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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: duce7514/12/2011 15:17:44
Scusate la seconda soluzione?

Da: xer14/12/2011 15:18:45
la secondaaaa........

Da: lel14/12/2011 15:18:56
ma nessuno posta qualcosa di sensato e strutturato sulla seconda traccia?

Da: SALERNO14/12/2011 15:18:57
salerno 18.30

Da: cavolo!!!nu!14/12/2011 15:19:11
raga.....qua nessuno ha fatt la seconda traccia....qlkn conosce un altro sito da cui è possib reperire parere n 2???

Da: ale14/12/2011 15:19:26
postate la seconda soluzione chiedete a qualche penalista aiuto perfavore qui è un casino chiedete aiuto

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Da: ares14/12/2011 15:20:00
per traccia n. 1 occhio al 479 cp nel nostro caso si configura a causa della confessione scritta.

Da: per la seconda traccia presa da pagine precedent14/12/2011 15:20:06
ISTITUTO di riferimento: APPROPRIAZIONE INDEBITA 646 CP+CIRCOSTANZA AGGRAVANTE COMUNE ART. 61 c11
PROBLEMATICHE:  termini per la querela che sono scaduti?  SE si cosa si può fare?
APPROPRIAZIONE INDEBITA:
OGGETTO DEL REATO
La condotta tipica del delitto in esame consiste nell' "appropriarsi", ma va notato che tale espressione non è completamente corretta: non può essere interpretata nel senso di "fare propria"; come non è corretto considerarla nel senso di "inversione del titolo del possesso" dato che non può giuridicamente avvenire, mediante un comportamento illecito, la trasformazione del possesso in proprietà.
CONDOTTA  TIPICA: APPROPRIAZIONE E DISTRAZIONE
Passaggio obbligato diviene quindi interpretare il verbo appropriarsi quale  comportarsi verso la cosa come se fosse propria; arrogarsi poteri del proprietario. Tale comportamento può essere posto in essere in svariati modidifferenti: mediante la  consumazione della cosa; oppure, nel caso incui in capo al possessore sussista un obbligo di restituzione, il reato si configura se egli non ottemperi tale obbligo opponendo un rifiuto immotivato o comportandosi in modo concludente, dimostrando la volontà di tenere la cosa. Si può dire che si verifica appropriazione ogni volta che il possessore compie sulla cosa atti che siano incompatibili con il diritto del proprietario. Di qui, per concludere, "il termine appropriarsi non significa soltanto annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui bensì anche disporne, arbitrariamente, uti dominus sotto qualsiasi forma, sicchè l'uso arbitrario dell'uno o dell'altra dal quale derivi per il proprietario l'irreversibile perdita dell'uno o dell'altra è equiparato all'appropriazione in senso stesso". Da questa massima possiamo giungere alla constatazione di  un'ulteriore condotta punibile: la distrazione, da intendersi come  "destinazione incompatibile con il titolo e la ragione che ne giustificano il possesso"
             CONSUMAZIONE                                            
Per ciò che riguarda la consumazione non dobbiamo certo farci trarre in inganno dalla formulazione dell'articolo in esame, non essendo necessario che l'agente abbia conseguito un profitto (non è richiesto dolo specifico): tale elemento caratterizza la componente psicologica; è il fine a cui la volontà si deve dirigere. Come il conseguimento del profitto non è necessario per la consumazione del reato, così non  può ritenersi sufficiente il solo mutamento dell'animus del possessore. Questo perché un fatto puramente psichico non può portare  ad avere effetti giuridici se non accompagnato da un comportamento valutabile esteriormente. Per aversi consumazione, quindi, il soggetto deve compiere un atto di disposizione riservato al proprietario. Per la sussistenza del dolo occorre la consapevolezza del possesso della cosa e l'altruità della stessa. 

