>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
7684 messaggi, letto 345775 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, ..., 252, 253, 254, 255, 256, 257 - Successiva >>

Da: HEEEEEEEEEEEEEELP14/12/2011 15:59:25
MI DITE QUALCOSA SUL FALSO IDEOLOGICOOOO???!!!

Da: io7514/12/2011 15:59:32
Non cadete nei soliti errori, le fattispecie sono solamente l'abuso e il peculato. Di queste bisogna parlare per brevi cenni e dire, infine, che il peculato non c è ma solamente il tentativo di abuso.
Tutte le altre cose non servono a nulla

Da: Valkika14/12/2011 16:00:56
Ragazzi tra il reato di falso ideologico e di abuso di ufficio non c'è concorso, c'è un nesso teleologico in virtù del quale quando il reato di abuso di ufficio viene commesso con una condotta integrante falso ideologico, quest'ultimo deve ritenersi assorbito nella fattispecie di cui all'art.323

Da: aKANE teNDO X dANIELA8014/12/2011 16:01:00
TI CONFERMO X TRACCIA 2: appropriazione indebita aggravata commessa dal sig. Tizio nei confronti di Caio, ed il reato sarà perseguibile d'ufficio.

HO POSTATO PRIMA LO SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA 2

Da: rox14/12/2011 16:01:56
traccia 2
Per poter dare una risposta al quesito giuridico proposto in favore del sig. Caio dovrà verificarsi se la condotta del sig. Tizio configuri il reato di appropriazione indebita, e se lo stesso sia perseguibile giudizialmente.

Tizio, il 20 gennaio 2011, riceve in conto vendita da Caio della merce da esporre nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi.

Soltanto dopo diversi mesi, al rientro dalle vacanze estive, Caio viene a sapere che la merce è rimasta invenduta e che Tizio con varie scuse non vuole restituirgliela.

La fattispecie descritta configura il reato di appropriazione indebita disciplinato dall'art. 646 cp, e che si sostanzia nella condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui. È necessario che l'autore del reato abbia, a qualsiasi titolo, almeno il possesso del bene.

Secondo la tesi maggioritaria non è necessario che la situazione di possesso sia qualificabile secondo il corrispondente civilistico. Si afferma che mentre il possesso di nozione civilistica esige il concorso dell'elemento materiale ovvero la disponibilità e potere fisico sulla cosa, e dell'elemento spirituale ovverosia il proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, il corrispondente penalistico ex art. 646 cp è comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (come ad esempio in caso di locazione, comodato, deposito, mandato) (Cass., n. 6937/2011).

A tal fine affinchè si abbia possesso, in senso penalistico, occorre pur sempre che la detenzione si esplichi comunque al di fuori della diretta vigilanza del possessore e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Da quanto a noi noto il rapporto giuridico instaurato tra Tizio e Caio configura un contratto di conto vendita, per cui alla consegna della merce, sorge in capo a Tizio l'obbligo di custodirla. Al momento della dazione corrisponde pertanto il passaggio della facultas possidenti: questi infatti se civilisticamente sarà un detentore qualificato, ai fini della configurabilità del delitto in parola ha il "possesso" della merce ex art. 646.

Il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione (Cass. n. 33839/2011).

Per la configurabilità del reato di appropriazione indebita dovrà verificarsi la sussistenza del dolo che non necessariamente dovrà tradursi nell'animus possidenti, di civilistica valutazione, né tantomeno nella volontà di possedere uti dominus tipica dell'interventio possessionis.

Il reato ex art. 646 è punito, a querela della persona offesa.

Nel caso prospettato il tempus commissi delicti si cristallizza il 20 gennaio del 2011: da tale data la persona offesa dal delitto, il sig Caio, potrà presentare querela all'autorità giudiziaria.

L'art. 124 c.p. prescrive che la querela deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.

La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore.

Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.

Sembra pertanto che la scoperta fatta a fine luglio 2011 che le scuse di Tizio in realtà nascondevano un'appropriazione indebita non dia la possibilità di agire giudizialmente contro lo stesso per decadenza dal diritto d'azione visto che il sig. Caio non ha presentato querela.

