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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: Viper999 | 14/12/2011 16:46:50 |
ORA DI PREVISTA CONSEGNA a " NAPOLI " ???? (C'è un traffico esagerato vorrei avviarmi prima...) | |
Da: principessa81 | 14/12/2011 16:47:23 |
napoli??????? | |
Da: POSSIAMOCHIUDERE | 14/12/2011 16:47:57 |
alle 17,30 chiude Napoli | |
Da: principessa81 | 14/12/2011 16:48:25 |
ma c'è un pò di attendibilità???? | |
Da: Commissario Napoli | 14/12/2011 16:48:27 |
Domani vi controlleremo anche nelle mutande x scovarvi le formule degli atti!!! | |
Da: traccia 1 | 14/12/2011 16:50:37 |
La fattispecie oggetto di parere, richiama alla nostra attenzione il reato di abuso d'ufficio che incontra puntuale disciplina nell'art. 323 c.p. La norma punisce con la reclusione da 6 mesi a tre anni, con la possibilità di un aumento di pena nei casi di eccezionale gravità, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio ed utilizzando i poteri all'uopo conferitigli, intenzionalmente commetta ovvero ometta di realizzare azioni al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto. Tutto ciò, salvo in casi in cui il fatto non costituisca un più grave reato. Diremo subito che l'abuso d'ufficio rientra nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione e che si identifica come un "reato proprio" ; per la sua configurabilità, è necessario, infatti, che il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio. In altre parole, la condotta sanzionata deve necessariamente identificarsi con l'abuso "funzionale", cioè, come già accennato, con l'esercizio delle potestà e con l'uso di facoltà inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso. Tale abuso, tuttavia, non dovrà limitarsi allo stadio potenziale; non basterà un semplice "abuso della qualità" ma occorrerà, piuttosto, un concreto esercizio delle funzioni o del servizio da parte del soggetto e cioè un abuso "concreto". Il legislatore, nella formulazione dell'art. 323 p.c. , tra l'altro rivisitata con la l. n. 234 del 1997, richiede poi che, per aversi punibilità, l'abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell'obbligo giuridico di astenersi, tipizzando,così, i fatti di abuso, in maniera da garantire la sfera di discrezionalità della Pubblica Amministrazione rispetto ad eventuali ingerenze dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla figura. Nel caso di specie, la condotta del maresciallo Sempronio integra sicuramente il reato di cui all'art. 323 c.p. Egli, infatti, avvalendosi della propria casella di posta elettronica, sì, non certificata, ma cmq con un dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato a mezzo di una password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta e col pretesto di un'indagine fasulla, chiedendo che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile che si accingono a compiere la maggiore età al fine di trasmetterli a sua moglie Caia, la quale, in quanto titolare di un'autoscuola, potrà cosi agevolmente realizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Nel suo agire si configurano tutti gli elementi dell'abuso d'ufficio quali appunto la qualifica di pubblico ufficiale, l'uso del potere per il perseguimento di un fine di natura squisitamente privata laddove invece avrebbe dovuto rispettarsi l'obbligo di astensione ed il potenziale accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore della moglie Caia, nel interesse l'atto è stato posto in essere. Tali deduzioni trovano riscontro, tra l'altro, nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con la sentenza n.20094 del 2011, si era,pronunciata su di un caso analogo, propendendo per la configurazione del reato di abuso di ufficio in luogo del peculato. La corte ha argomentato la posizione assunta sostenendo che, per aversi il peculato, la condotta posta in essere avrebbe dovuto consistere nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui in possesso o nella disponibilità del responsabile per ragioni del suo ufficio con la conseguenza che la violazione dei doveri