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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: sefkskd | 14/12/2011 14:07:49 |
a salerno dicono che la prima non va bene come soluzione...io che cosa ne so'!!! sono in 6 che aspettano da me notizie...che ansia. ho passato quella di estrella ma dicono che non va bene. | |
Da: !!! | 14/12/2011 14:07:57 |
Sentenza n. 348/08 del 11/03/2008 | |
Da: serio | 14/12/2011 14:08:03 |
ma basta con queste polemiche sterili.pensiamo ad aiutare chi è in difficoltà e chi invece vuole rompere solamente è pregato di andarsi a fare un giro.invece di dare fastidio. | |
Da: spagna | 14/12/2011 14:08:48 |
Ale ti manca molto. | |
Da: professionista | 14/12/2011 14:08:58 |
RIEPILOGO Per la PRIMA traccia, quali sentenze valgono? quali sono i reati contestati? abuso di ufficio o tentato abuso? e sul peculato? | |
Da: per sefkskd | 14/12/2011 14:08:59 |
ma non li correggono loro... | |
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Da: branduccio | 14/12/2011 14:09:05 |
la II per favore | |
Da: coccodrillo | 14/12/2011 14:09:10 |
io penso che il parere di estrella sia corretto lo avrei svolto nello stesso modo non date retta a chiacchere varie estrella sei grande! | |
Da: x mamma in ansia | 14/12/2011 14:09:18 |
Non so Bari, ma credo che nessuno finirà prima delle 17 e 30 | |
Da: ............... | 14/12/2011 14:09:59 |
perchéquella di estrella non andrebbe bene? l 'abbiamo visionata allo studio va bene anzi benissimo ed è una ragazza che và lodata per l'impegno | |
Da: anto86 | 14/12/2011 14:10:29 |
aiuto...seconda traccia...non c è nessuno col cuore grande??:( | |
Da: frank rich | 14/12/2011 14:10:31 |
rga un parere svolto sulla 2 traccia | |
Da: paserotto84 | 14/12/2011 14:10:52 |
estrella ha fatto la soluzione sbagliata anke ieri | |
Da: commissario zagaria | 14/12/2011 14:11:08 |
qui a bari consegna verso 17.30 18. | |
Da: sefkskd | 14/12/2011 14:11:21 |
io non lo so e non dico che non va bene ma non devo farlo io il compito. cmq qualcuno puo mettere il parere della 2 traccia. io non so neanche di che parliamo....sono aspirante commercialista. | |
Da: licantropo | 14/12/2011 14:11:26 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: carmen5 | 14/12/2011 14:11:53 |
un parere sulla 2 traccia.....x favoree | |
Da: amico di amici | 14/12/2011 14:12:17 |
ma la seconda traccia reato continuato , è stato consumato...c'è il tentativo | |
Da: DanieleViareggio | 14/12/2011 14:12:35 |
Scusate la stupida domanda, niente per la traccia 2? | |
Da: Mxxxxxxxxx | 14/12/2011 14:13:20 |
La traccia svolta da estrella va benissimo, degna di lode ma comunque va integrata con l'Art. 615c.p. ter rt. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1). (1)Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547. | |
Da: la seconda | 14/12/2011 14:13:33 |
la seconda | |
Da: per piacereeeeeee | 14/12/2011 14:13:41 |
tutto su la seconda traccia giusto !!!!!!!!!!! | |
Da: oclaf | 14/12/2011 14:14:05 |
parere traccia numero 2 legal75/estrella81, non abbandonateci | |
Da: Penalista | 14/12/2011 14:14:26 |
http://www.liberoquotidiano.it/news/891456/Esame-farsa-per-gli-avvocati-Ammessi-cellulari-e-sms.html | |
Da: ros | 14/12/2011 14:15:30 |
RAGAZZI ECCO LA PRIMA TRACCIA, ORA LAVORO SULLA SECONDA Sempronio, maresciallo della stazione dei carabinieri del comune di Delta, avvalendosi della propria casella di posta elettronica non certificata, con dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato, mediante password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta con la quale chiede che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile nati negli anni 1993 e 1994, precisando che tale informazioni sono necessarie per lo svolgimento di un indagine di polizia giudiziaria, indicando il numero di procedimento penale di riferimento della locale procura della repubblica. di tale richiesta viene casualmente a conoscenza il comandante della stazione, il quale intuisce immediatamente, come poi effettivamente si accerterà, che non esiste alcuna indagine che richiede quel genere di accertamento. Si accerta altresì che Caia, moglie del maresciallo Sempronio è titolare di un'autoscuola, sicché l'acquisizione dei nominativi dei residenti nel comune che da poco compiuto o si accingono a compiere la maggiore età è finalizzata ad indirizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Di tanto il maresciallo Sempronio rende un ampia confessione mediante memoria scritta indirizzata al pubblico ministero. In seguito temendo le conseguenze penali del fatto commesso, Sempronio si rivolge ad un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, analizzato il fatto valuti le fattispecie eventualmente configurabili redigendo motivato parere. La fattispecie oggetto di parere, richiama alla nostra attenzione il reato di abuso d'ufficio che incontra puntuale disciplina nell'art. 