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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: IL PRINCIPE DEL FORO DELLE DONNE | 14/12/2011 14:35:06 |
allora ragazzuoli, ci siamo? Forza forza che devo aiutare una bella gnocca.. | |
Da: annarita79 | 14/12/2011 14:35:42 |
non è possibile che nessuno abbia fatto la traccia numero 2 | |
Da: amico di amici | 14/12/2011 14:35:57 |
il reato nella seconda traccia è stato consumato o no?? ...prima che mi si consumi il cervello dai ragazzi | |
Da: ale | 14/12/2011 14:36:05 |
postate i pareri 2 traccia | |
Da: falso | 14/12/2011 14:36:11 |
ale, almeno tu mi dai la sent 43302 del 2009????? non la trovo proprio....... | |
Da: pancreas | 14/12/2011 14:36:49 |
è ufficiale: il tavolo della pace è miseramente fallito. | |
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Da: ... | 14/12/2011 14:37:07 |
ma a lecce a che ora consegnano....? | |
Da: carla | 14/12/2011 14:37:28 |
la seconda please 2 :) | |
Da: ale | 14/12/2011 14:37:41 |
non è che scrivere a nome mio vi farà avere i pareri eh, mentecatti! il parere è stato postato già, prima traccia esclusivamente | |
Da: licantropo | 14/12/2011 14:38:03 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: PER ESTRELLA E LEGAL75.... | 14/12/2011 14:38:49 |
stavo parlando con mia sorella che sta facendo l'esame, mi diceva che bisogna parlare anche dell'art. 476 e 479... CHE NE DITE??? DATEMI RISPOSTA PERFAVORE io nn capisco nulla | |
Da: avv | 14/12/2011 14:39:33 |
allora il parere di estrealla a prima lettura sembra fatto bene, la cosa che vi consigliO...PARAFRASATE SENNO TUTTA ITALIA AVRA IL PARERE IDENTICO E POI VERRANNO ANNULLATI | |
Da: ...... | 14/12/2011 14:39:41 |
licantropo ma che cavolo scrivi, non intasare il forum con questi messaggi ridicoli, idiota | |
Da: ppp | 14/12/2011 14:40:03 |
Fate i seri, coglioni!!! | |
Da: mirea75 | 14/12/2011 14:42:30 |
GRAZIE ESTRELLA81.... GRANDE ATTO DI GENEROSITà E ALTRUISMO.... | |
Da: marco234432 | 14/12/2011 14:42:48 |
a salerno quando si consegna? | |
Da: sefkskd | 14/12/2011 14:43:23 |
nessuno di nessuno ha fattto la 2 traccia.per favore il parere almeno una bozza | |
Da: sgamo | 14/12/2011 14:43:46 |
mi postate la sent 20094/11 non la trovo | |
Da: mart | 14/12/2011 14:43:52 |
a salerno dovrebbero consegnare per le 18 piu' o meno...speriamo bene.... | |
Da: oclaf | 14/12/2011 14:43:53 |
2 traccia??????????????????????????? | |
Da: TRACCIA 2 | 14/12/2011 14:43:56 |
Ma xke la traccia 2 nn se la caca nessuno ???? è uscita lo svolgimento ? | |
Da: sallypoll | 14/12/2011 14:44:31 |
non riesco ad entrare su forumcommunity!!!! | |
Da: giostella | 14/12/2011 14:45:21 |
aiutoooooooo sulla traccia n. 2 non ci sta lavorando nessuno?? | |
Da: morena83 | 14/12/2011 14:45:23 |
a che ora consegnano a bari? | |
Da: marco234432 | 14/12/2011 14:46:14 |
sicuri per salerno ore 18??? | |
Da: laramoro | 14/12/2011 14:46:19 |
Cass. pen. Sez. VI, 04/05/2011, n. 20094 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - Dott. MILO Nicola - Consigliere - Dott. GRAMENDOLA Francesc - rel. Consigliere - Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - Dott. LANZA Luigi - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) M.D. N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 850/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 18/12/2008; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli M., che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito il difensore Avv. Passeri Isabella che ha concluso come da ricorso. FATTO OSSERVA IN FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 12/4/2005 il G.I.P. del Tribunale di Trieste assolveva perchè il fatto non sussiste M.D. dal reato di cui all'art. 323 c.p., comma 56, per avere in assenza di qualsivoglia legittimazione, quale ispettore della Polizia di Stato, abusato del proprio ufficio, utilizzando col pretesto di compiere accertamenti afferenti l'ufficio, il fax in dotazione della Sezione, per richiedere informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulla autovetture di lusso, immatricolate in provincia di (OMISSIS) al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla moglie, assicuratrice, che solo previo pagamento avrebbe potuto acquisire tali notizie, evento non verificatosi, per l'intervento dei superiori che avevano intercettato il fax. All'imputato era anche contestato il reato di peculato ex art. 314 c.p., oggetto di separato provvedimento di archiviazione, mentre il proscioglimento seguiva dopo che le parti avevano concordato una pena di giorni venti di reclusione sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria e senza la sospensione condizionale. In motivazione il giudice di primo grado riteneva che il