di ufficio avrebbe costituito esclusivamente la modalità della condotta. Nel caso concreto, invece, era ravvisabile una diversa situazione, tutta sussumibile nella figura criminosa dell' abuso di ufficio, in quanto si riscontrava un abuso funzionale finalizzato, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio ad un congiunto. Ulteriore conforto è dato dalla sent. N. 43302 del 2009, la quale identifica il vantaggio patrimoniale atto a configurare l'abuso d'ufficio non solo in tutte quelle azioni che si sostanzino nel conseguimento materiale di beni o vantaggi, ma anche quando semplicemente l'abuso realizzi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'azione è stata realizzata. Tenendo tuttavia conto del fatto che l'abuso d'ufficio è una fattispecie criminosa di evento e che nel caso concreto Sempronio sembra non aver portato a termine la sua azione delittuosa, pare giusto sostenere che egli risponderà del reato predetto solo intermini di tentativo, attenuato, tra l'altro, dalla circostanza del suo "pentimento" a mezzo della memoria scritta resa al Pubblico Ministero. | |
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Da: principessa81 | 14/12/2011 16:50:44 |
Commissario Napoli vacci piano....le mani addosso nn le puoi mettere.Slo se abbiamo armi o droga... | |
Da: Viper999 | 14/12/2011 16:50:59 |
Mi sembra di capire che "Principessa81" e "Possiamochiudere" siano gente seria! A Napoli quindi hanno dettato alle 10:30 stamane! Possibile!?!?!!!! | |
Da: avv vitus | 14/12/2011 16:51:22 |
brevi cenni, sul tentativo art. 56 c.p. e sul reato di abuso d'ufficio e differenze col reato di peculato. il Punto essenziale è stabilire se la condotta del carabiniere che faccia uso per scopi personali, della casella di posta elettronica benchè non certificata , tenuto conto altresì della confessione, possa integrare o meno il reato di abuso d'ufficio. E' giusta! | |
Da: ciao 2 | 14/12/2011 16:52:52 |
MI POTETE DIRE DOVE TROVO QUESTA sent. N. 43302 del 2009 E' URGENTE GRAZIE | |
Da: Siamo fuori!!! | 14/12/2011 16:53:11 |
Aria fresca!! Ragazzi a Napoli abbiamo tutti consegnato! | |
Da: a viper999 | 14/12/2011 16:53:25 |
a napoli hanno dettato verso le 10:30-11:00 | |
Da: Viper999 | 14/12/2011 16:55:52 |
Hanno fatto presto stamattina!!! 6300 persone... dettatura alle 10:30 - 11:00... niente male! | |
Da: principessa81 | 14/12/2011 16:56:34 |
non so...su questo forum c'è gente ridicola che si diverte a creare panico.Da quanto dice l'altro ragazzo 10.30 sommando 7 ore. si finisce alle 17.30. Si fa rifer al forum per le tracce ma non so a nAPOLI A CHE ORA HANNO DETTATO. | |
Da: falso x ciao2 | 14/12/2011 16:57:42 |
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-10-2009) 12-11-2009, n. 43302 ABUSO DI UFFICIO Abuso di ufficio, in genere PUBBLICO UFFICIALE SEQUESTRO PENALE Sequestro preventivo Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo 1. - Con decreto del 14 aprile 2009 il G.i.p. del Tribunale di Chieti, nell'ambito del procedimento penale a carico di E. C. ed altri, tutti indagati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), ha disposto il sequestro preventivo di oltre trecento autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune di (OMISSIS) ad operatori del settore. Secondo il G.i.p. si tratterebbe di autorizzazioni rilasciate illegittimamente in base al Regolamento comunale n. 99 del 2007, emesso in violazione della Legge Quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. In particolare, nel provvedimento si rileva che l'Ufficio della Dirigenza della Segreteria del Comune di (OMISSIS), in base al suddetto Regolamento - che realizzava una sorta di "liberalizzazione" dell'attività di autonoleggio con conducente abolendo il contingente numerico delle autovetture da destinare a questo servizio -, ha rilasciato le autorizzazioni subordinando il rilascio alla sola iscrizione nel ruolo di cui alla L.R. Abruzzo n. 124 del 1998, quindi in violazione del disposto della L. n. 21 del 1992, art. 8 che, invece, richiede la necessità di un bando di pubblico