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PROCEDURA PENALE: ARGOMENTI E DOMANDE
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Da: jolly1982 | 06/10/2011 11:21:41 |
perfetto chi mi sa parlare del bilanciamento delle circostanze? | |
Da: jolly1982 | 06/10/2011 11:21:44 |
perfetto chi mi sa parlare del bilanciamento delle circostanze? | |
Da: ioioioio | 06/10/2011 11:32:14 |
x ansia: occhio perchè non si richiedono gravi indizi di colpevolezza per le intercettazioni, bensì gravi indizi di reato ( non si necessita dell'individuazione del colpevole) . per i reati nominativamente indicati occorrono sufficienti indizi | |
Da: Ansia | 06/10/2011 11:32:29 |
ahahhahahahaha concorso eterogeneo di circostanze: quando concorrono circostanze di specie diversa (aggravanti e attenuanti) si ricorre al giudizio di bilanciamento, che è un giudizio di valore: il giudice deve valutare l'entità, la gravità delle circostanze e stabilire se quelle di un tipo siano prevalenti (nel senso che sono più rilevanti). In questo caso si applicheranno solo quelle ritenute prevalenti e non si terrà conto delle altre (ad es. se le attenuanti sono ritenute prevalenti sulle aggravanti, si effettueranno solo le diminuzioni di pena). quando, invece, siano il giudizio di bilanciamento dia luogo ad una valutazione di equivalenza delle circostanza, il giudice non terrà conto nè delle attenuanti nè delle aggravanti. CONCORSO OMOGENEO. Concorrono circostanze della stessa specie (ad es. solo attenuanti). Il giudice effettua una serie di operazioni matematiche ed effettuerà tante diminuzioni o aumenti di pena quante sono le circostanze. Ad es. quando concorrono 3 circostanze attenuanti, il giudice applica la diminuzione alla pena base; al risultato ottenuto applica la seconda diminuzione e così via. Se concorrono circostanze a efficacia divera si applicano per prime quelle che importano la maggiore variazione di pena. | |
Da: Ansia | 06/10/2011 11:33:07 |
grazie ioioioio | |
Da: Mah!! | 06/10/2011 13:19:32 |
ma cosa studiate a fare penale e procedura penale!? tanto in italia non c'è un delitto che venga risolto.. vi rendete conto? da garlasco a perugia, nn riescono mai a venire a capo di NULLA!! che vergogna!! | |
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Da: AIUTISSIMO | 06/10/2011 13:43:02 |
DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTI TECN NON RIP ( 360 ) E INCIDENTE PROBATORIO | |
Da: pegaso78 | 06/10/2011 14:29:56 |
l'incidente probatorio e una modalità di ricerca della prova al di fuori della sede prestabilita dalla legge, sappiamo che la prova si foma in dibattimento in contraddittorio tra le parti alla presewnza di un iudica terzo ed imparziale, ma puo capitare che la prova nn possa essere assunta in quella sede e quindi la si vuole cristallizzare durante la fase delle indagini ad esempio :la testimonianza di una persona quando vi è fondato motivo di ritenere che non potrà essere riesaminata nel dibattimento per un qualche motivo particolare (anzianità, infermità, irreperibilità o perché possa ritrattare quanto precedentemente dichiarato per minaccie oppure perizie su cose soggette a modifica e quant'altro). In questi casi si può disporre che una data prova sia assunta, nella fase delle indagini preliminari, con modalità tali da poter essere poi utilizzata anche nel successivo dibattimento (praticamente è come se fosse una "foto" che congela il fatto indelebilmente. Questo particolare meccanismo prende il nome di "incidente" perché è un evento che si discosta, come eccezione, dal normale svolgimento delle indagini preliminari e "probatorio" perché è correlato all'assunzione della prova stessa. L'accertamento tecnico non ripetibile è un'ipotesi particolare di accertamento che, a causa della possibilità di modificazioni che subisce l'oggetto dell'investigazione (persone, cose o luoghi), non è possibile eseguirne un'altra suscettibile (l'accertamento è possibile farlo solo e solamanete una volta). L'atto investigativo entra così a far parte del fascicolo dibattimententale ed è direttamente utilizzabile ai fini della decisione, però trattandosi di una prova assunta fuori del dibattimento, la legge prevede garantisce il normale contraddittorio, prevedendo che l'indagato, la persona offesa e i difensori vengano avvisati, senza ulteriori ritardi, della necessità dell'accertamento in questione, dando anche la possibilità di nominare un proprio consulente (qualora lo si ritenesse necessario). | |
Da: lollipop | 06/10/2011 14:54:14 |
pegaso sei grande!che commissione sei? | |
Da: pegaso78 | 06/10/2011 15:26:20 |
seconda commissione cda di napoli e tu? | |
Da: lollipop | 06/10/2011 16:15:33 |
xiv a roma! | |
Da: ioioioio | 06/10/2011 16:39:32 |