AL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA SI AFFIANCA L'AGGRAVANTE ex art. 61 comma 11 c.pdiabuso di prestazione d'opera 
L'aggravante è stata configurata a tutelare il dovere di lealtà e fedeltà nei rapporti di lavoro , convenienza e famiglia ossia in tutte quelle relazioni interpersonali, che, generando reciproco affidamento, pongono chi ne abusi in una posizione di arbitrario vantaggio nella commissione del delitto.
L'espressione "abuso di relazioni  di prestazione d'opera "abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere , bastando che tra le parti ci sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del fatto, a nulla rilevando la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione e di dipendenza; nel caso di mandato a vendere una cosa mobile, donde nasce un rapporto do prestazione d'opera tra le parti, ricorre il reato di appropriazione indebita, con l'aggravante, quando il mandatario abbia approfittato della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi con maggiore faciltà della cosa a lui affidata Parallelo con l'art. 646 in tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza dell' aggravante della prest. D'  opera, è sufficiente l'esistenza di un rapporto che abbia rappresentato almeno l'occasione -se non anche l'occasione giuridica- del possesso da parte dell'imputato e gli abbia consentito di commettere il reato, approfittando della particolare fiducia riposta: occorre che all'origine del possesso della cosa vi sia quindi un rapporto di prestazione d'opera, ovvero un rapporto giuridico apprezzabile, che non si risolva in un semplice rapporto fiduciario, per il reato di appropriazione indebita,
L'espressione abuso di relazioni di prestazioni d'opera abbraccia, oltre ipotesi di un contratto di lavoro, anche tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di facere e che istaurino tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto e che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia.

In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera e' sufficiente l'esistenza di qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia derivato, in capo all'agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una piu' facile appropriazione, in virtu' della particolare fiducia in lui riposta.
Si tratta di una decisione in linea con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione secondo il quale la relazione di prestazione d'opera, rilevante ai fini dell'aggravante comune prevista dall'articolo 61, numero 11 c.p. (la cui sussistenza, inoltre, rende procedibile di ufficio l'appropriazione indebita, giusta il disposto del comma 3 dell'articolo 646 c.p.), corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile, e comprende ogni specie di attività, materiale o intellettuale, e qualsiasi rapporto, anche di fatto, dal quale sia comunque derivato per l'agente una "agevolazione" per la commissione del reato.
Ciò vale in particolare allorquando, come nella specie, si contesti la fattispecie dell'appropriazione indebita (articolo 646 c.p.): il rapporto fiduciario tra l'agente e la persona offesa, nel consentire l'acquisizione del possesso della cosa, ne agevola indubbiamente l'appropriazione, favorita dalla condizione di minore attenzione della vittima giustificata proprio dal rapporto di fiducia instauratosi.
Nell'appropriazione indebita, detto altrimenti, l'"agevolazione" alla commissione del reato, che configura l'aggravante, è ravvisabile nell'acquisizione del possesso della cosa, favorita proprio dal rapporto fiduciario instauratori tra l'agente e la persona offesa.
A ben vedere, alla base dell'aggravante de qua stanno, quindi, la violazione del pactum fiduciae e, soprattutto, la strumentalizzazione da parte dell'agente della propria posizione che lo agevola nella realizzazione dell'illecito in un contesto di sostanziale minorata difesa della persona offesa.
In questa prospettiva, la Corte ha così ritenuta la sussistenza della aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in relazione ad appropriazione indebita di oggetti e suppellettili costituenti corredo e mobilio di una villa di cui gli imputati avevano la disponibilità in quanto locatagli dalle persone offese.
Del resto, già in precedenza la giurisprudenza ha ritenuto ravvisabile l'aggravante in una vicenda sostanzialmente assimilabile a quella qui sub iudice, caratterizzata dalla appropriazione indebita di somme di danaro realizzata dal conduttore di un immobile locatogli dalla parte offesa (Cassazione, Sezione II, 13 dicembre 2005, Rotolo).
Alla esattezza della decisione, va soggiunto, neppure potrebbe opporsi che l'abuso di prestazione "d'opera" presupporrebbe pur sempre un rapporto giuridico che comporti l' "obbligo di un facere" (cfr. Cassazione, Sezione II, 2 febbraio 2010, Carmeci), giacchè, come bene evidenziato qui dalla Cassazione, nella fattispecie della locazione di un immobile, con la consegna dei mobili e delle suppellettili in esso contenuti, è certamente ravvisabile l'esistenza di un obbligo di facere, sostanziantesi, a ben vedere, nell'obbligo di conservazione e quindi di successiva restituzione alla scadenza del contratto.
Per completezza, va soggiunto che il rapporto di fiducia proprio della prestazione d'opera prescinde dall'esistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza, tanto è vero che, anche di recente, è stata ravvisata l'appropriazione indebita aggravata ex articolo 61, numero 11, c.p. a carico di un meccanico che si era appropriato indebitamente dell'autovettura che deteneva per averla ricevuta per effettuare delle riparazioni (cfr. Cassazione, Sezione II, 18 ottobre 2011, PG in proc. Calcinaro).
Va ancora soggiunto che per la configurabilità della circostanza aggravante non è neppure di decisivo rilievo l' "attualità" della prestazione d'opera quando anche la pregressa attività, e la fiducia determinata dalla stessa, può rappresentare lo strumento abusivo utilizzato per la commissione del reato (Cassazione, Sezione IV, 23 giugno 2011, Delfino ed altro, che, quindi, nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento difensivo, basato sul fatto che l'autore del furto incriminato avesse cessato le proprie funzioni di amministratore della società, interessata alla condotta incriminata, giacchè il giudice di merito aveva motivato in modo convincente sul fatto che proprio il ruolo svolto dall'imputato nella società aveva avuto essenziale rilievo per il buon esito dell'operazione bancaria utilizzata per commettere il reato).