Tuttavia sovviene in aiuto dell'interprete il 3 comma dell'art 646, per cui l'appropriazione indebita sarà procedibile d'ufficio, se ricorre la circostanza ex art. 61, n. 11, che disciplina l'aggravante generica relativa all'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

La questio iuris su cui si incentra il caso proposto, pertanto, ruota sulla possibilità di configurare il contratto di conto vendita quale ipotesi aggravante ex art. 61, n. 11 in caso di appropriazione indebita.

Tra le varie ipotesi tassativamente indicate nell'art. 61, n. 11 il rapporto giuridico sorto tra Tizio e Caio può essere qualificato come prestazione d'opera.

Anche in tal caso la nozione penalistica di "prestazione d'opera" non deve essere intesa nel senso strettamente civilistico: sul punto, infatti, la Cassazione afferma che per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" si riferisce, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che determino l'insorgere un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989).

Da ciò consegue che il reato configurabile nella condotta del sig. Tizio sarà quello di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, per cui anche in mancanza di querela della persona offesa, l'azione penale sarà procedibile d'ufficio.

Tanto detto presuppone che anche nell'ipotesi in cui la relazione negoziale tra Tizio e Caio sia risolta con la restituzione della merce, e pur'anche il sig. Caio avesse proposto querela poi successivamente rimessa, la perseguibilità del fatto di reato non viene meno.

Alla luce di quanto illustrato il sig. Caio potrà notiziare l'autorità giudiziaria con denunzia-querela della sussistenza del reato di appropriazione indebita aggravata commessa dal sig. Tizio nei suoi confronti, ed il reato sarà perseguibile d'ufficio.

Da: aa14/12/2011 16:02:00
per favore la soluzione della 1 traccia grazie

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: falso14/12/2011 16:02:10
nemmeno i giudici della SC si saranno posti tutti sti problemi... è un parere, non una sentenza

Da: Mxxxxxxxxx14/12/2011 16:02:53
mi scrivono dal patibolo, dicendomi che un membro della commissione nel tentativo di aiutare i ragazzi gli ha chiesto di  motivare il perchè non si configura il falso ideologico e la truffa, per questo sto insistendo... aiutatemi per favore!!!!!

Da: vai bello14/12/2011 16:05:27
pareri traccia 2

Da: lallalalla14/12/2011 16:05:49
a che ora consegnano a cz?

Da: amicainansia14/12/2011 16:06:00
su diritto e processo 2 traccia svolgimento

Da: aa14/12/2011 16:06:06
TRACCIA 1 PER FAVOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Da: mart14/12/2011 16:06:56
vorrei davvero ringraziare tutti quelli che da stamane si sono messi a lavoro per questi ragazzi che stanno affrontando davvero 3 giornate d'inferno....e lo posso dire x certo!...grazie a tutti

Da: sefkskd14/12/2011 16:07:15
vai a pag 90 dicono che è giusta

Da: daniela80 x akane14/12/2011 16:09:15
la cosa che mi fa pensare è che non c'è alcun rifiuto espresso ma solo delle risposte evasive.

Da: Kk14/12/2011 16:11:27
Soluzione traccia 1

Da: Mxxxxxxxxx14/12/2011 16:12:32
quella rassegnata a pag. 90 è plausibile ma incompleta....

Da: demenix14/12/2011 16:12:36
la soluzione 1 la trovi alle pagine precedenti

Da: Valkika14/12/2011 16:12:46
A weeee svegliaaaaa...... Falso sei un polmone....... Falso devi sapere che il rapporto tra falso ideologico e abuso d'ufficio nn é un problema inutile è un passaggio obbligato da scrivere se vuoi fare un compito decente..... Forse è un po troppo quello che ho scritto per te.... Nn meriti sei peccato

Da: sefkskd14/12/2011 16:15:08
allora mi dite dove o chi ha scritto per bene la prima traccia?

Da: aKANE teNDO X dANIELA8014/12/2011 16:15:44
ti confermo attendibilità della soluzione Traccia 2 ..... ex Diritto & Processo...^_^


Per poter dare una risposta al quesito giuridico proposto in favore del sig. Caio dovrà verificarsi se la condotta del sig. Tizio configuri il reato di appropriazione indebita, e se lo stesso sia perseguibile giudizialmente.

