le tracce si comincia a muovere il Sistema scoperto dai carabinieri. Qualcuno dall'interno le comunica a Tina Laquale, potente dirigente amministrativo della facoltà di Giurisprudenza di Bari. E' lei a girarle, almeno questo hanno ricostruito i Carabinieri, a tre avvocati che avevano il compito di redigere il parere di civile e di penale e di scrivere l'atto. Con i compiti in mano la Laquale si è presentata all'esterno dei padiglioni. All'interno c'era un altro componente del gruppo, Giacomo Santamaria, cancelliere della Corte d'Appello che aveva il compito di fare arrivare i compiti ai sei candidati che all'interno li aspettavano. Compiti che sarebbero poi stati consegnati alla commissione e via. Ma qui qualcosa è andato storto. Sono arrivati infatti i carabinieri che hanno bloccato tutto. La Laquale è svenuta, mentre a lei e a tutte quante le altre persone venivano sequestrati documenti e soprattutto supporti informatici, telefoni in primis, che verranno analizzati in queste ore. Gli investigatori devono infatti verificare se, come sembra, il sistema fosse da tempo organizzato e rodato, se ci fosse un corrispettivo di denaro e la vastità del fenomeno. Ieri si è tenuta la convalida del sequestro davanti al sostituto procuratore, Eugenia Pontassuglia. Ma com'è chiaro l'indagine è appena cominciata. Per il momento viene contestata la truffa e la violazione di una vecchia legge del 1925 secondo la cui "chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito". È molto probabile infatti che l'esame venga invalidato per tutti. | |
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Da: Cipeciopecip | 20/12/2014 20:10:08 |
Ma che cavolate!! Non possono invalidare l'esame per tutti. | |
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Da: roberta.72 | 20/12/2014 21:25:48 |
buonasera, qualcuno ha chiesto l'assoluzione xchè il reato ( bancarotta fraudolenta) non sussiste? ne ho lette tante...ma scusate si puo' " prosciogliere" un imputato non un condannato.... e poi mi viene uno a studio condannato x bancarotta fraudolenta PER LO STESSO FATTO X CUI è STATO CONDANNATO X APPROPRIAZIONE INDEBITA....ragionando molto concretamente.....che gliene importa al cliente di squisite diatribe di procedura penale....io la rideterminazione della pena l'ho chiesta solo in via gradata.... | |
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Da: Cipeciopecip | 20/12/2014 21:32:37 |
Come lo motivi il fatto non sussiste? | |
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Da: roberta.72 | 20/12/2014 21:40:41 |
lo motivo con tutta l'argomentazione precedente secondo il generalissimo principio del ne bis in idem senza citare il 649 cpp che mi pone molti problemi temporali ( pur dicendo il secondo comma " in ogni stato e grado del giudizio" sono straconvinta che non si possa chiedere "proscioglimento" bensi assoluzione). il fatto di bancarotta fraudolenta non sussiste per mancanza di elemento soggettivo e xchè il fatto che sia intervenuto fallimento non comporta automaticamente il reato di bancarotta fraudolenta...... | |
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Da: roberta.72 | 20/12/2014 22:10:24 |
scusate ma mettetevi nei panni di questo cristiano che si vede condannare x bancarotta fraudolenta....dopo , allora da incensurato, essere stato condannato x il medesimo fatto x appropriazione indebita...beh sinceramente io se il mio avvocato mi volesse far "assorbire" nel reato piu grave non in via subordinata ma principale.... | |
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Da: Cipeciopecip | 20/12/2014 22:39:13 |
Beh anche per me manca l'elemento soggettivo, però il fatto non costituisce reato. Il fatto non sussiste è un'altra storia.... | |
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Da: roberta.72 | 21/12/2014 11:53:30 |
il fatto costituisce l'altro reato dell'appropriazione indebita.....x il resto abbiamo ragionato in modo molto simile.... | |
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Da: roberta.72 | 21/12/2014 11:55:44 |
ma secondo voi chi ce lo correggera' ha le idee chiare in merito a questo atto difficilissimo? | |
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Da: Cipeciopecip | 21/12/2014 11:59:43 |
Si!! Non costituisce reato di bancarotta..solo di appropriazione. Poi.....84 c.p. | |
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Da: Cipeciopecip | 21/12/2014 12:03:30 |
quando lo correggeranno sarà passato così tanto tempo che avranno capito. | |
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Da: positivity | 21/12/2014 18:16:40 |
Mauro Repetto...ma alla fine che atto hai fatto??????? Atto di appello o incidente di esecuzione??????? | |
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Da: Cipeciopecip | 21/12/2014 18:54:14 |
Fatemi capire: avete una sentenza non passata in giudicato e fate un incidente di esecuzione? | |
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Da: positivity | 21/12/2014 20:51:35 |
No...faccio diventare irrevocabile anche quella e faccio l incidente di esecuzione. È giusto vorrei capire Mauro cos.ha fatto?! | |
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Da: positivity | 21/12/2014 20:53:59 |
E congiunzione.. Maledetto cell😬😬 | |
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Da: roberta.72 | 21/12/2014 21:01:44 |
vorrei mettere la faccetta di watsapp allibita...come fai passare in giudicato la sentenza????? | |
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Da: Cipeciopecip | 21/12/2014 21:04:22 |
Boh!! Questa è fantasilandia. | |
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Da: roberta.72 | 21/12/2014 21:14:20 |
cipeciopecip abbiamo fatto, credo, un compito simile... | |
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Da: roberta.72 | 21/12/2014 21:15:56 |
purtroppo lo corregge Milano, cosi dicono.... | |
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Da: Cipeciopecip | 21/12/2014 21:24:22 |
Mi sa che lo abbiamo fatto uguale: il fatto non costituisce reato, applicazione dell' 84 c.p. e delle circostanze attenuanti 62 n.4 e 62 bis. Sperando così di ottenere una pena inferiore ai due anni e i conseguenti benefici di legge. | |
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