ottimo pegaso 78. ci sarebbe da aggiungere che, ai sensi dell'art. 360 c.p.p. quando il Pm richiede l'accertamente tecnico non ripetibile, l'indagato può chiedere incidente probatorio in modo che in sede di udienza venga incaricato un perito dal Giudice, con maggiori garanzie. Il pm però può comunque disporre di procedere con accertamento ritenendo che l'attesa dell'incidente probatorio possa pregiudicare l'assunzione della prova. In tal modo il Pm assume un rischio poichè qualora risulti che l'accertamento poteva differirsi fino all'incidente probatorio i risultati non possono essere utilizzati in giudizio, comportanto, con ciò, la perdita della prova. | |
Da: pegaso78 | 06/10/2011 19:43:04 |
e a 12 giorni dall'orale la tensione si taglia con il coltello, sono impauritissimo e confuso, ho paura di non farcela, mi sento avvilito e vuoto! | |
Da: ioioioio | 06/10/2011 19:52:24 |
anch'io ho il medesimo stato d'animo!! | |
Da: lollipop | 06/10/2011 19:54:34 |
ma dai siete due spade!in bocca al lupo comunque! | |
Da: pegaso78 | 06/10/2011 20:43:53 |
SPADE?? IN CHE SENSO? | |
Da: lollipop | 06/10/2011 20:54:54 |
nel senso che siete forti!a roma si dice!!piuttosto rispondi all'in bocca al lupo! | |
Da: pegaso78 | 06/10/2011 21:03:10 |
CREPI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: ioioioio | 06/10/2011 21:09:36 |
CREPi!!!!!!! siamo tutti forti!!! | |
Da: pegaso78 | 06/10/2011 21:13:20 |
CHE COMMISSIONE SEI???? NOTIZIE SULLA SECONDA COMMISSIONE CDA DI NAPOLI?????????????????????? | |
Da: ioioioio | 06/10/2011 21:59:15 |
firenze | |
Da: camillina73 | 06/10/2011 22:28:49 |
ioioioio che comm sei???io 3-firenze | |
Da: pegaso78 | 07/10/2011 16:04:16 |
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII UUUUUUUUUUUUUUUUUUU TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SONO AVVILITO! | |
Da: elo per patteggiamento | 08/10/2011 12:48:31 |
ditemi se ho capito bene il patteggiamento: Prima di tutto possiamo evincere dalla norma due tipologie di patt., uno "ordinario" ed uno allargato, introdotto nel 2003. Il primo non ha preclusioni soggettive o di tipologia di reato ed è applicabile relativamente a pene che non superino i due anni. Il secondo, invece, è applicabile agli imputati virtuosi per pene che vanno dai 2 anni ed 1 giorno a 5. Non è applicabile ai recidivi, ai delinquenti abituali e professionali e per i reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 51 c.p.p.) Inoltre non ammette come per il prmo tipo l'applicazione degli ulteriori benefici, tra cui sospnsione condizionale della pena niente spese processuali ed estinzione del reato dopo 5 anni o 2 a seconda che si tratti di delitti o contravvenzioni. Infine con il patteggiamento il giudice non decide sulla posizione della parte civile che pertanto potrà far valere le sue doglianze in sede civile. Per quanto riguarda la modalità di richiesta, il patteggia. può essere richiesto da imputato e pm fino alla apertura del dibattimento e se rigettato ad esempio in ud. preliminare lo può richiedere nuovamente con la preclusione temporale di cui sopra. Il pm è tenuto a motivare il suo dissenso, diversamente l giudice può applicare in sentenza lo sconto di pena. Il ruolo del giudice è marginale dovendo solo controllare la congruità della pena e l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cpp. In ogni caso può sempre ritenere non accoglibile l'istanza. Il patteggiamento non è applellabile ma riccorribile pe cassazione. Vi è un solo caso di appello per il pm quando pur avendo presentato motivato dissenzo, lo sconto sia stato applicato. | |
Da: Ansia | 08/10/2011 14:54:53 |
al patteggiamento allargato non sono estesi i benefici del patteggiamento tradizionale se non la riduzione della pena di 1/3. La sospensione condizionale non è automatica: le parti possono subordinare il patteggiamento alla sospensione condizionale della pena. la richiesta deve essere presentata al più tardi nel corso delle conclusioni nell'udienza preliminare. quando questa non abbia luogo, in giudizio prima dell'apertura del dibattimento. | |
Da: Ansia | 08/10/2011 14:55:33 |
ah, il giudice deve ache controllare la correttezza della qualificazione giuridica del reato. | |
Da: Ansia | 08/10/2011 15:03:08 |
e ancora, il pm può proporre appello quando nn aveva prestato il consenso | |
Da: elo per ANSIA | 09/10/2011 10:25:04 |
Ciao cara/o, non c'entra alcunchè con procedura, ma la domanda l'ho fatta su esami ROMA 2011* e non ho ricevuto risposta. Si tratta di deontlogia...l'illecito penale a parte la possibilità che possa far sospendere il procedimento disciplinare se il processo penale e la sua decisione sono pregiudiziali, che altro riguarda?????Io sto usando il testo della simone che è pessimo a mio parere. Mi puoi aiutare? Ti ringrazio, Elo | |
Da: pegaso78 | 09/10/2011 12:26:55 |
non ce la faccio piuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! vi sentite preparati per affrontare il pre appello??? credete che nel caso in cui le cose si dovessero mettere male al pre appello rimanderanno all'appello normale?? | |
Da: blablabla.. | 10/10/2011 21:44:32 |
parliamo un pò della competenza | |
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