Tizio, il 20 gennaio 2011, riceve in conto vendita da Caio della merce da esporre nel proprio negozio, al fine di venderla ad un prezzo preventivamente determinato, nel termine di 4 mesi.

Soltanto dopo diversi mesi, al rientro dalle vacanze estive, Caio viene a sapere che la merce è rimasta invenduta e che Tizio con varie scuse non vuole restituirgliela.

La fattispecie descritta configura il reato di appropriazione indebita disciplinato dall'art. 646 cp, e che si sostanzia nella condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui. È necessario che l'autore del reato abbia, a qualsiasi titolo, almeno il possesso del bene.

Secondo la tesi maggioritaria non è necessario che la situazione di possesso sia qualificabile secondo il corrispondente civilistico. Si afferma che mentre il possesso di nozione civilistica esige il concorso dell'elemento materiale ovvero la disponibilità e potere fisico sulla cosa, e dell'elemento spirituale ovverosia il proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, il corrispondente penalistico ex art. 646 cp è comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (come ad esempio in caso di locazione, comodato, deposito, mandato) (Cass., n. 6937/2011).

A tal fine affinchè si abbia possesso, in senso penalistico, occorre pur sempre che la detenzione si esplichi comunque al di fuori della diretta vigilanza del possessore e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Da quanto a noi noto il rapporto giuridico instaurato tra Tizio e Caio configura un contratto di conto vendita, per cui alla consegna della merce, sorge in capo a Tizio l'obbligo di custodirla. Al momento della dazione corrisponde pertanto il passaggio della facultas possidenti: questi infatti se civilisticamente sarà un detentore qualificato, ai fini della configurabilità del delitto in parola ha il "possesso" della merce ex art. 646.

Il bene oggetto del reato deve essere costituito dal denaro o da altro bene mobile comunque suscettibile di fisica apprensione (Cass. n. 33839/2011).

Per la configurabilità del reato di appropriazione indebita dovrà verificarsi la sussistenza del dolo che non necessariamente dovrà tradursi nell'animus possidenti, di civilistica valutazione, né tantomeno nella volontà di possedere uti dominus tipica dell'interventio possessionis.

Il reato ex art. 646 è punito, a querela della persona offesa.

Nel caso prospettato il tempus commissi delicti si cristallizza il 20 gennaio del 2011: da tale data la persona offesa dal delitto, il sig Caio, potrà presentare querela all'autorità giudiziaria.

L'art. 124 c.p. prescrive che la querela deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.

La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell'autore.

Inoltre, l'onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l'eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.

Sembra pertanto che la scoperta fatta a fine luglio 2011 che le scuse di Tizio in realtà nascondevano un'appropriazione indebita non dia la possibilità di agire giudizialmente contro lo stesso per decadenza dal diritto d'azione visto che il sig. Caio non ha presentato querela.

Tuttavia sovviene in aiuto dell'interprete il 3 comma dell'art 646, per cui l'appropriazione indebita sarà procedibile d'ufficio, se ricorre la circostanza ex art. 61, n. 11, che disciplina l'aggravante generica relativa all'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

La questio iuris su cui si incentra il caso proposto, pertanto, ruota sulla possibilità di configurare il contratto di conto vendita quale ipotesi aggravante ex art. 61, n. 11 in caso di appropriazione indebita.

Tra le varie ipotesi tassativamente indicate nell'art. 61, n. 11 il rapporto giuridico sorto tra Tizio e Caio può essere qualificato come prestazione d'opera.

Anche in tal caso la nozione penalistica di "prestazione d'opera" non deve essere intesa nel senso strettamente civilistico: sul punto, infatti, la Cassazione afferma che per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" si riferisce, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che determino l'insorgere un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Cassazione, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 989).

Da ciò consegue che il reato configurabile nella condotta del sig. Tizio sarà quello di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11, per cui anche in mancanza di querela della persona offesa, l'azione penale sarà procedibile d'ufficio.

Tanto detto presuppone che anche nell'ipotesi in cui la relazione negoziale tra Tizio e Caio sia risolta con la restituzione della merce, e pur'anche il sig. Caio avesse proposto querela poi successivamente rimessa, la perseguibilità del fatto di reato non viene meno.