Da: giostella 14/12/2011 15:20:22
ragazzi aiutateci con la secondaaaaaaa vi prego

Da: spunti traccia 214/12/2011 15:23:30
MANCA L ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO SPECIFICO , TIZIO NON CONSEGUE INGIUSTO PROFITTO
INOLTRE TIZIO NON RIFIUTA DI RESTITUIRE LE COSE HA SOLO UN COMPORTAMENTO RETICENTE
SEMPLICE OMISSIONE O RITARDO NELLA CONSEGNA SENZA ESPRESSO RIFIUTO NON CONFIGURA APPROPRIAZIONE INDEBITA .

Da: ty14/12/2011 15:23:51
qualcuno sa a che ora è la consegna per rimini?

Da: mirea7514/12/2011 15:24:10
x luxor
ma il marescaillo non altera materialmente un atto.....perchè falsità in atto publico.....

Da: Adele2414/12/2011 15:24:49
ma il secondo parere non è ancora pronto? qualcuno sa a napoli a che ora consegnano?

Da: oclaf 14/12/2011 15:24:52
ma qualcuno sta elaborando la seconda traccia???

Da: ares14/12/2011 15:25:08
TRACCIA1 1
Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata,con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale inforfazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicchè l'acquisizione dei nominitativi dei residenti nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere.


Cass. pen. Sez. VI, 04/05/2011, n. 20094

ABUSO DI UFFICIO
Abuso di ufficio, in genere

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Peculato - Elementi differenziali - Fattispecie

Integra il delitto di tentato abuso d'ufficio, e non quello di peculato, la condotta di un ispettore della Polizia di Stato che, utilizzando il "fax" in dotazione dell'ufficio, richieda all'A.C.I. notizie ed informazioni sulle autovetture di lusso immatricolate in una data provincia, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al coniuge, procacciatore d'affari presso un'agenzia di assicurazioni, che avrebbe potuto ottenerle solo previo pagamento (evento non verificatosi per l'intervento dei superiori che avevano intercettato il "fax"). (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 18/12/2008)


Cassazione penale, sez. VI 04/05/2011 n. 20094 (data dep. 20 maggio 2011)


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. MILO Nicola - Consigliere -
Dott. GRAMENDOLA Francesc - rel. Consigliere -
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere -
Dott. LANZA Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 850/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli M., che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Passeri Isabella che ha concluso come da
ricorso.






OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12/4/2005 il G.I.P. del Tribunale di Trieste assolveva perchè il fatto non sussiste M.D. dal reato di cui all'art. 323 c.p., comma 56, per avere in assenza di qualsivoglia legittimazione, quale ispettore della Polizia di Stato, abusato del proprio ufficio, utilizzando col pretesto di compiere accertamenti afferenti l'ufficio, il fax in dotazione della Sezione, per richiedere informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulla autovetture di lusso, immatricolate in provincia di (OMISSIS) al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla moglie, assicuratrice, che solo previo pagamento avrebbe potuto acquisire tali notizie, evento non verificatosi, per l'intervento dei superiori che avevano intercettato il fax.
All'imputato era anche contestato il reato di peculato ex art. 314 c.p., oggetto di separato provvedimento di archiviazione, mentre il proscioglimento seguiva dopo che le parti avevano concordato una pena di giorni venti di reclusione sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria e senza la sospensione condizionale.
In motivazione il giudice di primo grado riteneva che il concorrente delitto di peculato rappresentasse violazione più grave dell'abuso di ufficio che, come tale, fosse in quello assorbito, e che in ogni caso una volta ritenuta la insussistenza del peculato per la irrilevanza del danno patrimoniale alla stregua delle motivazioni contenute nel provvedimento di archiviazione, non poteva per ciò stesso rivivere l'imputazione di abuso di ufficio.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di Appello di Trieste condivideva le osservazioni dell'organo requirente in ordine alla diversa oggettività giuridica del bene tutelato dalle due norme incriminatici e alla diversità delle persone offese dai rispettivi reati e con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente l'ipotesi di reato in contestazione, recuperato l'accordo intervenuto tra le parti in sede di indagini preliminari, in riforma della sentenza impugnata dichiarava l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena, come in precedenza patteggiata, dichiarandola interamente condonata.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in riferimento alla errata valutazione dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 314 e 323 c.p., insistendo nella tesi sostenuta dal giudice di primo grado in ordine alla identità oggettiva della condotta posta in essere da M., che nella prospettiva accusatoria aveva dato luogo ad una duplice qualificazione giuridica del fatto e alla sovrapponibilità della condotta di abuso in quella di peculato o quanto meno all'assorbimento del primo reato nel secondo.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto, essendo funzionale ai doveri dell'ufficio il fine prevalente e primario della condotta posta in essere dall'imputato. Lamenta infine con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione, che da un lato aveva ritenuto l'ACI persona offesa del reato di abuso e dall'altro aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 del risarcimento del danno cagionato dall'utilizzo del fax mediante il versamento di Euro 50,00 alla Polizia di stato.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed invero diversa è l'oggettività del bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatici. Mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio - di carattere sussidiario - la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Cass. Sez. 6 16/10/95-10/1/96 n. 607 Rv.203404; 4/6/97-8/6/98 n. 6753 Rv.
211011; 14/11/01-17/1/02 n. 1905 Rv. 220431).
Nel caso in esame esente da vizi logici o interne contraddizioni, oltre che in linea con il suindicato principio, si rivela la considerazione del giudice del gravame, secondo la quale l'abuso, contestato all'imputato, è consistito in realtà nell'avere chiesto indebitamente, simulando una inesistente necessità di informazioni afferenti l'ufficio, e per scopi del tutto privati - per favorire la moglie, procacciatrice di affari per conto di un'agenzia di assicurazioni - utilizzando il fax dell'Ufficio, informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulle autovetture di grossa cilindrata immatricolate a (OMISSIS); informazioni che i privati avrebbero potuto ottenere solamente a pagamento.
Non riconducibile ai casi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1 è la censura di cui al secondo motivo, laddove introduce come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.
Manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, concernente una pretesa confusione nella individuazione della persona offesa dal reato, giacchè è del tutto evidente nel caso in esame non solo la diversità del bene giuridico, ma anche della persona offesa dal reato, che nel caso in esame è lo Stato, cui l'imputato ha rimborsato il costo dell'utilizzo del fax, mentre l'ACI è solo persona danneggiata dal reato, avendo subito il danno, conseguente al mancato pagamento del compenso, che sarebbe spettato, ove la richiesta fosse pervenuta dal privato.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.



P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011


Spunti per la prima traccia

art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)

"Salvo che il fatto costituisca un più grave reato,

il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio,

in violazione delle norme di legge  o di regolamento,

ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse

proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio

patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Così come si evince chiaramente dalla lettura del predetto articolo, i soggetti attivi del delitto in oggetto possono essere soltanto il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio. Invece, i soggetti passivi sono la Pubblica Amministrazione ed il privato che dall'abuso abbia a subire un danno ingiusto. Si osserva, altresì, che il reato di abuso d'ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione anche il concorrente interesse delle persone private a non essere turbate nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale incriminatrice, di cui all'art. 323 c.p., è quello dell'imparzialità, dell'efficienza, del buon andamento e della trasparenza della Pubblica Amministrazione. Più in particolare, l'efficienza deve essere intesa come la capacità di perseguire i fini che la legge assegna alla Pubblica Amministrazione in aderenza all'interesse pubblico. L'imparzialità della Pubblica Amministrazione deve essere intesa come la necessità che venga rispettata la par condicio fra i cittadini nei confronti della P.A.

Il momento consumativo del delitto di abuso d'ufficio si realizza nel tempo e nel luogo in cui si verifica il danno o il vantaggio patrimoniale; il tentativo è certamente configurabile.