323 c.p. La norma punisce con la reclusione da 6 mesi a tre anni, con la possibilità di un aumento di pena nei casi di eccezionale gravità, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio ed utilizzando i poteri all'uopo conferitigli, intenzionalmente commetta ovvero ometta di realizzare azioni al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto. Tutto ciò, salvo in casi in cui il fatto non costituisca un più grave reato. Diremo subito che l'abuso d'ufficio rientra nella categoria dei reati contro la pubblica amministrazione e che si identifica come un "reato proprio" ; per la sua configurabilità, è necessario, infatti, che il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio. In altre parole, la condotta sanzionata deve necessariamente identificarsi con l'abuso "funzionale", cioè, come già accennato, con l'esercizio delle potestà e con l'uso di facoltà inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso. Tale abuso, tuttavia, non dovrà limitarsi allo stadio potenziale; non basterà un semplice "abuso della qualità" ma occorrerà, piuttosto, un concreto esercizio delle funzioni o del servizio da parte del soggetto e cioè un abuso "concreto". Il legislatore, nella formulazione dell'art. 323 p.c. , tra l'altro rivisitata con la l. n. 234 del 1997, richiede poi che, per aversi punibilità, l'abuso deve estrinsecarsi nella violazione di norme di legge o di regolamento o dell'obbligo giuridico di astenersi, tipizzando,così, i fatti di abuso, in maniera da garantire la sfera di discrezionalità della Pubblica Amministrazione rispetto ad eventuali ingerenze dei giudici chiamati a pronunciarsi sulla figura. Nel caso di specie, la condotta del maresciallo Sempronio integra sicuramente il reato di cui all'art. 323 c.p. Egli, infatti, avvalendosi della propria casella di posta elettronica, sì, non certificata, ma cmq con un dominio riferito al proprio ufficio e accesso riservato a mezzo di una password, invia all'ufficio dell'anagrafe del comune una e-mail, da lui sottoscritta e col pretesto di un'indagine fasulla, chiedendo che gli siano forniti tutti gli elenchi di tutti gli individui di sesso maschile e femminile che si accingono a compiere la maggiore età al fine di trasmetterli a sua moglie Caia, la quale, in quanto titolare di un'autoscuola, potrà cosi agevolmente realizzare mirate proposte pubblicitarie per i corsi di guida. Nel suo agire si configurano tutti gli elementi dell'abuso d'ufficio quali appunto la qualifica di pubblico ufficiale, l'uso del potere per il perseguimento di un fine di natura squisitamente privata laddove invece avrebbe dovuto rispettarsi l'obbligo di astensione ed il potenziale accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore della moglie Caia, nel interesse l'atto è stato posto in essere. Tali deduzioni trovano riscontro, tra l'altro, nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, con la sentenza n.20094 del 2011, si era,pronunciata su di un caso analogo, propendendo per la configurazione del reato di abuso di ufficio in luogo del peculato. La corte ha argomentato la posizione assunta sostenendo che, per aversi il peculato, la condotta posta in essere avrebbe dovuto consistere nell'appropriazione di danaro o altra cosa mobile altrui in possesso o nella disponibilità del responsabile per ragioni del suo ufficio con la conseguenza che la violazione dei doveri di ufficio avrebbe costituito esclusivamente la modalità della condotta. Nel caso concreto, invece, era ravvisabile una diversa situazione, tutta sussumibile nella figura criminosa dell' abuso di ufficio, in quanto si riscontrava un abuso funzionale finalizzato, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio ad un congiunto. Ulteriore conforto è dato dalla sent. N. 43302 del 2009, la quale identifica il vantaggio patrimoniale atto a configurare l'abuso d'ufficio non solo in tutte quelle azioni che si sostanzino nel conseguimento materiale di beni o vantaggi, ma anche quando semplicemente l'abuso realizzi un accrescimento della situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'azione è stata realizzata. Tenendo tuttavia conto del fatto che l'abuso d'ufficio è una fattispecie criminosa di evento e che nel caso concreto Sempronio sembra non aver portato a termine la sua azione delittuosa, pare giusto sostenere che egli risponderà del reato predetto solo intermini di tentativo, attenuato, tra l'altro, dalla circostanza del suo "pentimento" a mezzo della memoria scritta resa al Pubblico Ministero. | |
Da: commissario zagaria | 14/12/2011 14:15:48 |
inutile sbattersi tanto non passate, solo il 20% passa! | |
Da: paserotto84 | 14/12/2011 14:16:08 |
vai ros ke è tardi e grazie | |
Da: principessa81 | 14/12/2011 14:16:11 |