Alla luce di quanto illustrato il sig. Caio potrà notiziare l'autorità giudiziaria con denunzia-querela della sussistenza del reato di appropriazione indebita aggravata commessa dal sig. Tizio nei suoi confronti, ed il reato sarà perseguibile d'ufficio.

Da: Mxxxxxxxxx14/12/2011 16:16:49
Valkika...
vorrei saperlo anch'io!!!!

Da: IloveDogs 14/12/2011 16:17:08
X DANIELA 80
Infatti!Tuttavia il rifiuto potrebbe desumersi dalla reticenza e dalla successiva interruzione i ogni rapporto con Caio senza la previa restituzione della merce....è una forzatura secondo me ma si può tentare questa strada.
Altrimenti si dovrebbe consigliare a Caio di diffidare ufficialmente Tizio alla restituzione di quanto dovuto,ed in caso di netto rifiuto sporgere querela.

Da: Nugua x Luxor14/12/2011 16:17:39
Non ha natura di atto pubblico una comunicazione che non accerta, altrimenti ogni comunicazione prodotta da un pubblico ufficiale, nella quale si richiedono delle mere informzioni, determinerebbe un falso in atto pubblico.

Per altro verso è la traccia a specificare che l'indirizo di posta elettronica non è certificato, ove fosse stato al contrario, infati, la soluzione sarebbe stata quella prospettata da te.

Si tratta di una mera richiesta di informazioni e non di un verbale.
Evitiamo di terrorizzare la gente.

Da: aa14/12/2011 16:17:41
RAGAZZI SONO 99 PAGINE DI CUI LA MAGGIOR PARTE SOLO INSULTI TRA NORD E SUD PER FAVORE QUALCUNO DI BUON CUORE MI PUOI POSTARE NUOVAMENTE LA SOLUZIONE DELLA TRACCIA 1 GRAZIE INFINITE

Da: nklnfvk14/12/2011 16:18:21
allora?

Da: Valkika14/12/2011 16:19:13

tra il reato di falso ideologico e di abuso di ufficio non c'è concorso, c'è un nesso teleologico in virtù del quale quando il reato di abuso di ufficio viene commesso con una condotta integrante falso ideologico, quest'ultimo deve ritenersi assorbito nella fattispecie di cui all'art.323

Da: alessandra Br14/12/2011 16:19:19
Leggendo la TRACCIA 2 emerge che, probabilmente, Caio non ha mai richiesto a Tizio, esplicitamente, la restituzione della merce alla scadenza pattuita. Occorre, quindi, chiedersi se sia necessario, ai fini della consumazione del reato de quo, che la parte offesa (Caio) formalizzi un atto contenente una richiesta di restituzione, idoneo a rendere esplicita - eventualmente anche a mezzo di una mancata ottemperanza alla richiesta, e perciò con un comportamento concludente - la volontà di modificare il titolo del possesso.
Orbene, l'omessa richiesta di formale restituzione da parte di Caio è da ritenersi irrilevante: secondo la recente pronuncia, di cui Cass. penale Sez. II Settembre 2009 n.37498, la consumazione del reato si realizza nel momento dell'interversione del possesso, cioè nel momento in cui l'agente esercita la signoria sul bene uti dominus!
Insomma allorchè l'agente inizia a manifestare comportamenti che, di fatto, dimostrano la volontà di CONSIDERARSI PROPRIETARIO DEL BENE.

Da: dddd14/12/2011 16:20:03
PRIMA TRACCIA SVOLTA
Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento.
Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicché l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato.
Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere.