concorso; inoltre, viene sottolineato che tali autorizzazioni sono state rilasciate ad operatori del settore non residenti in (OMISSIS), peraltro privi di una rimessa nel territorio del Comune di (OMISSIS), in violazione della L. n. 21 del 1992, art. 11 che prevede che il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio siano effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza e che le prenotazioni di trasporto siano effettuate necessariamente presso le rimesse. In base a tale situazione, ritenuta di totale illegalità delle autorizzazioni, il G.i.p. ha considerato sussistente il fumus del reato di abuso d'ufficio e ha disposto il sequestro delle autorizzazioni rilasciate, sul presupposto che la libera disponibilità di esse potesse aggravare le conseguenze del reato. 2. - Contro il decreto di sequestro ha proposto ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., comma 2. R.M., titolare di un'autorizzazione rilasciata dal Comune di (OMISSIS) di cui reclama la restituzione. 2.1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che il G.i.p. abbia erroneamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti omettendo di verificare la compatibilità della normativa statale con la disciplina comunitaria del settore, prevalente in quanto avente rango giuridico di fonte sovraordinata al diritto nazionale. In sostanza, si censura il provvedimento per avere ritenuto sussistente la violazione della L. n. 21 del 1992 da parte della Delib. n. 99 del 2007 senza procedere all'accertamento sul rispetto della citata normativa statale del diritto comunitario: il vizio del provvedimento impugnato viene così individuato nel parziale e incompleto accertamento del fumus commissi delicti. 2.2. - Con il secondo motivo il R. assume che la violazione della L. n. 21 del 1992, che il G.i.p. ha ritenuto come fondante il fumus del reato di cui all'art. 323 c.p., risulta destituita di fondamento, trattandosi di una legge incompatibile con la normativa comunitaria vigente. In altri termini, la Delib. n. 99 del 2007 risulta del tutto conforme ai Trattati della Comunità Europea e alle successive direttive comunitarie emanate dalla Commissione Europea in tema di liberalizzazione del mercato dei trasporti, normativa che deve prevalere su quella nazionale. A questo proposito nel ricorso vengono citate le diverse disposizioni del Trattato CE che indirizzano verso una ampia liberalizzazione del mercato dei trasporti, come gli artt. 14, 43, 48, 70 e 71, nonchè il regolamento CEE 2454/1991 "che consente espressamente ai vettori stabiliti in uno Stato membro e da questo autorizzato ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori, di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati membri senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento". Inoltre, l'art. 72 Trattato CE prevede che gli Stati membri "non possono rendere gli effetti diretti o indiretti delle varie disposizioni che disciplinano la materia dei trasporti meno favorevoli nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali", in modo da creare una discriminazione per le imprese di trasporto di altri paesi membri. D'altra parte, si sottolinea come nel settore dei trasporti trovino applicazione anche le norme sulla concorrenza di cui al combinato disposto degli art. 2, art. 3, lett. g), art. 10, art. 81 e art. 82 Trattato CE. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che la disciplina contenuta nella L. n. 21 del 1992, in base alla quale i Comuni devono stabilire il numero dei veicoli da adibire al noleggio auto con conducente e rilasciare le relative autorizzazioni attraverso un bando di pubblico concorso, sono in contrasto con la normativa comunitaria e non possono trovare applicazione, nè rappresentare il fondamento giuridico del sequestro preventivo impugnato, in quanto il sistema di rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente è da ritenersi liberalizzato ai sensi degli artt. 70 e segg. Trattato CE e della relativa normativa derivata, anche quella in materia di concorrenza. Sicchè qualsiasi imprenditore