concorrente delitto di peculato rappresentasse violazione più grave dell'abuso di ufficio che, come tale, fosse in quello assorbito, e che in ogni caso una volta ritenuta la insussistenza del peculato per la irrilevanza del danno patrimoniale alla stregua delle motivazioni contenute nel provvedimento di archiviazione, non poteva per ciò stesso rivivere l'imputazione di abuso di ufficio. A seguito di gravame del P.M. la Corte di Appello di Trieste condivideva le osservazioni dell'organo requirente in ordine alla diversa oggettività giuridica del bene tutelato dalle due norme incriminatici e alla diversità delle persone offese dai rispettivi reati e con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente l'ipotesi di reato in contestazione, recuperato l'accordo intervenuto tra le parti in sede di indagini preliminari, in riforma della sentenza impugnata dichiarava l'imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena, come in precedenza patteggiata, dichiarandola interamente condonata. Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne denuncia con il primo motivo il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in riferimento alla errata valutazione dei rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 314 e 323 c.p., insistendo nella tesi sostenuta dal giudice di primo grado in ordine alla identità oggettiva della condotta posta in essere da M., che nella prospettiva accusatoria aveva dato luogo ad una duplice qualificazione giuridica del fatto e alla sovrapponibilità della condotta di abuso in quella di peculato o quanto meno all'assorbimento del primo reato nel secondo. Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto, essendo funzionale ai doveri dell'ufficio il fine prevalente e primario della condotta posta in essere dall'imputato. Lamenta infine con il terzo motivo la contraddittorietà della motivazione, che da un lato aveva ritenuto l'ACI persona offesa del reato di abuso e dall'altro aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 del risarcimento del danno cagionato dall'utilizzo del fax mediante il versamento di Euro 50,00 alla Polizia di stato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero diversa è l'oggettività del bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatici. Mentre nel delitto di peculato la condotta consiste nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell'appropriazione -, nella figura criminosa di abuso di ufficio - di carattere sussidiario - la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno (Cass. Sez. 6 16/10/95-10/1/96 n. 607 Rv.203404; 4/6/97-8/6/98 n. 6753 Rv.211011; 14/11/01-17/1/02 n. 1905 Rv. 220431). Nel caso in esame esente da vizi logici o interne contraddizioni, oltre che in linea con il suindicato principio, si rivela la considerazione del giudice del gravame, secondo la quale l'abuso, contestato all'imputato, è consistito in realtà nell'avere chiesto indebitamente, simulando una inesistente necessità di informazioni afferenti l'ufficio, e per scopi del tutto privati - per favorire la moglie, procacciatrice di affari per conto di un'agenzia di assicurazioni - utilizzando il fax dell'Ufficio, informazioni all'ACI di (OMISSIS) sulle autovetture di grossa cilindrata immatricolate a (OMISSIS); informazioni che i privati avrebbero potuto ottenere solamente a pagamento. Non riconducibile ai casi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1 è la censura di cui al secondo motivo, laddove introduce come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità. Manifestamente infondata è la censura di cui al terzo motivo, concernente una pretesa confusione nella individuazione della persona offesa dal reato, giacchè è del tutto evidente nel caso in esame non solo la diversità del bene giuridico, ma anche della persona offesa dal reato, che nel caso in esame è lo Stato, cui l'imputato ha rimborsato il costo dell'utilizzo del fax, mentre l'ACI è solo persona danneggiata dal reato, avendo subito il danno, conseguente al mancato pagamento del compenso, che sarebbe spettato, ove la richiesta fosse pervenuta dal privato. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011 CORRELAZIONI Legislazione correlata: Codice Penale art. 314 Codice Penale art. 323 Codice Penale art. 56 | |
Da: licantropo | 14/12/2011 14:46:30 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: marco234432 | 14/12/2011 14:47:31 |
quello di estrella va bene...fatelo pari pari | |
Da: mirea75 | 14/12/2011 14:47:35 |
ma copiate la traccia 1 è fatta bene.... non perdete tempo | |
Da: NOOOOO!!!!! | 14/12/2011 14:47:39 |
LE SOLUZIONI SONO TUTTE SBAGLIATE!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
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