ISTITUTO di riferimento: APPROPRIAZIONE INDEBITA 646 CP+CIRCOSTANZA AGGRAVANTE COMUNE ART. 61 c11 PROBLEMATICHE: termini per la querela che sono scaduti? SE si cosa si può fare? APPROPRIAZIONE INDEBITA: OGGETTO DEL REATO La condotta tipica del delitto in esame consiste nell' "appropriarsi", ma va notato che tale espressione non è completamente corretta: non può essere interpretata nel senso di "fare propria"; come non è corretto considerarla nel senso di "inversione del titolo del possesso" dato che non può giuridicamente avvenire, mediante un comportamento illecito, la trasformazione del possesso in proprietà. CONDOTTA TIPICA: APPROPRIAZIONE E DISTRAZIONE Passaggio obbligato diviene quindi interpretare il verbo appropriarsi quale comportarsi verso la cosa come se fosse propria; arrogarsi poteri del proprietario. Tale comportamento può essere posto in essere in svariati modidifferenti: mediante la consumazione della cosa; oppure, nel caso incui in capo al possessore sussista un obbligo di restituzione, il reato si configura se egli non ottemperi tale obbligo opponendo un rifiuto immotivato o comportandosi in modo concludente, dimostrando la volontà di tenere la cosa. Si può dire che si verifica appropriazione ogni volta che il possessore compie sulla cosa atti che siano incompatibili con il diritto del proprietario. Di qui, per concludere, "il termine appropriarsi non significa soltanto annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui bensì anche disporne, arbitrariamente, uti dominus sotto qualsiasi forma, sicchè l'uso arbitrario dell'uno o dell'altra dal quale derivi per il proprietario l'irreversibile perdita dell'uno o dell'altra è equiparato all'appropriazione in senso stesso". Da questa massima possiamo giungere alla constatazione di un'ulteriore condotta punibile: la distrazione, da intendersi come "destinazione incompatibile con il titolo e la ragione che ne giustificano il possesso" CONSUMAZIONE Per ciò che riguarda la consumazione non dobbiamo certo farci trarre in inganno dalla formulazione dell'articolo in esame, non essendo necessario che l'agente abbia conseguito un profitto (non è richiesto dolo specifico): tale elemento caratterizza la componente psicologica; è il fine a cui la volontà si deve dirigere. Come il conseguimento del profitto non è necessario per la consumazione del reato, così non può ritenersi sufficiente il solo mutamento dell'animus del possessore. Questo perché un fatto puramente psichico non può portare ad avere effetti giuridici se non accompagnato da un comportamento valutabile esteriormente. Per aversi consumazione, quindi, il soggetto deve compiere un atto di disposizione riservato al proprietario. Per la sussistenza del dolo occorre la consapevolezza del possesso della cosa e l'altruità della stessa. AL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA SI AFFIANCA L'AGGRAVANTE ex art. 61 comma 11 c.pdiabuso di prestazione d'opera L'aggravante è stata configurata a tutelare il dovere di lealtà e fedeltà nei rapporti di lavoro , convenienza e famiglia ossia in tutte quelle relazioni interpersonali, che, generando reciproco affidamento, pongono chi ne abusi in una posizione di arbitrario vantaggio nella commissione del delitto. L'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera "abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere , bastando che tra le parti ci sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del fatto, a nulla rilevando la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione e di dipendenza; nel caso di mandato a vendere una cosa mobile, donde nasce un rapporto do prestazione d'opera tra le parti, ricorre il reato di appropriazione indebita, con l'aggravante, quando il mandatario abbia approfittato della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi con maggiore faciltà della cosa a lui affidata Parallelo con l'art. 646 in tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza dell' aggravante della prest. D' opera, è sufficiente l'esistenza di un rapporto che abbia rappresentato almeno l'occasione -se non anche l'occasione giuridica- del possesso da parte dell'imputato e gli abbia consentito di commettere il reato, approfittando della particolare fiducia riposta: occorre che all'origine del possesso della cosa vi sia quindi un rapporto di prestazione d'opera, ovvero un rapporto giuridico apprezzabile, che non si risolva in un semplice rapporto fiduciario, per il reato di appropriazione indebita, L'espressione abuso di relazioni di prestazioni d'opera abbraccia, oltre ipotesi di un contratto di lavoro, anche tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di facere e che istaurino tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto e che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia. In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera e' sufficiente l'esistenza di qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia derivato, in capo all'agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una piu' facile appropriazione, in