che sia munito degli idonei requisiti professionali ha diritto di ottenere l'autorizzazione ed esercitare il servizio di noleggio senza alcun limite numerico e prescindendo dal criterio territoriale. Con riferimento al criterio territoriale espresso dalla L. n. 21 del 1992, artt. 5 e 8, dopo aver ribadito che esso impedisce la realizzazione di un mercato efficiente ed è in contrasto con il diritto comunitario non essendo consentito al potere pubblico impedire o restringere il libero gioco del mercato, si sottolinea come sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (del 11.4.2005), sia la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. 2^, ord. n. 6779 del 2005 e n. 5415 del 2008; Cons. Stato, ord. n. 2169 del 2009), abbiano ritenuto l'illegittimità di atti basati su tale criterio, proprio in relazione al servizio di autonoleggio con conducente. Sotto un diverso profilo si assume l'irrilevanza della circostanza che i ricorrenti non abbiano mai utilizzato la rimessa sita in (OMISSIS): viene rilevato che la L. n. 21 del 1992 non prevede alcun obbligo di avere un'unica sede, nè che la rimessa debba essere necessariamente ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, evidenziando come la disciplina sul servizio di noleggio con conducente di autobus di cui alla L. n. 218 del 2003 non preveda le limitazioni di cui alla L. n. 21 del 1992. Infine, si osserva che la normativa di cui alla L. n. 21 del 1992 sia stata denunciata ex art. 226 Trattato CE alla Commissione Europea per evidente contrasto con il diritto comunitario. 2.2. - Con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. con riferimento alla insussistenza del requisito della ingiustizia del vantaggio conseguito. In conclusione, il ricorrente chiede, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, il rinvio della questione circa l'interpretazione delle norme comunitarie all'esame della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 234 Trattato CE. Motivi della decisione 3. - Preliminarmente deve ribadirsi come, a differenza di quanto avviene per le misure cautelari personali, dove espressamente si prevede che la loro emissione è subordinata alla presenza di un fumus costituito dai gravi indizi di colpevolezza, ai fini della verifica della legittimità del sequestro preventivo "è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi" (Sez. un., 25 marzo 1993, n. 4, Gifuni). In questo senso è stato sostenuto che "il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato". In applicazioni di tali principi si è detto che nell'assumere il provvedimento cautelare il giudice deve accertare, sia pur sommariamente, senza addentrarsi in questioni proprie del giudizio di cognizione, che il fatto rientri nella fattispecie criminosa che forma oggetto dell'imputazione (Sez. 6^, 21 dicembre 1994, n. 5006, Gallo). Tuttavia, resta ferma la necessità per il giudice di valutare il fumus in concreto, cioè verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali si ritenga esistente in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Sez. un., 29 gennaio 2003, n. 12878, PM in proc. Innocenti; Sez. 3^, 27 gennaio 2000, n. 414, Cavagnoli; Sez. 3^, 1 luglio 1996, n. 2863, Chiatellino; Sez. 3^, 29 novembre 1996, n. 4112, Carli). Deve pertanto affermarsi l'esigenza di un riconoscimento della necessità di individuare uno dei presupposti del sequestro preventivo nella serietà degli indizi di reato, escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, che stabilisce una parificazione con l'art. 273 c.p.p., di cui non vi è traccia nel sistema delle misure cautelari reali. Entro questi limiti deve verificarsi la sussistenza del fumus delicti, contestata dai ricorrenti. 