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ESAME AVVOCATO - SESSIONE 2011
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Da: serio 14/12/2011 13:30:37
GRANDE ESTRELLA 81.

Da: ericarta 14/12/2011 13:30:46
anche chi lo detta telefonicamente viene arrestato ???
ma quanto sei stupido....... io ho amici dentro che lo fanno per la 4 volta hanno figli e sanno più loro che gli avvocati che gironzolano in Tribunale

Da: krezya14/12/2011 13:31:33
signori avvocati perdonate la mia ignoranza....questa è la soluzione alla  I o la II traccia?

Da: commissario basettoni14/12/2011 13:33:13
galera, per voi solo galera!

Da: ant8214/12/2011 13:33:24
estrella siamo tutti con te

Da: occhio alle differenze14/12/2011 13:33:53

- Messaggio eliminato -

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Da: benaugurante14/12/2011 13:33:59

- Messaggio eliminato -

Da: monti14/12/2011 13:34:16
con decreto legge, il governo Monti ha stabilito che, a causa della grave crisi economica in cui versa il paese, i candidati potranno utilizzare al massimo 1 foglio uso bollo. Ciò al fine di ottenere un notevole risparmio di carta, penne ed inchiostro. Il risparmio così ottenuto sarà versato ai titolari di pensioni minime che abbiano un reddito annuo non superiore a 230 euro.

Da: bill bryson14/12/2011 13:34:35
1 traccia: si configura anche il reato 615 ter, leggendo la giurisp sembra di si. che ne pensate?

Da: sefkskd14/12/2011 13:34:46
la seconda vi pregooooooooooooo

Da: giucom14/12/2011 13:34:58
A CONFERMA DI QUANTO DICE ERICARTA...

ANNO 2010
DUE COMPITI PUNTI 35
IL TERZO ANNULLATO SENZA MOTIVAZIONE... ASSURDO
BASTAVA UNA VALUTAZIONE MINIMA DI 20....

Da: fra__89 14/12/2011 13:35:01
grande Estrella!! siamo ttt nelle tue mani ;)

Da: ale14/12/2011 13:35:06
estrella sei la nostra speranza

Da: sa14/12/2011 13:35:48
qui è arrivato il Mareciallo del parere: è molto incazzato.
c'è violazione della privacy?  

Da: x estrella8114/12/2011 13:36:17
scusami estrella, tra poco pubblichi la sentenza o il parere relativo alla prima traccia?

Da: sefkskd14/12/2011 13:36:35
nessuno mi puo dire qualcosa sulla 1 traccia?

Da: templari16 14/12/2011 13:36:37
hai perfettamente ragione ci sono sempre stupidi in giro

Da: Pazientate!!!14/12/2011 13:37:09
Abbiate pazienza. Tra 6 ore pubblico entrambi i pareri.

Da: commissario basettoni14/12/2011 13:37:20
x aemxle
quando ti metterò due braccialetti di ferro, riderò io!

Da: giucom14/12/2011 13:37:24
DAI ESTRELLA.... NON TI PREOCCUPARE DEL DETTAGLIO...
TANTO I RAGAZZI SONO IN GAMBA E LO DEVONO COMUNQUE MODIFICARE.... MICA LO POSSONO COPIARE DI SANA PIANTA!?

POSTA DAI!!!!

Da: sefkskd14/12/2011 13:37:30
scusate la 2 traccia ormai mi sono rimbabbita
daiiiiiiiiii vi pregooooooooo

Da: ecco14/12/2011 13:37:48

- Messaggio eliminato -

Da: AIUTOOOOOOOOOO14/12/2011 13:37:58
CAZZO PUBBLICATE UN PARERE.

Da: ant8214/12/2011 13:38:12
Dai estrella dai!!!!

Da: dadaismo14/12/2011 13:39:20
CANCELLATE ECCO

Da: daniela8014/12/2011 13:40:04
falsità di monete???

Da: Penalista14/12/2011 13:40:38
N O N
C O P I A T E
E C C O

scrive pareri che non c'entrano nulla....

Da: spagna 14/12/2011 13:40:45
Ale ti prego mostraci almeno che ci sei ancora ,perdonami se insisto

Da: ME14/12/2011 13:40:47
MA QLK1 STA SVOLGENDO LA SECONDA TRACCIA?????FATEVI SENTIRE RAGA!!!!!  HANNO BISOGNO  I NOSTRI FUTURI AVVOCATI DA QLL AULE!!!!!!!!!!!!

Da: alefranz14/12/2011 13:40:48
seconda traccia: PROCEDIBILITA' D'UFFICIO :
..." la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 989/2011, ha accolto il ricorso promosso dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona. Infatti, il Tribunale di Ancona dichiarava non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di un imputato di appropriazione indebita di oggetti consegnati allo stesso in conto vendita. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, ha censurato la sentenza impugnata, deducendo che il giudice del merito sarebbe incorso in violazione di legge per aver dichiarato estinto, per intervenuta rimessione di querela, un reato perseguibile di ufficio. Il ricorrente ha rilevato che, in fatto, era contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., abuso di prestazioni d'opera che, ai sensi del secondo comma dell'art. 646 c.p.p., determina la perseguibilità d'ufficio del reato. La Corte ha ribadito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione "abuso di relazioni di prestazione d'opera" abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che instaurino tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. Dalla circostanza che, nel caso di specie, era stato contestato in fatto l'aggravante in argomento, considerato che i beni indicati nel capo di imputazione erano stati dati all'imputato in conto vendita, il reato era perseguibile d'ufficio, per cui a nulla rilevava la remissione di querela.

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