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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: marco234432 | 14/12/2011 16:21:15 |
se posto la seconda traccia cosa mi date? | |
Da: antonioo28187 | 14/12/2011 16:21:53 |
Per poter dare una risposta al quesito giuridico proposto in favore del sig. Caio dovrà verificarsi se la condotta del sig. Tizio configuri il reato di appropriazione indebita, e se lo stesso sia perseguibile giudizialmente. Tizio, il 20 gennaio 2011, riceve in conto vendita da Caio della merce da esporre nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi. Soltanto dopo diversi mesi, al rientro dalle vacanze estive, Caio viene a sapere che la merce è rimasta invenduta e che Tizio con varie scuse non vuole restituirgliela. La fattispecie descritta configura il reato di appropriazione indebita disciplinato dall'art. 646 cp, e che si sostanzia nella condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui. È necessario che l'autore del reato abbia, a qualsiasi titolo, almeno il possesso del bene. Secondo la tesi maggioritaria non è necessario che la situazione di possesso sia qualificabile secondo il corrispondente civilistico. Si afferma che mentre il possesso di nozione civilistica esige il concorso dell'elemento materiale ovvero la disponibilità e potere fisico sulla cosa, e dell'elemento spirituale ovverosia il proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, il corrispondente penalistico ex art. 646 cp è comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (come ad esempio in caso di locazione, comodato, deposito, mandato) (Cass., n. 6937/2011). A tal fine affinchè si abbia possesso, in senso penalistico, occorre pur sempre che la detenzione si esplichi comunque al di fuori della diretta vigilanza del possessore e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore. Da quanto a noi noto il rapporto giuridico instaurato tra Tizio e Caio configura un contratto di conto vendita, per cui alla consegna della merce, sorge in capo a Tizio l'obbligo di custodirla. Al momento della dazione corrisponde pertanto il passaggio della facultas possidenti: questi infatti se civilisticamente sarà un detentore qualificato, ai fini della configurabilità del delitto in parola ha il "possesso" della merce ex art. 646. Il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione (Cass. n. 33839/2011). Per la configurabilità del reato di appropriazione indebita dovrà verificarsi la sussistenza del dolo che non necessariamente dovrà tradursi nell'animus possidenti, di civilistica valutazione, né tantomeno nella volontà di possedere uti dominus tipica dell'interventio possessionis. Il reato ex art. 646 è punito, a querela della persona offesa. Nel caso prospettato il tempus commissi delicti si cristallizza il 20 gennaio del 2011: da tale data la persona offesa dal delitto, il sig Caio, potrà presentare querela all'autorità giudiziaria. L'art. 124 c.p. prescrive che la querela deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato. La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore. Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante. Sembra pertanto che la scoperta fatta a fine luglio 2011 che le scuse di Tizio in realtà nascondevano un'appropriazione indebita non dia la possibilità di agire giudizialmente contro lo stesso per decadenza dal diritto d'azione visto che il sig. Caio non ha presentato querela. Tuttavia sovviene in aiuto dell'interprete il 3 comma dell'art 646, per cui l'appropriazione indebita sarà procedibile d'ufficio, se ricorre la circostanza ex art. 61, n. 11, che disciplina l'aggravante generica relativa all'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità. La questio iuris su cui si incentra il caso proposto, pertanto, ruota sulla possibilità di configurare il contratto di conto vendita quale ipotesi aggravante ex art. 61, n. 11 in caso di appropriazione indebita. Tra le varie ipotesi tassativamente indicate nell'art. 61, n. 11 il rapporto giuridico sorto tra Tizio e Caio può essere qualificato come prestazione d'opera. Anche in tal caso la nozione penalistica di "prestazione d'opera" non deve essere intesa nel senso strettamente civilistico: sul punto, infatti, la Cassazione afferma che per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" si riferisce, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che determino l'insorgere un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989). Da ciò consegue che il reato configurabile nella condotta del sig. Tizio sarà quello di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, per cui anche in mancanza di querela della persona offesa, l'azione penale sarà procedibile d'ufficio. Tanto detto presuppone che anche nell'ipotesi in cui la relazione negoziale tra Tizio e Caio sia risolta con la restituzione della merce, e pur'anche il sig. Caio avesse proposto querela poi successivamente rimessa, la perseguibilità del fatto di reato non viene meno. Alla luce di quanto illustrato il sig. Caio potrà notiziare l'autorità giudiziaria con denunzia-querela della sussistenza del reato di appropriazione indebita aggravata commessa dal sig. Tizio nei suoi confronti, ed il reato sarà perseguibile d'ufficio | |