La fattispecie oggetto di parere, richiama alla nostra attenzione il reato di abuso d'ufficio che incontra puntuale disciplina nell'art. 323 c.p.
La norma punisce con la reclusione da 6 mesi a tre anni, con la possibilità di un aumento di pena nei casi di eccezionale gravità, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio ed utilizzando i poteri all'uopo conferitigli, intenzionalmente commetta ovvero ometta di realizzare azioni al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto. Tutto ciò, salvo in casi in cui il fatto non costituisca un più grave reato.
Diremo subito che l'abuso d'ufficio rientra nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione e che si identifica come un "reato proprio" ; per la sua configurabilità, è necessario, infatti, che il soggetto attivo sia  un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio.
In altre parole, la condotta sanzionata deve necessariamente identificarsi con l'abuso "funzionale", cioè, come già accennato, con l'esercizio delle potestà e con l'uso di facoltà inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso. Tale abuso, tuttavia, non dovrà limitarsi allo stadio potenziale; non basterà un semplice "abuso della qualità" ma occorrerà, piuttosto, un concreto esercizio delle funzioni o del servizio da parte del soggetto e cioè un abuso "concreto". Il legislatore, nella formulazione dell'art. 323 p.c. , tra l'altro rivisitata con la l. n. 234 del 1997, richiede poi che, per aversi punibilità, l'abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell'obbligo giuridico di astenersi, tipizzando,così, i fatti di abuso, in maniera da garantire la sfera di discrezionalità della  Pubblica Amministrazione rispetto ad eventuali ingerenze dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla figura.
Nel caso di specie, la condotta del maresciallo Sempronio integra sicuramente il reato di cui all'art. 323 c.p.
Egli, infatti, avvalendosi della propria casella di posta elettronica, sì, non certificata, ma cmq con un dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato a mezzo di una password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail,  da lui sottoscritta e col pretesto di un'indagine fasulla,  chiedendo che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile che si accingono a compiere la maggiore età al fine di trasmetterli  a sua moglie Caia, la quale, in quanto titolare di un'autoscuola, potrà cosi agevolmente realizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Nel suo agire si configurano tutti gli elementi dell'abuso d'ufficio quali appunto la qualifica di pubblico ufficiale, l'uso del potere per il perseguimento di un fine di natura squisitamente privata laddove invece avrebbe dovuto rispettarsi l'obbligo di astensione ed il potenziale accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore della moglie Caia, nel interesse l'atto è stato posto in essere. Tali deduzioni trovano riscontro, tra l'altro, nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con la sentenza n.20094 del 2011, si era,pronunciata su di un caso analogo, propendendo per la configurazione del reato di abuso di ufficio in luogo del peculato. La corte ha argomentato la posizione assunta sostenendo che, per aversi il peculato, la condotta posta in essere avrebbe dovuto consistere nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui in possesso o nella disponibilità del  responsabile per ragioni del suo ufficio con la conseguenza che la violazione dei doveri di ufficio avrebbe costituito esclusivamente la modalità della condotta. Nel caso concreto, invece, era ravvisabile  una diversa situazione, tutta sussumibile nella figura criminosa dell' abuso di ufficio, in quanto si riscontrava un abuso funzionale finalizzato, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio ad un congiunto. Ulteriore conforto è dato dalla sent. N. 43302 del 2009, la quale identifica il vantaggio patrimoniale atto a configurare l'abuso d'ufficio non solo in tutte quelle azioni che si sostanzino nel conseguimento materiale di beni o vantaggi, ma anche quando semplicemente l'abuso realizzi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'azione è stata realizzata.
Tenendo tuttavia conto del fatto che l'abuso d'ufficio è una fattispecie criminosa di evento e che nel caso concreto Sempronio sembra non aver portato a termine la sua azione delittuosa, pare giusto sostenere che egli risponderà del reato predetto solo intermini di tentativo, attenuato, tra l'altro, dalla circostanza del suo "pentimento"  a mezzo della memoria scritta resa al Pubblico Ministero.

N.B:RAGAZZI VALGONO LE STESSE RACCOMANDAZIONI DI IERI, RILEGGETE PERCHE' SONO ANDATA VELOCE E NN HO NEANCHE RILETTO, POSSONO ESSERCI ERRORI ORTOGRAFICI DEI QUALI NON MI SONO ACCORTA. ATTENTI ALLA PUNTEGGIATURA. NON FATE TUTTI COPIA CONFORME SE NO VI ANNULLANO, PARAFRASATE! IN BOCCA AL LUPO!!!

Da: DUBBIO AMLETICO14/12/2011 16:20:45
"PARRERE"  SI SCRIVE CON UNA O DUE ERRE??
AIUTATEMI VI PREGO, SONO DISPERRATO!!!!!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, ..., 252, 253, 254, 255, 256, 257 - Successiva >>


Torna al forum