4. - Può quindi passarsi, direttamente, all'esame del secondo motivo del ricorso - che è anche il principale - con cui si sostiene l'assoluta legittimità della delibera adottata dal Comune di (OMISSIS), legittimità che farebbe venir meno il presupposto stesso del reato di abuso d'ufficio, alla base del sequestro preventivo disposto nei confronti di R.M.. Il Collegio ritiene che non sia fondato. Secondo il ricorrente il sistema di contingentamento delle autorizzazioni in materia di noleggio con conducente di cui alla L. n. 21 del 1992 sarebbe espressione di una politica dirigista nel settore dei trasporti di persone su strada e, quindi, configgente con le disposizioni contenute nel Trattato CE, sicchè non dovrebbe essere attuato, in quanto non consentirebbe il libero accesso al mercato all'imprenditore che voglia effettuare il relativo servizio di noleggio. Si osserva che è vero che nel settore dei trasporti trovano piena applicazione le norme comunitarie sulla concorrenza, in base alle quali gli Stati membri e le loro articolazioni interne - in Italia, Regioni Comuni e Provincie - incontrano una serie di limiti nella adozione delle normative di settore e nei relativi atti amministrativi, che non possono essere in conflitto con la disciplina comunitaria e che, in caso di contrasto, devono essere disapplicati. E' altrettanto vero che gli Stati membri sono obbligati a perseguire gli obiettivi del Trattato CE in materia di trasporti (art. 70), al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonchè di un regime che garantisca la concorrenza. Per questa ragione i trasporti costituiscono indubbiamente uno strumento decisivo per la realizzazione della libertà di circolazione delle merci e delle persone, tanto è vero che sulla base dell'art. 71 Trattato CE è stato adottato, tra gli altri, il regolamento CEE 2454/1992, che. nel prevedere la liberalizzazione dei trasporti nel mercato unico, consente espressamente ai vettori; stabiliti in uno Stato membro e da questo autorizzati ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori, di effettuare trasporti nazionali su strada nel territorio di altri Stati membri senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento. Ne consegue che qualsiasi misura nazionale, sia legislativa che amministrativa, che crea discriminazioni tra operatori italiani e operatori stabiliti in altri Paesi membri viene considerata contrastante con il diritto comunitario e, in virtù del primato di quest'ultimo sul diritto interno, non può trovare applicazione. Si tratta di un sistema rivolto agli Stati perchè non rendano gli effetti delle varie disposizioni che regolano la materia dei trasporti meno favorevoli per i vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali. Ciò che si vuole evitare è che non siano emanate norme interne rivolte a discriminare, anche indirettamente, imprese di trasporto di altri Paesi membri ed infatti la giurisprudenza comunitaria, in base alle norme sulla concorrenza ritenute applicabili in questa materia, configura la violazione dell'art. 72 Trattato CEE nel caso in cui uno Stato renda più sfavorevole la condizione degli operatori di altri paesi membri rispetto ai propri. Tuttavia, nel caso in esame la normativa nazionale, rappresentata dalla L. n. 21 del 1992, non pone alcuna limitazione al vettore comunitario circa la possibilità di svolgere il servizio di trasporto anche sul territorio italiano. In realtà tale normativa si limita a prevedere la necessità di un bando di concorso per l'attribuzione delle licenze, al fine di garantire le esigenze di trasporto in un determinato territorio e deve escludersi che ciò possa determinare una lesione ai principi della concorrenza, dal momento che nessuna norma di favore è prevista per i vettori italiani, potendo partecipare al concorso anche vettori comunitari. Anche a voler ammettere che quelle disposizioni della L. n. 21 del 1992 ispirate a "criteri territoriali" - il riferimento è, ad esempio, agli artt. 2, 3 e 11 - possano favorire concorrenti vicini al territorio di riferimento, deve sottolinearsi che ai fini della sussistenza del fumus del reato di abuso d'ufficio è sufficiente, allo stato, aver accertato che il rilascio delle autorizzazioni è avvenuto senza che il Comune abbia predisposto il bando di gara e, quindi, in violazione della L. n. 21 del 1992, art. 8. D'altra parte il servizio di noleggio con conducente è un servizio pubblico non di linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, sicchè la previsione di una procedura di concorso per il rilascio dell'autorizzazione a soggetti che abbiano determinati requisiti appare del tutto compatibile con i principi di concorrenza stabiliti dalla normativa comunitaria, anzi assicura una maggiore trasparenza nella gestione delle licenze e nel trattamento paritario dei soggetti richiedenti, conciliando le esigenze della concorrenza con quelle del soddisfacimento del pubblico interesse. 