Inoltre, in riferimento all'elemento soggettivo del reato di abuso d'ufficio si osserva che viene richiesta la presenza del dolo generico intenzionale, come si ricava dall'espressione"intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale". Pertanto, si deve rilevare che il dolo eventuale risulta insufficiente per integrare l'abuso d'ufficio. Proprio su quest'ultimo punto la Suprema Corte ha precisato quanto segue: "Nel delitto di abuso d'ufficio, per la configurabilità dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento costituito dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, per cui deve escludersi la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità, qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia proposto il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio". Cassazione penale, sezioneVI, sentenza16maggio2005, n. 18419

L'elemento oggettivo dell'abuso d'ufficio si riscontra in una condotta che viola norme di legge, regolamenti ed omette il rispetto dell'obbligo giuridico di astensione in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. Più in particolare, la predetta condotta illecita deve essere eseguita per procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale oppure per arrecare ad altri un danno ingiusto. In sintesi, il danno deve essere conseguenza di un atto illegittimo e l'abuso deve presentarsi come contrario all'ordinamento giuridico. In riferimento all'abuso d'ufficio, è da qualificare come"ingiusto"il vantaggiocontrajusossiaquellochenonspetta in base al diritto oggettivoregolante la materia.

Per ciò che concerne il danno non è sufficiente che esso sia la conseguenza naturale della condotta posta in essere dall'agente per un fine diverso, ma è necessario che esso sia la conseguenza immediata ed diretta del comportamento dell'agente. Più in particolare, si osserva che il danno deve essere voluto dal soggetto agente quale obiettivo del proprio operato.

Si osserva, altresì, che la condotta di abuso d'ufficio risulta anche compatibile con un comportamento meramente omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Inoltre, affinché risulti integrato il reato in questione non si richiede la formale adozione di un atto amministrativo. Infatti, il reato può essere integrato anche da atti di diritto privato o meramente endoprocedimentali ovvero da atti materiali.

Restano ancora da analizzare, per completezza espositiva, gli aspetti procedurali del reato di cui in oggetto. Pertanto, si tratta di un reato di competenza del Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis) che è procedibile d'ufficio (art. 50 c.p.p.), dove le misure precautelari dell'arresto e del fermo di indiziato di delitto non vengono consentite. Inoltre, per il reato in questione viene ammessa la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, di cui all'art. 289 c.p.p.

In riferimento ai rapporti con altri reati, si rileva che l'art. 323 c.p. ha attribuito all'abuso d'ufficio un ruolo sussidiario e che ne subordina l'operatività alla circostanza che nello stesso fatto non vengano ravvisati i presupposti di un più grave reato contro la Pubblica Amministrazione.

Infine, in ultima analisi, lo scrivente ritiene di osservare che l'abuso d'ufficio è un reato proprio, di danno, di evento ed a forma libera, in quanto può essere realizzato mediante una qualsiasi azione idonea al raggiungimento dello scopo.







e buon lavoro














Da: ma tu14/12/2011 15:25:30
ma non hai da fare niente?

Da: mirea7514/12/2011 15:26:10
nel reato di abuso d'ufficio c'è ....l'ingiusto vantaggio....

Da: xxxxxxx14/12/2011 15:26:15
giostella nn fare la seconda...scusa sta la prima fai la prima

Da: raf14/12/2011 15:26:36
da dentro mi chiedono se c'e' falso ideologico su prima traccia qualcuno mi puo' aiutare?

Da: io14/12/2011 15:26:58
state facendo confusione.non siete in grado di mandare due pareri chiari 

Da: ra7814/12/2011 15:27:11
ciao licantropo ,

io credo che tu sia un mezzo uomo che non ha il coraggio di avvicinare una donna normalmente perchè ha paura ( giustamente) di essere rifiutato  a causa del suo scarso intelletto e delle sua scarsissima forma fisica...
se mi vuoi smentire dammi un appuntamento....

Da: nicola8814/12/2011 15:29:48
Quann cunsegnan a mammet

Da: frank rich14/12/2011 15:30:11
Qualcuno sa a che ora consegnano a Lecce???

Da: AR14/12/2011 15:30:33
dite le cose principali  importanti e sicure della seconda traccia...helpppppp X FAvOREEEEEEEEE!!!!

Da: xxx14/12/2011 15:30:55
il momento consumativo del reato di tizio è a luglio o al ritorno delle vacanzeee?????????? rispondeteee

Da: angel gabry 14/12/2011 15:30:58
notizie su catanzaro...???

Da: faust14/12/2011 15:31:45
Lecce 17.30 circa o poco prima

Da: ga14/12/2011 15:32:01
smettetela di dire cretinate e chi sa aiuti questi ragazzi che affrontano 3 giorni di tour de force col rischio che il loro compito non venga neanche LETTO...

Da: fra14/12/2011 15:33:05
parere seconda traccia----DAI RAGAZZI AIUTIAMOLI

Da: step 114/12/2011 15:33:14
a che ora si consegna a cz?

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