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PROCEDURA PENALE: ARGOMENTI E DOMANDE
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Da: sandrone 83 | 25/10/2011 14:22:44 |
Qualcuno mi ricorda i termini per eccepire le nullità relative e quelle intermedie???Grazie, ciao ciao | |
Da: Fras | 25/10/2011 14:28:31 |
intermedie: se verificatesi prima del giudizio, entro la sentenza di primo grado; se verificatesi nel giudizio, entro sentenza grado successivo... legittimati giudice e parti. relative: se verificatesi prima del giudizio fino all'apertura del dibattimento; se verificatesi durante il giudizio, al massimo coi motivi di impugnazione... legittimata solo la parte interessata. Almeno credo... | |
Da: ely XIII | 25/10/2011 17:45:11 |
nullità.... attenzione all'articolo 182....in realtà se le parti sono presenti vanno eccepite subito, o al massimo nel primissimo atto successivo a quello colpito da nullità...altrimenti --> sanatoriaz ! | |
Da: sandrone 83 | 25/10/2011 22:13:38 |
Grazie mille Ely e Fras!!!:) Sulle notifiche, invece, se ho ben capito, il problema non si pone se l'indagao ha dichiarato o eletto domicilio (e lo deve fare al primo atto cui partecipa). Se, al contrario, non ha un domicilio previamente indicato, si deve procedere con il procedimento: consegna a mani proprie, luoghi di reperibilità, decreto di irreperibilità (in successione alternativa)!!Giusto??? | |
Da: dig | 26/10/2011 08:57:48 |
si sandrone!!! nel momento in cui partecipa al primo atto deve essere invitato ad eleggere domicilio in modo preciso e a comunicare ogni sua eventuale modifica....altrimenti si procede con l'altra modalità..prima notificazione all'indagato non detenuto etc... una domanda ma voi il ricorso in Cassazione lo fate bene?? e le rogatorie internaz?? Troppa robaaaaaaa....... | |
Da: sandrone 83 | 26/10/2011 13:19:38 |
Mamma mia...Sì è troppa roba, decisamente!!!Comunque il ricorso per cassazione non è troppo problematico!!!Le rogatorie, invece, mi limiterò a rileggerle e imparare la disciplina generale!!! Sui documenti frutto di dossieraggio illecito o interecettazioni abusive come la spieghereste in tre parole la procedura di distruzione??? | |
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Da: 1111 | 26/10/2011 13:33:30 |
I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti. | |
Da: sandrone 83 | 26/10/2011 13:54:58 |
Grazie 111!!!L'unica perplessità riguarda proprio il contenuto del verbale. Se ho ben capito deve contenere anche un riferimento alle circostanze relative alla raccolta di informazioni e intercettazioni!!!Lo scopo, però, sarebbe quello di non disperdere un potenziale contributo probatorio nel procedimento a carico dell'imputato del reato di raccolta illegale di informazioni e interccettazioni illecite, ampliando il contenuto rappresentativo del verbale. Il dubbio, però, è questo: per quale motivo si deve evitare di "condizionare il successivo giudizio" che ha ad oggetto proprio l'autore del dossieraggio illegale (non acquiesendo anche il contenuto dei documenti)???Non dovrebbe sussistere questa esigenza!!!Che senso ha???Se uno fabbrica documenti illegali è normale che questi, che costituiscono corpo del reato, siano utilizzati contro di lui per dimostrare il reato!!!E allora perchè quel maledettissimo Tonini dice che l'acquisizione va limitata non solo per ragioni di riservatezza (comprensibili) ma anche per non condizionare il successivo giudizio???Secondo me ha detto una stronzata colossale!!!!!!!!Che ne pensi?? | |
Da: 1111 | 26/10/2011 14:05:35 |
Io penso che il senso sia questo: viene giudicato il procedimento di acquisizione del documento e non il suo contenuto che se ripreso nel verbale potrebbe condizionare il successivo convincimento del giudice. Pensa ad un intercettazione che sia acquisita illegalmente ma che relativamente al reato in oggetto contenga informazioni rilevanti in quel caso l'intercettazione sarà inutilizzabile ma il suo contenuto potrebbere incidere sulla decisione finale. Che ne dici? | |
Da: dig | 26/10/2011 15:52:38 |