5. - Con riferimento al diverso profilo del motivo in esame, con cui si contesta il rilievo dato nell'ordinanza al requisito della presenza della rimessa in (OMISSIS), si osserva come una volta ritenuto che la violazione di legge( rilevante ai fini della sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 323 c.p., è quella che riguarda il mancato bando di pubblico concorso, la questione relativa all'inosservanza dei requisiti circa la sede del vettore e della rimessa non appare più rilevante. 6. - La ritenuta infondatezza del secondo motivo assorbe le contestazioni contenute nel primo motivo, relative all'omesso accertamento, da parte del G.i.p., della sussistenza della violazione di legge con riferimento alla normativa comunitaria. 7. - Infine, deve ritenersi infondato anche l'ultimo motivo con cui si assume la mancanza del requisito della ingiustizia del vantaggio conseguito. Si osserva che in tema di abuso d'ufficio il requisito del vantaggio patrimoniale va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale e, pertanto, sussiste non solo quando l'abuso sia volto a procurare beni materiali, ma anche quando sia volto a creare un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere. Nel caso in esame il vantaggio ipotizzato è consistito nell'ottenere l'autorizzazione di noleggio con conducente, che rappresenta un accrescimento, anche materiale, della situazione giuridica dei beneficiari, da cui conseguono vantaggi economici. Il vantaggio, peraltro, deve essere considerato, allo stato, ingiusto in quanto l'autorizzazione è stata ottenuta illecitamente, in base ad un atto posto in essere in violazione di legge, quindi senza partecipare al concorso previsto dalla L. n. 21 del 1992, art. 8. 8. - All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009 | |
Da: legal75 | 14/12/2011 16:58:08 |
Per Napoli la conclusione dovrebbe essere 18.15/18.30 | |
Da: Viper999 | 14/12/2011 16:59:04 |
Hai ragione Princess! Non si capisce una beata... | |
Da: a tutto il SUD | 14/12/2011 16:59:27 |
Pazienza e non rispondete lo fanno apposta per non lasciare concentrazione a chi è quì per una ragione seria. NON RISPONDETE E' L'ARMA MIGLIORE | |
Da: commissario salerno | 14/12/2011 17:01:07 |
ragazzi è inutile copiare dal sito è visitato da migliaia di voi vi annuliano il compito attenti a voi,alla puntaggiatura e lavorati ognuno per fatti vostri....domani i controlli saranno severissimi | |
Da: Viper999 | 14/12/2011 17:02:17 |
Ecco, ora Legal75 afferma che a Napoli consegnano alle 18:30. Prima si diceva alle 17:30. Ragazzi la zituazione è oscura!!! Per dindirindina! | |
Da: accanimento che sarebbe utile se speso diversament | 14/12/2011 17:04:30 |
Grazie a tutte le persone che sono state utili in questi giorni. Ad maiora. | |
Da: sil | 14/12/2011 17:06:11 |
a che ora consegna Napoli??? | |
Da: ... | 14/12/2011 17:06:28 |
http://ildirittopenale.blogspot.com/2011/12/soluzione-prima-traccia-parere-penale.html | |
Da: RIMINI | 14/12/2011 17:08:13 |
ora di consegna a rimini??? | |
Da: legal75 | 14/12/2011 17:08:35 |
Ragazzi vi saluto! A domani per l'atto!!!! | |
Da: Viper999 | 14/12/2011 17:08:59 |
Caro Sil, tutto mi fa pensare che prima delle 18:30 non si smuove niente... Io devo andare a prendere mia moglie a Fuorigrotta e c'è un traffico festoso e frizzantino! Anche io vorrei conferme su NAPOLI... | |
Da: x principessa81 da commissario ispezione | 14/12/2011 17:09:51 |
io però ho come il sentore che tu sia molto carina, le mani addosso te le metterei volentieri! | |
Da: Mxxxxxxxxx | 14/12/2011 17:09:53 |