virtu' della particolare fiducia in lui riposta. Si tratta di una decisione in linea con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione secondo il quale la relazione di prestazione d'opera, rilevante ai fini dell'aggravante comune prevista dall'articolo 61, numero 11 c.p. (la cui sussistenza, inoltre, rende procedibile di ufficio l'appropriazione indebita, giusta il disposto del comma 3 dell'articolo 646 c.p.), corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile, e comprende ogni specie di attività, materiale o intellettuale, e qualsiasi rapporto, anche di fatto, dal quale sia comunque derivato per l'agente una "agevolazione" per la commissione del reato. Ciò vale in particolare allorquando, come nella specie, si contesti la fattispecie dell'appropriazione indebita (articolo 646 c.p.): il rapporto fiduciario tra l'agente e la persona offesa, nel consentire l'acquisizione del possesso della cosa, ne agevola indubbiamente l'appropriazione, favorita dalla condizione di minore attenzione della vittima giustificata proprio dal rapporto di fiducia instauratosi. Nell'appropriazione indebita, detto altrimenti, l'"agevolazione" alla commissione del reato, che configura l'aggravante, è ravvisabile nell'acquisizione del possesso della cosa, favorita proprio dal rapporto fiduciario instauratori tra l'agente e la persona offesa. A ben vedere, alla base dell'aggravante de qua stanno, quindi, la violazione del pactum fiduciae e, soprattutto, la strumentalizzazione da parte dell'agente della propria posizione che lo agevola nella realizzazione dell'illecito in un contesto di sostanziale minorata difesa della persona offesa. In questa prospettiva, la Corte ha così ritenuta la sussistenza della aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in relazione ad appropriazione indebita di oggetti e suppellettili costituenti corredo e mobilio di una villa di cui gli imputati avevano la disponibilità in quanto locatagli dalle persone offese. Del resto, già in precedenza la giurisprudenza ha ritenuto ravvisabile l'aggravante in una vicenda sostanzialmente assimilabile a quella qui sub iudice, caratterizzata dalla appropriazione indebita di somme di danaro realizzata dal conduttore di un immobile locatogli dalla parte offesa (Cassazione, Sezione II, 13 dicembre 2005, Rotolo). Alla esattezza della decisione, va soggiunto, neppure potrebbe opporsi che l'abuso di prestazione "d'opera" presupporrebbe pur sempre un rapporto giuridico che comporti l' "obbligo di un facere" (cfr. Cassazione, Sezione II, 2 febbraio 2010, Carmeci), giacchè, come bene evidenziato qui dalla Cassazione, nella fattispecie della locazione di un immobile, con la consegna dei mobili e delle suppellettili in esso contenuti, è certamente ravvisabile l'esistenza di un obbligo di facere, sostanziantesi, a ben vedere, nell'obbligo di conservazione e quindi di successiva restituzione alla scadenza del contratto. Per completezza, va soggiunto che il rapporto di fiducia proprio della prestazione d'opera prescinde dall'esistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza, tanto è vero che, anche di recente, è stata ravvisata l'appropriazione indebita aggravata ex articolo 61, numero 11, c.p. a carico di un meccanico che si era appropriato indebitamente dell'autovettura che deteneva per averla ricevuta per effettuare delle riparazioni (cfr. Cassazione, Sezione II, 18 ottobre 2011, PG in proc. Calcinaro). Va ancora soggiunto che per la configurabilità della circostanza aggravante non è neppure di decisivo rilievo l' "attualità" della prestazione d'opera quando anche la pregressa attività, e la fiducia determinata dalla stessa, può rappresentare lo strumento abusivo utilizzato per la commissione del reato (Cassazione, Sezione IV, 23 giugno 2011, Delfino ed altro, che, quindi, nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento difensivo, basato sul fatto che l'autore del furto incriminato avesse cessato le proprie funzioni di amministratore della società, interessata alla condotta incriminata, giacchè il giudice di merito aveva motivato in modo convincente sul fatto che proprio il ruolo svolto dall'imputato nella società aveva avuto essenziale rilievo per il buon esito dell'operazione bancaria utilizzata per commettere il reato). | |
Da: sefkskd | 14/12/2011 14:16:33 |
nessuno per il parere della 2 traccia. vi pregooooooooo date un segno grazie | |
Da: toroseduto | 14/12/2011 14:16:34 |
allora non c'entra nè il 615 ter, nè il 476 nè il 479. alla luce della sentenza 2011 20094 si rientra nella fattispecie del delitto tentato, non c'entra che la mail è sua perchè ha cmq tentato di acquisire informazioni sulla base di un'indagine non esistente. Il falso ideologico e quello materiale sono un'altra cosa. Non c'è nessuna intrusione tale da ritenere applicabile il 615 ter. | |
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