il verbale avrà la sola funzione di essere un surrogato del corpo del reato e più sarà dettagliato e maggiormente riuscirà a raggiungere tale scopo....ovviamente non può contenere le intercettaz. o le informaz. illecitamente acquisite nel rispetto della riservatezza ma solamente le operazioni di raccolta, di distruzione etc...diciamo di "contorno".... | |
Da: dig | 26/10/2011 16:03:33 |
ma poi scusate cosa c'entrano i documenti anonimi con il dossieraggio illecito o intercettazioni illecite??? | |
Da: le mie domande di ieri | 26/10/2011 16:16:31 |
ovviamente di procedura penale: - Giudizio abbreviato condizionato: In generale, ed in particolare quando il giudice può negarlo. - Il giudizio di revisione: Condizioni, modalità di richiesta, tribunale competente. - (solo dopo avermi chiesto se avevo studiato il procedimento minorile): Il perdono giudiziale. Avevo portato anche penale e mi hanno fatto una domanda veramente "carina": Il reato presupposto, cos'è, è possibile parlare di responsabilità oggettiva penale della P.A.? | |
Da: x dig | 26/10/2011 16:33:49 |
l'art. 240 c.p.p. parla anche di documenti contenenti dichiarazioni anonime cui si applica analoga disciplina...... | |
Da: dig | 26/10/2011 19:36:26 |
si si ho visto ;) però io dicevo che erano diversi i concetti.... Ragazzi voi la fate bene la parte sull'esecuzione penale ed in particolare la magistratura di sorveglianza?? che ne dite?? | |
Da: sandrone 83 | 26/10/2011 21:44:45 |
Grazie ragazzi. Il discorso di Dig mi sembra convincente; anche io ho la stessa convinzione: si tratta solo di tutelare la riservatezza ma non di premurarsi dall'anticipare il convincimento del giudice!!!Anche perchè sarebbe come dire che il corpo del reato, una volta acquisito anche illegittimamente, non può essere utilizzato come prova. Il che contrasta con una giurisprudenza monolitica che rifiuta la teoria dei frutti dell'albero avvelenato (anche se opinabilmente). Cmq Dig, io l'esecuzione l'ho fatta ma, in linea generale, ricordo che il Pm è titolare dei poteri e il procedimento di esecuzione che riguarda ipotesi tassative tra cui l'abrogazione della legge incriminatrice!!Poi mi sembra di non ricordare una sega ma credo che questo sia normale!!!:) Per le mie domande: io avrei detto che la responsabilità amministrative della Pa( quella penale delle persone giuridiche non esiste)è configurabile per i reati presupposti dalle legge 231-2001 solo se si tratta di enti pubblici economici; negli altri casi non è configurabile!!!Ho detto una cazzata??? | |
Da: lollipop | 26/10/2011 22:43:08 |
le mie do mande di ieri che cda sei?non roma? | |
Da: Frankie | 27/10/2011 08:09:06 |
Una curiosità sulla responsabilità oggettiva della P.A, e in particolare sui reati presupposto. Io conosco solo quelli della 231/01 e quindi la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, era quello che volevano sapere o sono completamente fuori strada? Cmq domanda infame direi!!! | |
Da: x todos | 27/10/2011 13:35:38 |
raga ma le domande che han fatto alla ragazza sono terribili: cavolo procedura ha mille cose e vanno achiederle il minorile e la revisione?????????e il presupposto? dai, no comment.Voi che avreste risposto sul perdono giudiziale? | |
Da: dig | 27/10/2011 14:47:36 |
io avrei parlato del consenso del minore a voler definire eventualmente il processo all'esito dell'UP...poi sui diversi esiti della stessa in caso di consenso o senza il consenso...tra cui il perdono giudiziale...ma al momento non saprei cos'altro dire...avrei aggirato la domanda parlando di questo non in particolare del perdono giudiziale anche perchè non posso sapere tutte le condizioni richieste per tale istituto dopo che devo portare altre 5 materie e altri 700 articoli di procedura penale.. | |
Da: lollipop | 27/10/2011 21:00:09 |
Chiedo l'aiuto degli esperti di procedura penale!mi ripetete le letture consentite in dibattimento?Grazie ragazzi! | |
Da: Ansia | 27/10/2011 21:50:07 |