oluzione prima traccia parere penale esame avvocato 2011/2012 di Filippo Lombardi La fattispecie indicata nella traccia deve innanzitutto essere analizzata dal punto di vista oggettivo, scindendo due momenti rilevanti, che rendono visibili due potenziali ipotesi di reato: A) Il Sempronio utilizza una connessione internet dell'ufficio di appartenenza per mandare una e-mail per fini privati dal proprio ufficio. B) Il Sempronio, peraltro attraverso il raggiro relativo al conferimento di un numero di procedimento non valido al fine di supportare il falso intento di perseguire reati, manda una e-mail istituzionale per ottenere un vantaggio economico per la propria consorte, titolare della scuola guida. Considerando l'ipotesi sub A, ci si deve porre il problema dell'applicazione del reato di Peculato ex art. 314 c.p.. Se il maresciallo si trova sul luogo di lavoro e utilizza in maniera non conforme ai propri doveri la connessione internet, si può configurare il reato in questione poiché il soggetto ha per ragione del suo ufficio la disponibilità di cosa mobile (connessione internet - che è energia e quindi cosa mobile). A ben vedere l'ipotesi di cui alla lettera A potrebbe essere più complessa di quanto appare, poiché il concetto di appropriazione contenuto nell'art. 314 c.p. rileverebbe in questo caso più come distrazione, la quale è intesa come condotta diretta a utilizzare per uno specifico fine una cosa destinata ad un fine difforme. Attività, quella della distrazione, che è considerata in maniera contraddittoria dalla giurisprudenza. Alcuni riterrebbero infatti che la distrazione sia generalmente contenuta nel concetto di appropriazione ( e quindi darebbe vita al peculato), mentre altri ritengono che il principio sia valido solo in caso di distrazione al fine di profitto proprio (e.g. sent. Tribunale Vallo della Lucania 23 marzo 1995), e che in caso di distrazione al fine di profitto di terzi sia invocabile l'art. 323 c.p. sull'abuso d'ufficio. Pare evidente constatare che nel caso concreto il rapporto di coniugio causerebbe un profitto indirettamente allo stesso Sempronio, e direttamente alla moglie titolare della scuola guida con la conseguente possibilità di riportare il concetto di distrazione sotto l'alveo del peculato, poiché ci sarebbe comunque un fine di profitto proprio. Sul punto comunque le opinioni sono discordanti e parte della giurisprudenza esclude a priori la distrazione dal peculato e la inserisce nel suddetto art. 323 c.p.. Il problema è per alcuni risolto quando la distrazione si accompagna alla momentaneità dell'uso, poiché in questo caso ben potrebbe essere applicato il secondo comma dell'art. 314 (c.d. peculato d'uso). Dal tenore letterale della fattispecie così riportata nella traccia, sorge dubbio sul compimento dell'attività sul luogo di lavoro. Nulla vieta di ritenere che il soggetto si sia potuto sì connettere con l'account e-mail dotato di dominio della p.a. di appartenenza, ma dalla propria abitazione o da altro luogo privato. Normalmente, infatti, gli account email istituzionali richiedono semplicemente un log-in attraverso un portale predefinito, che fa capo all'amministrazione di appartenenza, e non l'accesso obbligato da computer della p.a. (salvo utilizzo di rete interna 'intranet'). Se questa obiezione fosse vera, dovremmo scartare senza ombra di dubbio la persistenza della fattispecie di peculato, poiché mancherebbe l'oggetto materiale del reato, e concentrarci solo sulla ipotesi sub B. Ma pur volendo considerare che il soggetto abbia compiuto il fatto sul luogo di lavoro, e dovendo perciò fare i conti con l'art. 314, dovremmo ritenere suscettibile di applicazione, come già chiarito, il comma secondo dell'articolo, che fa riferimento all'uso momentaneo della cosa. Certamente, infatti, il maresciallo ha fatto momentaneamente uso della cosa poiché la stessa è stata usata solo per la richiesta di invio degli elenchi e successivamente è stata ( come è lecito ritenere) utilizzata nuovamente per scopi facenti capo all'amministrazione e non più al maresciallo inteso