Da: x marco234432 | 14/12/2011 16:22:43 |
ti diamo quello che di solito gradisci | |
Da: falso | 14/12/2011 16:25:00 |
mia cara valkika apprrezzo il tuo sforzo ma se segui quanto indicato nella sentenza postata del 2011, che ritengo necessaria per fondare il quesito, di falso ideologico non si parla, credo non sia il caso di dare alle persone che fanno l'esame indicazioni troppo complesse da sviluppare, ritengo più adeguato soffermarsi su ipotesi concrete che rendano l'elaborato scorrevole....smpre che lo stesso venga letto | |
Da: ATTENZIONE sospensione nazionale | 14/12/2011 16:27:11 |
causa sciopero CGL, CISL e UIL contro le ultime misure del governo Monti, a Napoli, Bari e Caltanissetta le commissioni hanno concesso un ritardo di due ore (rispetto alla dettatura) per la consegna degli elaborati | |
Da: laramoro | 14/12/2011 16:30:02 |
DUBBIO AMLETICO MI AUGURO CHE TU STIA SCHERZANDO. PARERE CON UNA ERRE UNA SOLO UNA | |
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Da: SOLO IL DUCE | 14/12/2011 16:31:15 |
NON AVREBBE PERMESSO QUESTO SCEMPIO!! | |
Da: CZ | 14/12/2011 16:31:27 |
Catanzaro consegna alle 18.45 | |
Da: mar | 14/12/2011 16:31:36 |
parere prima traccia ?solo uno pure errato? | |
Da: nuba81 | 14/12/2011 16:32:31 |
e le conclusioni I traccia? | |
Da: falso | 14/12/2011 16:32:45 |
ragazzi, non lasciatevi ingannare, provate da soli a leggere il testo dell'art. 479, rubricato falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e da soli comprenderete che la questione non ha proprio nulla a che vedere con il caso de quo!!!! | |
Da: J.P.Surfazzi | 14/12/2011 16:32:55 |
Soluzione traccia 2 http://www.dirittoeprocesso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4404:esame-avvocato-2011-traccia-penale-2&catid=108:esame-avvocato-2011&Itemid=50 | |
Da: Cristina CAP Catanzaro | 14/12/2011 16:33:13 |
Ma nella I traccia secondo voi ci sono gli estremi per la separazione con addebito tra il maresciallo e la moglie? Secondo me è utile per corroborare la tesi della non consumazione del reato di abuso d'ufficio! | |
Da: aspi | 14/12/2011 16:34:32 |
quella di estrella non va bene mancano diversi punti non è completa | |
Da: udhd | 14/12/2011 16:34:54 |
mè?? | |
Da: calma | 14/12/2011 16:35:39 |
Ragazzi, ho sottoposto lo svolgimento della seconda traccia a tre diversi avvocati e non va bene. La soluzione è stata postata sul forum "14 dicembre 2011 - Parere Penale", pag. 1, intervento n. 5. Fatemi sapere, perchè c'è poco tempo. A me sembra ok! | |
Da: Mxxxxxxxxx | 14/12/2011 16:35:47 |
QUINDI? SEMBRA PERTINENTE? Articolo 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. | |
Da: STATE FUORI | 14/12/2011 16:37:39 |
cazz | |
Da: principessa81 | 14/12/2011 16:37:40 |
fascistello la finisci.. | |
Da: pat | 14/12/2011 16:38:02 |
Nella nozione di "atti" ai fini del 479 cp sono necessariamente ricompresi quelli pubblici e le scritture private, la falsificazione per essere perseguibile deve appalesarsi in un documento scritto, avente un determinato contenuto, che ne certifichi la provenienza da un determinato autore. nel caso della traccia non è posta certificata quindi...no al 479 cp | |
Da: A tutto il SUD | 14/12/2011 16:38:04 |
Raga del Sud ignorate gli ignoranti, come diciamo da noi lasciate il polpo cuocersi con la sua acqua. Non rispondete e resterà solo a commentarsi, limiteremo i danni visto che i nostri fratelli in tutta Italia sono in aule controllati come colpevoli di omicidio e sudano freddo. | |
Da: Cristina CAP Catanzaro | 14/12/2011 16:38:18 |
ABERRATIO ICTUS!! è evidente, qui lo dicono tt i commissari | |
Da: professionista | 14/12/2011 16:39:05 |
RIEPILOGO Per la PRIMA traccia, quali sentenze valgono? quali sono i reati contestati? abuso di ufficio o tentato abuso? e sul peculato? | |
Da: D. Guetta | 14/12/2011 16:42:11 |
sono uscite le tracce? | |
Da: Cristina CAP Catanzaro | 14/12/2011 16:43:52 |
A Catanzaro devono ancora dettare | |
Da: Valkika | 14/12/2011 16:44:07 |
Falso è ovvio che bisogna definire gli elementi differenziali tra peculato e abuso di ufficio per concludere alla luce della sentenza postata sussitrbte solo l'abuso di ufficio. Ma ti sottolineo che la traccia offre elementi anche per analozzare il reato di abuso di ufficio con il falso ideologico. Ma evidentemente tale fattispecie nemmeno la conosci in quanto credi che così si complicano le cose! Ti assicuro che chi Sa scrivere i pareri sicuramente ha risolto anche questo aspetto del parere! Infine,chiarire con tre righe il rapporto tra i due reati non mi pare complicare la vita a nessuno!!!' | |
Da: ser | 14/12/2011 16:44:44 |
sapete ora consegna lecce per favore? | |
Da: antonioo28187 | 14/12/2011 16:45:36 |
tentato abuso | |
Da: sr | 14/12/2011 16:45:36 |
qualcuno sa dirmi a che ora è la consegna a cz??? | |
Da: Ammesso | 14/12/2011 16:46:41 |
è bello essere usciti da questo calvario! | |
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