Contestazioni. Quando vengono rese dichiarazioni nel corso dell'istruzione dibattimentale e queste siano diverse da quelle rese durante le indagini, è ammessa la lettura al dichiarante delle precedenti dichiarazioni; questo, in pratica, è invitato a chiarire i motivi della divergenza delle dichiarazioni. La contestazione è volta a dimostrare la non credibilità del dichiarante. In alcuni casi, però, le precedenti dichiarazioni possono valere come prova del fatto narrato in precedenza. Questo accade quando appare che il dichiarante sia soggetto a violenza o minaccia ovvero destinatario di offerta o promessa di denaro affinchè dichiari il falso. Altra eccezione dipende dal'acquisizione concordata al fascicolo del dibattimento. Infine, per quel che concerne le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza preliminare, queste potranno fungere da prova dei fatti solo nei confronti delle persone che all'up abbiano partecipato; nei confronti di chi non vi abbia partecipato fungono da prova della credibilità del dichiarante (sempre che non venga dimostrata la minaccia, violenza ecc). | |
Da: Ansia | 27/10/2011 22:03:46 |
Lettura. A differenza della contestazione,, in questo caso si procede alla lettura di dichiarazioni precedentemente rese da soggetti che non vengano sentiti nel corso dell'istruzione probatoria. Gli atti contenuti nel fascicolo del PM vengono acquisiti al fascicole del dibattimento: 1)per consenso delle parti; 2) quando la dichiarazione non può essere resa per impossibilità oggettiva (imprevedibile, altrimenti le parti avrebbero dovuto chiedere di procedere ad incidente probatorio). 3) per quanto riguarda le dichiarazioni rese dall'imputato al pm, alla pg, al gip o al gup, queste, su richiesta di parte, potranno essere usate contro l'imputato solo se questi sia rimasto contumace, assente ovvero non si sia sottoposto all'esame. | |
Da: lollipop | 27/10/2011 22:24:03 |
grazie ansia!!!!!sei davvero brava!!non hai motivo di avere ansia!!!! | |
Da: Ansia | 27/10/2011 22:26:31 |
ahhahaha! grazie lollipop! ma quella è ineliminabile! | |
Da: lollipop | 27/10/2011 22:27:48 |
quanto manca per te?io un paio di settimane....e sono a pezzi...in tutti i sensi!!!!! | |
Da: Ansia | 27/10/2011 22:55:05 |
più di 3 settimane.... hanno spostato il mio esame.... stendiamo un velo pietoso! | |
Da: lollipop | 27/10/2011 23:18:13 |
..vabè dai...sarai se possibile ancora più preparata!!!buona notte!! | |
Da: ..... | 28/10/2011 12:14:14 |
Scusate ho bisogno di un chiarimento sui mezzi di impugnazione dei sequestri.......correggetemi se sbaglio.... S. Conservativo: - Riesame da parte dell'imputato o di terzi interessati alla restituzione.........dove??????? - Appello: NO S. Preventivo: - Riesame al Tribunale del capoluogo di provincia del luogo dove si trova il giudice che ha disposto il sequestro - Appello: si, dove???????? L'art. 324 cpp riguarda entrambi i tipi di sequesto???? Insomma qualcuno mi fa un discorso logico???? Scusate ma il mio libro fa una confusione tremenda o forse sono io che non ci sto capendo più niente. | |
Da: sandrone 83 | 28/10/2011 13:21:58 |
Ciao. Sequestro conservativo: il provvedimento che lo dispone è suscettibile di riesame da parte dell'imputato o chi ha diritto alla restituzione; la competenza è del tribunale del capoluogo di provincia. Non è ammesso appello contro il diniego di sequestro conservativo da parte del Pm o della parte civile (il che mi pare francamente assurdo); Sequestro preventivo: il provvedimento che lo dispone può essere oggetto di riesame su richiesta dell'imputato/indagato o di chi ha diritto alla restituzione; competente è il tribunale del capoluogo di provincia. L'appello del pm contro il diniego della richiesta è consentito e la competenza, di nuovo, è del Tribunale del Capoluogo di Provincia. Sequestro probatorio: il decreto motivato del Pm, anche quello di convalida del sequestro disposto dalla PG, può essere impugnato presso il giudice che procede dall'indagato o persona che ha diritto alla restituzione!!! Mi pare che lo stato dell'arte sia questo!!!:) | |
Da: 1111 | 28/10/2011 13:28:27 |
entrambi i tipi di sequestro sono regolati dall'art. 324 c.p.p.. Decide in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti | |
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