come privato cittadino. Passando all'analisi dell'ipotesi sub B, si deve chiarire che essa comporterebbe prima facie la considerazione dell'articolo 323 c.p., sull'abuso d'ufficio, in quanto ne sussistono gli elementi: il pubblico ufficiale, attraverso l'uso di un account e-mail utilizzabile solo nell'espletamento di compiti istituzionali ( e quindi nello svolgimento delle proprie funzioni) non si astiene dinanzi ad un interesse di un prossimo congiunto e tenta di procurare al proprio coniuge un vantaggio economico, vantaggio che, ove si fosse verificato, avrebbe al contempo causato un contestuale danno economico in capo alle altre autoscuole. Viene quindi in considerazione l'articolo 323 c.p. non certo come reato consumato, bensì al mero livello di tentativo, poiché l'intervento del superiore e il comportamento del Sempronio, concretizzatosi nella confessione, hanno certamente bloccato l'evolversi della situazione ed evitato il verificarsi dell'evento consistente nel vantaggio per sé (o altri) o nel danno per altri. Il tentativo, d'altronde, è secondo lo scrivente pienamente realizzato, poiché in assenza di qualunque scopo istituzionale l'attività del Sempronio era diretta in maniera idonea e non equivoca al fine personale. L'idoneità è palese, poiché ottenendo i nominativi dei maggiorenni sarebbe stato possibile la comunicazione degli stessi alla propria moglie al fine di inviare pubblicità. La non equivocità è presente poiché si può secondo l'id quod plerumque accidit ritenere che a null'altro sarebbe stata indirizzata l'attività del de cuius se non all'agevolazione dell'autoscuola del proprio coniuge. Dalle considerazioni appena espresse sorge però come questione rilevante il rapporto tra il peculato e l'abuso d'ufficio. Nella fattispecie de qua, i reati sembrano entrambi sussistere, poiché il vantaggio non è conseguito dal maresciallo attraverso l'appropriazione in sé ( se così fosse non ci sarebbero dubbi sulla sola applicabilità dell'ipotesi di peculato), bensì sarebbe stato conseguito attraverso un'operazione di pubblicità resa possibile dal comportamento (in buona fede) collaborativo del Comune. A ben vedere però, la giurisprudenza ha assunto negli ultimi anni un comportamento molto garantista nei confronti dei dipendenti pubblici che usano la connessione internet della pubblica amministrazione, nei casi in cui il danno sia di lieve entità. La Cassazione infatti ha considerato l'uso della connessione flat dell'ufficio un uso che produce un danno impercettibile alla p.a. , che fa venir meno la stessa rilevanza punitiva del reato di peculato (si veda sentenza Corte Cass. 41709 del 25 novembre 2010). L'atteggiamento della giurisprudenza risolve un grave dubbio riguardo all'applicazione di un eventuale concorso di reati ( che molto probabilmente si sarebbe evoluto verso un concorso apparente di norme o quanto meno di una continuazione ben potendo immaginare i due reati come l'uno necessariamente compiuto ai fini di compiere l'altro, dando vita eventualmente ad un assorbimento del meno grave nel più grave, proteggendo le due norme lo stesso bene giuridico, e qualificandosi l'abuso d'ufficio come una sorta di post-factum non punibile). Ma stante l'orientamento giurisprudenziale della S.C., di conseguenza risulterà applicabile solo l'articolo 323 c.p. in combinato disposto con l'art. 56 c.p. (tentato abuso d'ufficio). Nel computo della pena sarà possibile considerare l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ex art. 323 bis, avendo il comportamento del Sempronio solo scalfito il bene giuridico protetto dalla norma sull'abuso d'ufficio. E durante l'applicazione dell'art. 133 c.p. il giudice considererà certamente la collaborazione del maresciallo, il quale manifesta un ravvedimento, utile anche al fine dell'applicazione di eventuali pene sostitutive o della sospensione condizionale della pena. | |
Da: ----- | 14/12/2011 17:11:33 |
ora di consegna a bari? | |
Da: Koffi | 14/12/2011 17:12:24 |
a che ora chiude Catanzaro????? | |
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